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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1583 dell'anno 2022 Tra
Parte_1
Avv. Bruscuglia Elisabetta
AVV. TEODOLI PAOLO appellante
E
CP_1
avv. Bernardini Mariolina avv. Bernardini Giovanni appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10790/2021, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.12.2021, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Roma rappresentando Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, formalizzato dal 1.2.2007 al 10.6.2019, mentre il rapporto di lavoro era effettivamente sorto nel settembre 2006, venendo formalizzato solo in seguito;
di essere stata inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti degli studi professionali , Pt_2 con orario part-time al 60%; che, tuttavia, il rapporto di lavoro si è sempre svolto a tempo pieno, con orario di lavoro superiore a 40 ore settimanali, eccezion fatta per il periodo dal 2.1.2019 al 2
10.6.2019, in cui l'orario era di 32 ore settimanali;
di aver lavorato una media di 50 ore settimanali, maturando, in media, 10 ore di lavoro straordinario per settimana;
che a fronte dell'ore eccedenti il normale orario di lavoro la ricorrente percepiva una somma netta di € 500,00 mensili;
che in forza della mansioni svolte, l'inquadramento della Sig.ra risultava Pt_1 errato (avendo diritto al 3° livello del CCNL applicato), con ripercussioni sulle liquidazioni di istituti quali: ferie, permessi, festività, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR. In base a quanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire somme pari ad € 60.525,58 (con TFR pari a € 20.251,41). Allegava altresì che non erano stati versati i contributi assicurativi e previdenziali nella misura dovuta e che in data 29.5.2019 alla ricorrente era stata imposta la sottoscrizione di un presunto verbale di conciliazione quale condizione per il mantenimento del posto di lavoro. Tuttavia, il suddetto verbale veniva sottoscritto presso la sede di tale società ove non si trovava alcuna sede sindacale, ma CP_2 vi era lo studio del commercialista Dott. Alessandro Borgognoni, marito della resistente. La
non aveva ricevuto alcuna assistenza dalla sindacalista citata nel verbale, né aveva mai Pt_1 conferito alcun mandato di rappresentarla all'associazione UGL Terziario Roma e Lazio, d'altronde la ricorrente aveva sottoscritto il verbale del 29.5.2019, accettando la somma conciliativa ed omnicomprensiva di € 850,00, al solo fine di evitare il licenziamento. In ogni caso la lavoratrice, in data 23.10.2019, per mezzo dell'associazione sindacale CGIL, aveva impugnato la transazione del 29.5.2019.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo e a tempo pieno, dal 1.9.2006 al 10.6.2019, formalizzato a partire dal 1.2.2007con inquadramento ab origine al 3' livello di classificazione del personale Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica del CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 3.5.2006 e successive modifiche, Pt_2 o, in subordine, il diritto ad essere inquadrata sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel livello 4 super, e, dal 1.2.2008, nel 3' livello;
- per l'effetto, viste le somme percepite dalla ricorrente, dato atto della insufficienza della retribuzione percepita, e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, chiedeva di condannare CP_1 al pagamento della somma di euro 60.525,58 a titolo di differenze retributive per i titoli di
[...] cui alle premesse e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., o in subordine della somma minore o maggiore da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ciascun singolo credito.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con sentenza di rigetto del ricorso.
Impugna tempestivamente la decisione per i seguenti motivi d'appello. Parte_1
Resiste con memoria di costituzione chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
Con il primo motivo d'appello contesta la decisione impugnata nella parte in Parte_1 cui è stato ritenuto valido ed efficace il verbale di conciliazione sindacale intervenuto fra le parti. Richiama quindi l'art. 412 ter c.p.c. che prevede come la conciliazione possa essere stipulata
“altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” e sostiene che nel caso di specie tale norma non sia stata rispettata. L'errore del giudice, secondo l'appellante, risiede anche nel ritenere che l'impugnativa del verbale, anche nel caso in cui fosse privo dei requisiti di cui sopra, debba 3
avvenire nel minor termine di sei mesi dalla stipula e non nei termini previsti dagli artt. 1422 e 1442 c.c.
Di contro l'appellata rileva che il verbale, depositato presso l'Ispettorato di Roma, è stato regolarmente firmato dalle parti e dal conciliatore. Anche il comportamento concludente della lavoratrice successivamente alla firma (l'aver incassato le somme e rassegnato le dimissioni) fa ritenere che vi sia stata da parte della piena volontà di conciliare. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce come la sentenza abbia omesso di considerare come anche altri elementi sintomatici della invalidità ed inefficacia della transazione sindacale, quali l'assenza di qualsiasi contenzioso tra le parti al momento della stipula e l'assoluta esiguità del corrispettivo. Inoltre il verbale di conciliazione era stato stipulato allorquando il rapporto era ancora in corso e, dunque, a tutto voler concedere, l'accordo stesso non poteva riguardare il TFR.
L'appellata rileva come la rinuncia abbia riguardato solo il TFR maturato sino al 31.12.2018. Per il resto parte appellata, nel merito della controversia, reitera le deduzioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
All'udienza del 11.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 11/07/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1583 dell'anno 2022 Tra
Parte_1
Avv. Bruscuglia Elisabetta
AVV. TEODOLI PAOLO appellante
E
CP_1
avv. Bernardini Mariolina avv. Bernardini Giovanni appellata ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10790/2021, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.12.2021, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Roma rappresentando Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, formalizzato dal 1.2.2007 al 10.6.2019, mentre il rapporto di lavoro era effettivamente sorto nel settembre 2006, venendo formalizzato solo in seguito;
di essere stata inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti degli studi professionali , Pt_2 con orario part-time al 60%; che, tuttavia, il rapporto di lavoro si è sempre svolto a tempo pieno, con orario di lavoro superiore a 40 ore settimanali, eccezion fatta per il periodo dal 2.1.2019 al 2
10.6.2019, in cui l'orario era di 32 ore settimanali;
di aver lavorato una media di 50 ore settimanali, maturando, in media, 10 ore di lavoro straordinario per settimana;
che a fronte dell'ore eccedenti il normale orario di lavoro la ricorrente percepiva una somma netta di € 500,00 mensili;
che in forza della mansioni svolte, l'inquadramento della Sig.ra risultava Pt_1 errato (avendo diritto al 3° livello del CCNL applicato), con ripercussioni sulle liquidazioni di istituti quali: ferie, permessi, festività, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR. In base a quanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire somme pari ad € 60.525,58 (con TFR pari a € 20.251,41). Allegava altresì che non erano stati versati i contributi assicurativi e previdenziali nella misura dovuta e che in data 29.5.2019 alla ricorrente era stata imposta la sottoscrizione di un presunto verbale di conciliazione quale condizione per il mantenimento del posto di lavoro. Tuttavia, il suddetto verbale veniva sottoscritto presso la sede di tale società ove non si trovava alcuna sede sindacale, ma CP_2 vi era lo studio del commercialista Dott. Alessandro Borgognoni, marito della resistente. La
non aveva ricevuto alcuna assistenza dalla sindacalista citata nel verbale, né aveva mai Pt_1 conferito alcun mandato di rappresentarla all'associazione UGL Terziario Roma e Lazio, d'altronde la ricorrente aveva sottoscritto il verbale del 29.5.2019, accettando la somma conciliativa ed omnicomprensiva di € 850,00, al solo fine di evitare il licenziamento. In ogni caso la lavoratrice, in data 23.10.2019, per mezzo dell'associazione sindacale CGIL, aveva impugnato la transazione del 29.5.2019.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo e a tempo pieno, dal 1.9.2006 al 10.6.2019, formalizzato a partire dal 1.2.2007con inquadramento ab origine al 3' livello di classificazione del personale Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica del CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 3.5.2006 e successive modifiche, Pt_2 o, in subordine, il diritto ad essere inquadrata sin dall'inizio del rapporto di lavoro nel livello 4 super, e, dal 1.2.2008, nel 3' livello;
- per l'effetto, viste le somme percepite dalla ricorrente, dato atto della insufficienza della retribuzione percepita, e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, chiedeva di condannare CP_1 al pagamento della somma di euro 60.525,58 a titolo di differenze retributive per i titoli di
[...] cui alle premesse e comunque ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., o in subordine della somma minore o maggiore da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ciascun singolo credito.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale CP_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con sentenza di rigetto del ricorso.
Impugna tempestivamente la decisione per i seguenti motivi d'appello. Parte_1
Resiste con memoria di costituzione chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
Con il primo motivo d'appello contesta la decisione impugnata nella parte in Parte_1 cui è stato ritenuto valido ed efficace il verbale di conciliazione sindacale intervenuto fra le parti. Richiama quindi l'art. 412 ter c.p.c. che prevede come la conciliazione possa essere stipulata
“altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” e sostiene che nel caso di specie tale norma non sia stata rispettata. L'errore del giudice, secondo l'appellante, risiede anche nel ritenere che l'impugnativa del verbale, anche nel caso in cui fosse privo dei requisiti di cui sopra, debba 3
avvenire nel minor termine di sei mesi dalla stipula e non nei termini previsti dagli artt. 1422 e 1442 c.c.
Di contro l'appellata rileva che il verbale, depositato presso l'Ispettorato di Roma, è stato regolarmente firmato dalle parti e dal conciliatore. Anche il comportamento concludente della lavoratrice successivamente alla firma (l'aver incassato le somme e rassegnato le dimissioni) fa ritenere che vi sia stata da parte della piena volontà di conciliare. Pt_1
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce come la sentenza abbia omesso di considerare come anche altri elementi sintomatici della invalidità ed inefficacia della transazione sindacale, quali l'assenza di qualsiasi contenzioso tra le parti al momento della stipula e l'assoluta esiguità del corrispettivo. Inoltre il verbale di conciliazione era stato stipulato allorquando il rapporto era ancora in corso e, dunque, a tutto voler concedere, l'accordo stesso non poteva riguardare il TFR.
L'appellata rileva come la rinuncia abbia riguardato solo il TFR maturato sino al 31.12.2018. Per il resto parte appellata, nel merito della controversia, reitera le deduzioni già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
All'udienza del 11.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi