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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 957/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO ANTONELLO, giusta procura C.F._1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore (originariamente rappr. e dif. dall'avv.
Antonio Politi);
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SOMMA MANUELA, giusta procura in C.F._2
atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero. Posta in decisione in esito all'udienza del 20/01/2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti congiuntamente, stante il raggiunto accordo tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
a Trecastagni (CT) il 04/08/2007, dal quale è nato il figlio (in data 11/06/2009). Persona_1
Ha esposto la ricorrente che, causa di una serie di circostanze che hanno reso intollerabile la vita coniugale, con ricorso depositato il 04/06/2012 i coniugi avevano incoato giudizio di separazione consensuale, comparendo innanzi al Presidente del Tribunale in data 16/01/2013 ed ottenendo l'omologa della separazione con decreto del 22/02/2013, e che con successivo decreto del
11/10/2019 il Tribunale di Catania, su ricorso ex articolo 710 c.p.c. proposto da Parte_1
, aveva modificato le condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione.
[...]
Nel proprio atto introduttivo la ricorrente ha quindi chiesto l'affidamento del figlio ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso di sé - all'epoca residente in [...] - a decorrere dall'inizio del successivo anno scolastico e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso;
in subordine, ha chiesto la conferma delle modalità
previste nel ricorso per separazione consensuale, dichiarandosi disponibile al trasferimento,
attribuendo, in ogni caso, la percezione dell'assegno unico familiare al 50% a ciascun genitore e ripartendo in pari misura il concorso nelle spese straordinarie.
Con memoria del 26/04/2023 si è costituito in giudizio , che, senza opporsi Controparte_1
alla domanda di divorzio e all'affidamento condiviso del figlio, ne ha chiesto il collocamento presso la propria residenza, in Gravina di Catania per come disposto dal Tribunale di Catania con il predetto decreto dell'11/10/2019, onerando la ricorrente del pagamento dell'assegno mensile a titolo di mantenimento del minore già disposto dal Tribunale di Catania con il precedente provvedimento, da aumentare elevandone l'importo (da € 150,00 ad € 300,00), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, opponendosi al trasferimento del minore e al suo collocamento presso il domicilio materno.
All'udienza presidenziale del 09/05/2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa ed all'esito dell'ascolto del minore, poiché le parti, personalmente comparse all'udienza del 20.10.2025, sono addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni del loro divorzio, i difensori delle parti, con l'espresso consenso dei rispettivi assistiti, sono state autorizzate a precisare le conclusioni in senso conforme all'accordo, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni concordate e riportate in seno al verbale d'udienza come atte a regolamentare il divorzio.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 72/2013 del 22/02/2013, pronunciato dal
Tribunale di Catania nel procedimento recante R.G. n. 6066/2012, non essendone state eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, in base all'accordo raggiunto all'udienza del 20/01/2025, le parti hanno previsto che:
1. Il figlio sarò affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_1
padre. 2. Salvo diversi accordi, la madre potrà vedere e tenere con sé il lunedì, il mercoledì ed Per_1
il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30, allorché il padre andrà a riprenderlo;
nei fine
settimana, a settimane alterne, in continuità con il venerdì sino alle ore 21.30 della domenica,
allorché il padre andrà a riprenderlo;
durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi,
comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
durante le festività
pasquali per tre giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni o del giorno di Pasqua o di quello
del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanza estive per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio
e per ulteriori quindici giorni consecutivi nel mese di agosto;
trascorrerà con la mamma Per_1
il giorno del relativo compleanno e della festa della mamma e con il papà il giorno del relativo
compleanno e della festa del papà.
3. La sig.ra corrisponderà al signor la somma mensile di € 200,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie.”. Per_1
L'accordo può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo idoneo a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico, da ritenersi idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantirgli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Trecastagni (CT) il 04/08/2007, trascritto nel
[...] Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Trecastagni (CT) al n. 112, parte
II, serie A, anno 2007, alle condizioni riportate in motivazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher