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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 11460/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MANESSI CRISTINA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MANESSI CRISTINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente a questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
2) La casa familiare sita a Gussago in Via Giovanni Nava n. 71 resta assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra , che continuerà ad abitarla con la figlia. Parte_1
1 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e secondo modalità da concordarsi fra i Per_1 genitori nel pieno rispetto delle esigenze e dell'interesse della minore, e comunque, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario:
a) due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dal pomeriggio sino a dopo cena;
b) a week end alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
c) fino a sette giorni durante le vacanze natalizie, (da intendersi dal 23/12 al 06/01) comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il
Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
e) per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole, da concordarsi ogni anno tra i genitori.
4) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne la Parte_2 somma di € 450,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese.
5) Su entrambi i genitori graverà l'onere di provvedere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie extra assegno documentate da affrontarsi nell'interesse della figlia minore per l'individuazione delle quali Per_1 si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia, e quindi:
Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
- Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2 - Corsi di specializzazione;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private;
- Alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- Spese per la custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o de genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) Spese che richiedono il preventivo accordo:
- Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- Corsi di lingua straniera;
- Viaggi e vacanze.
6) I ricorrenti espressamente concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga attribuito al 100% alla madre, con la quale la figlia convive, e che quindi il contributo venga interamente erogato a favore della sola sig.ra (c.f. ).” Parte_1 C.F._1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata a [...] il [...]) e, con ricorso presentato in Per_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 11460/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MANESSI CRISTINA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. MANESSI CRISTINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente a questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
2) La casa familiare sita a Gussago in Via Giovanni Nava n. 71 resta assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra , che continuerà ad abitarla con la figlia. Parte_1
1 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e secondo modalità da concordarsi fra i Per_1 genitori nel pieno rispetto delle esigenze e dell'interesse della minore, e comunque, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario:
a) due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dal pomeriggio sino a dopo cena;
b) a week end alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
c) fino a sette giorni durante le vacanze natalizie, (da intendersi dal 23/12 al 06/01) comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il
Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
e) per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle scuole, da concordarsi ogni anno tra i genitori.
4) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne la Parte_2 somma di € 450,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese.
5) Su entrambi i genitori graverà l'onere di provvedere al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie extra assegno documentate da affrontarsi nell'interesse della figlia minore per l'individuazione delle quali Per_1 si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia, e quindi:
Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
- Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche senza pernottamento;
- Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2 - Corsi di specializzazione;
- Gite scolastiche con pernottamento;
- Corsi di recupero e lezioni private;
- Alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne a) Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- Spese per la custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o de genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento a) Spese che richiedono il preventivo accordo:
- Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- Corsi di lingua straniera;
- Viaggi e vacanze.
6) I ricorrenti espressamente concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga attribuito al 100% alla madre, con la quale la figlia convive, e che quindi il contributo venga interamente erogato a favore della sola sig.ra (c.f. ).” Parte_1 C.F._1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata a [...] il [...]) e, con ricorso presentato in Per_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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