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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 585 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 585 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 23/05/2025 ore 10:46, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Fiesoli;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Fiesoli insiste come da ricorso ed insiste per la condanna alla somma maggiore (come peraltro indicato anche nelle conclusioni del ricorso ove si fa riferimento alle somme minori o maggiori come ritenute di giustizia), individuata dal CTU.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:15
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 23 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Fiesoli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Andrea Cautillo (rinunciante al mandato);
Parte resistente
Oggetto: licenziamento – contratto a termine.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la assenza del procedimento disciplinare, Voglia il
Giudice adito dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore nato a [...] il Parte_1
09.01.1970, Cod. Fisc. , residente in [...], da parte della C.F._1 società “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.Iva corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Montemurlo (PO), Via Ancona, Ang. Via Moro n. 14, e, per l'effetto voglia condannare la sopra descritta società a pagare al ricorrente le mensilità correnti dalla data del licenziamento – 10.12.2022- al giorno 25.11.2023 (data di scadenza del contratto a termine), che si specificano pari ad € 25.766,86 al lordo delle trattenute (detratte già le
Pag. 2 di 6 corresponsioni della da Marzo a Giugno 2023) ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, CP_2 detratto l'aliunde perceptum.
Resistente: - in via principale: rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto;
per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via subordinata si chiede che, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si tenga conto, nella eventuale condanna di pagamento, delle somme non dovute al signor e di quelle percepite dallo stesso a Pt_1 titolo di Naspi o comunque a qualsiasi altro titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver stipulato con la società un contratto Parte_1 Controparte_1 di lavoro a tempo determinato, poi prorogato fino al 25.11.2023.
Impugna il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, ma con effetto immediato, il
10.2.2023, dovuto al mancato possesso della carta del conducente obbligatoria per la conduzione degli autocarri (CQC), chiedendo a titolo risarcitorio le retribuzioni che avrebbe maturato fino alla scadenza del contratto, quantificate in €. 25.766,86.
Oltre a contestare il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori
(attesa la carenza della previa contestazione disciplinare), il lavoratore contesta nel merito l'addebito datoriale, sostenendo di aver sempre informato la della mancata detenzione della CQC CP_1
e di essersi tempestivamente attivato per il suo rinnovo. Deduce pertanto la criticità dell'atteggiamento datoriale, che avrebbe prorogato due volte il contratto pur nella consapevolezza del mancato possesso della certificazione, poi posta repentinamente alla base di un recesso (indicato formalmente per giustificato motivo soggettivo, salvo poi comunicare il recesso “con effetto immediato”).
2. Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Sostiene, difatti, l'idoneità della condotta del ricorrente, che, nonostante le rassicurazioni, non si sarebbe reso diligente nel rinnovo della CQC, non frequentando i corsi necessari, ad elidere il rapporto fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.. Contesta, inoltre, il conteggio offerto dal lavoratore in punto di inserimento di alcune voci a suo dire non spettanti e per mancato scomputo di quanto percepito a titolo di Naspi.
3. Nelle more del procedimento, risulta pervenuta in atti rinuncia al mandato del difensore di parte convenuta e la società non risulta costituita con altro difensore. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, in quanto ulteriori approfondimenti istruttori risultano del tutto superflui ai fini del decidere.
4. L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori è chiaro nello stabilire, senza distinguere in base alla durata temporale del contratto, che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Pag. 3 di 6 L'assenza della previa contestazione disciplinare costituisce circostanza che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024, Cass., n.
28927 del 2024, Cass., n. 11327 del 2025), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente (si veda altresì Cass., n. 4879 del 2020, che precisa: “la previsione normativa, che parla di
"fatto contestato" (…), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”).
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, all'inesistenza a priori del fatto contestato, sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato sia nel caso di rapporto a tempo determinato (l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del resto, non risente dell'esistenza del termine al rapporto di lavoro subordinato).
Conclusivamente, quindi, la mancanza della contestazione disciplinare determina non già un mero vizio formale del procedimento disciplinare, bensì un vizio che coinvolge quel procedimento nel senso di escluderne l'esistenza determinando, per quel tramite, la mancanza di una giustificazione sostanziale del provvedimento espulsivo.
5. Di conseguenza, in virtù del principio della ragione più liquida, non occorre soffermarsi sulle ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti che hanno portato al recesso per giusta causa che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato, essendo pacifico ed incontestato che lo stesso è intervenuto senza previa contestazione delle circostanze poste alla base del licenziamento.
6. All'illegittimità del recesso consegue il risarcimento del danno, che deve quantificarsi in tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse proseguito sino alla naturale scadenza del contratto a termine ossia al 18.4.2024 (cfr. Cass., n. 11692 del 2005 e successive conformi).
7. Stante la specifica contestazione della convenuta, risulta essere stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio che ben può essere assunta alla base della presente decisione. La stessa difatti risulta coerente sotto il profilo logico e matematico e non risulta essere stata oggetto di osservazioni ad opera delle parti che conducano ad una presa di posizione in ordine ai calcoli svolti.
Pag. 4 di 6 8. Il CTU ha quantificato le pretese in €. 26.272,40, ovvero in €. 23.714,15, ove si dovesse tener conto di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto, tuttavia, a parere di chi scrive, la detrazione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione non risulta corretta in quanto, come correttamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 11989 del 2018), l'indennità in parola (al pari dell'indennità di mobilità), detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
Non essendovi prova circa ulteriori importi percepiti dal ricorrente nel periodo in parola, né un'allegazione in tal senso da parte convenuta, ne deriva che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma pari ad €. 26.272,40, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
Non vi sono ostacoli alla condanna ad una somma lievemente maggiore rispetto a quella rivendicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, dal momento che il difensore di parte ricorrente all'odierna udienza ha insistito sulla condanna anche maggiore della retribuzione dovuta sulla scorta della consulenza, condanna già richiesta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio con la formula “somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia” (sul punto, cfr. a contrario, Cass., n. 19455 del 2018:
“La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata”).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'istruzione avvenuta unicamente mediante CTU contabile. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato da al pagamento in favore di Controparte_1 delle retribuzioni dalla data del recesso alla scadenza naturale del contratto, Parte_1
Pag. 5 di 6 quantificate in €. 26.272,40, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida Controparte_1 in €. 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Così deciso in Prato, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 585 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 23/05/2025 ore 10:46, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Fiesoli;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Fiesoli insiste come da ricorso ed insiste per la condanna alla somma maggiore (come peraltro indicato anche nelle conclusioni del ricorso ove si fa riferimento alle somme minori o maggiori come ritenute di giustizia), individuata dal CTU.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15:15
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 23 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 585 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Caterina Fiesoli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Andrea Cautillo (rinunciante al mandato);
Parte resistente
Oggetto: licenziamento – contratto a termine.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la assenza del procedimento disciplinare, Voglia il
Giudice adito dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore nato a [...] il Parte_1
09.01.1970, Cod. Fisc. , residente in [...], da parte della C.F._1 società “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.Iva corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Montemurlo (PO), Via Ancona, Ang. Via Moro n. 14, e, per l'effetto voglia condannare la sopra descritta società a pagare al ricorrente le mensilità correnti dalla data del licenziamento – 10.12.2022- al giorno 25.11.2023 (data di scadenza del contratto a termine), che si specificano pari ad € 25.766,86 al lordo delle trattenute (detratte già le
Pag. 2 di 6 corresponsioni della da Marzo a Giugno 2023) ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, CP_2 detratto l'aliunde perceptum.
Resistente: - in via principale: rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto;
per tutti i motivi sopra dedotti;
- in via subordinata si chiede che, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si tenga conto, nella eventuale condanna di pagamento, delle somme non dovute al signor e di quelle percepite dallo stesso a Pt_1 titolo di Naspi o comunque a qualsiasi altro titolo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver stipulato con la società un contratto Parte_1 Controparte_1 di lavoro a tempo determinato, poi prorogato fino al 25.11.2023.
Impugna il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, ma con effetto immediato, il
10.2.2023, dovuto al mancato possesso della carta del conducente obbligatoria per la conduzione degli autocarri (CQC), chiedendo a titolo risarcitorio le retribuzioni che avrebbe maturato fino alla scadenza del contratto, quantificate in €. 25.766,86.
Oltre a contestare il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori
(attesa la carenza della previa contestazione disciplinare), il lavoratore contesta nel merito l'addebito datoriale, sostenendo di aver sempre informato la della mancata detenzione della CQC CP_1
e di essersi tempestivamente attivato per il suo rinnovo. Deduce pertanto la criticità dell'atteggiamento datoriale, che avrebbe prorogato due volte il contratto pur nella consapevolezza del mancato possesso della certificazione, poi posta repentinamente alla base di un recesso (indicato formalmente per giustificato motivo soggettivo, salvo poi comunicare il recesso “con effetto immediato”).
2. Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Sostiene, difatti, l'idoneità della condotta del ricorrente, che, nonostante le rassicurazioni, non si sarebbe reso diligente nel rinnovo della CQC, non frequentando i corsi necessari, ad elidere il rapporto fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.. Contesta, inoltre, il conteggio offerto dal lavoratore in punto di inserimento di alcune voci a suo dire non spettanti e per mancato scomputo di quanto percepito a titolo di Naspi.
3. Nelle more del procedimento, risulta pervenuta in atti rinuncia al mandato del difensore di parte convenuta e la società non risulta costituita con altro difensore. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, in quanto ulteriori approfondimenti istruttori risultano del tutto superflui ai fini del decidere.
4. L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori è chiaro nello stabilire, senza distinguere in base alla durata temporale del contratto, che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Pag. 3 di 6 L'assenza della previa contestazione disciplinare costituisce circostanza che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024, Cass., n.
28927 del 2024, Cass., n. 11327 del 2025), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente (si veda altresì Cass., n. 4879 del 2020, che precisa: “la previsione normativa, che parla di
"fatto contestato" (…), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”).
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, all'inesistenza a priori del fatto contestato, sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato sia nel caso di rapporto a tempo determinato (l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del resto, non risente dell'esistenza del termine al rapporto di lavoro subordinato).
Conclusivamente, quindi, la mancanza della contestazione disciplinare determina non già un mero vizio formale del procedimento disciplinare, bensì un vizio che coinvolge quel procedimento nel senso di escluderne l'esistenza determinando, per quel tramite, la mancanza di una giustificazione sostanziale del provvedimento espulsivo.
5. Di conseguenza, in virtù del principio della ragione più liquida, non occorre soffermarsi sulle ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti che hanno portato al recesso per giusta causa che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato, essendo pacifico ed incontestato che lo stesso è intervenuto senza previa contestazione delle circostanze poste alla base del licenziamento.
6. All'illegittimità del recesso consegue il risarcimento del danno, che deve quantificarsi in tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse proseguito sino alla naturale scadenza del contratto a termine ossia al 18.4.2024 (cfr. Cass., n. 11692 del 2005 e successive conformi).
7. Stante la specifica contestazione della convenuta, risulta essere stata effettuata consulenza tecnica d'ufficio che ben può essere assunta alla base della presente decisione. La stessa difatti risulta coerente sotto il profilo logico e matematico e non risulta essere stata oggetto di osservazioni ad opera delle parti che conducano ad una presa di posizione in ordine ai calcoli svolti.
Pag. 4 di 6 8. Il CTU ha quantificato le pretese in €. 26.272,40, ovvero in €. 23.714,15, ove si dovesse tener conto di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
Sul punto, tuttavia, a parere di chi scrive, la detrazione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione non risulta corretta in quanto, come correttamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 11989 del 2018), l'indennità in parola (al pari dell'indennità di mobilità), detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
Non essendovi prova circa ulteriori importi percepiti dal ricorrente nel periodo in parola, né un'allegazione in tal senso da parte convenuta, ne deriva che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma pari ad €. 26.272,40, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
Non vi sono ostacoli alla condanna ad una somma lievemente maggiore rispetto a quella rivendicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, dal momento che il difensore di parte ricorrente all'odierna udienza ha insistito sulla condanna anche maggiore della retribuzione dovuta sulla scorta della consulenza, condanna già richiesta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio con la formula “somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia” (sul punto, cfr. a contrario, Cass., n. 19455 del 2018:
“La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata”).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'istruzione avvenuta unicamente mediante CTU contabile. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato da al pagamento in favore di Controparte_1 delle retribuzioni dalla data del recesso alla scadenza naturale del contratto, Parte_1
Pag. 5 di 6 quantificate in €. 26.272,40, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida Controparte_1 in €. 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Così deciso in Prato, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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