TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2003 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
Il SI. , con l'Avv. Fabrizio Carlesimo, giusta Parte_1 procura in atti;
-Attrice -
E
Il , in persona dell'amministratore p.t. SI.ra Controparte_1
, n.q. di rappresentante legale della CP_2 Controparte_3
, con l'Avv. Stefano Cardarelli;
[...]
-Convenuto -
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. Parte_1 citava in giudizio il , al fine di
[...] Controparte_1 chiedere che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 10.10.2017, allorquando, secondo la prospettazione attorea, alle ore 19.00 circa, mentre partecipava alla riunione del , tenutasi in Controparte_1 Latina alla Via Pier Luigi Nervi, n. 278, piano terra, accomodatosi su una sedia in plastica che veniva messa a sua disposizione, rovinava a terra poiché la sedia improvvisamente cedeva sotto il suo peso, riportando danni fisici sui glutei e su tutta la parte destra del corpo. Deduceva, che a seguito del descritto incidente, riportava danni fisici quantificati dalla Dott.ssa in 8 (otto) punti percentuale di danno biologico, oltre a 60 Parte_2 gg. di I.T.A., 40 gg. di I.T.P. al 50%. Pertanto, ritenuta la responsabilità del convenuto , ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedeva la CP_1 condanna al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 35.835,53, di cui € 8.310,00 per danno morale, ed € 2.595,53 per spese, oltre spese legali come per legge.
All'udienza del 6/10/2020, presente la sola parte attrice venivano concessi termini di cui all'art. 183 c.p.c., 6° co., ed all'esito del deposito delle richieste istruttorie ammessi i testi e capitoli di prova di parte attrice, con riserva di disporre la CTU medico legale.
Costituitosi, il convenuto in persona del Controparte_4 rappresentante pro tempore nella sua qualità di CP_2 rappresentante legale della , solo all'esito delle CP_3 CP_2 preclusioni assertive ed istruttorie, contestava le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur, evidenziando che all'esame dei fatti dedotti le pretese attoree apparivano del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, ed in particolare disconosceva la proprietà della sedia, su cui si era accomodato il SI. il capo al condominio. Pt_1
Inoltre, contestava la condotta colposa del danneggiato per non aver adottato un criterio di sicurezza più elevato, in coerenza con il proprio stato di salute, nel valutare ove accomodarsi, potendo preferire sedute più sicure. Infine riteneva assente il nesso eziologico tra l'evento ed il danno.
Pertanto chiedeva dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto, accertare l'infondatezza della domanda attorea CP_1 nel merito e, stante la temerarietà del giudizio, la condanna dell'attore, ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Con vittoria di spese come per legge.
Istruita la causa, escussi i testi ammessi ed esperita la ctu medico-legale, veniva trattenuta in decisione, con termine ai sensi dell'art.190 c.p.c., con provvedimento del 20.05.2025. La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nel convenuto, proprietario della sala riunioni CP_1 ove era situata la cosa costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023). Pertanto va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Rilevato che, il convenuto ha disconosciuto la proprietà della sedia ritenendo la carenza di legittimazione passiva, va osservato quanto segue.
Detta eccezione però non può fondare l'esclusione della responsabilità in quanto, dalle prove assunte (cfr. interrogatorio forma dell'amministratore di condominio, SI.ra e Verbale di assemblea del Parte_3
10.10.2017), è risultato provato che la sedia si trovasse all'interno della sala riunioni insistente nel Condominio, al fine di consentire la partecipazione alle assemblee condominiali. Con ciò, il legittimato passivo dell'azione di risarcimento del danno causato dalle cose in custodia non può che essere individuato in quello che è titolare del dovere di sorveglianza, prevenzione e manutenzione delle aree comuni del
, per essere onerato dell'adozione di condotte volte a prevenire CP_1 ogni pericolo o insidia, al fine di garantire la sicurezza dei condomini o dei terzi, nella fruizione delle aree. Va ritenuto, inoltre, che nella responsabilità custodiale del di tutte le parti comuni CP_1 dell'edificio, deve essere estesa anche alle cose in esse presenti, e ciò a prescindere dalla singola proprietà delle cose introdotte, in quanto ciò che rileva è il collegamento funzionale delle cose rispetto al bene comune e la fruizione che di esse ne viene di fatto compiuta. In riferimento a ciò, è apparso incontroverso che la sedie, pur se introdotte dai singoli codomini o lasciate lì dagli stessi, fossero funzionali alla partecipazione alle assemblee condominiali, pertanto ad esse si estende il dovere di sorveglianza del codominio in quanto vanno ritenute strumentalmente legate alla parte comune dell'edificio -nella specie sala riunioni- perché destinate all'uso collettivo.
Detto uso collettivo è stato provato con la deposizione testimoniale della
SI.ra , che alla domanda “vero che la sedia sulla quale Testimone_1 si accomodava il sig. era una, tra le altre Parte_1 presenti in sala, che venivano messe a disposizione dei condomini” rispondeva: “si tratta di sedie di proprietà di ogni singolo condomino che le ha lasciate nella sala riunioni. L'utilizzo delle sedie era promiscuo nel senso che ognuno si sedeva dove voleva”.
In riferimento all'an dell'azione svolta, l'attore ha dedotto e provato che:
(i) giorno 10/10/2017 alle ore 19,00 circa, il sig. Parte_1 partecipava alla riunione del , Latina,
[...] Controparte_1
e si accomodava in prima fila su di una sedia in plastica e che (ii) la riunione veniva tenuta nell'apposita sala riunioni del Controparte_1
, Latina, munita di tavoli e sedie, sita in Latina alla Via Pier
[...]
Luigi Nervi n. 278 E, piano terra;
(cfr. interpello SI.ra ); CP_2
(iii) nel corso della riunione, la sedia improvvisamente cedeva sotto il peso del sig. che cadeva a terra (cfr. dep. Test. Parte_1
SI.ra ). Parte_4
Va osservato, che sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito (cfr. Cass. n.
79637/2012).
Invero, sul piano del struttura giuridica: “la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, e conf. SS.UU.
Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Precisa la Suprema Corte, con Cass., Sez.
III, 7 settembre 2023, n. 26142, che: al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”
Sicché, mentre l'attore ha assolto il proprio onere probatorio, analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova di caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva o concorrente dell'evento, quale esemplificativamente, un' eventuale condotta anomala dell' attore nell' utilizzo della sedia, la circostanza che fosse visibilmente lesionata ed utilizzata lo stesso a proprio rischio, oppure che la sedia fosse di proprietà del e dallo stesso introdotta nella sala. Pt_1
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso, ed in particolare del trauma coinvolgente la mucosa anale, in quanto non ha potuto escludere che il sinistro abbia determinato un peggioramento sintomatologico che in termini di postumi permanenti ha portato ad un
“quid” peggiorativo della preesistente situazione patologica, periziando che le lesioni consistite contusioni multiple e nel peggioramento di ragade anale, ha determinato: “postumi di intervento di anoplastica, effettuato per emendare peggioramento di preesistente ragade anale” (cfr. ctu Dott.
, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica Persona_1 permanente nella misura dell'1%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg.10 (dieci), un'inabilità temporanea relativa al 50%, per gg.20 (venti). Ha infine riconosciuto che le spese mediche rimborsabili ammontavano ad € 900,00 (novecento/00), non ritenendo necessarie ulteriori spese future da sostenere.
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano anno 2024). Pertanto, considerato il punto (1) di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (54 anni) appare equo determinare in €1.393,28
(milletrecentonovantatre/28) il punto di danno biologico, così per complessivi €1.024,00 (milleventiquattro/00), al netto dei correttivi di legge, a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti €1.150,00 (millecentocinquanta/00) per 10 (dieci) giorni di invalidità temporanea totale (€115,00 per giorno) ed €1.150,00
(millecentocinquanta/00), per 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (€57,50 per giorno), oltre che riconosciuti, per spese mediche ammissibili, € 900,00 (novecento/00); e così per totale di
€4.480,00 (quattromilaquattrocentoottanta/00).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. con Sent. n.1712/95, come
“lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si determinano con il saggio medio annuo del 1,50%.
Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364, per la quale:
“La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n. 15733/2022).
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta, nei temini su indicati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza nei limiti del
“decisum” e pertanto vanno poste a carico del Controparte_1
, unitamente alle spese per la ctu.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto:
a) acccerta l'eclusiva responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell' art 2051 cc in relazione ai danni subiti da Parte_1
e, per l' effetto, condanna il , nella persona Controparte_1 di rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di
€4.480,00, (quattromilaquattrocentoottanta/00), oltre al lucro cessante ed interessi come in parte motiva, nei confronti del SI. Parte_1
[...]
b) condanna il , nella persona del Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che le liquida in €1550,00, oltre oneri ed accessori come per legge, nei confronti del SI.
. Parte_1 c) pone le spese di CTU integralmente a carico del Controparte_5
, nella persona del rappresentante pro-tempore.
[...]
Così deciso.
Latina, 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2003 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
Il SI. , con l'Avv. Fabrizio Carlesimo, giusta Parte_1 procura in atti;
-Attrice -
E
Il , in persona dell'amministratore p.t. SI.ra Controparte_1
, n.q. di rappresentante legale della CP_2 Controparte_3
, con l'Avv. Stefano Cardarelli;
[...]
-Convenuto -
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. Parte_1 citava in giudizio il , al fine di
[...] Controparte_1 chiedere che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 10.10.2017, allorquando, secondo la prospettazione attorea, alle ore 19.00 circa, mentre partecipava alla riunione del , tenutasi in Controparte_1 Latina alla Via Pier Luigi Nervi, n. 278, piano terra, accomodatosi su una sedia in plastica che veniva messa a sua disposizione, rovinava a terra poiché la sedia improvvisamente cedeva sotto il suo peso, riportando danni fisici sui glutei e su tutta la parte destra del corpo. Deduceva, che a seguito del descritto incidente, riportava danni fisici quantificati dalla Dott.ssa in 8 (otto) punti percentuale di danno biologico, oltre a 60 Parte_2 gg. di I.T.A., 40 gg. di I.T.P. al 50%. Pertanto, ritenuta la responsabilità del convenuto , ai sensi dell'art. 2051 c.c., chiedeva la CP_1 condanna al pagamento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 35.835,53, di cui € 8.310,00 per danno morale, ed € 2.595,53 per spese, oltre spese legali come per legge.
All'udienza del 6/10/2020, presente la sola parte attrice venivano concessi termini di cui all'art. 183 c.p.c., 6° co., ed all'esito del deposito delle richieste istruttorie ammessi i testi e capitoli di prova di parte attrice, con riserva di disporre la CTU medico legale.
Costituitosi, il convenuto in persona del Controparte_4 rappresentante pro tempore nella sua qualità di CP_2 rappresentante legale della , solo all'esito delle CP_3 CP_2 preclusioni assertive ed istruttorie, contestava le richieste avversarie in punto di an e quantum debeatur, evidenziando che all'esame dei fatti dedotti le pretese attoree apparivano del tutto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate, ed in particolare disconosceva la proprietà della sedia, su cui si era accomodato il SI. il capo al condominio. Pt_1
Inoltre, contestava la condotta colposa del danneggiato per non aver adottato un criterio di sicurezza più elevato, in coerenza con il proprio stato di salute, nel valutare ove accomodarsi, potendo preferire sedute più sicure. Infine riteneva assente il nesso eziologico tra l'evento ed il danno.
Pertanto chiedeva dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto, accertare l'infondatezza della domanda attorea CP_1 nel merito e, stante la temerarietà del giudizio, la condanna dell'attore, ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Con vittoria di spese come per legge.
Istruita la causa, escussi i testi ammessi ed esperita la ctu medico-legale, veniva trattenuta in decisione, con termine ai sensi dell'art.190 c.p.c., con provvedimento del 20.05.2025. La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nel convenuto, proprietario della sala riunioni CP_1 ove era situata la cosa costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023). Pertanto va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Rilevato che, il convenuto ha disconosciuto la proprietà della sedia ritenendo la carenza di legittimazione passiva, va osservato quanto segue.
Detta eccezione però non può fondare l'esclusione della responsabilità in quanto, dalle prove assunte (cfr. interrogatorio forma dell'amministratore di condominio, SI.ra e Verbale di assemblea del Parte_3
10.10.2017), è risultato provato che la sedia si trovasse all'interno della sala riunioni insistente nel Condominio, al fine di consentire la partecipazione alle assemblee condominiali. Con ciò, il legittimato passivo dell'azione di risarcimento del danno causato dalle cose in custodia non può che essere individuato in quello che è titolare del dovere di sorveglianza, prevenzione e manutenzione delle aree comuni del
, per essere onerato dell'adozione di condotte volte a prevenire CP_1 ogni pericolo o insidia, al fine di garantire la sicurezza dei condomini o dei terzi, nella fruizione delle aree. Va ritenuto, inoltre, che nella responsabilità custodiale del di tutte le parti comuni CP_1 dell'edificio, deve essere estesa anche alle cose in esse presenti, e ciò a prescindere dalla singola proprietà delle cose introdotte, in quanto ciò che rileva è il collegamento funzionale delle cose rispetto al bene comune e la fruizione che di esse ne viene di fatto compiuta. In riferimento a ciò, è apparso incontroverso che la sedie, pur se introdotte dai singoli codomini o lasciate lì dagli stessi, fossero funzionali alla partecipazione alle assemblee condominiali, pertanto ad esse si estende il dovere di sorveglianza del codominio in quanto vanno ritenute strumentalmente legate alla parte comune dell'edificio -nella specie sala riunioni- perché destinate all'uso collettivo.
Detto uso collettivo è stato provato con la deposizione testimoniale della
SI.ra , che alla domanda “vero che la sedia sulla quale Testimone_1 si accomodava il sig. era una, tra le altre Parte_1 presenti in sala, che venivano messe a disposizione dei condomini” rispondeva: “si tratta di sedie di proprietà di ogni singolo condomino che le ha lasciate nella sala riunioni. L'utilizzo delle sedie era promiscuo nel senso che ognuno si sedeva dove voleva”.
In riferimento all'an dell'azione svolta, l'attore ha dedotto e provato che:
(i) giorno 10/10/2017 alle ore 19,00 circa, il sig. Parte_1 partecipava alla riunione del , Latina,
[...] Controparte_1
e si accomodava in prima fila su di una sedia in plastica e che (ii) la riunione veniva tenuta nell'apposita sala riunioni del Controparte_1
, Latina, munita di tavoli e sedie, sita in Latina alla Via Pier
[...]
Luigi Nervi n. 278 E, piano terra;
(cfr. interpello SI.ra ); CP_2
(iii) nel corso della riunione, la sedia improvvisamente cedeva sotto il peso del sig. che cadeva a terra (cfr. dep. Test. Parte_1
SI.ra ). Parte_4
Va osservato, che sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito (cfr. Cass. n.
79637/2012).
Invero, sul piano del struttura giuridica: “la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, e conf. SS.UU.
Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2482 e 2483). Precisa la Suprema Corte, con Cass., Sez.
III, 7 settembre 2023, n. 26142, che: al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”
Sicché, mentre l'attore ha assolto il proprio onere probatorio, analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova di caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva o concorrente dell'evento, quale esemplificativamente, un' eventuale condotta anomala dell' attore nell' utilizzo della sedia, la circostanza che fosse visibilmente lesionata ed utilizzata lo stesso a proprio rischio, oppure che la sedia fosse di proprietà del e dallo stesso introdotta nella sala. Pt_1
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso, ed in particolare del trauma coinvolgente la mucosa anale, in quanto non ha potuto escludere che il sinistro abbia determinato un peggioramento sintomatologico che in termini di postumi permanenti ha portato ad un
“quid” peggiorativo della preesistente situazione patologica, periziando che le lesioni consistite contusioni multiple e nel peggioramento di ragade anale, ha determinato: “postumi di intervento di anoplastica, effettuato per emendare peggioramento di preesistente ragade anale” (cfr. ctu Dott.
, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica Persona_1 permanente nella misura dell'1%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg.10 (dieci), un'inabilità temporanea relativa al 50%, per gg.20 (venti). Ha infine riconosciuto che le spese mediche rimborsabili ammontavano ad € 900,00 (novecento/00), non ritenendo necessarie ulteriori spese future da sostenere.
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano anno 2024). Pertanto, considerato il punto (1) di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (54 anni) appare equo determinare in €1.393,28
(milletrecentonovantatre/28) il punto di danno biologico, così per complessivi €1.024,00 (milleventiquattro/00), al netto dei correttivi di legge, a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti €1.150,00 (millecentocinquanta/00) per 10 (dieci) giorni di invalidità temporanea totale (€115,00 per giorno) ed €1.150,00
(millecentocinquanta/00), per 20 (venti) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (€57,50 per giorno), oltre che riconosciuti, per spese mediche ammissibili, € 900,00 (novecento/00); e così per totale di
€4.480,00 (quattromilaquattrocentoottanta/00).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. con Sent. n.1712/95, come
“lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si determinano con il saggio medio annuo del 1,50%.
Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364, per la quale:
“La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n. 15733/2022).
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta, nei temini su indicati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza nei limiti del
“decisum” e pertanto vanno poste a carico del Controparte_1
, unitamente alle spese per la ctu.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto:
a) acccerta l'eclusiva responsabilità del convenuto ai sensi CP_1 dell' art 2051 cc in relazione ai danni subiti da Parte_1
e, per l' effetto, condanna il , nella persona Controparte_1 di rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di
€4.480,00, (quattromilaquattrocentoottanta/00), oltre al lucro cessante ed interessi come in parte motiva, nei confronti del SI. Parte_1
[...]
b) condanna il , nella persona del Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che le liquida in €1550,00, oltre oneri ed accessori come per legge, nei confronti del SI.
. Parte_1 c) pone le spese di CTU integralmente a carico del Controparte_5
, nella persona del rappresentante pro-tempore.
[...]
Così deciso.
Latina, 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli