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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Castro Parte_1
(VT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Romana Baldacci e Laureana
Murrali, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 di Castro (VT), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fedele, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 29.01.2025 e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I procuratori delle parti hanno depositato le note d'udienza in cui sono riportate le conclusioni congiunte e l'accordo sottoscritto dalle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio in Tarquinia il 30.06.2012 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2012, atto n. 14, parte 2, serie A,
- che dalla loro unione sono nate le figlie (12.07.2015) e Per_1 Per_2
(12.01.2017);
- che in data 28.01.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che dopo la separazione la ricorrente ha lasciato la casa coniugale come da accordi e vive con le figlie in un appartamento preso in locazione a Montalto di
Castro (VT) per cui sostiene un canone di locazione mensile di euro 500,00;
- che il continua a vivere nella casa coniugale di sua proprietà; CP_1
- che la figlia è affetta da autismo;
Per_2
- che il padre versa puntualmente l'assegno di mantenimento per le figlie di euro 700,00 al mese.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella condizione di autosufficienza economica delle parti,
l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, l'assegnazione della casa coniugale al la CP_1 disciplina del diritto di visita del padre con le figlie alle condizioni indicate, un assegno di mantenimento per le minori a carico del padre di euro 700,00 al mese,
2 oltre spese straordinarie.
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.05.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto:
- che dopo la separazione gli orari di frequentazione con le figlie sono stati modificati in accordo con la madre e per le esigenze delle minori;
- che gestisce delle case vacanze in Montalto di Castro (VT) di proprietà del padre, unica sua fonte di reddito pari a circa € 1400-1.600,00 mensili;
- che il suo lavoro si svolge prevalentemente nel periodo estivo;
- che la ricorrente svolge lavori saltuari.
Tanto dedotto, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, di affidamento congiunto delle figlie a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e di assegnazione in suo favore della casa coniugale ed ha chiesto al
Tribunale di disporre un assegno di mantenimento a suo carico per le minori di euro 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione il procuratore del resistente ha esibito certificato medico del suo assistito ed ha chiesto un breve rinvio anche in ragione delle trattive in essere tra le parti ed il Giudice, preso atto dell'impedimento della parte, ha disposto il rinvio della causa.
All'udienza successiva tenutasi il 03.07.2024 i difensori delle parti hanno rappresentato la necessità di chiarire alcuni dei punti dell'accordo in fase di definizione tra le parti e hanno chiesto congiuntamente un rinvio che è stato accordato dal Giudice delegato.
Con deposito del 28.01.2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e depositato l'accordo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice delegato ha quindi riservato al Collegio.
Motivi della decisione
3
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tarquinia il 30.06.2012, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tarquinia il 30.06.2012 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] e registrato agli atti dello
[...]
Stato Civile del Comune di Tarquinia all'anno 2012, atto n. 14, parte 2, serie A;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e collocate a vivere presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tranne che per le questioni di ordinaria amministrazione che verrà esercitata disgiuntamente dal genitore presso il quale in quel momento le minori si trovano;
4) dispone che la casa coniugale venga assegnata al sig. CP_1
5) dispone che i tempi di presenza e permanenza delle figlie minori con ciascun genitore vengano disciplinati nel seguente modo: Il padre terrà con sé le bambine a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola di e Per_2 dall'accompagnamento alla terapia di nel periodo scolastico e fino all' Per_1 accompagnamento a scuola del lunedì mattina e nel periodo di vacanza
4 scolastica il lunedì alle 10 presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui il padre non avrà le figlie nel fine settimana prenderà le bambine il giovedì dall'uscita di scuola e fino alla sera del venerdì ore 19:00 prima di cena.
L'accompagnamento della figlia alla terapia a Viterbo rappresenta per Per_1 le parti una forma di integrazione indiretta al mantenimento. e Per_1 Per_2 trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre ore 11:00 con un genitore e dal 31 dicembre ore 11:00 alle ore 19 del giorno prima del rientro a scuola con l'altro. Nel 2025 il primo periodo sarà con il padre. e Per_1
trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore Per_2 dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla domenica di Pasqua ore 20:00
e con l'altro genitore dalle ore 20 del giorno di Pasqua alla sera prima del giorno di ripresa scolastica. Il primo periodo nel 2025 lo trascorreranno con il papà.
Qualora i genitori possano, sarà prevista una settimana esclusiva d'estate o di inverno con ciascun genitore compatibilmente con gli impegni scolastici. Le festività che capitino infrasettimanalmente saranno festeggiate con il genitore che ha le figlie con sé, mentre i ponti anche scolastici a titolo esemplificativo
(9 marzo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) saranno alternati;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie minori e con un assegno perequativo di euro 350,00 ciascuna per un Per_1 Per_2 totale di euro 700,00 con adeguamento annuale in base all'indice ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie per le minori vengano suddivise al 50% fra i genitori, sulla base del protocollo del Tribunale di Civitavecchia. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie per le figlie sarà prontamente rimborsato dall'altro;
8) dispone che l'assegno unico come per legge venga percepito al 50% da ciascun genitore;
9) dispone che l'assegno ex lege 104/92 per venga accantonato sul conto Per_1 corrente intestato alla minore e, unitamente al saldo allo stato esistente pari ad
€ 16.300, venga destinato esclusivamente per eventuali necessità straordinarie delle figlie. I genitori si impegnano a modificare l'accesso al conto corrente consentendo atti di disposizione solo a firma congiunta. I genitori fin da ora concordano che ove il care-giver, oggi ripristinato nella misura di euro 700,00
5 mensili, fosse nuovamente escluso o ridotto nell'importo ad una cifra inferiore rispetto all'assegno ex L 104/92, la signora sarà legittimata ad utilizzare Pt_1
l'assegno di invalidità della figlia per le necessità di quest'ultima. Fin quando il care-giver sarà erogato alla madre che lo gestirà direttamente, l'assegno della legge 104/92 sarà accantonata sul conto di e verrà utilizzato nei termini Per_1 sopra indicati. I genitori si impegnano a comunicare tramite WhatsApp o per telefono solo per questioni relative alle figlie minori e nei soli orari diurni a meno che non ci siano reali emergenze;
10) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 05.02.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]di Castro Parte_1
(VT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Romana Baldacci e Laureana
Murrali, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 di Castro (VT), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fedele, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 29.01.2025 e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I procuratori delle parti hanno depositato le note d'udienza in cui sono riportate le conclusioni congiunte e l'accordo sottoscritto dalle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11.01.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- che ha contratto matrimonio in Tarquinia il 30.06.2012 con CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2012, atto n. 14, parte 2, serie A,
- che dalla loro unione sono nate le figlie (12.07.2015) e Per_1 Per_2
(12.01.2017);
- che in data 28.01.2022 il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio;
- che dopo la separazione la ricorrente ha lasciato la casa coniugale come da accordi e vive con le figlie in un appartamento preso in locazione a Montalto di
Castro (VT) per cui sostiene un canone di locazione mensile di euro 500,00;
- che il continua a vivere nella casa coniugale di sua proprietà; CP_1
- che la figlia è affetta da autismo;
Per_2
- che il padre versa puntualmente l'assegno di mantenimento per le figlie di euro 700,00 al mese.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella condizione di autosufficienza economica delle parti,
l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna, l'assegnazione della casa coniugale al la CP_1 disciplina del diritto di visita del padre con le figlie alle condizioni indicate, un assegno di mantenimento per le minori a carico del padre di euro 700,00 al mese,
2 oltre spese straordinarie.
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.05.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto:
- che dopo la separazione gli orari di frequentazione con le figlie sono stati modificati in accordo con la madre e per le esigenze delle minori;
- che gestisce delle case vacanze in Montalto di Castro (VT) di proprietà del padre, unica sua fonte di reddito pari a circa € 1400-1.600,00 mensili;
- che il suo lavoro si svolge prevalentemente nel periodo estivo;
- che la ricorrente svolge lavori saltuari.
Tanto dedotto, il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, di affidamento congiunto delle figlie a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna e di assegnazione in suo favore della casa coniugale ed ha chiesto al
Tribunale di disporre un assegno di mantenimento a suo carico per le minori di euro 500 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione il procuratore del resistente ha esibito certificato medico del suo assistito ed ha chiesto un breve rinvio anche in ragione delle trattive in essere tra le parti ed il Giudice, preso atto dell'impedimento della parte, ha disposto il rinvio della causa.
