TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 2176/2024 R.G.
Oggi 27.11.2025, davanti al giudice AR AL, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato, compaiono per parte attrice l'avv. Rivella e per il convenuto l'avv. Nicola in CP_1 sostituzione degli avv.ti Russo e Ciotola.
L'avv. Rivella precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede inoltre, alla luce dell'ordinanza del 16.9.2025 che il giudice fissi un termine perentorio per rinnovare la notifica della citazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. nei confronti degli eredi del sig. ; contesta, inoltre, quanto dedotto Persona_1
a pag. 5 della comparsa di costituzione avversaria circa l'origine del presunto debito del nei CP_2 confronti di DMG.
L'avv. Nicola precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
evidenzia che deve essere dichiarata la nullità della domanda nei confronti del sig. in quanto Per_1 già deceduto al momento della notifica, nullità rilevabile anche d'ufficio; osserva che non è rilevante il fatto che la morte del sig. non sia stata dichiarata nel processo esecutivo;
si oppone alla Per_1 richiesta di rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del sig. . Per_1
L'avv. Rivella osserva che non essendo stata dichiarata la morte del sig. nel processo Per_1 esecutivo la parte attrice non poteva averne conoscenza e quindi non sussiste colpa in relazione alla notifica della citazione.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, elettivamente domiciliato in Asti, via Quintino Sella n. 15, presso lo studio e la Parte_1 persona dell'avv. Pierluigi Rivella che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente che disgiuntamente, all'avv. Laura Pellegrini come da procura in atti
- parte opponente -
CONTRO
elettivamente domiciliato in Arzano, piazza R. Cimmino n. 5 presso lo studio degli Controparte_3 avv.ti Gennaro Ciotola e Carmela Russo, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti pagina 1 di 3 - parte opposta –
CONTRO
Persona_1
- parte opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nei confronti dei sig.ri Parte_1
e nella loro qualità di ex soci della D.M.G. s.p.a. (società Controparte_3 Persona_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 2.9.2019) avverso il decreto ingiuntivo n. 1161/2013 emesso dal Tribunale di Asti in data 7.11.2013, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla D.M.G.
s.p.a. la somma di € 62.265,43, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. 26 del 25.2.2013.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e dando Controparte_3 atto dell'intervenuto decesso del sig. , chiedendo quindi preliminarmente Persona_1
l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c..
Ciò premesso, deve essere innanzitutto affrontata la questione relativa alla validità della domanda proposta nei confronti del sig. , nella sua qualità di ex socio della D.M.G. s.p.a., Persona_1 ossia della società che aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, la quale si è successivamente sciolta venendo poi cancellata dal Registro delle Imprese.
La questione si pone in quanto il convenuto costituendosi in giudizio, ha dato atto CP_1 dell'intervenuto decesso dell'altro convenuto avvenuto in data 15.6.2024 (v. Persona_1 certificato di morte prodotto da parte convenuta) e quindi prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata nei suoi confronti a mezzo PEC in data 14.10.2024.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la notificazione della citazione introduttiva del giudizio effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso
(v. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013).
Trattandosi di notifica radicalmente inesistente e quindi non suscettibile di sanatoria non è possibile disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. né è possibile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del de cuius (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001).
Non sussistono neppure i presupposti per la dichiarazione di interruzione del giudizio atteso che quest'ultimo non si è mai instaurato nei confronti della persona deceduta.
pagina 2 di 3 L'unica conseguenza processuale che si determina nella fattispecie è, pertanto, la nullità insanabile della domanda proposta nei confronti del sig. per difetto del presupposto Persona_1 necessario costituito dall'esistenza attuale delle parti al momento dell'introduzione del giudizio.
Tale nullità non si riverbera, peraltro, sull'autonomo rapporto processuale instaurato tra l'attore e l'altro convenuto , regolarmente costituitosi in giudizio, non essendo ravvisabile nella Controparte_3 fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Non sussiste, infatti, litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto agli eventuali creditori in solido (v., ex multis, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016) né esso è ravvisabile nella situazione in cui uno o più degli ex soci di una società estinta agiscano per il recupero di un credito di quest'ultima (v. Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 15637 del 11/06/2019).
Il giudizio può, pertanto, proseguire nei confronti del convenuto , come da separata ordinanza CP_1
e secondo quanto previsto dal rito antecedente alla c.d. Riforma Cartabia atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato prima della sua entrata in vigore (v. Cass., Sez. U, Ordinanza n.
20597 del 01/10/2007).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in ragione della mancata instaurazione del rapporto processuale nei confronti del sig. e del carattere non definitivo della presente pronuncia Per_1 quanto al rapporto tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara la nullità della domanda proposta nei confronti del sig. ; Persona_1
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza nei rapporti tra le altre parti.
- nulla in punto spese.
Il Giudice
AR AL
pagina 3 di 3