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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015 182
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 182/2015 promossa da:
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
amministratore pro tempore, sig. , con sede in Grammichele, Via Controparte_2
Madonna del Piano n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Seba Virga e dall'avv. Gionata
Virga ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
il 28.01.1987 e residente Grammichele (CT) in C.da Pazienza s.n., rappresentato e difeso dall'avv. Franceso Villardita e dall'avv. Domenico Acciarito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Francesco Villardita, giusta procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
05.04.1971 ed ivi residente in [...],
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 57/2014
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni all'udienza del 11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello depositato il 12.02.2015, ritualmente notificato, la società impugnava la sentenza n. 57/2014 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Caltagirone – Ex Ufficio di Grammichele in data 29.08.2014, mai notificata, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da , veniva Controparte_3 condannata l'appellante al pagamento della somma di euro 2.800,00, in favore di controparte, a titolo di restituzione del prezzo di acquisto, oltre interessi e spese di lite tra le parti.
L'appellante censurava la sentenza de qua, evidenziando in primis la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto a seguito della sua estromissione pronunciata con ordinanza del giudice di prime cure resa in data 04.05.2011, il giudizio di primo grado veniva celebrato in assenza della società senza che quest'ultima Controparte_1
avesse potuto articolare mezzi istruttori e/o avvalersi di qualsiasi strumento processuale idoneo a sostenere le proprie difese. In ordine alla presunta garanzia per i vizi della cosa venduta, sosteneva come la stessa avesse messo a disposizione i propri locali per esporre il motociclo modello Kawasaki Ninjia Zx 600 targato AS94283, di proprietà del sig.
di aver ricevuto la somma di euro 150,00 a titolo di compenso Controparte_4
regolarmente fatturato in data 14.03.2008 e, pertanto, nessuna garanzia di cui alla direttiva 1999/44 poteva essere alla stessa imputata. Sollevava contestazioni in ordine alla genericità e pretestuosità dei vizi lamentati da , in quanto il Controparte_3
vizio segnalato da sarebbe riconducibile alla vetustà del mezzo o Controparte_3 ad un uso improprio dello stesso da parte dell'acquirente e tale vizio sarebbe stato denunciato oltre il termine di cui all'art. 1495 c.c. con missiva del 11.02.2009, contestata dall'appellante in data 10.03.2009. Ed ancora, sollevava contestazioni in ordine alla mancata quantificazione del danno, risultando inspiegabile la decisione del giudice di prime di accoglimento della domanda al pagamento della somma di euro 2.800,00, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite, senza che la stessa fosse
2 supportata da alcuna prova documentale, come ad esempio fattura di riparazione, preventivi di spesa o consulenza tecnica d'ufficio. La società infine, Controparte_1 contestava l'attività istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, poiché il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da previa decadenza di parte attrice, perché rese oltre il termine di novanta Testimone_1
giorni fissato dallo stesso giudice, nonché quelle rese da – padre Testimone_2 dell'appellato – in ordine alla loro attendibilità e genuinità poiché rese da un soggetto legato da vincolo di parentela.
Per tali ragioni, l'appellante, in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nel merito insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare integralmente, per le motivazioni addotte, la sentenza n.
57/2014 reda dal Giudice di Pace di Caltagirone (ex ufficio di Grammichele), pubblicata il 29.08.2014, non notificata, mediante la quale, è stata condannata
l'appellante al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_3
2.800,00 oltre interessi al soddisfo ed oltre a spese legali liquidate in complessivi euro
1.600,00 oltre iva e cpa;
per l'effetto dichiarare, unico responsabile per i vizi della cosa venduta […] contumace nel giudizio di primo grado;
condannare Controparte_5
al pagamento in favore dell'appellante di entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di gravame il sig. , il quale, Controparte_3
contestando le superiori argomentazioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in particolare, evidenziava la singolare circostanza di come l'appellante avesse agito solo come mediatore incassando per tale attività la somma di euro 150,00
(cfr. fattura allegata) e di aver, altresì, incassato la somma versata dalla senza Pt_1
operare come concessionario vero e proprio. Per tali ragioni, il sig. Controparte_3 chiedeva il rigetto totale dell'appello con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con ordinanza del 30.06.2015, veniva rigettata la richiesta, formulata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusione e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 §
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non ha Controparte_5
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo.
§
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente effettuare una ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio.
Nel giudizio di primo grado, il sig. conveniva in giudizio la società Controparte_3
al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2.897,00, quale Controparte_1
prezzo per l'acquisto del motociclo modello Kawasaki Ninjia Zx 600 targato AS94283, poiché a seguito della riparazione mal eseguita dalla concessionaria – che si era assunta l'onere di provvedere alla riparazione del mezzo – avente ad oggetto due lesioni sulla parte anteriore del telaio, il predetto motoveicolo era divenuto inutilizzabile.
Le richieste di risolvere in via stragiudiziale la controversia si rilevarono infruttuose, in quanto la società negava di essere intervenuta come concessionaria Controparte_1
nella vendita del mezzo.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda Controparte_1
attorea chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa del sig. Controparte_5
quale proprietario del motoveicolo e soggetto verso il quale far valere la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c., al fine di manlevare la società da ogni responsabilità con contestuale richiesta di estromissione della stessa per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda, ritenendola assolutamente generica, e chiedeva che venisse dichiarato l'attore decaduto dell'azione di denuncia dei vizi per inosservanza del termine di cui all'art. 1495 c.c. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione della richiesta economica in relazione alla vetustà del bene.
Alla prima udienza, il Giudice di Pace, stante la richiesta di chiamata del terzo avanzata dalla convenuta, autorizzava quest'ultima alla predetta chiamata e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
4 All'udienza del 13.04.2011, è stata dichiarata la contumacia del sig. Controparte_5
stante la mancata la sua mancata costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 04.05.2011, veniva disposta l'estromissione della società
e la causa veniva rinviata ex art. 320 c.p.c. Controparte_1
Nel corso della fase istruttoria, con provvedimento del 12.10.2011 e 24.04.2013, il
Giudice di Pace onerava parte convenuta ( al deposito della Controparte_1 documentazione attestante la vendita del mezzo in questione all'attore da parte CP_3
del sig. come da certificato PRA. Controparte_5
All'udienza del 25.09.2013, la dichiarava di non essere in possesso Controparte_1
della documentazione richiesta in quanto non delegata dal proprietario del mezzo.
Espletata l'attività istruttoria, relativa all'assunzione delle prove orali con i testi e con ordinanza del 16.04.2014, veniva revocato il Testimone_2 Testimone_1
precedente provvedimento di estromissione della società convenuta e veniva disposta la richiamata in causa di quest'ultima con ordine di deposito di tutta la documentazione inerente al giudizio.
All'udienza dell'11.06.2014 la si costituiva nuovamente in giudizio Controparte_1
depositano il proprio fascicolo ed insistendo su quanto eccepito e dedotto in comparsa, segnatamente in ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, poiché il mezzo in questione era stato venduto direttamente all'attore da parte del sig. come attestato Controparte_5
dal trasferimento di proprietà allegato. In subordine insisteva nei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 57/14 oggi impugnata, accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento della somma di euro 2.800,00, Controparte_1
in favore di controparte, oltre interessi e spese di lite tra le parti.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione, sollevata dall'appellante, circa la violazione del proprio diritto di difesa, sulla considerazione che il giudizio di primo grado sarebbe stato celebrato in totale assenza della società a seguito del Controparte_1
provvedimento di estromissione, tale contestazione si ritiene infondata e, pertanto, va rigettata.
5 L'istituto dell'estromissione è quel fenomeno processuale che si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte – originaria o chiamata in causa – in conseguenza della sua estraneità - originaria o sopravvenuta – rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Tale istituto presuppone il difetto di legittimazione della parte estromessa, la quale non ha più ragione di essere presente nel giudizio e, quindi, perde la qualità di parte a seguito di una pronuncia del giudice sotto forma di ordinanza irrevocabile subordinata al consenso delle parti. Sulla irrevocabilità dell'ordinanza, dubbi sorgono in dottrina poiché, una parte, ritiene che tale provvedimento sarebbe impugnabile dinanzi al collegio, un'altra parte, invece che sia modificabile o revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa.
L'estromissione trova applicazione in determinati casi previsti dalla legge e precisamente dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c. Per ciò che concerne la natura del provvedimento con il quale viene pronunciata l'estromissione, si rileva che secondo alcuni se disposta con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia sul merito;
invece, se pronunciata con ordinanza, non si realizza una vera e propria uscita dal processo della parte estromessa, in quanto la successiva sentenza definitiva del giudizio produrrà effetti anche nei confronti di quest'ultima.
Nel precedente grado di giudizio, il giudice di prime cure, in un primo momento, ritenendo fondata la richiesta di estromissione avanzata dall'appellante, ne disponeva l'estromissione con ordinanza del 04.05.2011, nonostante l'opposizione di controparte.
In un secondo momento, tenuto conto della documentazione depositata e dell'attività istruttoria espletata, il giudice di prime cure ha ritenuto di dover revocare la precedente ordinanza del 04.05.2011 e disporre il richiamo in giudizio della parte estromessa.
La società si costituiva nuovamente in giudizio, reiterando le Controparte_1
medesime eccezioni e difese già cristallizzate nei precedenti atti difensivi depositati e, in particolare, insisteva nella sua richiesta di estromissione.
Appare di tutta evidenza che parte convenuta – oggi appellante – è stata allora comunque posta nelle condizioni di poter liberamente esercitare il proprio diritto di difesa, tant'è che ha formulato mezzi istruttori, depositato documenti a sostegno della propria difesa, senza sollevare alcuna contestazione in merito all'attività istruttoria precedentemente espletata.
6 Tale contestazione contrasta con il comportamento processuale assunto dall'appellante, la quale nel presente giudizio non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria né tantomeno quella di rinnovo dell'attività istruttoria già espletata in primo grado.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata l'eccezione sollevata dall'appellante e, pertanto, va rigettata.
L'appello, invece, nel merito è infondato.
Giova premettere che dal combinato disposto di cui all'art. 129 e ss. del codice del consumo e art. 1490 del codice civile, è previsto in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed idonei all'uso particolare voluto da quest'ultimo nonché di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea a cui è destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore.
Sul punto, l'art. 130 del codice del consumo prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al rivenditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) dal valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. […]”.
L'art. 132 prevede poi che “il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 7 Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Ai sensi dell'art. 128 per venditore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita concernenti i beni di consumo” e tali contratti vengono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione, di appalto, di opera e tutti gli altri contrati finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Il Codice del Consumo non esime il rivenditore professionista dal prestare la garanzia dai vizi della cosa venduta anche quando egli svolga un ruolo formale di “intermediario” nella stipula della vendita.
La direttiva 1999/44 non contiene una definizione di “intermediario”, sebbene questa appaia nel paragrafo 9 e nell'art. 4 della direttiva stessa. Anche se la normativa comunitaria non tratta in modo specifico la disciplina della responsabilità dell'intermediario nei confronti del consumatore, sul punto, la Corte di Giustizia
Europea si è pronunciata in merito ad una controversia – analoga a quella del caso di specie - relativa alla vendita di un veicolo usato tra una consumatrice e l'officina che agiva come intermediario per conto di un venditore privato (Corte Giustizia Europea,
Sez. V, 9 novembre 2016, n. 149/2016).
La Corte ha stabilito che “la nozione di venditore ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lett.
c), della direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, […]. Questa interpretazione prescinde dal fatto che
l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento”.
8 Alla luce dell'interpretazione operata dalla Corte di Giustizia Europea, l'art. 1 paragrafo
2, lett. c) della direttiva comunitaria delinea la cerchia di persone contro cui il consumatore può agire per far valere i propri diritti risultanti da detta direttiva. Di conseguenza, è indispensabile che il consumatore venga a conoscenza dell'identità del venditore e in particolare della sua qualità di privato o di professionista, affinché gli venga garantita una efficace tutela, tenuto conto che il consumatore si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista sia sul piano delle trattative sia su quello dell'informazione (Sentenza della Corte, Sez. I, 4 giugno 2015).
Ebbene, nel caso di specie, è doveroso individuare chi sia il venditore, cioè il soggetto passivo dell'incoata azione da parte del sig. , tenuto conto delle Controparte_3
risultanze processuali.
Nella valutazione delle prove raccolte durante il processo, si devono seguire le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. Secondo il principio di libera valutazione delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificatamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (cfr. Cass. Civ. sez. Lav. n. 16499/2009). Ed ancora, “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti
e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio di attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quelle di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
9 specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ.
Sez. 17097/2010).
Nel presente giudizio, l'appellante sostiene di non dover rispondere di alcuna garanzia prevista dalla direttiva 1999/44, e che l'unica forma di garanzia che potrebbe eventualmente essere invocata dall'appellato è quella ex art. 1490 c.c. nei confronti del sig. quale venditore e proprietario del mezzo, nonché responsabile Controparte_5
dei vizi del bene venduto.
Il giudice di pace, invece, ha ritenuto provato che la società fosse la Controparte_1 venditrice della moto in questione, valorizzando l'attività istruttoria espletata in primo grado.
Dall'esame della documentazione allegati in atti e delle dichiarazioni rese dai testi, ritiene codesto decidente di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nel ritenere responsabile l'appellante per i vizi della cosa venduta.
