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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 325 del Ruolo Generale del 2022
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
n.q. di eredi del defunto rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5
Ignazio Ardagna ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Trapani, nella via G. Maria Cottone n. 1,
Opponenti in riassunzione
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mezzo Controparte_1 della sua rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Cusumano ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Alcamo, nella via Balatelle n. 27
Opposta in riassunzione
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo di aver stipulato, in data 26.3.2013, con Parte_5 CP_3
contratto di mutuo ipotecario n. rep. 39586, n. racc. 20984, in notar
[...] Per_1
, per il valore di € 140.000,00 – ha spiegato opposizione avverso l'atto di
[...]
precetto notificato in data 26 gennaio 2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 45.129,33, importo del quale la società opposta sarebbe titolare in forza di contratto di cessione dei crediti pro soluto, redatto ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e concluso tra la stessa e Controparte_3 Al fine di suffragare la spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto – in primo luogo – il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in quanto non vi sarebbe prova che il credito asseritamente vantato da nei confronti del Controparte_3 rientri tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione sopra Pt_1
menzionata. Inoltre, parte opponente ha postulato la nullità del contratto di mutuo sul quale l'atto di precetto si fonda per carenza di causa, in quanto si tratterebbe di un mutuo stipulato per ripianare l'esposizione debitoria che il avrebbe Pt_1
maturato nei confronti della cedente ( , per effetto Controparte_3 dell'affidamento concesso sul c/c ordinario n. 06194, poi divenuto, in seguito al passaggio da a Banca intesa San Paolo S.p.A., n. Controparte_3
07235/1000/00004960). Nella prospettazione di parte opponente, la propria esposizione debitoria sarebbe stata scorrettamente quantificata a cagione di talune pratiche illegittime perpetrate da nei confronti del quali Controparte_3 Pt_1
l'applicazione di costi occulti e spese non preventivamente pattuite, competenze illegittime, interessi passivi, c.m.s., commissione istruttoria veloce sul fido accordato, interessi ultra-legali, valute fittizie. Donde, il non avrebbe avuto Pt_1
alcuna reale necessità di accendere il mutuo ipotecario n. rep. 39586 e n. racc.
20984 (qualificato dall'opponente come mutuo di scopo), in quanto nessun credito avrebbe vantato nei suoi confronti (rappresentando di aver Controparte_3
anche agito al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in seno al procedimento portante il n. 112/2020 RG). L'opponente ha, altresì, dedotto l'erronea indicazione del Taeg – non comprendente le spese di assicurazione stipulata né le spese di istruttoria e altre spese – così deducendo il superamento del c.d. tasso-soglia usura e, in ogni caso, l'indeterminatezza con applicazione, ex 117 co. 7 T.U.B., di interessi al tasso minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
Pertanto, parte opponente – instando preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'atto di precetto – ha chiesto: “Nel merito: I. ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, e ciò per le ragioni meglio argomentate nel presente atto;
per l'effetto dichiarare nullo e/o non valido e/o di nessun effetto il precetto di pagamento de quo;
In relazione al conto corrente con apertura di credito n. 06194 poi n.
07235/1000/00004960, al fine di accertare l'esatto saldo contabile alla data di
2 accensione del contratto di mutuo repertorio 39586 n. raccolta 20984: II. ritenere
e dichiarare la mancata pattuizione scritta di tutte le competenze applicate dalla banca per il periodo antecedente al 27.02.2008, giorno in cui risulta essere stato stipulato il primo contratto, e ciò per le ragioni espresse in premessa;
III. conseguentemente ritenere e dichiarare la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale di tutte le commissioni e delle spese applicate dalla banca,
e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovute tutte le competenze addebitate e/o che siano dovuti esclusivamente gli interessi nella misura legale;
capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, per insufficiente de- terminatezza e/o perché applicati con rinvio a parametri generici ed indeterminati ed in ogni caso perché applicati in misura diversa rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali;
V. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti relativi al conto corrente intercorso tra le parti dopo il 2008, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
VI. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione del corrispettivo sull'accordato e/o commissione istruttoria veloce su affidato, inserite nei contratti regolamenti il rapporto di conto corrente, per mancanza di causa o perché non validamente e/o regolarmente pattuiti;
VII. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti del conto corrente intercorso tra le parti o nei fogli condizioni;
VIII. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente); IX. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni atti-ve/passive; IV. ritenere e dichiarare, in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa e per il periodo successivo al
27.02.2008, la nullità delle clausole contenenti la previsione della X. ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso so-glia di usura,
e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurari o in subordine
3 riportare gli stessi entro il tasso soglia;
XI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, commissioni istruttoria veloce e su fido accordato, dal-le spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
XII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta al momento della stipula del contratto di mutuo n. repertorio 39586 n. raccolta 20984; PER
L'EFFETTO DI QUANTO SOPRA: XIII. dichiarare nullo e/o parzialmente nullo il succitato contratto di mutuo, nella parte eccedente l'importo concesso a titolo di finanziamento rispetto all'effettivo debito del correntista al momento della stipula,
e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
XIV. conseguentemente, ricalcolare
l'eventuale debito di parte mutuataria, o accertare se la stessa vanta un credito, tenuto conto che per effetto della nullità/parziale o nullità totale del contratto di mutuo, non dovrà essere corrisposto alcun interesse e/o, in subordine, dovranno essere applicati gli interessi legali vigenti pro tempo-re in luogo del tasso applicato dalla banca;
XV. ritenere e dichiarare che nel contratto di mutuo de quo
è stato indicato in maniera inesatta il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) stante la mancata considera-zione dei costi di assicurazione, istruttoria ed in incasso rata;
XVI. accertare e dichiarare se la nuova corretta quantificazione del TAEG del finanziamento sia superiore rispetto al tasso soglia previsto per i mutui ipotecari per il periodo di stipula del finanziamento (I trimestre 2013); XVII. qualora dovesse essere ravvisato il superamento del tasso soglia, ai sensi e per gli effetti dell'art 1815 comma II c.c, depurare il finanziamento da qualsiasi interesse applicato;
XVIII. in ogni caso, attesa l'indeterminabilità e/o indeterminatezza del tasso d'interesse complessivo indicato nel finanziamento, procedere alla dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali
e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 c. 7 TUB ed applicare in sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto e/o il tasso legale vigente pro tempore;
XIX. conseguentemente, ricalcolare l'esatto importo residuo del finanziamento non-ché se i versamenti di parte mutuataria abbiano già estinto il debito quantificando
4 l'eventuale credito;
XX. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale”.
Con comparsa di risposta del 19.05.2022, si è costituita in giudizio CP_1
(d'ora in avanti, ”) a mezzo della sua rappresentante
[...] CP_1 Controparte_4
la quale ha avversato le deduzioni spiegate dall'opponente. In primo luogo,
[...]
parte opposta ha evidenziato la titolarità del diritto di credito fatto valere tramite l'atto di precetto, avendo adempiuto gli oneri impostigli dall'art. 58 T.U.B. In secondo luogo, ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze del CP_1 Pt_1 relative all'illegittimità della propria esposizione debitoria nei confronti di
[...]
in quanto già proposte in un altro giudizio incoato presso questo CP_3
Tribunale (recante R.G. n. 11/2020, relative al conto corrente n. 061194 poi divenuto 07235/1000/00004960), ed in ogni caso l'inopponibilità di dette eccezioni stante la sua estraneità al rapporto di conto corrente.
Parte opposta ha poi dedotto la piena legittimità e validità del mutuo e dei tassi applicati, infra-soglia e puntualmente determinati e la mancata contestazione del titolo contrattuale azionato e l'inadempimento delle obbligazioni che da questo discendono, chiedendo al Tribunale di: “con qualsiasi statuizione, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte ed in ogni caso infondate le domande già proposte nel giudizio R.G 112/2020 per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
rigettare le domande proposte dagli attori nel presente giudizio perché inammissibili, improcedibili, prescritte, oltre che infondate in fatto e diritto per le motivazioni in narrativa esposte”.
Con istanza del 30.06.2022, il procuratore di parte opponente ha rappresentato al
Tribunale il decesso di avvenuto in data 26.05.2022; indi, dichiarata Parte_5
l'interruzione del processo all'udienza del 5.7.2022, la causa è stata riassunta dagli eredi del defunto ovvero Parte_5 Parte_1 Pt_2 Parte_2
, i quali hanno reiterato le eccezioni e
[...] Parte_3 Parte_4 le difese spiegate dall'originario opponente.
All'esito della costituzione dell'opposta (con memoria del 17.1.23) e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è pervenuta all'udienza cartolare per la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., previa concessione di termine per note conclusive.
*****
5 L'opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, infatti, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cass. 4380/2012). È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente.
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione correlato al difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta non coglie nel segno.
Ed invero, è ormai principio pacifico quello in base al quale, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo - come nella specie - con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. 17944/2023; cfr. anche Cass.
5478/2024).
Va premesso che l'odierno opponente, lungi dal contestare la cessione del credito in sé, ha specificamente contestato la sola inclusione del credito in questione nell'operazione di cartolarizzazione richiamata da . Ed invero, è stata CP_5
6 specificamente sollecitata la prova del contratto di cessione al mero fine di
“ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato”.
Nel caso di specie, in assenza di contestazione circa l'esistenza del contratto di cessione, la documentazione prodotta dall'odierna opposta può dirsi idonea a dimostrare l'intervenuta cessione del credito per cui è causa: ed infatti, in uno all'estratto della Gazzetta Ufficiale del 12.4.14 n. 44 (cfr. doc. 5 fascicolo opposta)
è stata altresì depositata in atti dichiarazione della (società Controparte_2
incorporante la in seno alla quale si dà atto della intervenuta CP_3
cessione del credito in questione in favore dell'odierna opposta (cfr. doc. 11 e 13 fascicolo opposta).
