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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 5-3- 2025, in data 18-4-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15732/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in LI alla Via Alcide De Gasperi n. 33 presso lo studio degli Avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
E
interamente partecipata dalla in persona Controparte_1 Controparte_2 consigliere delegato. dott.ssa con sede in LI alla Piazza Matteotti n. 1, (CF Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Villaricca alla via Dante Alighieri nn. 3/5, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: Scatti di anzianità
Conclusioni: Per il ricorrente “a) Accertare e dichiarare la violazione da parte della resistente della pattuizione contenuta nell'accordo sindacale del 31.3.2015 ed in particolare della clausola riportata alla pag. 3 del settimo capoverso, che così recita: “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa …… “. b) Conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'esatto importo maturato a titolo di scatti di anzianità nel rispetto dell'accordo del 31.3.2015. c) Condannare conseguentemente la resistente in persona Controparte_4 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1 – c.a.p. 80133 - C.F. . al P.IVA_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 799,45, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Aprile 2015 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2015 e 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. d) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. e) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva” Per la convenuta “Rigettare la domanda ex adverso proposte Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire in favore dell' ” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4-7-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di LI deducendo che, già dipendente della era poi passato alle dipendenze della società convenuta, Parte_2 operante nel settore della manutenzione degli edifici scolastici, dal 7 aprile 2015, in virtù di accordo
1 sindacale del 31.3.2015 avente ad oggetto la ricollocazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la;
che con il Parte_3 medesimo verbale di accordo venivano salvaguardati i livelli occupazionali di 151 lavoratori in forza presso la liquidazione e venivano indicati i termini del loro passaggio alle dipendenze Parte_3 della in particolare, l'applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica e CP_1 dell'Installazione di Impianti “ore settimanali di lavoro n.30, livello di inquadramento 3 e 4 operaio”; che il passaggio dei dipendenti avveniva con la liberazione da parte dell'odierna resistente di tutte le competenze all'epoca maturate in capo alla e con contestuale Parte_3 sottoscrizione di atto di cessione dei singoli contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 7.4.2015; che ai sensi del richiamato verbale di accordo sindacale del 31.3.2015 “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa“; che il ricorrente, così come gli altri lavoratori transitati alle dipendenze di provvedevano alla sottoscrizione di cessione di CP_1 contratto individuale di lavoro, ove venivano confermate le condizioni già pattuite nel richiamato accordo sindacale, ovvero che il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità in capo all'attuale resistente alle condizioni economiche e giuridiche definite nei precitati verbali di accordi in sede aziendale, con indicazione del livello di inquadramento, del monte ore e dell'applicazione del ccnl indicato;
che, alla data del passaggio, avvenuta in data 7.4.2015, il ricorrente aveva maturato alle dipendenze della cedente alle cui dipendenze lavorava dal luglio 2007, 2 scatti triennali Parte_2 di anzianità, come previsto dal CCNL commercio e servizi applicato in via diretta dalla predetta società cedente (vd. cedolino maggio 2015); che alla data del passaggio alle dipendenze della convenuta, quest'ultima non ha calcolato in busta paga gli scatti di anzianità sino ad allora maturati, pari a euro 41,32; che tale inadempimento, rispetto agli accordi assunti in sede sindacale, perdurava dall'aprile 2015 sino all'aprile 2016 e solo dal maggio 2016 e fino all'aprile 2017 la CP_1 provvedeva a riconoscere in busta paga l'esatto importo di euro 41,32; che inoltre alla data del maggio 2017, vigendo il CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (con previsione di biennalità degli scatti), la resistente ha corrisposto lo scatto maturato nel periodo maggio 2015 – maggio 2017, e solo da tale mese veniva corrisposto l'importo di euro 66,37 (euro 41,32 più euro 25,05), come risulta dalle buste paga allegate;
che alla data del maggio 2019 la provvedeva ad erogare CP_1 l'ulteriore scatto biennale maturato nel periodo maggio 2017 – maggio 2019 adeguando lo stesso ad euro 91,42 (euro 66,37 più euro 25,05); che nel maggio 2021 la resistente provvedeva ad erogare l'ulteriore scatto biennale maturato nel periodo maggio 2019 – maggio 2021 adeguando lo stesso ad euro 116,40; che nel maggio 2023, decorsi due anni, è maturato un ulteriore scatto e pertanto a tale data il ricorrente avrebbe dovuto percepire, a titolo di scatto di anzianità, l'importo di euro 141,52 (euro 116,47 più euro 25,05).
Su tali premesse, richiamati i conteggi allegati al ricorso, rassegnava le conclusioni esposte. La costituitasi tardivamente in giudizio, deduceva in fatto che il ricorrente Controparte_1 era stato inizialmente assunto dal nel 2006 con applicazione del CCNL Commercio e Servizi Pt_2 che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni e che nel 2015 era stato ceduto all' con CP_1 applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica che prevede uno scatto di anzianità ogni due anni;
argomentava, quindi, che stante la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dell'anzianità pregressa, tutti i dipendenti transitati dalla S.I.S. alla convenuta avevano maturato il quinto ed ultimo scatto nel 2019 e che, pertanto, nulla andava più riconosciuto a tale titolo negli anni successivi.
Contestati, infine, i conteggi depositati, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata su richiesta delle parti ai fini della definizione conciliativa della controversia.
Fissata udienza di discussione per la data del 25-3-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo e della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questo Giudice ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla sezione lavoro del Tribunale di LI (sentenza giud. Lombardi n. 351/2025 pubbl. il 17/01/2025, sentenza giud. Ciaramella Sentenza n. 424/2024 pubbl. il 25/03/2024) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. È pacifico che il ricorrente, assunto da nell'anno 2006 con applicazione del CCNL Pt_2
Commercio e Servizi che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni, è stato ceduto, nel 2015, alla , e che dalla data della predetta cessione (7-4-2015) il rapporto di lavoro è Controparte_1 stato regolamentato dal CCNL Industria Metalmeccanica, che invece riconosce la maturazione biennale degli scatti di anzianità.
Altrettanto pacifico che con accordo sindacale del 31.3.2015, avente ad oggetto la ricollocazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la Pt_2
, si è stabilito che “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità Parte_3 di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa”. Pur in mancanza di un'ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., quindi, le parti (cedente e cessionario) si sono impegnate a valorizzare l'anzianità lavorativa già maturata da ciascun dipendente alla data della cessione – ivi compresi gli scatti triennali maturati presso la S.I.S. ed inglobati nella retribuzione individuale - che è stata considerata nell'Accordo del 31.3.2015 allo scopo di conservare il trattamento retributivo già in essere ed a cui sono di regola collegati effetti diretti sul calcolo di vari istituti contrattuali. Per volontà pattizia, con la modifica del contratto di lavoro dal lato datoriale, i prestatori hanno potuto conservare il trattamento retributivo maturato fino a quel momento (2015) compresi gli scatti triennali maturati presso il primo datore di lavoro e inglobati nella retribuzione individuale (cfr. le buste paga, 'scatti' nel settore “elementi della retribuzione”). Tuttavia, ciò non preclude il successivo maturare dell'anzianità di servizio a partire dall'assunzione presso la effettuata ex novo, come indicato peraltro anche in busta paga (“data assunzione CP_1 7.4.2015”). Anzianità che, in virtù dell'art. 39 del diverso CCNL applicato (Industria metalmeccanica e della installazione di impianti), viene valorizzata, in termini economici, ogni due anni con l'erogazione dell'importo fisso stabilito per ogni livello contrattuale. In altri termini, la convenuta non può avvalersi della maggiorazione retributiva a titolo di scatti già definitivamente acquista dai dipendenti nel corso del pregresso e diverso rapporto di lavoro, pari all'importo spettante per tre scatti in base al diverso CCNL, in quanto la pregressa anzianità è stata presa in considerazione nell'accordo del 2015 al solo fine di conservare il trattamento retributivo in essere, cui normalmente la contrattazione collettiva ricollega effetti diretti sul “calcolo” di vari istituti contrattuali.
