Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(da sposata , con Parte_1 Parte_2
CPF (Codice Fiscale) numero , nata il [...], in [...], ivi residente C.F._1
in Via Dom José Marello, numero 525, città di Curitiba, Paraná, CAP 81710-190;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_1 C.F._2
[...
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Curitiba, Paraná, CAP 81770-690;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Controparte_2 C.F._3
19 febbraio 1998, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato l'11 Persona_1
settembre 2017, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], città di Curitiba, Paraná, CAP 81710-190;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 14 Controparte_3 C.F._4
settembre 2006, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Curitiba, Paraná, CAP 81770-690; rappresentati e difesi dall'avv. BRAZZINI SARA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 19 luglio del 1890 successivamente Persona_2
emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_2
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Cavarzere in data 19/7/1890 (cfr. certificato di nascita doc. 6). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 19.7.1890, nasceva nel Comune di Cavarzere (VE) il Sig. di nazionalità Persona_2
italiana (doc. 6).
2. Successivamente, emigrava in Brasile ove, in data Persona_2
22.7.2024, si univa in matrimonio con (doc. 7);
3. In data 13.1.1918, in Parte_3
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 8).
4. In data 13.4.1940, Persona_3
in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 9).
5. In Persona_3 Controparte_5
data 27.12.1945, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. Persona_4
10);
6. In data 7.11.1960, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_4 [...]
(doc. 11);
7. In data 31.10.1967, in Brasile, da detta unione matrimoniale Persona_5
nasceva (doc. 12);
8. In data 9.2.1991, in Brasile, Parte_1 Parte_1
si univa in matrimonio con (doc. 13);
9. In data 9.9.1994, in Brasile, Controparte_1
da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 14); 10.In data Controparte_1
19.2.1998, in Brasile, dall'unione di con Parte_1 Controparte_1
nasceva altresì (doc. 15), 11.In data 11.9.2017, in Brasile, dalla Persona_6
relazione di con nasceva Persona_6 Persona_7 [...]
(doc. 17). 12.In data 10.10.2020, in Brasile, si univa Persona_8 Persona_6
in matrimonio con (doc. 16), 13.In data 14.9.2006, in Brasile, Parte_4 dall'unione di con nasceva altresì Parte_1 Controparte_1 Persona_9
(doc. 18).”
[...]
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 6,8,10,12,14,15,16,18)
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_4
la quale ha contratto matrimonio con in data 7.11.1960 (cfr.
[...] Persona_5
doc.11). Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26662/2024 , promossa da
(da sposata , con Parte_1 Parte_2
CPF (Codice Fiscale) numero 577.080.539-00, nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Curitiba, Paraná, CAP 81710-190;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_1 C.F._2
[...
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Curitiba, Paraná, CAP 81770-690;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Controparte_2 C.F._3
19 febbraio 1998, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato l'11 Persona_1
settembre 2017, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], città di Curitiba, Paraná, CAP 81710-190;
con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 14 Controparte_3 C.F._4
settembre 2006, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Curitiba, Paraná, CAP 81770-690; contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_4
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo