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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21987/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via S. Quintino 40, TO, presso lo studio dell'avv. SERRA
IA AL che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Pt_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/11/2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in Parte_2 data 08/07/2024, relativamente a collocazione prevalente e residenza del figlio e al Pt_2 calendario di visita padre – figlio, in seguito al trasferimento della madre, a partire dal 1° settembre
2026, in RT EI AR (LU), dove risiede il nuovo compagno.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 08/07/2024:
DISPONE che:
1) resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Pt_2 residenza anche ai fini anagrafici presso l'abitazione materna che da TO verrà trasferita, con l'accordo di entrambi i genitori, a RT EI AR (LU), via Duca degli Abruzzi n.55, ove la Sig.ra andrà definitivamente a vivere con decorrenza dal mese di settembre 2026. Pt_1
2) Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti alla vita quotidiana) e/o di modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale il minore si trova. I genitori si impegnano reciprocamente a non far intraprendere al figlio alcun percorso di iniziazione o formazione religiosa, di Pt_2 qualunque credo o confessione.
3) Ferma l'applicazione del calendario concordato e recepito nella sentenza n. 117/2024 emessa dal
Tribunale di TO in data 8 luglio 2024 fino al 31 agosto 2026, a decorrere dal 1° settembre 2026, salvo diverso accordo scritto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario ordinario (valevole da settembre a maggio di ogni anno):
a) il padre si recherà a RT EI AR (LU) a settimane alterne e preleverà il figlio il giovedì mattina presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola, oppure, qualora non possa giungere in tempo utile, direttamente presso l'Istituto scolastico al termine delle lezioni. Il padre terrà con sé Pt_2 sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) il padre potrà anticipare il prelievo al mercoledì sera in cinque occasioni, previa comunicazione alla madre con almeno 7 giorni di preavviso, assicurando in ogni caso l'accompagnamento a scuola in orario il giovedì mattina e il rispetto degli eventuali impegni extra scolastici del figlio. La madre, per parte sua, si impegna a limitare per quanto possibile la programmazione di impegni nei periodi di permanenza del minore con il padre, al fine di consentire a quest'ultimo di godere pienamente del tempo trascorso con il figlio;
c) in cinque fine settimana di competenza materna da concordarsi con il padre entro il mese di gennaio di ogni anno, la madre, sino a quando non sarà in grado di viaggiare autonomamente, Pt_2 accompagnerà il figlio presso la residenza paterna entro le 19.00 del venerdì, prelevandolo la domenica non prima delle 14.30 per il rientro a RT EI marmi.
4) Salvo qui diversamente stabilito e sempre salvo diverso successivo accordo assunto direttamente tra i genitori:
a) questi ultimi convengono di adottare un criterio di alternanza negli spostamenti di il Pt_2 genitore che provvederà al prelievo non sarà tenuto anche al rientro del minore che avverrà a cura dell'altro; in caso di disaccordo, il trasferimento sarà a cura del genitore presso il quale il figlio trascorrerà il periodo;
b) il prelievo, se a carico del padre, avverrà entro le 21.00 e non prima delle 14.30 se a cura della madre;
c) vale la regola generale del prelievo dalla residenza ed accompagnamento alla residenza.
d) il week end decorre dal giovedì mattina alla domenica entro le 21.00;
5) Durante le vacanze scolastiche estive:
a) per i mesi di giugno e di luglio: trascorrerà con il padre due periodi di nove giorni
Pt_2 consecutivi (uno per ciascun mese) da individuarsi in relazione agli impegni professionali di quest'ultimo. Il padre comunicherà alla madre le date prescelte entro il 30 marzo di ogni anno. Detti periodi decorreranno dal venerdì entro le 19:00 di un week end di competenza materna, con accompagnamento di presso la residenza paterna a cura della madre, alla domenica
Pt_2 successiva di spettanza paterna, con rientro di presso l'abitazione materna a cura del padre
Pt_2 entro le ore 21.00. Per le settimane restanti i genitori manterranno il medesimo ritmo di frequentazione di previsto in via ordinaria;
Pt_2
b) per il mese di agosto: trascorrerà 16 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
i giorni Pt_2 potranno anche non essere consecutivi e saranno concordati tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno. In mancanza di accordo, resterà con il padre dal 31 luglio, con prelievo a cura del Pt_2 padre entro le 21.00, all'8 agosto, con rientro a cura della madre che preleverà presso la Pt_2 residenza paterna non prima delle 14.30, nonché dal 23 agosto, con prelievo a cura del padre entro le
21.00 e prosecuzione della permanenza di presso il padre sino al 5 settembre, giorno del Pt_2 compleanno paterno, nei termini meglio specificati al punto che segue;
c) per il mese di settembre: esterà con il padre dal 1° al 5 settembre, giorno del compleanno Pt_2 paterno e, salvo che il minore si trovi già presso di lui, il prelievo da parte del padre avverrà entro le
21.00 del 31 agosto. Qualora il 5 settembre cada tra lunedì e mercoledì, il week end immediatamente successivo (giovedì-domenica) sarà di spettanza paterna. Qualora invece il 5 settembre cada tra giovedì e domenica, la permanenza del minore presso il padre proseguirà fino alla domenica, con rientro a RT EI AR a cura della madre che provvederà al prelievo di non prima delle Pt_2
14.30; in tal caso sarà parimenti di spettanza paterna anche il week end seguente.
6) Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i genitori, con alternanza annuale, in due periodi:
- dal 22 dicembre entro le ore 21.00 al 29 dicembre entro le ore 21.00;
- dal 30 dicembre entro le ore 21.00 al 6 gennaio entro le ore 21.00.
Quando il primo periodo sarà di spettanza paterna, la madre accompagnerà presso la Pt_2 residenza paterna il 22/12 alle ore 19:00 ed il padre lo riaccompagnerà presso la residenza materna il
29/12 per le ore 21:00. Quando sarà di spettanza paterna il secondo periodo, il padre si recherà a RT EI AR (LU) presso l'abitazione materna il 30/12 per prelevare alle ore 21:00 e la madre Pt_2 andrà a riprenderlo presso la residenza paterna il 6/01 per le ore 14:30.
Per il 2026 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
La giornata del 30 dicembre sarà comunque trascorsa con la madre (sino alle ore 21:00 qualora, in base all'alternanza, il secondo periodo sia di spettanza paterna), trattandosi del compleanno di
, fratello di così da consentire ai fratelli di festeggiare insieme. Per_1 Pt_2
7) Al termine delle vacanze natalizie, l'alternanza EI week end riprenderà come segue: qualora l'AN cada tra lunedì e mercoledì, il primo week end utile (giovedì-domenica) sarà di spettanza paterna. Qualora l'AN cada invece tra giovedì e domenica, il week end in cui ricade il 6 gennaio
è sempre di spettanza paterna, a prescindere da chi abbia avuto con sé il minore nel secondo periodo natalizio. In particolare:
a) qualora il secondo periodo natalizio sia di spettanza paterna, la permanenza del minore presso il padre proseguirà senza interruzioni fino alla domenica, con rientro a RT EI AR a cura della madre, che preleverà il minore non prima delle ore 14:30;
b) qualora il secondo periodo natalizio sia di spettanza materna, il padre preleverà il minore entro le ore 21:00 del 6 gennaio e lo terrà con sé fino alla domenica, con rientro presso l'abitazione materna a cura del padre entro le 21.00;
c) qualora il 6 gennaio cada di sabato, per il padre sarà facoltativo recarsi a RT EI AR per il prelievo di cui alla lett. b); in tal caso egli comunicherà il proprio intendimento con almeno 30 giorni di preavviso. In ogni caso, sarà parimenti di spettanza paterna anche il week-end successivo a quello indicato alle lettere che precedono.
8) Le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse ad anni alterni per l'intero periodo con ciascun genitore, qualora il padre ne faccia richiesta, previa comunicazione alla madre con almeno
14 giorni di preavviso;
in mancanza di tale richiesta, esse verranno integralmente trascorse con la madre anche per l'anno in cui sarebbero di spettanza paterna;
Per il 2027 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
9) Le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni per l'intero periodo con ciascun genitore. Per il 2027 il primo periodo sarà di spettanza materna.
10) Le festività infra-settimanali ricadenti il lunedì o il martedì saranno trascorse da con il Pt_2 genitore con cui avrà trascorso il week end precedente mentre quelle ricadenti tra mercoledì e venerdì saranno trascorse da con il genitore con cui trascorrerà il week end successivo. Pt_2
11) Entro 7 giorni prima della data di partenza, i genitori si comunicheranno gli indirizzi della località in cui porteranno il figlio in vacanza.
12) Durante i periodi di rispettiva spettanza, ciascun genitore potrà contattare l'altro quotidianamente tramite una videochiamata o una telefonata per parlare con il figlio e per chiedere notizie in merito a quest'ultimo, nonché trasmettere fotografie, video e messaggi audio.
13) In caso di malattia del figlio che gli impedisca di allontanarsi dalla casa materna (circostanza che dovrà essere certificata dal pediatra), nonché di impedimento del padre – lavorativo o di salute propria o EI propri genitori, da certificarsi secondo le indicazioni di cui alla lett. c) – ad accudire Pt_2
a) il padre potrà recuperare le giornate o il weekend di propria competenza in altro periodo che verrà scelto in accordo tra i genitori;
b) in caso di mancato accordo, il recupero avverrà nel corso dello stesso anno, in giornate, anche non consecutive, scelte dal padre in un qualsiasi periodo di competenza materna – fatto salvo il mese di agosto, le vacanze natalizie e quelle pasquali – da comunicarsi alla madre con almeno 14 giorni di preavviso, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed organizzative del minore;
c) l'impedimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore e, ove richiesto, documentato in modo adeguato:
• in caso di impedimento lavorativo, mediante autodichiarazione che indichi la natura dell'urgenza o dell'impegno professionale non rinviabile e il relativo periodo;
• in caso di impedimento per motivi di salute propri o EI genitori, mediante Firma certificazione medica che ne specifichi la durata, nel rispetto della riservatezza EI dati sensibili.
14) I genitori potranno, ove impossibilitati a provvedervi personalmente, incaricare del ritiro o della custodia di persone di propria fiducia. Pt_2 15) Ferme le condizioni economiche a favore del figlio minore concordate e recepite nella Pt_2 sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 8 luglio 2024, fino al 31 agosto 2026, con decorrenza dal 1° settembre 2026 ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio quando lo avrà con sé (con riferimento al padre, si intendono le spese di vitto, alloggio, carburante e ludiche). I genitori precisano che il vestiario acquistato dalla madre per il figlio continuerà ad essere utilizzato da indifferentemente con entrambi i genitori. Pt_2
16) In considerazione EI costi a carico del padre per spostamenti e soggiorni a RT EI AR, i genitori concordano che nessun contributo paterno è dovuto alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2
17) Le spese di natura straordinaria di cui al protocollo torinese 15 marzo 2016 allegato al presente atto del quale viene a costituire parte integrante (doc. 6) per le parti nelle presenti condizioni non disciplinate diversamente, tutte previamente da concordarsi per iscritto tra i genitori:
a) saranno sostenute al 100% dalla signora fino alla fine del ciclo della scuola secondaria di Pt_1 primo grado (terza media);
b) da tale momento, le spese di natura straordinaria saranno ripartite nella misura del 70% a carico della Sig.ra e del 30% a carico del Sig. Tuttavia, qualora il reddito da lavoro del Sig. Pt_1 Pt_2 risultante dal mod. 730 (al netto di eventuali rendite immobiliari o altre entrate non derivanti Pt_2 da attività lavorativa), risulti ridotto di oltre il 2% rispetto a quello dichiarato per l'anno 2025, le spese straordinarie resteranno integralmente a carico della Sig.ra La verifica avverrà annualmente: Pt_1 per ciascun anno in cui il reddito da lavoro del Sig. pareggi o superi quello del 2025, la Pt_2 ripartizione tornerà nella misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre. A tal fine, entro il mese di luglio di ogni anno, il Sig. si impegna a consentire alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 visione del proprio mod. 730 aggiornato.
