Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA ROMA 59 90013 CASTELBUONO, presso lo studio dell'Avv. MINUTELLA PIETRO, che la rappresenta e difende per man-
dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], , CP_1
elettivamente domiciliato in VIA DEL ROSARIO 2/BIS CASTELBUONO, pres-
so lo studio dell'Avv. FIASCONARO MASSIMILIANO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14.03.2025 tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 18.01.2023, della sentenza non defini-
tiva n. 147/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dalla coppia sono nati tre figli i figli RO (nato il [...]),
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]). Persona_1 Per_2
Orbene, deve rilevarsi che nelle more del Giudizio la figlia
[...]
ha raggiunto la maggiore età, sicchè non v'è luogo a prov- Persona_1
vedere in ordine all'affidamento ed al collocamento di quest'ultima.
Riguardo all'unica figlia ancora minorenne , le parti hanno chiesto Per_2
entrambe l'affidamento condiviso con collocamento della stessa presso il domicilio materno ed il mantenimento del regime di visita concordato dalle parti in sede di separazione, sicchè - non essendovi materia del contendere-
il Collegio dispone in conformità.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a ca- Parte_1
sa coniugale, sito in Via Cefalù, 58, in Castelbuono, ritenendosi tale provve-
- 2 - dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore sia della minore che dei figli maggiorenni non indipendenti dell'habitat domestico,
inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento dei figli della coppia.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad ottenere un as- Parte_1
segno a titolo di concorso al mantenimento dei figli della coppia, non richie-
dendo un assegno divorzile in proprio favore.
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di contri-
buzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che,
a seguito della separazione per-sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, impo-
nendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, so-
ciale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica,
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il pa-
rametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dal-
- 3 - le sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto ai figli maggiorenni, il resistente a fronte della documentata as-
senza di indipendenza economica e della prosecuzione del percorso di studi dei figli ( segue il corso di Chitarra moderna presso Persona_3
l'Accademia di Arti Musicali di Castelbuono ed è inscritto al conservatorio mentre segue un corso di lavorazione oreficeria e metalli), il resi- Per_1
stente non ha provato la circostanza che gli stessi svolgano in realtà una oc-
cupazione lavorativa che li renda economicamente autosufficienti, come sa-
- 4 - rebbe stato suo precipuo onere effettuare. Sicchè, anche in considerazione dell'età dei figli (RO quasi 23 e 19 anni) si reputa equo onerare Per_1
il resistente del versamento, a favore della ricorrente, di una somma a titolo di contributo al mantenimento anche dei figli maggiorenni.
Quanto alla ricorrente, , è pacifico che la stessa svolga Parte_1
la professione di insegnante percependo circa 1500,00 euro mensili e risulti percettrice di un canone di locazione di circa 250,00 euro mensili.
In ordine al resistente comproprietario e co-gestore di un fran- CP_1
toio in Castelbuono, via Cefalù e risulta provvisoriamente ammesso al patro-
cinio a spese dello stato.
Alla luce dei redditi emersi in seno agli accertamenti disposti appare equo fissare il contributo da porre a carico del per il mantenimento CP_1
della prole minorenne in € 350,00 mensili (di cui € 100,00 per ciascun fi-
glio maggiorenne RO e ed euro 150 per la fi- Persona_1
glia minore ) -pari alla somma già concordata dalle parti all'epoca Per_2
della separazione-, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
- 5 - te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CASTELBUONO, in data 09/08/2000, da , Parte_1
nato a [...], in data [...], e da , CP_1
nata a [...], in data [...], trascritto nei registri dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 32, parte II serie A, dell'anno 2000;
affida la figlia minore della coppia, , ad entrambi i ge- Persona_4
nitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita de-
terminato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della vo-
lontà della minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale alla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore CP_1
di 350,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (nella misura di euro 150 per la figlia minore e 100,00 per i figli Per_2 [...]
e ), somma da versare entro il giorno Persona_5 Persona_1
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in CASTELBUONO, via
Cefalù n.58 in favore di;
Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
- 6 - petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 23/06/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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