All'udienza successiva tenutasi il 03.07.2024 i difensori delle parti hanno rappresentato la necessità di chiarire alcuni dei punti dell'accordo in fase di definizione tra le parti e hanno chiesto congiuntamente un rinvio che è stato accordato dal Giudice delegato.
Con deposito del 28.01.2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e depositato l'accordo sottoscritto dalle parti.
Il Giudice delegato ha quindi riservato al Collegio.
Motivi della decisione
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Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tarquinia il 30.06.2012, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 86/2024 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tarquinia il 30.06.2012 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...] e registrato agli atti dello
[...]
Stato Civile del Comune di Tarquinia all'anno 2012, atto n. 14, parte 2, serie A;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e collocate a vivere presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente tranne che per le questioni di ordinaria amministrazione che verrà esercitata disgiuntamente dal genitore presso il quale in quel momento le minori si trovano;
4) dispone che la casa coniugale venga assegnata al sig. CP_1
5) dispone che i tempi di presenza e permanenza delle figlie minori con ciascun genitore vengano disciplinati nel seguente modo: Il padre terrà con sé le bambine a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola di e Per_2 dall'accompagnamento alla terapia di nel periodo scolastico e fino all' Per_1 accompagnamento a scuola del lunedì mattina e nel periodo di vacanza
4 scolastica il lunedì alle 10 presso l'abitazione materna. Nella settimana in cui il padre non avrà le figlie nel fine settimana prenderà le bambine il giovedì dall'uscita di scuola e fino alla sera del venerdì ore 19:00 prima di cena.
L'accompagnamento della figlia alla terapia a Viterbo rappresenta per Per_1 le parti una forma di integrazione indiretta al mantenimento. e Per_1 Per_2 trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascun genitore dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino al 31 dicembre ore 11:00 con un genitore e dal 31 dicembre ore 11:00 alle ore 19 del giorno prima del rientro a scuola con l'altro. Nel 2025 il primo periodo sarà con il padre. e Per_1
trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore Per_2 dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla domenica di Pasqua ore 20:00
e con l'altro genitore dalle ore 20 del giorno di Pasqua alla sera prima del giorno di ripresa scolastica. Il primo periodo nel 2025 lo trascorreranno con il papà.
Qualora i genitori possano, sarà prevista una settimana esclusiva d'estate o di inverno con ciascun genitore compatibilmente con gli impegni scolastici. Le festività che capitino infrasettimanalmente saranno festeggiate con il genitore che ha le figlie con sé, mentre i ponti anche scolastici a titolo esemplificativo
(9 marzo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) saranno alternati;
6) dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie minori e con un assegno perequativo di euro 350,00 ciascuna per un Per_1 Per_2 totale di euro 700,00 con adeguamento annuale in base all'indice ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie per le minori vengano suddivise al 50% fra i genitori, sulla base del protocollo del Tribunale di Civitavecchia. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie per le figlie sarà prontamente rimborsato dall'altro;
8) dispone che l'assegno unico come per legge venga percepito al 50% da ciascun genitore;
9) dispone che l'assegno ex lege 104/92 per venga accantonato sul conto Per_1 corrente intestato alla minore e, unitamente al saldo allo stato esistente pari ad
€ 16.300, venga destinato esclusivamente per eventuali necessità straordinarie delle figlie. I genitori si impegnano a modificare l'accesso al conto corrente consentendo atti di disposizione solo a firma congiunta. I genitori fin da ora concordano che ove il care-giver, oggi ripristinato nella misura di euro 700,00
5 mensili, fosse nuovamente escluso o ridotto nell'importo ad una cifra inferiore rispetto all'assegno ex L 104/92, la signora sarà legittimata ad utilizzare Pt_1
l'assegno di invalidità della figlia per le necessità di quest'ultima. Fin quando il care-giver sarà erogato alla madre che lo gestirà direttamente, l'assegno della legge 104/92 sarà accantonata sul conto di e verrà utilizzato nei termini Per_1 sopra indicati. I genitori si impegnano a comunicare tramite WhatsApp o per telefono solo per questioni relative alle figlie minori e nei soli orari diurni a meno che non ci siano reali emergenze;
10) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 05.02.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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