Art. 3.
Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.