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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 6172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6172 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16321/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16321/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Torre Alessi n. 5, presso lo C.F._1
studio dell'avv. LONGO ANDREA SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via San Filippo Neri n. 4, presso lo studio dell'avv.
IN FA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a Paternò (CT) in data 13.9.2003 CP_1
e che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 12/11/2004, e , Persona_1 Persona_2
il 24/04/2010.
Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori,
con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro
700,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la separazione dei coniugi;
ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.12.2020, è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di
Euro 500,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza del 12.11.2022, su istanza della ricorrente, e visti i pregressi inadempimenti, è stato ordinato al datore di lavoro del resistente di corrispondere direttamente alla ricorrente la somma mensile già disposta di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Con ordinanza del 12.11.2022, le richieste di prova sono state ritenute complessivamente irrilevanti ai fini della decisione, in ragione della circostanza che invero non è stata proposta una domanda di addebito della separazione;
le parti non hanno contestato tale statuizione.
Va, poi, rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_1
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Va, d'altro canto, disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Va assegnata a quest'ultima la casa coniugale.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente svolge la professione di estetista: non ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, pur onerata in varie occasioni dal Giudice istruttore, bensì solamente l'attestazione Isee del 18.3.2019, recante l'indicatore della situazione economica pari a Euro 15.692,20, e l'attestazione Isee del 4.1.2023,
recante l'indicatore della situazione economica pari a Euro 12.585,60.
Il resistente, invece, lavora come guardia giurata, avendo cambiato il datore di lavoro nel corso del procedimento: dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 7.302,72 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2020, Euro
9.630,27 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2021, Euro 17.017,53 (reddito da lavoro da
C.U.) per l'anno 2022), Euro 10.769,06 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2023.
Ebbene, considerate le accresciute esigenze, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne Persona_2
dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare
3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, poi, considerata la posizione della figlia maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente.
Invero, il resistente, nella comparsa conclusionale del 9.4.2025, ha esposto che la figlia svolge attività lavorativa, producendo altresì il suo contratto di lavoro, nello specifico il progetto di inserimento/reinserimento del 29.5.2024 della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale del
Lavoro, come addetto di call center presso una società avente sede a Paternò (CT).
Va appena rilevato che la previsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia è stato disposto con la sopra menzionata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.12.2020,
allorquando le circostanze sopra richiamate non si erano ancora verificate.
Ebbene, la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente un assegno di mantenimento anche in favore della figlia maggiorenne appare infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 21 anni, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Peraltro, in ragione di quanto esposto sopra, si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
4 Va, pertanto, confermata la previsione di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 500,00 per entrambe le figlie (Euro 250,00 per ciascuna figlia), e in particolare di Euro 250,00 per la figlia Per_1
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle
[...]
spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 9.4.2025, allorquando il resistente ha esposto e documentato la superiore circostanza nella comparsa conclusionale sopra menzionata.
Considerati i pregressi inadempimenti, la resistente ha chiesto di ordinare al datore di lavoro del resistente, ai sensi art. 156 comma sesto c.c., di versare direttamente alla ricorrente gli importi dei sopra menzionati assegni di mantenimento, traendoli dalla maggiore somma corrisposta a titolo di stipendio;
tuttavia, nel corso del procedimento è sopravvenuta l'abrogazione parziale dell'art. 156 c.c., e pertanto appare opportuno richiamare la nuova disciplina ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., alla quale si può fare integrale riferimento e che,
comunque, ha semplificato la procedura per ottenere la chiesta tutela.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la figlia CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_2
5 stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 22,00 della domenica;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_2
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente , di un CP_1
assegno mensile di mantenimento in favore della figlia , con decorrenza dalla Persona_1
data del 9.4.2025, per le ragioni contenute in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16321/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Torre Alessi n. 5, presso lo C.F._1
studio dell'avv. LONGO ANDREA SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via San Filippo Neri n. 4, presso lo studio dell'avv.
IN FA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a Paternò (CT) in data 13.9.2003 CP_1
e che dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 12/11/2004, e , Persona_1 Persona_2
il 24/04/2010.
Ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori,
con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro
700,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a pronunciare CP_1
la separazione dei coniugi;
ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore delle figlie dell'importo complessivo di Euro 300,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, e il rigetto delle ulteriori domande della ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.12.2020, è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di
Euro 500,00 per le figlie, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con successiva ordinanza del 12.11.2022, su istanza della ricorrente, e visti i pregressi inadempimenti, è stato ordinato al datore di lavoro del resistente di corrispondere direttamente alla ricorrente la somma mensile già disposta di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
2 Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Con ordinanza del 12.11.2022, le richieste di prova sono state ritenute complessivamente irrilevanti ai fini della decisione, in ragione della circostanza che invero non è stata proposta una domanda di addebito della separazione;
le parti non hanno contestato tale statuizione.
Va, poi, rilevato che la figlia è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_1
procedimento, e pertanto nulla va disposto in ordine al suo affidamento.
Va, d'altro canto, disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Va assegnata a quest'ultima la casa coniugale.
Le modalità del diritto di visita vanno disciplinate come in dispositivo.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente svolge la professione di estetista: non ha prodotto le sue dichiarazioni reddituali, pur onerata in varie occasioni dal Giudice istruttore, bensì solamente l'attestazione Isee del 18.3.2019, recante l'indicatore della situazione economica pari a Euro 15.692,20, e l'attestazione Isee del 4.1.2023,
recante l'indicatore della situazione economica pari a Euro 12.585,60.
Il resistente, invece, lavora come guardia giurata, avendo cambiato il datore di lavoro nel corso del procedimento: dalle dichiarazioni reddituali in atti si evince che ha dichiarato un reddito complessivo annuo di Euro 7.302,72 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2020, Euro
9.630,27 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2021, Euro 17.017,53 (reddito da lavoro da
C.U.) per l'anno 2022), Euro 10.769,06 (reddito da lavoro da C.U.) per l'anno 2023.
Ebbene, considerate le accresciute esigenze, va posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne Persona_2
dell'importo di Euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare
3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, poi, considerata la posizione della figlia maggiorenne ma Persona_1
economicamente non autosufficiente.
Invero, il resistente, nella comparsa conclusionale del 9.4.2025, ha esposto che la figlia svolge attività lavorativa, producendo altresì il suo contratto di lavoro, nello specifico il progetto di inserimento/reinserimento del 29.5.2024 della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale del
Lavoro, come addetto di call center presso una società avente sede a Paternò (CT).
Va appena rilevato che la previsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia è stato disposto con la sopra menzionata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.12.2020,
allorquando le circostanze sopra richiamate non si erano ancora verificate.
Ebbene, la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente un assegno di mantenimento anche in favore della figlia maggiorenne appare infondata e va rigettata.
Avendo la figlia attualmente 21 anni, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione, e in tal modo eventualmente fondare la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno mensile di mantenimento.
Peraltro, in ragione di quanto esposto sopra, si può considerare che la figlia sia ormai entrata nel mondo del lavoro, pur non beneficiando di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
4 Va, pertanto, confermata la previsione di porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 500,00 per entrambe le figlie (Euro 250,00 per ciascuna figlia), e in particolare di Euro 250,00 per la figlia Per_1
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre il pagamento del 50% delle
[...]
spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e sino alla data del 9.4.2025, allorquando il resistente ha esposto e documentato la superiore circostanza nella comparsa conclusionale sopra menzionata.
Considerati i pregressi inadempimenti, la resistente ha chiesto di ordinare al datore di lavoro del resistente, ai sensi art. 156 comma sesto c.c., di versare direttamente alla ricorrente gli importi dei sopra menzionati assegni di mantenimento, traendoli dalla maggiore somma corrisposta a titolo di stipendio;
tuttavia, nel corso del procedimento è sopravvenuta l'abrogazione parziale dell'art. 156 c.c., e pertanto appare opportuno richiamare la nuova disciplina ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., alla quale si può fare integrale riferimento e che,
comunque, ha semplificato la procedura per ottenere la chiesta tutela.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la figlia CP_1
minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della figlia Persona_2
5 stessa (e segnatamente di quelle scolastiche) e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 22,00 della domenica;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_2
dell'importo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente , di un CP_1
assegno mensile di mantenimento in favore della figlia , con decorrenza dalla Persona_1
data del 9.4.2025, per le ragioni contenute in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 5 Dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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