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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SPECIALI SOMMARI CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 320/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Il Giudice dott. Damiano Dazzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 29/01/2025, chiedeva un Parte_1
accertamento tecnico preventivo ante causam, avente ad oggetto il comignolo posto sul tetto dell'immobile di proprietà dei vicini e , lamentando immissioni ed Controparte_1 Controparte_2
esalazioni di fumo provenienti dal camino in questione in violazione degli artt. 844 e 890 c.c., in violazione del regolamento condominiale, lamentando altresì la formazione di muffe all'interno del proprio appartamento.
I convenuti e si costituivano in giudizio con memoria difensiva, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di respingere il ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e dell'urgenza richiesta dall'art. 696 c.p.c.
All'odierna udienza del 17/04/2025, il procedimento veniva riservato in decisione.
2.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato per carenza del requisito dell'urgenza.
L'art. 696 c.p.c. prevede, al comma 1, che «Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 e segg., che sia disposto un accertamento tecnico e un'ispezione giudiziale […]”.
Pagina 1 Uno dei presupposti imprescindibili dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696
c.p.c. ( in ciò differenziandosi dalla consulenza tecnica conciliativa di cui all'art. 696 bis c.p.c. ) è dunque rappresentato dal periculum in mora, e dunque dall'urgenza di far verificare lo stato di luoghi, cose o persone, ogni volta in cui l'attesa del momento normale per l'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova, sia perché siffatto stato è naturalmente destinato a venire meno o a mutare con il passare del tempo, sia perché il preservarlo importerebbe costi o sacrifici sproporzionati.
In definitiva, i procedimenti di istruzione preventiva previsti dall'art. 696 c.p.c. hanno carattere cautelare e conservativo, in quanto danno la possibilità di procedere immediatamente a quell'accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose che non potrebbe essere rimesso ad altro tempo, senza pericolo che la prova vada dispersa e che, quindi, sia reso inattuabile lo stesso diritto.
Nel caso di specie, non vi è urgenza di verificare lo stato dei luoghi, posto che non risulta allegato che lo stato attuale del comignolo in questione sia suscettibile di subire imminenti modificazioni nell'attesa di un ordinario giudizio di merito. Non sussiste quindi alcun pericolo che possa venir meno o possa venir modificato l'oggetto della prova, in ciò risolvendosi il riferimento al presupposto dell'urgenza richiesto dal citato art. 696 c.p.c. .
La carenza del requisito dell'urgenza è peraltro confermata, nel caso concreto, dalla missiva della ricorrente datata 19/05/2023, nella quale si legge che quest'ultima lamentasse “ormai da tempo” che l'appartamento abitato fosse interessato da immissioni/esalazioni di fumo (documento attoreo n.
8), a dimostrazione del fatto che la situazione si protrae quantomeno da due anni.
Non sussiste inoltre un fumus boni iuris in merito al fatto che le immissioni del fumo che fuoriesce dal comignolo dei resistenti superino la soglia della normale tollerabilità, atteso che il comignolo è posto ad un'altezza superiore a quella delle finestre dell'appartamento della , ed il fumo, Pt_1
come si evince dai video prodotti dalla ricorrente ai documenti n. 3b e n. 3c., si disperde nell'aria verso l'alto. Infine, non sussiste un fumus boni iuris in relazione al nesso di causa-effetto tra la formazione delle muffe all'interno dell'appartamento della (così come raffigurate nelle Pt_1
fotografie in atti), ed il fumo che fuoriesce dal comignolo dei convenuti;
in altri termini, un fumus boni iuris in relazione al fatto che dette muffe siano causalmente riconducibili al fumo che fuoriesce dal comignolo dei vicini Parte_2
In ogni caso, è dirimente concludere che, in difetto del requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 696
c.p.c., non possa farsi luogo alla consulenza tecnica preventiva, essendo noto che la carenza anche di uno solo dei due requisiti (fumus e periculum) previsti per l'adozione della misura cautelare, rende superfluo l'esame dell'altro presupposto.
Pagina 2 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal
D.M. n. 147/2022 per i procedimenti di istruzione preventiva, di valore indeterminabile di bassa complessità, prendendo in considerazione le fasi di studio ed introduttiva, ed applicando valori inferiori ai medi in ragione della ridotta attività difensiva espletata e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 696 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere ai convenuti le spese del presente procedimento, che liquida in
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, nonché Cpa ed Iva come per legge.
Si comunichi.
Reggio Emilia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SPECIALI SOMMARI CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 320/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Il Giudice dott. Damiano Dazzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato in data 29/01/2025, chiedeva un Parte_1
accertamento tecnico preventivo ante causam, avente ad oggetto il comignolo posto sul tetto dell'immobile di proprietà dei vicini e , lamentando immissioni ed Controparte_1 Controparte_2
esalazioni di fumo provenienti dal camino in questione in violazione degli artt. 844 e 890 c.c., in violazione del regolamento condominiale, lamentando altresì la formazione di muffe all'interno del proprio appartamento.
I convenuti e si costituivano in giudizio con memoria difensiva, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di respingere il ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e dell'urgenza richiesta dall'art. 696 c.p.c.
All'odierna udienza del 17/04/2025, il procedimento veniva riservato in decisione.
2.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato per carenza del requisito dell'urgenza.
L'art. 696 c.p.c. prevede, al comma 1, che «Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 e segg., che sia disposto un accertamento tecnico e un'ispezione giudiziale […]”.
Pagina 1 Uno dei presupposti imprescindibili dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696
c.p.c. ( in ciò differenziandosi dalla consulenza tecnica conciliativa di cui all'art. 696 bis c.p.c. ) è dunque rappresentato dal periculum in mora, e dunque dall'urgenza di far verificare lo stato di luoghi, cose o persone, ogni volta in cui l'attesa del momento normale per l'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova, sia perché siffatto stato è naturalmente destinato a venire meno o a mutare con il passare del tempo, sia perché il preservarlo importerebbe costi o sacrifici sproporzionati.
In definitiva, i procedimenti di istruzione preventiva previsti dall'art. 696 c.p.c. hanno carattere cautelare e conservativo, in quanto danno la possibilità di procedere immediatamente a quell'accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose che non potrebbe essere rimesso ad altro tempo, senza pericolo che la prova vada dispersa e che, quindi, sia reso inattuabile lo stesso diritto.
Nel caso di specie, non vi è urgenza di verificare lo stato dei luoghi, posto che non risulta allegato che lo stato attuale del comignolo in questione sia suscettibile di subire imminenti modificazioni nell'attesa di un ordinario giudizio di merito. Non sussiste quindi alcun pericolo che possa venir meno o possa venir modificato l'oggetto della prova, in ciò risolvendosi il riferimento al presupposto dell'urgenza richiesto dal citato art. 696 c.p.c. .
La carenza del requisito dell'urgenza è peraltro confermata, nel caso concreto, dalla missiva della ricorrente datata 19/05/2023, nella quale si legge che quest'ultima lamentasse “ormai da tempo” che l'appartamento abitato fosse interessato da immissioni/esalazioni di fumo (documento attoreo n.
8), a dimostrazione del fatto che la situazione si protrae quantomeno da due anni.
Non sussiste inoltre un fumus boni iuris in merito al fatto che le immissioni del fumo che fuoriesce dal comignolo dei resistenti superino la soglia della normale tollerabilità, atteso che il comignolo è posto ad un'altezza superiore a quella delle finestre dell'appartamento della , ed il fumo, Pt_1
come si evince dai video prodotti dalla ricorrente ai documenti n. 3b e n. 3c., si disperde nell'aria verso l'alto. Infine, non sussiste un fumus boni iuris in relazione al nesso di causa-effetto tra la formazione delle muffe all'interno dell'appartamento della (così come raffigurate nelle Pt_1
fotografie in atti), ed il fumo che fuoriesce dal comignolo dei convenuti;
in altri termini, un fumus boni iuris in relazione al fatto che dette muffe siano causalmente riconducibili al fumo che fuoriesce dal comignolo dei vicini Parte_2
In ogni caso, è dirimente concludere che, in difetto del requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 696
c.p.c., non possa farsi luogo alla consulenza tecnica preventiva, essendo noto che la carenza anche di uno solo dei due requisiti (fumus e periculum) previsti per l'adozione della misura cautelare, rende superfluo l'esame dell'altro presupposto.
Pagina 2 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri dettati dal
D.M. n. 147/2022 per i procedimenti di istruzione preventiva, di valore indeterminabile di bassa complessità, prendendo in considerazione le fasi di studio ed introduttiva, ed applicando valori inferiori ai medi in ragione della ridotta attività difensiva espletata e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 696 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere ai convenuti le spese del presente procedimento, che liquida in
€ 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, nonché Cpa ed Iva come per legge.
Si comunichi.
Reggio Emilia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
Pagina 3