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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, , cittadina brasiliana, nata in Parte_1 C.F._1
BRASILE, il 14/06/1999, assistita e difesa dall'Avv. BRUSINI RAFFAELLA;
RICORRENTE
contro
, nato in Controparte_1 C.F._2
BRASILE, il 06/06/2001;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- disporre che il minore sia affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere anche autonomamente
e senza il consenso dell'altro genitore, ogni determinazione anche di maggior importanza della vita del figlio, comprese ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza ed alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio;
- disporre che il minore resti collocato presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere il minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il
Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale;
- disporre che parte resistente corrisponda a Controparte_1 parte ricorrente a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 figlio minore la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024;
- porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore cittadino brasiliano, nato Persona_1 da relazione more uxorio col resistente, ormai cessata.
La ricorrente ha in particolare allegato che l'ex compagno, dopo aver tenuto nel corso della breve convivenza atteggiamenti aggressivi nei propri confronti, tanto da indurla a sporgere querela, si è poi reso, ormai da mesi, del tutto irreperibile, omettendo integralmente di contribuire alle esigenze morali e materiali del figlio.
2. All'udienza di comparizione personale delle parti, sentita la ricorrente e vista la relazione pervenuta in data 29.10.2024 dai Servizi Sociali territorialmente competenti, è stata dichiarata la contumacia del resistente – non costituito nonostante la regolarità della notifica, perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – e sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare ulteriori incombenti istruttori, parte ricorrente ha dunque discusso la causa e formulato le conclusioni in epigrafe trascritte alla successiva udienza all'uopo fissata, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
pagina 2 di 6 5. Preliminarmente, benché entrambe le parti e il minore risultino cittadini brasiliani, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, essendo in Italia la residenza abituale del minore (art. 5
Convenzione Aja 19.10.1996).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
6. Deve inoltre affermarsi l'applicabilità della legge italiana in merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria,
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore
8. Ciò posto, il Collegio ritiene di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali già dato dalla Giudice Istruttrice con ordinanza, emessa in data 26.11.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c
9. Quanto all'affidamento del figlio, occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, il padre si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore.
Non solo infatti a suo carico risulta iscritto il procedimento penale n. 3188/2023 R.G.N.R.
Tribunale di Mantova, in cui egli è indagato per il reato di lesioni ai danni della ricorrente (cfr. docc. 8 e 11 fascicolo attoreo), ma risulta altresì provato come si sia reso del tutto irreperibile ormai da mesi.
Ciò emerge sia dal decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Mantova il 7.04.2024 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), sia dalle osservazioni svolte dai Servizi Sociali – COPROSOL, delegati del monitoraggio del nucleo.
I Servizi hanno infatti evidenziato come il minore stia crescendo nella totale assenza della figura genitoriale paterna, evidenziando come, dalle informazioni fornite dalla stessa ricorrente, il resistente viva ormai da più di un anno in Brasile e non abbia praticamente pagina 3 di 6 mai avuto, fin dalla nascita del figlio, costanti e regolari contatti con il minore (cfr. relazione depositata il 29.10.2024).
11. E' dunque evidente che il padre, dopo la fine della relazione con la ricorrente, si è dimostrato del tutto latitante sia materialmente che moralmente e si è completamente disinteressato della crescita, dell'istruzione e dei bisogni primari del figlio minore, con il quale non risulta aver neanche più tentato di comunicare, ostentando così il suo più completo disinteresse.
Tali circostanze sono indice di una disaffezione e indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
12. Conseguentemente, deve confermarsi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse del figlio sia quello esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore quotidianamente e in via esclusiva, garantendogli un ambiente di vita adeguato e prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità fin dalla nascita.
Va inoltre attribuita alla madre la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita del figlio, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed alla residenza dei minori, nonché alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio, stante l'irreperibilità dell'altro genitore e dunque l'impossibilità di assumere i suoi consensi.
13. Nulla quaestio sul collocamento del minore presso la madre.
14. Quanto ai rapporti padre-figlio, deve confermarsi la previsione per cui il padre possa vedere il minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale, stante la totale estraneità della figura genitoriale paterna rispetto al minore.
15. Sul concorso del padre al mantenimento ordinario e straordinario del minore
16. Anche quanto al profilo concernente il mantenimento del figlio, devono confermarsi le statuizioni assunte in via provvisoria e urgente.
17. In particolare, deve evidenziarsi come la stessa ricorrente abbia allegato come il resistente abbia vissuto, nel corso della relazione sentimentale da cui è nato il figlio
, in Italia clandestinamente, lavorando in nero come muratore, con disponibilità Per_1 economiche contenute (cfr. verbale udienza del 26.11.2024).
Essendosi poi reso irreperibile, quantomeno dall'ottobre 2023, non si dispone di alcuna ulteriore informazione circa le effettive e attuali condizioni economico-reddituali del resistente.
Deve comunque rilevarsi come egli sia giovane (essendo nato nel 2001) e dunque ritenersi che egli abbia piena e integra capacità lavorativa, in assenza di elementi che possano far desumere il contrario.
pagina 4 di 6 18. D'altro canto, la ricorrente ha dichiarato, in ricorso, di aver sempre lavorato, da dicembre 2022, con contratti a termine, part time o a chiamata, con redditi compresi tra i 600,00 e i 700,00 Euro mensili;
ha prodotto CU 2024 (relativa ai redditi 2023) da cui emergono esclusivamente 908,00 Euro circa per complessivi 51 giorni di lavoro;
ha infine dichiarato, all'udienza del 26.11.2024, di aver lavorato come barista e di essere stata da poco assunta tramite agenzia interinale, per lavorare nella fabbrica Zalando di Nogarole
Rocca, su turni, con ulteriore contratto a tempo determinato stipulato a novembre 2024 e con stipendio di circa 1.200,00-1.300,00 Euro mensili.
La ricorrente ha altresì allegato di vivere, unitamente alla madre e al figlio, in un appartamento condotto in locazione, con canone di 420,00 Euro mensili circa.
19. A fronte di ciò, considerate le esigenze di vita del minore commisurate alla sua età e la circostanza che l'onere di mantenimento diretto del minore grava in via pressoché esclusiva sulla madre, appare equo confermare che parte resistente corrisponda a parte ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di Euro
200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
20. Quanto infine all'attribuzione dell'assegno unico, il Collegio osserva come esso spetti per legge integralmente al genitore affidatario in via esclusiva del minore, considerata la nuova formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
21. Sulle spese di lite
22. Venendo alle spese di lire, considerato, da un lato, che il giudizio ha natura necessaria, dall'altro, che le domande attoree, specie quelle di contenuto economico, sono state accolte solo in parte, il Collegio ritiene che possa disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre Persona_1
, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere anche Parte_1 autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, ogni determinazione di maggior importanza della vita del figlio, comprese ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore resti collocato presso la madre;
pagina 5 di 6 3. dispone che il resistente possa vedere il Controparte_1 minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale;
4. dispone che parte resistente Controparte_1 corrisponda a parte ricorrente a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario del figlio minore la somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024;
5. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Mantova, il
3.04.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1559/2024 promossa da:
, , cittadina brasiliana, nata in Parte_1 C.F._1
BRASILE, il 14/06/1999, assistita e difesa dall'Avv. BRUSINI RAFFAELLA;
RICORRENTE
contro
, nato in Controparte_1 C.F._2
BRASILE, il 06/06/2001;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- disporre che il minore sia affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere anche autonomamente
e senza il consenso dell'altro genitore, ogni determinazione anche di maggior importanza della vita del figlio, comprese ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza ed alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio;
- disporre che il minore resti collocato presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere il minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il
Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale;
- disporre che parte resistente corrisponda a Controparte_1 parte ricorrente a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 figlio minore la somma mensile di Euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024;
- porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore cittadino brasiliano, nato Persona_1 da relazione more uxorio col resistente, ormai cessata.
La ricorrente ha in particolare allegato che l'ex compagno, dopo aver tenuto nel corso della breve convivenza atteggiamenti aggressivi nei propri confronti, tanto da indurla a sporgere querela, si è poi reso, ormai da mesi, del tutto irreperibile, omettendo integralmente di contribuire alle esigenze morali e materiali del figlio.
2. All'udienza di comparizione personale delle parti, sentita la ricorrente e vista la relazione pervenuta in data 29.10.2024 dai Servizi Sociali territorialmente competenti, è stata dichiarata la contumacia del resistente – non costituito nonostante la regolarità della notifica, perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – e sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare ulteriori incombenti istruttori, parte ricorrente ha dunque discusso la causa e formulato le conclusioni in epigrafe trascritte alla successiva udienza all'uopo fissata, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
pagina 2 di 6 5. Preliminarmente, benché entrambe le parti e il minore risultino cittadini brasiliani, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano, in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, essendo in Italia la residenza abituale del minore (art. 5
Convenzione Aja 19.10.1996).
Parimenti sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito alle domande relative ai rapporti economici tra i coniugi ai sensi dell'art. 1 Reg. CE n. 4/2009, che contempla tra i criteri concorrenti per l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in materia di obblighi alimentari derivanti da rapporti di famiglia, la residenza abituale del creditore che, nel caso de quo, è sita in Italia.
6. Deve inoltre affermarsi l'applicabilità della legge italiana in merito alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i genitori e i figli, in forza dell'art. 36 bis l. 218/1995, da intendersi quale norma di applicazione necessaria,
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del minore
8. Ciò posto, il Collegio ritiene di dover confermare in toto il regolamento dei rapporti personali già dato dalla Giudice Istruttrice con ordinanza, emessa in data 26.11.2024, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c
9. Quanto all'affidamento del figlio, occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, il padre si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, del figlio minore.
Non solo infatti a suo carico risulta iscritto il procedimento penale n. 3188/2023 R.G.N.R.
Tribunale di Mantova, in cui egli è indagato per il reato di lesioni ai danni della ricorrente (cfr. docc. 8 e 11 fascicolo attoreo), ma risulta altresì provato come si sia reso del tutto irreperibile ormai da mesi.
