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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato
Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11278/2023 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CALO' Parte_1
ALESSANDRO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 25.05.22 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Nella fase amministrativa il ricorrente veniva dichiarato “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) 67%”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
13735/22 rg per il riconoscimento della predetta pensione. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
1 23.08.2023 confermava - nonostante le osservazioni di parte ricorrente – la valutazione medico percentuale già espressa.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione agli atti e dall'obiettività emersa in questa sede si può affermare che la sig.ra risulta attualmente affetta da: Parte_1
Tireopatia già sottoposta ad intervento chirurgico per M. di ED (cod. 9322, 11%).
Spondilodiscoartrosi a notevole incidenza funzionale (cod. 7010, 40%).
Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309, 40%).
Cardiopatia ipertensiva in soggetto con scompenso cardiaco cronico ed insufficienza tricuspidale e mitralica (cod. 6442, 40%).
Sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205, 25%).
CONCLUSIONI:
Tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92, previo calcolo riduzionistico, è da stimarsi in misura del 100% in via equitativa, a circa sei mesi antecedenti al presente accertamento e cioè dal 1° MAGGIO 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente ed estrinsecano correttamente una rivalutazione percentuale delle singole patologie attesa la loro gravità che determinano una complessiva invalidità – stabilita in via equitativa – pari al
100% decorrenti dal maggio 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna
2 all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass. 9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (maggio 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005).
E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11278/2023, così provvede:
3 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da maggio
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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