c) qualora al termine dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado (liceo), il signor Pt_2 non fosse più tenuto a sostenere le spese connesse agli spostamenti TO-RT EI AR per trascorrere tempo con il figlio, tutte le spese sanitarie non previste dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate in forma scritta tra i genitori, saranno sostenute al 50% da entrambi;
d) in ogni caso, le spese relative agli apparecchi tecnologici, informatici, uscite, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio, iscrizione e retta di un istituto di istruzione privato o paritario – comprese università e corsi di specializzazione privati – resteranno invece sempre di competenza esclusiva della signora Pt_1
18) Qualora il signor nel tempo in cui è con dovesse affrontare impreviste spese di Pt_2 Pt_2 natura ordinaria o straordinaria non di sua pertinenza, concordate previamente per iscritto con la
Sig.ra e successivamente documentate, avrà diritto al rimborso delle stesse entro la fine del Pt_1 mese in corso.
DÀ ATTO che:
19) In relazione alle spese per i viaggi TO - RT EI AR (LU) le parti concordano che:
a) la Sig.ra sino a che non potrà viaggiare da solo, si accollerà al 100% i costi EI Pt_1 Pt_2 viaggi RT EI AR (LU) – TO (andata e ritorno) suoi e di Quando potrà Pt_2 Pt_2 viaggiare da solo, i costi EI viaggi RT EI AR (LU) – TO (e viceversa) del figlio saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
b) la Sig.ra rimborserà al signor la metà del costo EI viaggi (carburante e pedaggio) Pt_1 Pt_2 da questi effettuati in automobile nella tratta TO - RT EI AR (LU) e ritorno, quantificato forfetariamente in € 80,00 per ogni viaggio di andata e ritorno, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il rimborso sarà corrisposto entro la fine del mese in corso, a viaggio effettivamente avvenuto;
c) nel caso in cui la madre sia impossibilitata a condurre a TO nei periodi di spettanza Pt_2 paterna e il padre debba recarsi a RT EI AR per prelevarlo, i costi del viaggio di andata e ritorno, pari a complessivi € 160,00, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, saranno interamente a carico della Sig.ra che vi provvederà con le medesime modalità e Pt_1 tempistiche di cui alla lettera b);
20) Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a che la sig.ra percepisca interamente Pt_2 Pt_1
l'assegno unico per Pt_2
21) I genitori fin da ora si dichiarano disponibili a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo EI documenti validi per l'espatrio.
22) I genitori, nel comune intento di preservare e rafforzare la bigenitorialità, si impegnano, a decorrere dallo stabile trasferimento della madre e del figlio minore a RT EI AR, a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con un professionista scelto di comune accordo, che operi in modalità on line o con studio a RT EI AR. Il percorso sarà finalizzato a migliorare la comunicazione reciproca e a favorire una collaborazione costruttiva nelle scelte educative e nella gestione quotidiana di I genitori riconoscono l'importanza che il minore possa mantenere Pt_2 un rapporto sereno, stabile e significativo con entrambi e si impegnano pertanto ad aderire al percorso indicato con spirito di collaborazione, continuità e rispetto reciproco. Il costo del professionista sarà sostenuto in parti uguali da entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di TO in data
05/12/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 21987/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via S. Quintino 40, TO, presso lo studio dell'avv. SERRA
IA AL che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Pt_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/11/2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in Parte_2 data 08/07/2024, relativamente a collocazione prevalente e residenza del figlio e al Pt_2 calendario di visita padre – figlio, in seguito al trasferimento della madre, a partire dal 1° settembre
2026, in RT EI AR (LU), dove risiede il nuovo compagno.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 08/07/2024:
DISPONE che:
1) resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Pt_2 residenza anche ai fini anagrafici presso l'abitazione materna che da TO verrà trasferita, con l'accordo di entrambi i genitori, a RT EI AR (LU), via Duca degli Abruzzi n.55, ove la Sig.ra andrà definitivamente a vivere con decorrenza dal mese di settembre 2026. Pt_1
2) Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti alla vita quotidiana) e/o di modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale il minore si trova. I genitori si impegnano reciprocamente a non far intraprendere al figlio alcun percorso di iniziazione o formazione religiosa, di Pt_2 qualunque credo o confessione.
3) Ferma l'applicazione del calendario concordato e recepito nella sentenza n. 117/2024 emessa dal
Tribunale di TO in data 8 luglio 2024 fino al 31 agosto 2026, a decorrere dal 1° settembre 2026, salvo diverso accordo scritto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario ordinario (valevole da settembre a maggio di ogni anno):
a) il padre si recherà a RT EI AR (LU) a settimane alterne e preleverà il figlio il giovedì mattina presso l'abitazione materna per accompagnarlo a scuola, oppure, qualora non possa giungere in tempo utile, direttamente presso l'Istituto scolastico al termine delle lezioni. Il padre terrà con sé Pt_2 sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) il padre potrà anticipare il prelievo al mercoledì sera in cinque occasioni, previa comunicazione alla madre con almeno 7 giorni di preavviso, assicurando in ogni caso l'accompagnamento a scuola in orario il giovedì mattina e il rispetto degli eventuali impegni extra scolastici del figlio. La madre, per parte sua, si impegna a limitare per quanto possibile la programmazione di impegni nei periodi di permanenza del minore con il padre, al fine di consentire a quest'ultimo di godere pienamente del tempo trascorso con il figlio;
c) in cinque fine settimana di competenza materna da concordarsi con il padre entro il mese di gennaio di ogni anno, la madre, sino a quando non sarà in grado di viaggiare autonomamente, Pt_2 accompagnerà il figlio presso la residenza paterna entro le 19.00 del venerdì, prelevandolo la domenica non prima delle 14.30 per il rientro a RT EI marmi.
4) Salvo qui diversamente stabilito e sempre salvo diverso successivo accordo assunto direttamente tra i genitori:
a) questi ultimi convengono di adottare un criterio di alternanza negli spostamenti di il Pt_2 genitore che provvederà al prelievo non sarà tenuto anche al rientro del minore che avverrà a cura dell'altro; in caso di disaccordo, il trasferimento sarà a cura del genitore presso il quale il figlio trascorrerà il periodo;
b) il prelievo, se a carico del padre, avverrà entro le 21.00 e non prima delle 14.30 se a cura della madre;
c) vale la regola generale del prelievo dalla residenza ed accompagnamento alla residenza.
d) il week end decorre dal giovedì mattina alla domenica entro le 21.00;
5) Durante le vacanze scolastiche estive:
a) per i mesi di giugno e di luglio: trascorrerà con il padre due periodi di nove giorni
Pt_2 consecutivi (uno per ciascun mese) da individuarsi in relazione agli impegni professionali di quest'ultimo. Il padre comunicherà alla madre le date prescelte entro il 30 marzo di ogni anno. Detti periodi decorreranno dal venerdì entro le 19:00 di un week end di competenza materna, con accompagnamento di presso la residenza paterna a cura della madre, alla domenica
Pt_2 successiva di spettanza paterna, con rientro di presso l'abitazione materna a cura del padre
Pt_2 entro le ore 21.00. Per le settimane restanti i genitori manterranno il medesimo ritmo di frequentazione di previsto in via ordinaria;
Pt_2
b) per il mese di agosto: trascorrerà 16 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
i giorni Pt_2 potranno anche non essere consecutivi e saranno concordati tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno. In mancanza di accordo, resterà con il padre dal 31 luglio, con prelievo a cura del Pt_2 padre entro le 21.00, all'8 agosto, con rientro a cura della madre che preleverà presso la Pt_2 residenza paterna non prima delle 14.30, nonché dal 23 agosto, con prelievo a cura del padre entro le
21.00 e prosecuzione della permanenza di presso il padre sino al 5 settembre, giorno del Pt_2 compleanno paterno, nei termini meglio specificati al punto che segue;
c) per il mese di settembre: esterà con il padre dal 1° al 5 settembre, giorno del compleanno Pt_2 paterno e, salvo che il minore si trovi già presso di lui, il prelievo da parte del padre avverrà entro le
21.00 del 31 agosto. Qualora il 5 settembre cada tra lunedì e mercoledì, il week end immediatamente successivo (giovedì-domenica) sarà di spettanza paterna. Qualora invece il 5 settembre cada tra giovedì e domenica, la permanenza del minore presso il padre proseguirà fino alla domenica, con rientro a RT EI AR a cura della madre che provvederà al prelievo di non prima delle Pt_2
14.30; in tal caso sarà parimenti di spettanza paterna anche il week end seguente.
6) Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i genitori, con alternanza annuale, in due periodi:
- dal 22 dicembre entro le ore 21.00 al 29 dicembre entro le ore 21.00;
- dal 30 dicembre entro le ore 21.00 al 6 gennaio entro le ore 21.00.
Quando il primo periodo sarà di spettanza paterna, la madre accompagnerà presso la Pt_2 residenza paterna il 22/12 alle ore 19:00 ed il padre lo riaccompagnerà presso la residenza materna il
29/12 per le ore 21:00. Quando sarà di spettanza paterna il secondo periodo, il padre si recherà a RT EI AR (LU) presso l'abitazione materna il 30/12 per prelevare alle ore 21:00 e la madre Pt_2 andrà a riprenderlo presso la residenza paterna il 6/01 per le ore 14:30.
Per il 2026 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
La giornata del 30 dicembre sarà comunque trascorsa con la madre (sino alle ore 21:00 qualora, in base all'alternanza, il secondo periodo sia di spettanza paterna), trattandosi del compleanno di
, fratello di così da consentire ai fratelli di festeggiare insieme. Per_1 Pt_2
7) Al termine delle vacanze natalizie, l'alternanza EI week end riprenderà come segue: qualora l'AN cada tra lunedì e mercoledì, il primo week end utile (giovedì-domenica) sarà di spettanza paterna. Qualora l'AN cada invece tra giovedì e domenica, il week end in cui ricade il 6 gennaio
è sempre di spettanza paterna, a prescindere da chi abbia avuto con sé il minore nel secondo periodo natalizio. In particolare:
a) qualora il secondo periodo natalizio sia di spettanza paterna, la permanenza del minore presso il padre proseguirà senza interruzioni fino alla domenica, con rientro a RT EI AR a cura della madre, che preleverà il minore non prima delle ore 14:30;
b) qualora il secondo periodo natalizio sia di spettanza materna, il padre preleverà il minore entro le ore 21:00 del 6 gennaio e lo terrà con sé fino alla domenica, con rientro presso l'abitazione materna a cura del padre entro le 21.00;
c) qualora il 6 gennaio cada di sabato, per il padre sarà facoltativo recarsi a RT EI AR per il prelievo di cui alla lett. b); in tal caso egli comunicherà il proprio intendimento con almeno 30 giorni di preavviso. In ogni caso, sarà parimenti di spettanza paterna anche il week-end successivo a quello indicato alle lettere che precedono.