Ciò emerge sia dal decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Mantova il 7.04.2024 (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), sia dalle osservazioni svolte dai Servizi Sociali – COPROSOL, delegati del monitoraggio del nucleo.
I Servizi hanno infatti evidenziato come il minore stia crescendo nella totale assenza della figura genitoriale paterna, evidenziando come, dalle informazioni fornite dalla stessa ricorrente, il resistente viva ormai da più di un anno in Brasile e non abbia praticamente pagina 3 di 6 mai avuto, fin dalla nascita del figlio, costanti e regolari contatti con il minore (cfr. relazione depositata il 29.10.2024).
11. E' dunque evidente che il padre, dopo la fine della relazione con la ricorrente, si è dimostrato del tutto latitante sia materialmente che moralmente e si è completamente disinteressato della crescita, dell'istruzione e dei bisogni primari del figlio minore, con il quale non risulta aver neanche più tentato di comunicare, ostentando così il suo più completo disinteresse.
Tali circostanze sono indice di una disaffezione e indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
12. Conseguentemente, deve confermarsi che l'affidamento che meglio risponde all'interesse del figlio sia quello esclusivo alla madre, la quale già assiste il minore quotidianamente e in via esclusiva, garantendogli un ambiente di vita adeguato e prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità fin dalla nascita.
Va inoltre attribuita alla madre la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita del figlio, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione ed alla residenza dei minori, nonché alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio, stante l'irreperibilità dell'altro genitore e dunque l'impossibilità di assumere i suoi consensi.
13. Nulla quaestio sul collocamento del minore presso la madre.
14. Quanto ai rapporti padre-figlio, deve confermarsi la previsione per cui il padre possa vedere il minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale, stante la totale estraneità della figura genitoriale paterna rispetto al minore.
15. Sul concorso del padre al mantenimento ordinario e straordinario del minore
16. Anche quanto al profilo concernente il mantenimento del figlio, devono confermarsi le statuizioni assunte in via provvisoria e urgente.
17. In particolare, deve evidenziarsi come la stessa ricorrente abbia allegato come il resistente abbia vissuto, nel corso della relazione sentimentale da cui è nato il figlio
, in Italia clandestinamente, lavorando in nero come muratore, con disponibilità Per_1 economiche contenute (cfr. verbale udienza del 26.11.2024).
Essendosi poi reso irreperibile, quantomeno dall'ottobre 2023, non si dispone di alcuna ulteriore informazione circa le effettive e attuali condizioni economico-reddituali del resistente.
Deve comunque rilevarsi come egli sia giovane (essendo nato nel 2001) e dunque ritenersi che egli abbia piena e integra capacità lavorativa, in assenza di elementi che possano far desumere il contrario.
pagina 4 di 6 18. D'altro canto, la ricorrente ha dichiarato, in ricorso, di aver sempre lavorato, da dicembre 2022, con contratti a termine, part time o a chiamata, con redditi compresi tra i 600,00 e i 700,00 Euro mensili;
ha prodotto CU 2024 (relativa ai redditi 2023) da cui emergono esclusivamente 908,00 Euro circa per complessivi 51 giorni di lavoro;
ha infine dichiarato, all'udienza del 26.11.2024, di aver lavorato come barista e di essere stata da poco assunta tramite agenzia interinale, per lavorare nella fabbrica Zalando di Nogarole
Rocca, su turni, con ulteriore contratto a tempo determinato stipulato a novembre 2024 e con stipendio di circa 1.200,00-1.300,00 Euro mensili.
La ricorrente ha altresì allegato di vivere, unitamente alla madre e al figlio, in un appartamento condotto in locazione, con canone di 420,00 Euro mensili circa.
19. A fronte di ciò, considerate le esigenze di vita del minore commisurate alla sua età e la circostanza che l'onere di mantenimento diretto del minore grava in via pressoché esclusiva sulla madre, appare equo confermare che parte resistente corrisponda a parte ricorrente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore, la somma mensile di Euro
200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
20. Quanto infine all'attribuzione dell'assegno unico, il Collegio osserva come esso spetti per legge integralmente al genitore affidatario in via esclusiva del minore, considerata la nuova formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
21. Sulle spese di lite
22. Venendo alle spese di lire, considerato, da un lato, che il giudizio ha natura necessaria, dall'altro, che le domande attoree, specie quelle di contenuto economico, sono state accolte solo in parte, il Collegio ritiene che possa disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre Persona_1
, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere anche Parte_1 autonomamente e senza il consenso dell'altro genitore, ogni determinazione di maggior importanza della vita del figlio, comprese ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza e alla richiesta di eventuali documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore resti collocato presso la madre;
pagina 5 di 6 3. dispone che il resistente possa vedere il Controparte_1 minore, ove lo richieda, solo previ contatti con il Servizio Sociale territorialmente competente e tramite incontri protetti, in presenza di un educatore o di altra persona di fiducia della ricorrente, con modalità e tempi che verranno concordati con la ricorrente o definiti dal Servizio Sociale;
4. dispone che parte resistente Controparte_1 corrisponda a parte ricorrente a titolo di mantenimento Parte_1 ordinario del figlio minore la somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024;
5. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Mantova, il
3.04.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 6 di 6