Proseguendo nell'analisi dei motivi di opposizione correlati al contratto di mutuo del 26.3.13, l'eccezione afferente alla nullità dello stesso per difetto di causa è infondata, in quanto la causa del negozio di mutuo, anche intesa nell'accezione “in concreto” che ne viene fornita da dottrina e giurisprudenza più accreditate, emerge chiaramente dalla lettura del contratto sottoscritto dalle parti, ed è quindi valida, tanto più che in assenza di stipulazione di mutuo di scopo, rimanendo infatti inconferenti le ragioni (recte, i motivi), se non oggettivizzati in clausole negoziali, che spingono le parti a sottoscrivere un accordo.
Va sul punto precisato che la previsione contenuta in seno al contratto in questione in base alla quale “la parte mutuataria dichiara che il presente mutuo è destinato al consolidamento di esposizioni debitorie” non è certamente tale da poter qualificare il mutuo in questione quale mutuo di scopo, né tantomeno idonea a configurare l'esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di conto corrente n. 06194 acceso dal presso già soltanto considerando Pt_1 CP_3
il tenore assolutamente generico della dichiarazione in questione, che fa riferimento genericamente ad “esposizioni debitorie”, senza alcun richiamo né al soggetto creditore né al titolo, e dunque allo specifico rapporto di conto corrente oggetto del giudizio 112/20 RG (definito con sentenza n. 610/23) e di cui gli odierni opponenti hanno reiterato, in questa sede, le doglianze;
dovendosi, peraltro, evidenziare che la somma oggetto di mutuo risulta accreditata in altro rapporto di conto corrente intrattenuto dal con il medesimo istituto di credito (n. Pt_1
0609457).
7 In ogni caso, la clausola sopra richiamata non implica certamente l'assunzione di un obbligo specifico in capo al mutuatario e non è idonea a permeare la causa del contratto di mutuo. In proposito, va richiamato il principio di diritto espresso da
Cass. 15695/2024 secondo cui “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (cfr. in senso conforme Cass. 24699/17).
Deve, poi, esser precisato che le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato il principio secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474
c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass.
S.U. 5841/2025).
Va, a questo punto, vagliato l'ultimo motivo d'opposizione propugnato dagli opponenti in riassunzione, relativo all'erronea indicazione del T.A.E.G. con conseguente verifica del superamento del tasso-soglia usura.
Ora, sul punto, va precisato che per il calcolo del TEG contrattuale ai fini della verifica di un'eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di Banca
d'Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.
8 È, infatti, coerente con la normativa bancaria vigente che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobale al fine di determinare il valore medio. Le Istruzioni della
Banca d'Italia rispondono, quindi, alla necessità logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno, altresì, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.
Ebbene, nel caso in esame, deve evidenziarsi che in seno al contratto di mutuo ipotecario in oggetto e all'allegato piano di pagamento sono riportati i dati necessari relativi al rimborso del prestito e precisamente l'importo finanziato ( €
140.000), la durata (120 mesi) ed il numero delle rate, il tasso di interesse annuo nominale variabile (agganciato all'Euribor a 3 mesi aumentato di 0,10 punti e moltiplicato per il coefficiente 365/360) e sottoposto a revisione trimestrale, nonché il costo dell'assicurazione e le altre spese, con l'espressa indicazione del
Taeg del 4,580%.
Esaminando l'elenco delle soglie dei tassi d'interesse rilevati dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento (pure prodotto dall'odierna opposta) e per la categoria contrattuale in questione (mutuo ipotecario a tasso variabile), e da un raffronto con quelli di cui al contratto di mutuo sottoscritto dal si evince che alcun Pt_1
superamento degli stessi può riscontrarsi nel caso di specie.
Rilevato, infatti, che il tasso soglia all'epoca della sottoscrizione del contratto in questione era pari al 15,343%, osserva il Tribunale che il tasso nominale relativo agli interessi compensativi al momento della pattuizione è pari al 4,3% e il TAEG
è pari al 4,580%, ovvero valori ampiamente inferiori al tasso soglia (anche considerando le spese di assicurazione e le spese di istruttoria e altre spese indicate). Va dunque escluso che ricorra un'ipotesi di usura genetica.
In generale, può dirsi, poi, che le condizioni contrattuali sono convenute per iscritto nel rispetto dei requisiti di forma e determinatezza previsti dall'art. 117
TUB e dagli artt. 1346 e 1418 c.c. essendo indicati i relativi valori, gli intervalli temporali di riferimento e la base di calcolo.
Va, comunque, sul punto, chiarito che l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a questi
9 erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini,
Par l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del
Par finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117 comma 6
t.u.b., (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
In questo senso si è anche espressa la Suprema Corte secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (cfr. Cass. 4597/2023). Come chiarito in motivazione dalla pronunzia da ultimo citata, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_7
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB, non applicabile, ex art. 122 tub, alla fattispecie per cui è causa, relativa ad un mutuo ipotecario per € 140.000,00.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, previo assolvimento dell'onere della prova gravante sullo stesso mediante dimostrazione di aver subito un pregiudizio e del nesso di causalità tra condotta scorretta della banca ed il danno.
10 In definitiva, l'opposizione va rigettata, non avendo parte opponente fornito prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dei parametri minimi indicati dal D.M.147/2022, per lo scaglione di riferimento di valore della controversia così come indicato in atto di citazione in opposizione, in complessivi
€ 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 Parte_2
, n.q. di eredi di;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Trapani, 17.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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