All'esito dell'attività istruttoria espletata in primo grado, è chiaramente emerso come la si sia comportata, in veste professionale, quale intermediario della Controparte_1
compravendita per cui è causa. A conferma di ciò, è stato provato che il pagamento per l'acquisto del motoveicolo Kawasaki Ninjia ZX 600 targato AS94283 è stato effettuato da per il prezzo di euro 2.800,00, di cui euro 500,00 sono stati Controparte_3
versati in contanti e la parte restante a mezzo finanziamento con la (cfr. Pt_1
contratto di finanziamento del 19.03.2008), stipulato presso la La società CP_1
appellante ebbe ad incassare tale importo, come confermato dal teste Tes_2
, padre dell'appellato convivente all'epoca dei fatti con il figlio, sulla cui
[...]
attendibilità non sorgono dubbi per essere le sue dichiarazioni lineari, prive di contraddizioni e corrispondenti ai fatti prospettati dal sig. . Controparte_3
È evidente come il sig. avesse intrattenuto le trattative per la Controparte_3
compravendita del motoveicolo in questione esclusivamente con la società CP_1
non essendo stato riscontrato alcun elemento che provasse, invece, l'intervento
[...]
del sig. nel corso delle suddette trattative. Controparte_5
Costituisce, altresì, dato pacifico per facta concludentia, tenuto anche conto della mancata specifica contestazione sul punto, come parte appellante si sia resa immediatamente disponibile ad effettuare la necessaria riparazione del telaio a seguito della contestazione dei vizi riscontrati dall'acquirente il giorno dopo l'acquisto, come si
10 evince dal contenuto delle missive del 10.02.2009 e del 20.05.2009 – circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali – con le quali il sig.
[...]
aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita con restituzione CP_3
della somma versata. Né parte appellante, nel corso del giudizio, ha mai negato di aver effettuato l'intervento in questione, limitandosi a riferire che nessuna responsabilità per i predetti vizi era da addebitare alla società, dovendo rispondere di ciò solo il sig.
[...]
(cfr. missive del 10.03.2009 e del 13.10.2009 inoltrate dall'appellante). CP_5
Il teste , nel precisare l'articolato 4 di parte attrice (“vero o no che Testimone_2
la ditta si è assunta l'onere di far riparare la Controparte_6
moto dopo che ha effettuato la contestazione relativa al difetto del Controparte_3 telaio”) dichiara “preciso che la si è assunta l'onere di riparare il difetto CP_1
del telaio, ma il pezzo riparato continuava a difettare perché rotto. Pertanto, mio figlio ha richiesto la restituzione della somma versata, ma la ditta non ha accettato tale richiesta. Ad oggi quindi la moto si presenta col telaio spaccato come è stata riconsegnata dalla ditta dopo l'avvenuta precaria riparazione”. Il teste Testimone_1 sul medesimo articolato, dichiara “preciso però che il sig. si impegnava a CP_2
portare la moto in una officina autorizzata per la riparazione, ma ciò non è avvenuto perché la moto è stata portata da un privato. Tuttavia, il difetto relativo al telaio non è stato riparato. Sono a conoscenza di ciò perché ho smontato la moto. La moto si trova ancora presso l'abitazione del sig. ”. CP_3
Incidentalmente, si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si ravvisa alcuna decadenza in ordine alla deposizione del teste , in quanto il Tes_1
termine di novanta giorni fissato dal giudice di prime cure con ordinanza del 24.04.2013 per l'escussione della prova delegata presso il console competente, non è comunque qualificabile come termine perentorio.
Alla luce di quanto superiormente emerso, il consumatore – quale acquirente privato –
è tutelato dalle garanzie previste dal codice del consumo – la cui disciplina trova applicazione nel caso di specie - il quale non esime il professionista dal prestare la dovuta garanzia anche quando egli svolga un ruolo formale di intermediario nella stipula della vendita.
La domanda azionata in primo grado dal sig. non è di risarcimento Controparte_3
del danno, come erroneamente rappresentato dall'appellante, ma di restituzione della somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto del motoveicolo, pari ad euro 2.800,00, 11 circostanza pacifica tra le parti e ampiamente riscontrabile in atti. Pertanto, ogni valutazione in ordine alle contestazioni sollevate dall'appellante in merito alla quantificazione del danno devono ritenersi superate.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte costituita nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che di fatto non si è tenuta, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità.
Nulla, invece, deve essere disposto in ordine alle spese di lite nei confronti di
[...]
stante la sua mancata costituzione in giudizio. CP_5
Si dà atto, infine, atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 57/2014 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone - di Grammichele del 29.08.2014; CP_7
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore di che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre Controparte_3
il 15% per spese generali sulla soma che precede, IVA e CPA come per legge;
4. NULLA sulle spese del presente giudizio nei confronti di Controparte_5
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone il 11.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 182/2015 promossa da:
in persona del legale rappresentante e Controparte_1
amministratore pro tempore, sig. , con sede in Grammichele, Via Controparte_2
Madonna del Piano n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Seba Virga e dall'avv. Gionata
Virga ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._1
il 28.01.1987 e residente Grammichele (CT) in C.da Pazienza s.n., rappresentato e difeso dall'avv. Franceso Villardita e dall'avv. Domenico Acciarito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Francesco Villardita, giusta procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_4 C.F._2
05.04.1971 ed ivi residente in [...],
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 57/2014
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni all'udienza del 11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello depositato il 12.02.2015, ritualmente notificato, la società impugnava la sentenza n. 57/2014 emessa dal Giudice di Pace di Controparte_1
Caltagirone – Ex Ufficio di Grammichele in data 29.08.2014, mai notificata, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da , veniva Controparte_3 condannata l'appellante al pagamento della somma di euro 2.800,00, in favore di controparte, a titolo di restituzione del prezzo di acquisto, oltre interessi e spese di lite tra le parti.
L'appellante censurava la sentenza de qua, evidenziando in primis la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto a seguito della sua estromissione pronunciata con ordinanza del giudice di prime cure resa in data 04.05.2011, il giudizio di primo grado veniva celebrato in assenza della società senza che quest'ultima Controparte_1
avesse potuto articolare mezzi istruttori e/o avvalersi di qualsiasi strumento processuale idoneo a sostenere le proprie difese. In ordine alla presunta garanzia per i vizi della cosa venduta, sosteneva come la stessa avesse messo a disposizione i propri locali per esporre il motociclo modello Kawasaki Ninjia Zx 600 targato AS94283, di proprietà del sig.
di aver ricevuto la somma di euro 150,00 a titolo di compenso Controparte_4
regolarmente fatturato in data 14.03.2008 e, pertanto, nessuna garanzia di cui alla direttiva 1999/44 poteva essere alla stessa imputata. Sollevava contestazioni in ordine alla genericità e pretestuosità dei vizi lamentati da , in quanto il Controparte_3
vizio segnalato da sarebbe riconducibile alla vetustà del mezzo o Controparte_3 ad un uso improprio dello stesso da parte dell'acquirente e tale vizio sarebbe stato denunciato oltre il termine di cui all'art. 1495 c.c. con missiva del 11.02.2009, contestata dall'appellante in data 10.03.2009. Ed ancora, sollevava contestazioni in ordine alla mancata quantificazione del danno, risultando inspiegabile la decisione del giudice di prime di accoglimento della domanda al pagamento della somma di euro 2.800,00, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite, senza che la stessa fosse
2 supportata da alcuna prova documentale, come ad esempio fattura di riparazione, preventivi di spesa o consulenza tecnica d'ufficio. La società infine, Controparte_1 contestava l'attività istruttoria espletata nel precedente grado di giudizio, poiché il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da previa decadenza di parte attrice, perché rese oltre il termine di novanta Testimone_1
giorni fissato dallo stesso giudice, nonché quelle rese da – padre Testimone_2 dell'appellato – in ordine alla loro attendibilità e genuinità poiché rese da un soggetto legato da vincolo di parentela.
Per tali ragioni, l'appellante, in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nel merito insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare integralmente, per le motivazioni addotte, la sentenza n.
57/2014 reda dal Giudice di Pace di Caltagirone (ex ufficio di Grammichele), pubblicata il 29.08.2014, non notificata, mediante la quale, è stata condannata
l'appellante al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_3
2.800,00 oltre interessi al soddisfo ed oltre a spese legali liquidate in complessivi euro
1.600,00 oltre iva e cpa;
per l'effetto dichiarare, unico responsabile per i vizi della cosa venduta […] contumace nel giudizio di primo grado;
condannare Controparte_5
al pagamento in favore dell'appellante di entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio”.
Si costituiva nel presente giudizio di gravame il sig. , il quale, Controparte_3
contestando le superiori argomentazioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e, in particolare, evidenziava la singolare circostanza di come l'appellante avesse agito solo come mediatore incassando per tale attività la somma di euro 150,00
(cfr. fattura allegata) e di aver, altresì, incassato la somma versata dalla senza Pt_1
operare come concessionario vero e proprio. Per tali ragioni, il sig. Controparte_3 chiedeva il rigetto totale dell'appello con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con ordinanza del 30.06.2015, veniva rigettata la richiesta, formulata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusione e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 §
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non ha Controparte_5
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo.
§
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che seguono.
Giova preliminarmente effettuare una ricostruzione della vicenda oggetto del presente giudizio.
Nel giudizio di primo grado, il sig. conveniva in giudizio la società Controparte_3
al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2.897,00, quale Controparte_1
prezzo per l'acquisto del motociclo modello Kawasaki Ninjia Zx 600 targato AS94283, poiché a seguito della riparazione mal eseguita dalla concessionaria – che si era assunta l'onere di provvedere alla riparazione del mezzo – avente ad oggetto due lesioni sulla parte anteriore del telaio, il predetto motoveicolo era divenuto inutilizzabile.
Le richieste di risolvere in via stragiudiziale la controversia si rilevarono infruttuose, in quanto la società negava di essere intervenuta come concessionaria Controparte_1
nella vendita del mezzo.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la domanda Controparte_1
attorea chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa del sig. Controparte_5
quale proprietario del motoveicolo e soggetto verso il quale far valere la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c., al fine di manlevare la società da ogni responsabilità con contestuale richiesta di estromissione della stessa per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda, ritenendola assolutamente generica, e chiedeva che venisse dichiarato l'attore decaduto dell'azione di denuncia dei vizi per inosservanza del termine di cui all'art. 1495 c.c. In subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva la riduzione della richiesta economica in relazione alla vetustà del bene.
Alla prima udienza, il Giudice di Pace, stante la richiesta di chiamata del terzo avanzata dalla convenuta, autorizzava quest'ultima alla predetta chiamata e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
4 All'udienza del 13.04.2011, è stata dichiarata la contumacia del sig. Controparte_5
stante la mancata la sua mancata costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 04.05.2011, veniva disposta l'estromissione della società
e la causa veniva rinviata ex art. 320 c.p.c. Controparte_1
Nel corso della fase istruttoria, con provvedimento del 12.10.2011 e 24.04.2013, il
Giudice di Pace onerava parte convenuta ( al deposito della Controparte_1 documentazione attestante la vendita del mezzo in questione all'attore da parte CP_3
del sig. come da certificato PRA. Controparte_5
All'udienza del 25.09.2013, la dichiarava di non essere in possesso Controparte_1
della documentazione richiesta in quanto non delegata dal proprietario del mezzo.
Espletata l'attività istruttoria, relativa all'assunzione delle prove orali con i testi e con ordinanza del 16.04.2014, veniva revocato il Testimone_2 Testimone_1
precedente provvedimento di estromissione della società convenuta e veniva disposta la richiamata in causa di quest'ultima con ordine di deposito di tutta la documentazione inerente al giudizio.
All'udienza dell'11.06.2014 la si costituiva nuovamente in giudizio Controparte_1
depositano il proprio fascicolo ed insistendo su quanto eccepito e dedotto in comparsa, segnatamente in ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, poiché il mezzo in questione era stato venduto direttamente all'attore da parte del sig. come attestato Controparte_5
dal trasferimento di proprietà allegato. In subordine insisteva nei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 57/14 oggi impugnata, accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento della somma di euro 2.800,00, Controparte_1
in favore di controparte, oltre interessi e spese di lite tra le parti.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione, sollevata dall'appellante, circa la violazione del proprio diritto di difesa, sulla considerazione che il giudizio di primo grado sarebbe stato celebrato in totale assenza della società a seguito del Controparte_1
provvedimento di estromissione, tale contestazione si ritiene infondata e, pertanto, va rigettata.
5 L'istituto dell'estromissione è quel fenomeno processuale che si sostanzia nell'uscita dal processo di una parte – originaria o chiamata in causa – in conseguenza della sua estraneità - originaria o sopravvenuta – rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Tale istituto presuppone il difetto di legittimazione della parte estromessa, la quale non ha più ragione di essere presente nel giudizio e, quindi, perde la qualità di parte a seguito di una pronuncia del giudice sotto forma di ordinanza irrevocabile subordinata al consenso delle parti. Sulla irrevocabilità dell'ordinanza, dubbi sorgono in dottrina poiché, una parte, ritiene che tale provvedimento sarebbe impugnabile dinanzi al collegio, un'altra parte, invece che sia modificabile o revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa.
L'estromissione trova applicazione in determinati casi previsti dalla legge e precisamente dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c. Per ciò che concerne la natura del provvedimento con il quale viene pronunciata l'estromissione, si rileva che secondo alcuni se disposta con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia sul merito;
invece, se pronunciata con ordinanza, non si realizza una vera e propria uscita dal processo della parte estromessa, in quanto la successiva sentenza definitiva del giudizio produrrà effetti anche nei confronti di quest'ultima.
Nel precedente grado di giudizio, il giudice di prime cure, in un primo momento, ritenendo fondata la richiesta di estromissione avanzata dall'appellante, ne disponeva l'estromissione con ordinanza del 04.05.2011, nonostante l'opposizione di controparte.
In un secondo momento, tenuto conto della documentazione depositata e dell'attività istruttoria espletata, il giudice di prime cure ha ritenuto di dover revocare la precedente ordinanza del 04.05.2011 e disporre il richiamo in giudizio della parte estromessa.
La società si costituiva nuovamente in giudizio, reiterando le Controparte_1
medesime eccezioni e difese già cristallizzate nei precedenti atti difensivi depositati e, in particolare, insisteva nella sua richiesta di estromissione.
Appare di tutta evidenza che parte convenuta – oggi appellante – è stata allora comunque posta nelle condizioni di poter liberamente esercitare il proprio diritto di difesa, tant'è che ha formulato mezzi istruttori, depositato documenti a sostegno della propria difesa, senza sollevare alcuna contestazione in merito all'attività istruttoria precedentemente espletata.
6 Tale contestazione contrasta con il comportamento processuale assunto dall'appellante, la quale nel presente giudizio non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria né tantomeno quella di rinnovo dell'attività istruttoria già espletata in primo grado.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata l'eccezione sollevata dall'appellante e, pertanto, va rigettata.
L'appello, invece, nel merito è infondato.
Giova premettere che dal combinato disposto di cui all'art. 129 e ss. del codice del consumo e art. 1490 del codice civile, è previsto in capo al venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed idonei all'uso particolare voluto da quest'ultimo nonché di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea a cui è destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore.
Sul punto, l'art. 130 del codice del consumo prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al rivenditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) dal valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. […]”.
L'art. 132 prevede poi che “il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 7 Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Ai sensi dell'art. 128 per venditore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita concernenti i beni di consumo” e tali contratti vengono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione, di appalto, di opera e tutti gli altri contrati finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Il Codice del Consumo non esime il rivenditore professionista dal prestare la garanzia dai vizi della cosa venduta anche quando egli svolga un ruolo formale di “intermediario” nella stipula della vendita.
La direttiva 1999/44 non contiene una definizione di “intermediario”, sebbene questa appaia nel paragrafo 9 e nell'art. 4 della direttiva stessa. Anche se la normativa comunitaria non tratta in modo specifico la disciplina della responsabilità dell'intermediario nei confronti del consumatore, sul punto, la Corte di Giustizia
Europea si è pronunciata in merito ad una controversia – analoga a quella del caso di specie - relativa alla vendita di un veicolo usato tra una consumatrice e l'officina che agiva come intermediario per conto di un venditore privato (Corte Giustizia Europea,
Sez. V, 9 novembre 2016, n. 149/2016).
La Corte ha stabilito che “la nozione di venditore ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lett.
c), della direttiva 1999/44 deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, […]. Questa interpretazione prescinde dal fatto che
l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento”.
8 Alla luce dell'interpretazione operata dalla Corte di Giustizia Europea, l'art. 1 paragrafo
2, lett. c) della direttiva comunitaria delinea la cerchia di persone contro cui il consumatore può agire per far valere i propri diritti risultanti da detta direttiva. Di conseguenza, è indispensabile che il consumatore venga a conoscenza dell'identità del venditore e in particolare della sua qualità di privato o di professionista, affinché gli venga garantita una efficace tutela, tenuto conto che il consumatore si trova in una situazione d'inferiorità rispetto al professionista sia sul piano delle trattative sia su quello dell'informazione (Sentenza della Corte, Sez. I, 4 giugno 2015).
Ebbene, nel caso di specie, è doveroso individuare chi sia il venditore, cioè il soggetto passivo dell'incoata azione da parte del sig. , tenuto conto delle Controparte_3
risultanze processuali.
Nella valutazione delle prove raccolte durante il processo, si devono seguire le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. Secondo il principio di libera valutazione delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essa sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificatamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (cfr. Cass. Civ. sez. Lav. n. 16499/2009). Ed ancora, “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti
e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio di attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quelle di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
9 specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ.
Sez. 17097/2010).
Nel presente giudizio, l'appellante sostiene di non dover rispondere di alcuna garanzia prevista dalla direttiva 1999/44, e che l'unica forma di garanzia che potrebbe eventualmente essere invocata dall'appellato è quella ex art. 1490 c.c. nei confronti del sig. quale venditore e proprietario del mezzo, nonché responsabile Controparte_5
dei vizi del bene venduto.
Il giudice di pace, invece, ha ritenuto provato che la società fosse la Controparte_1 venditrice della moto in questione, valorizzando l'attività istruttoria espletata in primo grado.
Dall'esame della documentazione allegati in atti e delle dichiarazioni rese dai testi, ritiene codesto decidente di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nel ritenere responsabile l'appellante per i vizi della cosa venduta.
All'esito dell'attività istruttoria espletata in primo grado, è chiaramente emerso come la si sia comportata, in veste professionale, quale intermediario della Controparte_1
compravendita per cui è causa. A conferma di ciò, è stato provato che il pagamento per l'acquisto del motoveicolo Kawasaki Ninjia ZX 600 targato AS94283 è stato effettuato da per il prezzo di euro 2.800,00, di cui euro 500,00 sono stati Controparte_3
versati in contanti e la parte restante a mezzo finanziamento con la (cfr. Pt_1
contratto di finanziamento del 19.03.2008), stipulato presso la La società CP_1
appellante ebbe ad incassare tale importo, come confermato dal teste Tes_2
, padre dell'appellato convivente all'epoca dei fatti con il figlio, sulla cui
[...]
attendibilità non sorgono dubbi per essere le sue dichiarazioni lineari, prive di contraddizioni e corrispondenti ai fatti prospettati dal sig. . Controparte_3
È evidente come il sig. avesse intrattenuto le trattative per la Controparte_3
compravendita del motoveicolo in questione esclusivamente con la società CP_1
non essendo stato riscontrato alcun elemento che provasse, invece, l'intervento
[...]
del sig. nel corso delle suddette trattative. Controparte_5
Costituisce, altresì, dato pacifico per facta concludentia, tenuto anche conto della mancata specifica contestazione sul punto, come parte appellante si sia resa immediatamente disponibile ad effettuare la necessaria riparazione del telaio a seguito della contestazione dei vizi riscontrati dall'acquirente il giorno dopo l'acquisto, come si
10 evince dal contenuto delle missive del 10.02.2009 e del 20.05.2009 – circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali – con le quali il sig.
[...]
aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita con restituzione CP_3
della somma versata. Né parte appellante, nel corso del giudizio, ha mai negato di aver effettuato l'intervento in questione, limitandosi a riferire che nessuna responsabilità per i predetti vizi era da addebitare alla società, dovendo rispondere di ciò solo il sig.
[...]
(cfr. missive del 10.03.2009 e del 13.10.2009 inoltrate dall'appellante). CP_5
Il teste , nel precisare l'articolato 4 di parte attrice (“vero o no che Testimone_2
la ditta si è assunta l'onere di far riparare la Controparte_6
moto dopo che ha effettuato la contestazione relativa al difetto del Controparte_3 telaio”) dichiara “preciso che la si è assunta l'onere di riparare il difetto CP_1
del telaio, ma il pezzo riparato continuava a difettare perché rotto. Pertanto, mio figlio ha richiesto la restituzione della somma versata, ma la ditta non ha accettato tale richiesta. Ad oggi quindi la moto si presenta col telaio spaccato come è stata riconsegnata dalla ditta dopo l'avvenuta precaria riparazione”. Il teste Testimone_1 sul medesimo articolato, dichiara “preciso però che il sig. si impegnava a CP_2
portare la moto in una officina autorizzata per la riparazione, ma ciò non è avvenuto perché la moto è stata portata da un privato. Tuttavia, il difetto relativo al telaio non è stato riparato. Sono a conoscenza di ciò perché ho smontato la moto. La moto si trova ancora presso l'abitazione del sig. ”. CP_3
Incidentalmente, si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si ravvisa alcuna decadenza in ordine alla deposizione del teste , in quanto il Tes_1
termine di novanta giorni fissato dal giudice di prime cure con ordinanza del 24.04.2013 per l'escussione della prova delegata presso il console competente, non è comunque qualificabile come termine perentorio.
Alla luce di quanto superiormente emerso, il consumatore – quale acquirente privato –
è tutelato dalle garanzie previste dal codice del consumo – la cui disciplina trova applicazione nel caso di specie - il quale non esime il professionista dal prestare la dovuta garanzia anche quando egli svolga un ruolo formale di intermediario nella stipula della vendita.
La domanda azionata in primo grado dal sig. non è di risarcimento Controparte_3
del danno, come erroneamente rappresentato dall'appellante, ma di restituzione della somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto del motoveicolo, pari ad euro 2.800,00, 11 circostanza pacifica tra le parti e ampiamente riscontrabile in atti. Pertanto, ogni valutazione in ordine alle contestazioni sollevate dall'appellante in merito alla quantificazione del danno devono ritenersi superate.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte costituita nel presente giudizio, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che di fatto non si è tenuta, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità.
Nulla, invece, deve essere disposto in ordine alle spese di lite nei confronti di
[...]
stante la sua mancata costituzione in giudizio. CP_5
Si dà atto, infine, atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1
così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 57/2014 resa dal Giudice di Pace di
Caltagirone - di Grammichele del 29.08.2014; CP_7
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore di che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre Controparte_3
il 15% per spese generali sulla soma che precede, IVA e CPA come per legge;
4. NULLA sulle spese del presente giudizio nei confronti di Controparte_5
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone il 11.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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