La domanda va quindi integralmente accolta con condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta applicazione degli scatti di anzianità maturati dal 7-4-2015 al 31-
12-2023, pari, come da conteggi di parte non specificamente contestati dalla convenuta, ad euro
799,45, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di LI in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 4-7-2024, così decide: Parte_1 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità come in parte motiva maturati dal 7-4-2015 al 31-12-2023 e per l'effetto condanna la
3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di ad Euro 799,45, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la al pagamento del Controparte_1 residuo che liquida in complessivi € 332,40 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori antistatari. Si comunichi
LI, 18-4-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
4
Il Giudice del Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 5-3- 2025, in data 18-4-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15732/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in LI alla Via Alcide De Gasperi n. 33 presso lo studio degli Avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
E
interamente partecipata dalla in persona Controparte_1 Controparte_2 consigliere delegato. dott.ssa con sede in LI alla Piazza Matteotti n. 1, (CF Controparte_3
), elettivamente domiciliata in Villaricca alla via Dante Alighieri nn. 3/5, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: Scatti di anzianità
Conclusioni: Per il ricorrente “a) Accertare e dichiarare la violazione da parte della resistente della pattuizione contenuta nell'accordo sindacale del 31.3.2015 ed in particolare della clausola riportata alla pag. 3 del settimo capoverso, che così recita: “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa …… “. b) Conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'esatto importo maturato a titolo di scatti di anzianità nel rispetto dell'accordo del 31.3.2015. c) Condannare conseguentemente la resistente in persona Controparte_4 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1 – c.a.p. 80133 - C.F. . al P.IVA_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 799,45, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Aprile 2015 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2015 e 2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. d) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. e) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva” Per la convenuta “Rigettare la domanda ex adverso proposte Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire in favore dell' ” CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4-7-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di LI deducendo che, già dipendente della era poi passato alle dipendenze della società convenuta, Parte_2 operante nel settore della manutenzione degli edifici scolastici, dal 7 aprile 2015, in virtù di accordo
1 sindacale del 31.3.2015 avente ad oggetto la ricollocazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la;
che con il Parte_3 medesimo verbale di accordo venivano salvaguardati i livelli occupazionali di 151 lavoratori in forza presso la liquidazione e venivano indicati i termini del loro passaggio alle dipendenze Parte_3 della in particolare, l'applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica e CP_1 dell'Installazione di Impianti “ore settimanali di lavoro n.30, livello di inquadramento 3 e 4 operaio”; che il passaggio dei dipendenti avveniva con la liberazione da parte dell'odierna resistente di tutte le competenze all'epoca maturate in capo alla e con contestuale Parte_3 sottoscrizione di atto di cessione dei singoli contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 7.4.2015; che ai sensi del richiamato verbale di accordo sindacale del 31.3.2015 “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa“; che il ricorrente, così come gli altri lavoratori transitati alle dipendenze di provvedevano alla sottoscrizione di cessione di CP_1 contratto individuale di lavoro, ove venivano confermate le condizioni già pattuite nel richiamato accordo sindacale, ovvero che il rapporto di lavoro proseguiva senza soluzione di continuità in capo all'attuale resistente alle condizioni economiche e giuridiche definite nei precitati verbali di accordi in sede aziendale, con indicazione del livello di inquadramento, del monte ore e dell'applicazione del ccnl indicato;
che, alla data del passaggio, avvenuta in data 7.4.2015, il ricorrente aveva maturato alle dipendenze della cedente alle cui dipendenze lavorava dal luglio 2007, 2 scatti triennali Parte_2 di anzianità, come previsto dal CCNL commercio e servizi applicato in via diretta dalla predetta società cedente (vd. cedolino maggio 2015); che alla data del passaggio alle dipendenze della convenuta, quest'ultima non ha calcolato in busta paga gli scatti di anzianità sino ad allora maturati, pari a euro 41,32; che tale inadempimento, rispetto agli accordi assunti in sede sindacale, perdurava dall'aprile 2015 sino all'aprile 2016 e solo dal maggio 2016 e fino all'aprile 2017 la CP_1 provvedeva a riconoscere in busta paga l'esatto importo di euro 41,32; che inoltre alla data del maggio 2017, vigendo il CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (con previsione di biennalità degli scatti), la resistente ha corrisposto lo scatto maturato nel periodo maggio 2015 – maggio 2017, e solo da tale mese veniva corrisposto l'importo di euro 66,37 (euro 41,32 più euro 25,05), come risulta dalle buste paga allegate;
che alla data del maggio 2019 la provvedeva ad erogare CP_1 l'ulteriore scatto biennale maturato nel periodo maggio 2017 – maggio 2019 adeguando lo stesso ad euro 91,42 (euro 66,37 più euro 25,05); che nel maggio 2021 la resistente provvedeva ad erogare l'ulteriore scatto biennale maturato nel periodo maggio 2019 – maggio 2021 adeguando lo stesso ad euro 116,40; che nel maggio 2023, decorsi due anni, è maturato un ulteriore scatto e pertanto a tale data il ricorrente avrebbe dovuto percepire, a titolo di scatto di anzianità, l'importo di euro 141,52 (euro 116,47 più euro 25,05).
Su tali premesse, richiamati i conteggi allegati al ricorso, rassegnava le conclusioni esposte. La costituitasi tardivamente in giudizio, deduceva in fatto che il ricorrente Controparte_1 era stato inizialmente assunto dal nel 2006 con applicazione del CCNL Commercio e Servizi Pt_2 che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni e che nel 2015 era stato ceduto all' con CP_1 applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica che prevede uno scatto di anzianità ogni due anni;
argomentava, quindi, che stante la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dell'anzianità pregressa, tutti i dipendenti transitati dalla S.I.S. alla convenuta avevano maturato il quinto ed ultimo scatto nel 2019 e che, pertanto, nulla andava più riconosciuto a tale titolo negli anni successivi.
Contestati, infine, i conteggi depositati, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata su richiesta delle parti ai fini della definizione conciliativa della controversia.
Fissata udienza di discussione per la data del 25-3-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo e della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
2 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questo Giudice ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla sezione lavoro del Tribunale di LI (sentenza giud. Lombardi n. 351/2025 pubbl. il 17/01/2025, sentenza giud. Ciaramella Sentenza n. 424/2024 pubbl. il 25/03/2024) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. È pacifico che il ricorrente, assunto da nell'anno 2006 con applicazione del CCNL Pt_2
Commercio e Servizi che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni, è stato ceduto, nel 2015, alla , e che dalla data della predetta cessione (7-4-2015) il rapporto di lavoro è Controparte_1 stato regolamentato dal CCNL Industria Metalmeccanica, che invece riconosce la maturazione biennale degli scatti di anzianità.
Altrettanto pacifico che con accordo sindacale del 31.3.2015, avente ad oggetto la ricollocazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la Pt_2
, si è stabilito che “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità Parte_3 di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa”. Pur in mancanza di un'ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., quindi, le parti (cedente e cessionario) si sono impegnate a valorizzare l'anzianità lavorativa già maturata da ciascun dipendente alla data della cessione – ivi compresi gli scatti triennali maturati presso la S.I.S. ed inglobati nella retribuzione individuale - che è stata considerata nell'Accordo del 31.3.2015 allo scopo di conservare il trattamento retributivo già in essere ed a cui sono di regola collegati effetti diretti sul calcolo di vari istituti contrattuali. Per volontà pattizia, con la modifica del contratto di lavoro dal lato datoriale, i prestatori hanno potuto conservare il trattamento retributivo maturato fino a quel momento (2015) compresi gli scatti triennali maturati presso il primo datore di lavoro e inglobati nella retribuzione individuale (cfr. le buste paga, 'scatti' nel settore “elementi della retribuzione”). Tuttavia, ciò non preclude il successivo maturare dell'anzianità di servizio a partire dall'assunzione presso la effettuata ex novo, come indicato peraltro anche in busta paga (“data assunzione CP_1 7.4.2015”). Anzianità che, in virtù dell'art. 39 del diverso CCNL applicato (Industria metalmeccanica e della installazione di impianti), viene valorizzata, in termini economici, ogni due anni con l'erogazione dell'importo fisso stabilito per ogni livello contrattuale. In altri termini, la convenuta non può avvalersi della maggiorazione retributiva a titolo di scatti già definitivamente acquista dai dipendenti nel corso del pregresso e diverso rapporto di lavoro, pari all'importo spettante per tre scatti in base al diverso CCNL, in quanto la pregressa anzianità è stata presa in considerazione nell'accordo del 2015 al solo fine di conservare il trattamento retributivo in essere, cui normalmente la contrattazione collettiva ricollega effetti diretti sul “calcolo” di vari istituti contrattuali.
La domanda va quindi integralmente accolta con condanna della società al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta applicazione degli scatti di anzianità maturati dal 7-4-2015 al 31-
12-2023, pari, come da conteggi di parte non specificamente contestati dalla convenuta, ad euro
799,45, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
Va data comunicazione alle parti della presente sentenza, adottata a seguito di udienza tenuta con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di LI in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 4-7-2024, così decide: Parte_1 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti di anzianità come in parte motiva maturati dal 7-4-2015 al 31-12-2023 e per l'effetto condanna la
3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di ad Euro 799,45, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la al pagamento del Controparte_1 residuo che liquida in complessivi € 332,40 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori antistatari. Si comunichi
LI, 18-4-2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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