Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 166/2024 R. G. (N. 180/2024)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da
(c.f. ), in persona del Direttore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
- reclamante - contro
( ) Controparte_1 C.F._1
- reclamato - contumace cui è riunita la causa N. 180/2024 promossa ricorso depositato in data 25 settembre 2024 da
(c.f. - P. IVA , in persona del legale Pt_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentato e difeso dall' Avv. Marta Odorizzi e dall'Avv.
Vincenza Marina Marinelli
- reclamante - contro
( ) Controparte_1 C.F._1
- reclamato - contumace
Oggetto: Opposizione all'omologazione del piano di ristrutturazione
Causa discussa all'udienza del giorno 11 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per il Reclamante : Parte_1
“Contrariis reiectis, annullare e/o riformare la sentenza di omologazione del Tribunale di
Rovereto del 8 agosto 2024, notificata dall'OCC in data 9 agosto 2024, e relativa al proc. n. 9-1/2024, , siccome illegittima ed Controparte_1 ingiusta, rigettando, per l'effetto, la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Con rifusione delle spese e degli onorari di lite”. per il Reclamante Pt_2
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di omologa impugnata;
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Trento adita, in via principale e assorbente: dichiarare e accertare l'assenza dei requisiti di ammissione del piano e, per l'effetto, disporre la revoca della sentenza di omologa;
In via subordinata accertare e dichiarare l'assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e, per l'effetto disporre la revoca dell'omologazione e conseguente apertura della procedura liquidatoria ex art. 53 comma 4,
Dlgs. 14/2019
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.” per il Pubblico ministero:
“conclude per il rigetto della sentenza impugnata”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 l' Parte_1 ha proposto reclamo avverso la sentenza con cui in data 8 agosto 2024 il
Tribunale di Rovereto ha omologato ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I. il piano di ristrutturazione dei debiti di consumatore sovra Controparte_1 indebitato.
Analogo reclamo è stato depositato in data 25 settembre da che Pt_2 ha anche insistito perché venga ordinata l'inibitoria dell'attuazione del piano ai sensi dell'art. 52.
I due procedimenti sono stati quindi riuniti. 3
2. – I fatti sono pacifici in causa. Il ha svolto attività di promotore CP_1 finanziario dal 2001 al 3 maggio 2022, quando è cessata l'attività ed è avvenuta la cancellazione dal Registro delle imprese.
Il sovraindebitamento di oltre Euro 151.000,00 attiene per Euro
147.000,00 ad obbligazioni maturate nei confronti di enti pubblici erariali e previdenziali negli anni di svolgimento della sua attività di impresa.
In data 18 maggio 2022 il ha depositato istanza per la nomina di CP_1 un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, ed ha chiesto poi al Tribunale di Rovereto in via principale l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I. o, in alternativa, l'ammissione al concordato minore ex art. 74 o, in subordine, l'ammissione alla liquidazione controllata ex art. 268.
Il Tribunale, esclusa la possibilità per il debitore cancellato dal registro delle imprese di accedere al concordato minore per la preclusione di cui all'art. 33 comma 4, ha ritenuto ammissibile l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, stante l'attuale qualità di consumatore del , la natura esclusivamente fiscale dei debiti, che attengono a CP_1 rapporti personali di natura complessa, tanto da far perdere rilievo alla natura della specifica obbligazione da cui origina il debito, e l'esigenza di perseguire il favor debitoris che informa l'intero C.C.I.I.
Il Tribunale ha quindi ritenuto esistente, sulla scorta della relazione particolareggiata dell'O.C.C., lo stato di indebitamento, determinato dalla gestione poco avveduta del debitore;
l'assenza di dolo o colpa grave, dato che i debiti erariali e fiscali sono sorti come semplice conseguenza dell'attività professionale, e non per decisione deliberata e imprudente del debitore;
la fattibilità del piano, molto semplificato;
la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Ha quindi omologato il piano, dichiarando chiusa la procedura.
3. – Le doglianze dell' e dell' quanto Parte_1 Pt_2 all'ammissibilità della procedura possono essere così riassunte:
- lo strumento di regolazione della crisi di cui all'art. 67 non sarebbe ammissibile quando il sovraindebitamento sia costituito da debiti non 4
consumeristici, ed il debito del è costituito esclusivamente da debiti CP_1 di natura fiscale e previdenziale maturati nel corso della sua precedente esperienza imprenditoriale;
si richiama il decreto della Corte di Cassazione n.
22699/2023, ed il “correttivo ter” del C.C.I.I., che ha modificato la definizione di consumatore, precisando che egli “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”;
- la tipologia dell'imposta non pagata (I.V.A., ritenute e I.R.A.P.) inerisce unicamente ad un'attività di impresa;
- il favor debitoris è comunque soddisfatto dal diritto all'esdebitazione con il decorso del triennio dall'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 282;
- il carattere eccezionale e di particolare favore della procedura ex art. 67 si giustifica unicamente per la particolare tipologia di debitore (consumatore quale soggetto debole e poco avveduto nell'assumere obbligazioni) e per le particolari caratteristiche dei creditori (spesso influenzati da motivi di carattere personale), elementi non riscontrabili nel caso di specie;
- l'indisponibilità della pretesa fiscale e previdenziale può essere superata solo nei casi previsti dalla legge, e quindi nei casi di transazione fiscale ex art. 63 o di omologa forzosa ex art. 88 per il caso di mancata adesione dell'amministrazione;
- un'interpretazione più favorevole si presterebbe ad abusi, poiché consentirebbe al professionista o all'imprenditore di ricorrere alla cancellazione dell'attività per usufruire delle agevolazioni del piano del consumatore ed evitare il voto dei creditori.
Si critica anche l'essere stata esclusa la colpa grave del debitore con richiamo alle categorie proprie del sovraindebimento del consumatore, e non dell'imprenditore. L'aver destinato le somme destinate al pagamento delle imposte al proprio sostentamento è stata poi consapevole scelta gestionale dell'imprenditore.
Si ritiene infine errato l'aver riservato ai debitori un soddisfacimento meramente simbolico e irrisorio, essendo invece più conveniente l'alternativa liquidatoria, considerando il pignoramento dello stipendio per tutta la durata 5
della liquidazione, e tenendo conto del fatto che la proposta non indica tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. – Il debitore non si è costituito.
Ha depositato memoria l'O.C.C., osservando che il non ha svolto CP_1 attività di impresa, ma semplicemente assunto l'assetto fiscale di lavoratore autonomo;
e che l'esposizione debitoria non ha tipologia imprenditoriale, non sussistendo debiti con fornitori, e le obbligazioni di cui il deve CP_1 rispondere sono poste a carico di tutti i contribuenti. Nega che nel contesto di cui all'art. 67 non possa procedersi a falcidia del debito fiscale, e conferma la presenza delle condizioni di cui all'art. 69.
Il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del reclamo (tanto si ricava, nonostante la formulazione frutto di evidente errore materiale, dal richiamo al decreto della Corte di Cassazione n. 22699/2023).
5. – Ritiene questa Corte che i reclami riuniti siano fondati, non essendo possibile adire la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato di cui all'art. 67 per debiti che non abbiano origine consumeristica.
Con decreto ex art. 363-bis c.p.c. pubblicato in data 26 luglio 2023 (e quindi ben prima del deposito del ricorso, avvenuto nel gennaio 2024), la
Prima Presidente della Corte di Cassazione, adita su rinvio pregiudiziale per la risoluzione della questione di diritto qui in discussione, ha ritenuto che il quesito non avesse neppure il carattere della novità, in quanto già risolto dalla Sez. 1 con Sentenza n. 1869 del 2016. Tale ultima decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che “chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o professionista”.
La chiarezza del principio di diritto sopra esposto, pienamente condiviso da questa Corte, esonera dal dover scrutinare gli altri motivi di ricorso, a questo punto assorbiti, e la sentenza impugnata deve essere riformata. 6
6. - All'accoglimento del reclamo segue la condanna del reclamato a rimborsare al reclamante le spese di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando un valore indeterminabile e una bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sul reclamo proposto da e Parte_1 avverso la sentenza di data 8 agosto 2024 del Tribunale di Rovereto, Pt_2 lo accoglie e, per l'effetto dichiara inammissibile la domanda di omologazione ex art. 67 C.C.I.I. proposta da;
Controparte_1 condanna il reclamato a rifondere ai reclamanti le spese del grado, che per ciascuno si liquidano in Euro 4.996,00 per onorari ed Euro 135,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo