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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2658 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, C.so Umberto I, n. 305, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Sibio (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Torre Del Greco (NA), via V. Veneto, n. 36, presso l'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 1392023002133650000, notificatagli il 22.11.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn.
43920160000812467000; 43920180000398983000; 43920180001091433000; 43920190001064728000; 43920190000427371000 e 439202200000440458000, e l'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013, in ragione estinzione, per intervenuta prescrizione dei crediti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA DEFINITIVA, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la nullità assoluta de ruolo delle cartelle
1 presupposte e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere le somme indicate nelle cartelle di pagamento qui impugnate, deliberando la loro nullità assoluta ed inefficacia ai sensi di legge nei confronti del ricorrente, in quanto, il credito vantato dall' , Controparte_1 oltre ad essere infondato ed illegittimo, trova fondamento su contributi ormai prescritti;
b) In via subordinata, voglia accertare l'entità delle somme richieste con le cartelle di pagamento, eventualmente dovute, minori a quelle indicate e cioè nella misura spettante per legge che verrà quantificata dal nominando CTU;
c) Condannare l' nella persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Preliminarmente si rileva il difetto di giurisdizione relativamente all'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013, perché le pretese creditorie ivi riportate hanno natura tributaria e non possono essere trattati in questa sede. Per questa ragione, va adita l'autorità tributaria.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 5. L'Ente previdenziale ha provato la validità delle notifiche degli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, avvenute nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000812467000 è stato notificato il 28.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 439201800003989830000 è stato notificato il 17.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001091433000 è stato notificato il 22.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190001064728000 è stato notificato il 16.04.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190000427371000 è stato notificato il 19.07.2019;
- l'avviso di addebito n. 439202200000440458000 è stato notificato il 25.08.2022. 5. Il ha, poi, provato di aver notificato, il 20.10.2022, l'intimazione di pagamento n. CP_4
13920229001481758000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000812467000;
439201800003989830000; 43920180001091433000; 43920190001064728000;
43920190000427371000, senza trovare specifica contestazione, da parte del ricorrente, a riguardo.
5.1. L'intimazione suddetta è da considerarsi atto interruttivo dei termini di prescrizione, poiché notificata nell'arco temporale di cinque anni dalla notifica dei singoli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Per tale ragione, non si ravvisa, nel caso di specie, alcune estinzione delle poste creditorie, soprattutto in ragione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico: Il Decreto legge n.
18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: ù
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, per l'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 26/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, C.so Umberto I, n. 305, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Sibio (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Torre Del Greco (NA), via V. Veneto, n. 36, presso l'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3 atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza delle poste contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 1392023002133650000, notificatagli il 22.11.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito nn.
43920160000812467000; 43920180000398983000; 43920180001091433000; 43920190001064728000; 43920190000427371000 e 439202200000440458000, e l'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013, in ragione estinzione, per intervenuta prescrizione dei crediti.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA DEFINITIVA, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la nullità assoluta de ruolo delle cartelle
1 presupposte e, dunque, l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere le somme indicate nelle cartelle di pagamento qui impugnate, deliberando la loro nullità assoluta ed inefficacia ai sensi di legge nei confronti del ricorrente, in quanto, il credito vantato dall' , Controparte_1 oltre ad essere infondato ed illegittimo, trova fondamento su contributi ormai prescritti;
b) In via subordinata, voglia accertare l'entità delle somme richieste con le cartelle di pagamento, eventualmente dovute, minori a quelle indicate e cioè nella misura spettante per legge che verrà quantificata dal nominando CTU;
c) Condannare l' nella persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_1 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso non è fondato.
2. Preliminarmente si rileva il difetto di giurisdizione relativamente all'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013, perché le pretese creditorie ivi riportate hanno natura tributaria e non possono essere trattati in questa sede. Per questa ragione, va adita l'autorità tributaria.
3. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme di cui agli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 5. L'Ente previdenziale ha provato la validità delle notifiche degli atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento, avvenute nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000812467000 è stato notificato il 28.12.2016;
- l'avviso di addebito n. 439201800003989830000 è stato notificato il 17.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001091433000 è stato notificato il 22.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190001064728000 è stato notificato il 16.04.2020;
- l'avviso di addebito n. 43920190000427371000 è stato notificato il 19.07.2019;
- l'avviso di addebito n. 439202200000440458000 è stato notificato il 25.08.2022. 5. Il ha, poi, provato di aver notificato, il 20.10.2022, l'intimazione di pagamento n. CP_4
13920229001481758000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920160000812467000;
439201800003989830000; 43920180001091433000; 43920190001064728000;
43920190000427371000, senza trovare specifica contestazione, da parte del ricorrente, a riguardo.
5.1. L'intimazione suddetta è da considerarsi atto interruttivo dei termini di prescrizione, poiché notificata nell'arco temporale di cinque anni dalla notifica dei singoli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Per tale ragione, non si ravvisa, nel caso di specie, alcune estinzione delle poste creditorie, soprattutto in ragione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico: Il Decreto legge n.
18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: ù
- dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria, per l'avviso di accertamento n. TD9010300845/2013;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 26/02/2025.
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