8) Le vacanze scolastiche di Carnevale saranno trascorse ad anni alterni per l'intero periodo con ciascun genitore, qualora il padre ne faccia richiesta, previa comunicazione alla madre con almeno
14 giorni di preavviso;
in mancanza di tale richiesta, esse verranno integralmente trascorse con la madre anche per l'anno in cui sarebbero di spettanza paterna;
Per il 2027 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
9) Le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse ad anni alterni per l'intero periodo con ciascun genitore. Per il 2027 il primo periodo sarà di spettanza materna.
10) Le festività infra-settimanali ricadenti il lunedì o il martedì saranno trascorse da con il Pt_2 genitore con cui avrà trascorso il week end precedente mentre quelle ricadenti tra mercoledì e venerdì saranno trascorse da con il genitore con cui trascorrerà il week end successivo. Pt_2
11) Entro 7 giorni prima della data di partenza, i genitori si comunicheranno gli indirizzi della località in cui porteranno il figlio in vacanza.
12) Durante i periodi di rispettiva spettanza, ciascun genitore potrà contattare l'altro quotidianamente tramite una videochiamata o una telefonata per parlare con il figlio e per chiedere notizie in merito a quest'ultimo, nonché trasmettere fotografie, video e messaggi audio.
13) In caso di malattia del figlio che gli impedisca di allontanarsi dalla casa materna (circostanza che dovrà essere certificata dal pediatra), nonché di impedimento del padre – lavorativo o di salute propria o EI propri genitori, da certificarsi secondo le indicazioni di cui alla lett. c) – ad accudire Pt_2
a) il padre potrà recuperare le giornate o il weekend di propria competenza in altro periodo che verrà scelto in accordo tra i genitori;
b) in caso di mancato accordo, il recupero avverrà nel corso dello stesso anno, in giornate, anche non consecutive, scelte dal padre in un qualsiasi periodo di competenza materna – fatto salvo il mese di agosto, le vacanze natalizie e quelle pasquali – da comunicarsi alla madre con almeno 14 giorni di preavviso, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed organizzative del minore;
c) l'impedimento dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore e, ove richiesto, documentato in modo adeguato:
• in caso di impedimento lavorativo, mediante autodichiarazione che indichi la natura dell'urgenza o dell'impegno professionale non rinviabile e il relativo periodo;
• in caso di impedimento per motivi di salute propri o EI genitori, mediante Firma certificazione medica che ne specifichi la durata, nel rispetto della riservatezza EI dati sensibili.
14) I genitori potranno, ove impossibilitati a provvedervi personalmente, incaricare del ritiro o della custodia di persone di propria fiducia. Pt_2 15) Ferme le condizioni economiche a favore del figlio minore concordate e recepite nella Pt_2 sentenza n. 117/2024 emessa dal Tribunale di TO in data 8 luglio 2024, fino al 31 agosto 2026, con decorrenza dal 1° settembre 2026 ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio quando lo avrà con sé (con riferimento al padre, si intendono le spese di vitto, alloggio, carburante e ludiche). I genitori precisano che il vestiario acquistato dalla madre per il figlio continuerà ad essere utilizzato da indifferentemente con entrambi i genitori. Pt_2
16) In considerazione EI costi a carico del padre per spostamenti e soggiorni a RT EI AR, i genitori concordano che nessun contributo paterno è dovuto alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Pt_2
17) Le spese di natura straordinaria di cui al protocollo torinese 15 marzo 2016 allegato al presente atto del quale viene a costituire parte integrante (doc. 6) per le parti nelle presenti condizioni non disciplinate diversamente, tutte previamente da concordarsi per iscritto tra i genitori:
a) saranno sostenute al 100% dalla signora fino alla fine del ciclo della scuola secondaria di Pt_1 primo grado (terza media);
b) da tale momento, le spese di natura straordinaria saranno ripartite nella misura del 70% a carico della Sig.ra e del 30% a carico del Sig. Tuttavia, qualora il reddito da lavoro del Sig. Pt_1 Pt_2 risultante dal mod. 730 (al netto di eventuali rendite immobiliari o altre entrate non derivanti Pt_2 da attività lavorativa), risulti ridotto di oltre il 2% rispetto a quello dichiarato per l'anno 2025, le spese straordinarie resteranno integralmente a carico della Sig.ra La verifica avverrà annualmente: Pt_1 per ciascun anno in cui il reddito da lavoro del Sig. pareggi o superi quello del 2025, la Pt_2 ripartizione tornerà nella misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre. A tal fine, entro il mese di luglio di ogni anno, il Sig. si impegna a consentire alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 visione del proprio mod. 730 aggiornato.
c) qualora al termine dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado (liceo), il signor Pt_2 non fosse più tenuto a sostenere le spese connesse agli spostamenti TO-RT EI AR per trascorrere tempo con il figlio, tutte le spese sanitarie non previste dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate in forma scritta tra i genitori, saranno sostenute al 50% da entrambi;
d) in ogni caso, le spese relative agli apparecchi tecnologici, informatici, uscite, viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio, iscrizione e retta di un istituto di istruzione privato o paritario – comprese università e corsi di specializzazione privati – resteranno invece sempre di competenza esclusiva della signora Pt_1
18) Qualora il signor nel tempo in cui è con dovesse affrontare impreviste spese di Pt_2 Pt_2 natura ordinaria o straordinaria non di sua pertinenza, concordate previamente per iscritto con la
Sig.ra e successivamente documentate, avrà diritto al rimborso delle stesse entro la fine del Pt_1 mese in corso.
DÀ ATTO che:
19) In relazione alle spese per i viaggi TO - RT EI AR (LU) le parti concordano che:
a) la Sig.ra sino a che non potrà viaggiare da solo, si accollerà al 100% i costi EI Pt_1 Pt_2 viaggi RT EI AR (LU) – TO (andata e ritorno) suoi e di Quando potrà Pt_2 Pt_2 viaggiare da solo, i costi EI viaggi RT EI AR (LU) – TO (e viceversa) del figlio saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
b) la Sig.ra rimborserà al signor la metà del costo EI viaggi (carburante e pedaggio) Pt_1 Pt_2 da questi effettuati in automobile nella tratta TO - RT EI AR (LU) e ritorno, quantificato forfetariamente in € 80,00 per ogni viaggio di andata e ritorno, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il rimborso sarà corrisposto entro la fine del mese in corso, a viaggio effettivamente avvenuto;
c) nel caso in cui la madre sia impossibilitata a condurre a TO nei periodi di spettanza Pt_2 paterna e il padre debba recarsi a RT EI AR per prelevarlo, i costi del viaggio di andata e ritorno, pari a complessivi € 160,00, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, saranno interamente a carico della Sig.ra che vi provvederà con le medesime modalità e Pt_1 tempistiche di cui alla lettera b);
20) Il sig. manifesta sin d'ora il consenso a che la sig.ra percepisca interamente Pt_2 Pt_1
l'assegno unico per Pt_2
21) I genitori fin da ora si dichiarano disponibili a rilasciare il consenso al rilascio/rinnovo EI documenti validi per l'espatrio.
22) I genitori, nel comune intento di preservare e rafforzare la bigenitorialità, si impegnano, a decorrere dallo stabile trasferimento della madre e del figlio minore a RT EI AR, a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con un professionista scelto di comune accordo, che operi in modalità on line o con studio a RT EI AR. Il percorso sarà finalizzato a migliorare la comunicazione reciproca e a favorire una collaborazione costruttiva nelle scelte educative e nella gestione quotidiana di I genitori riconoscono l'importanza che il minore possa mantenere Pt_2 un rapporto sereno, stabile e significativo con entrambi e si impegnano pertanto ad aderire al percorso indicato con spirito di collaborazione, continuità e rispetto reciproco. Il costo del professionista sarà sostenuto in parti uguali da entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di TO in data
05/12/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
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