Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2728/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 22/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/11/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SGAMBATI MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello in data 26/07/2004; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (20/04/2005) e Per_1 Per_2
(17/04/2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
- i coniugi concordano che la casa coniugale verrà assegnata al ricorrente quale genitore collocatario dei figli;
- la Sig.ra Parte_1 Parte_2
s'impegna a lasciare la predetta casa coniugale entro un mese a far data dal 13.11.2024; - la Sig.ra Parte_2 rinuncia agli arredi coniugali, che vengono assegnati in proprietà al marito e provvederà solo al ritiro dei propri effetti personali;
3) i coniugi concordano l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso il Per_2 padre;
4) la madre eserciterà il suo diritto di visita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e trascorrerà con il figlio due week end alternati al mese;
il minore verrà prelevato dalla madre il sabato mattina alle ore 10.00 per
essere poi riaccompagnato presso l'abitazione paterna domenica sera alle ore 21.00. Inoltre, la madre terrà con sé il figlio alternativamente con il padre nelle ricorrenze festive di Natale e Capodanno e in quelle di Pasqua e Lunedi Per_2 dell'Angelo;
5) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro e non oltre la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e delle esigenze del figlio minore;
6) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui il minore si recherà in vacanza con i genitori, incontrerà la madre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
7) il minore trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà, inoltre trascorrerà con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
8) ad anni alterni il figlio trascorrerà con la madre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, le festività Per_2 del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8 dicembre;
9) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri del figlio e delle esigenze lavorative degli stessi, si riservano la facoltà di concordare la modifica delle modalità e dei tempi di permanenza previsti;
10) i genitori concordano che, se il figlio minore dovesse essere malato, la mamma potrà andare a trovarlo presso l'abitazione paterna, previo accordo telefonico con il padre;
11) il minore avrà rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
12) la sig.ra s'impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, in favore del figlio minore Parte_2 la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) ed € 150,00 (centocinquanta/00) in favore della figlia Per_2 Per_1 maggiorenne, ma non indipendente economicamente;
tali somme, rivalutabili secondo gli indici Istat, verranno corrisposte a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese;
13) L'assegno unico in favore del figlio minore, nella misura complessiva di € 85,00, verrà corrisposto in favore del padre, che lo percepirà per intero, rinunciando la madre alla sua metà;
14) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli secondo le linee guida del CNF, preventivamente concordate;
per spese straordinarie s'intendono quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN.
15) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi;
16) il Sig. s'impegna ad estinguere la polizza vita n. 50008370421, stipulata con e a Pt_1 Controparte_1 corrispondere, in favore della Sig.ra la metà dell'importo che gli verrà liquidato ad avvenuta estinzione, in Parte_2 presenza del sottoscritto avvocato;
17) I coniugi dichiarano di essere titolari di un conto corrente cointestato acceso presso , filiale di San Controparte_1
Felice a Cancello, che provvederanno ad estinguere;
18) I coniugi dichiarano che il finanziamento stipulato con COFIDIS n. 0012548990964 dell'importo mensile di €
166,00 in costanza di matrimonio per le cure dentistiche della Sig.ra verrà pagato mensilmente dalla Parte_2 ricorrente, anche se l'intestatario è il Sig. Parte_1 3
19) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 22/04/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
16/11/1981 in MADDALONI (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 37, parte II, serie A, anno 2004);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 22/04/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese