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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale n. 38475/2024, promossa
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via E. Besana n. Parte_1 P.IVA_1
9, presso lo studio dell'Avv. CARTILLONE BIAGIO
ATTRICE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Altino n. 4, presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'Avv. SCALTRITI LUCA
CONVENUTA
Conclusioni delle parti.
Parte attrice precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiararsi che la convenuta si è resa gravemente inadempiente alla polizza di assicurazione conclusa tra le parti;
- dichiararsi che la società istante ha concluso con l' l'accordo per l'azione di regresso CP_2 impegnandosi a corrispondere al predetto Istituto la somma di euro 48.000,00;
- dichiararsi che la compagnia di assicurazione in esecuzione della polizza assicurativa ha l'obbligo di corrispondere o di mallevare la società attrice per l'importo sopra indicato;
- per l'effetto condannarsi la società convenuta per il dedotto titolo a corrispondere alla società attrice, la somma di euro 48.000,00 o il diverso importo che sarà ritenuto di legge.
In ogni caso
pagina 1 di 7 Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Parte convenuta precisa come segue:
Nel merito:
Rigettare la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_3 nel presente giudizio in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.10.24, la società a convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia chiedendone la condanna alla manleva dal pagamento dell'importo di € Controparte_1
48.000,00, dovuto ad , in forza del regresso esercitato dall'istituto previdenziale per tutte le somme erogate CP_2 in esito all'infortunio occorso al lavoratore sig. Persona_1
Ha esposto:
-di essere stata assicurata, all'epoca dell'infortunio sul lavoro occorso in data 19.05.14 al proprio dipendente sig.
con la compagnia oggi Persona_1 Controparte_4 Controparte_1
-che con sentenza n. 2493/17 il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha ascritto la responsabilità civile del suddetto infortunio alla società e condannato la compagnia a garantire e manlevare la datrice di Pt_1 Controparte_4 lavoro da quanto dalla stessa dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno, calcolato sulla base della CTU medico-legale che ha riconosciuto al lavoratore un'inabilità temporanea di 17 gg al 100%, di 150 gg al 75%, di
150 gg al 50% e di 210 gg al 25%, con sofferenza morale pari a 4/5, oltre ad una invalidità permanente nella misura del 16,5% con sofferenza morale pari a 1/5;
-che con sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1854/2020, passata in giudicato, è stata riformata in punto quantum la sentenza di primo grado ed il danno differenziale dovuto al lavoratore, al netto dell'importo di €
8.405,34 già corrisposto da a titolo di invalidità permanente, è stato rideterminato in € 75.150,86; CP_2
-che l' , dopo aver corrisposto al lavoratore tutte le indennità previste dalla tutela assicurativa obbligatoria, CP_2 ha esercitato l'azione di regresso di cui all'art. 11, D.P.R. n. 1124/1965, chiedendo alla società l pagamento Pt_1 di quanto corrisposto a titolo di inabilità temporanea e permanente;
-di avere chiesto alla compagnia assicurativa convenuta di intervenire al fine di tenerla indenne dalla domanda avanzata da , ma di non aver ricevuto alcun riscontro neppure all'esito del procedimento di mediazione CP_2 instaurato, a cui la convenuta non ha aderito;
-di avere pertanto definito in data 20.09.23 con , in via stragiudiziale ed al fine di evitare i maggiori oneri, CP_2
l'ammontare dell'azione di regresso, concordando con l'istituto previdenziale il pagamento dell'importo pagina 2 di 7 onnicomprensivo di € 48.000,00, da corrispondersi in 36 rate di cui la prima di euro 6.000,00 e le successive di euro 1.200,00 ciascuna.
Ha dedotto che la convenuta è obbligata, ai sensi delle condizioni di polizza, a tenere indenne l'assicurata da quanto la medesima sia tenuta a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile, ed ha chiesto pertanto la condanna della compagnia assicurativa a corrisponderle o comunque a manlevarla dal pagamento dell'importo di € 48.000,00 dovuto ad . CP_2
Si è costituita già contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_4 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ha dedotto l'inoperatività della copertura in quanto l'attrice ha omesso di eccepire nei confronti di la CP_2 prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, decorrente -secondo i principi di diritto affermati da Cass. SS.UU. n. 5160/2015 e ribaditi da Cass. n. 32280/24, per le ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia stato iniziato alcun procedimento penale- dal momento in cui è liquidato l'indennizzo al danneggiato, evento certamente antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado promosso dal lavoratore nel 2015, perciò ampiamente maturata al momento dell'accordo raggiunto nel 2023.
Ha contestato l'ammontare dell'obbligazione assunta dall'attrice nei confronti di in quanto superiore a CP_2 quanto astrattamente dovuto al medesimo in forza dei principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui il diritto di regresso dell'istituto è limitato al danno civilistico ex artt. 1221 e 2056 c.c., dovendo il giudice di merito non considerare l'indennizzo previdenziale, ma stabilire se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite. Ha perciò dedotto che la compagnia potrà al più essere tenuta al pagamento della sola somma di € 8.405,34, importo corrisposto al lavoratore, da , a titolo di invalidità permanente. CP_2
Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice, al fine di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione da parte dell'istituto previdenziale, ha depositato le comunicazioni di messa in mora ricevute da ed ha replicato alle CP_2 contestazioni avverse.
Alla prima udienza, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione ed è stata pertanto rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda promossa dalla società è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
Sussiste il diritto dell'attrice di essere garantita dalla compagnia per tutte le somme dovute ad CP_1 CP_2 in esito all'infortunio occorso al proprio dipendente sig. in data 19.05.14; la polizza stipulata tra le Persona_1 parti (doc. 11 fascicolo attoreo) prevede, infatti, nella sezione relativa alla garanzia R.C.O. per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (art. 4.3), che la compagnia sia obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del
D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124.
La convenuta, che astrattamente non ha contestato la copertura, ne ha eccepito tuttavia la concreta inoperatività in forza dell'asserito inadempimento da parte della società assicurata al generale obbligo di salvataggio posto a suo carico;
in particolare, l'assicurazione deduce che l'attrice abbia omesso di eccepire la prescrizione triennale nei confronti di ed abbia inoltre assunto un'obbligazione di pagamento maggiore rispetto a quanto CP_2 effettivamente dovuto.
Le motivazioni addotte per rifiutare il pagamento della copertura assicurativa sono infondate e pertanto il rifiuto di manlevare l'assicurata risulta illegittimo.
pagina 3 di 7 Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di salvataggio, risulta invero che la compagnia assicurativa, più volte sollecitata dall'assicurata, abbia del tutto omesso di assumere la gestione della lite, trascurando di attivarsi con la diligenza da essa esigibile ex art. 1176, c. 2, c.c. e configurandosi perciò, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. mala gestio propria: “L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, anche a prescindere da qualsiasi espressa previsione in tal senso contenuta nella polizza, è comunque tenuto, in virtù del dovere di uberrima bona fides che scaturisce dalla comunanza di interessi tra lui e l'assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella trattazione del sinistro, quegli resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato” (ex multis, Cass.
28811/2019).
Ben avrebbe potuto la compagnia, pertanto, assumere la gestione della vertenza ed opporre direttamente ad CP_2 ogni circostanza modificativa o estintiva della domanda di regresso avanzata dall'istituto.
Dette contestazioni, tardivamente avanzate soltanto in questa sede, risultano in ogni caso infondate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si rileva che l'attrice, sin dalla prima difesa utile, ha provveduto a depositare tutte le comunicazioni ricevute da sin dal 02.11.2017 -reiterate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e CP_2
2023- con cui l'istituto ha chiesto il rimborso di quanto pagato al lavoratore sino al 17.11.2016 (pag. 11 del documento prodotto dall'attrice con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), indicandone la misura, alla data del 09.02.22, in € 76.054,96 (pag. 15, pec del 09.02.22). Nessuna prescrizione può pertanto ritenersi maturata alla data del 20.09.2023, momento in cui ha accettato la proposta dell'attrice di definire la vertenza con il pagamento CP_2 della somma onnicomprensiva di € 48.000,00.
Né è accoglibile l'ulteriore contestazione secondo cui l'accordo liberatorio supererebbe l'entità del danno riconosciuto per la sola invalidità permanente dall' pari a 8.405,34€ nei cui limiti, secondo la assicurazione, CP_2 CP_ sarebbe ammesso il regresso dell'
Al contrario, l'Art. 10 Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che: “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione
o sorveglianza del lavoro, se di fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39”.
E l'art. 11 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 sull'Assicurazione Obbligatoria dispone che “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. pagina 4 di 7 La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente”.
In tal senso, “L'azione di regresso dell' è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. CP_2
10529/2008, 16141/2007) che compete all iure proprio nel confronti delle persone civilmente responsabili CP_2 ed è regolata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965. In base alle stesse norme risulta anzitutto che il datore di lavoro, soggetto obbligato all'assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/1965, sia esonerato dalla responsabilità civile (art. 10, 1° comma;
"l'assicurazione a norma dei presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sui lavoro"). A seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale sul regime della responsabilità datoriale prevista dal t.u. sull'assicurazione per Infortuni e malattie professionali (v.
Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), il datore di lavoro rimane comunque responsabile nei confronti del lavoratore per il c.d. danno differenziale e nei confronti dell che agisca in CP_2 regresso, quando esista l'illiceità penale del fatto (accertabile anche Incidentalmente in sede civile) e si tratti di CP_ lesioni perseguibili d'ufficio (Ca SS.2138/2005, 11988/2010, 10950/2000). L' può esercitare il regresso soltanto in relazione alle "indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti" (art.10, cui rinvia pure l'art.
11 dpr 1124/65)”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13061.
L'art. 66 del medesimo dpr dispone che “Articolo 66 Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per
l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Per tali voci risulta provato che abbia erogato prestazioni in misura superiore all'importo successivamente CP_2 concordato a titolo di regresso tra lo stesso istituto e l'attrice; nella specie, l'ammontare delle prestazioni erogate è provato con l'attestazione del direttore della sede di ZA (allegata alla comunicazione del 05.03.2020 CP_2
-pagg. 10-13 del medesimo doc. prodotto da , con cui l'istituto ha dichiarato di aver corrisposto al lavoratore Pt_1
l'importo totale di € 48.789,24; tale somma è superiore a 48.000€ che è l'importo dell'accordo conciliativo tra l' e Wimar. CP_2
A riguardo, è noto che “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore CP_2 della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass. n. 1841/2015).
Nessuna contestazione risulta dedotta dalle parti.
Pertanto, l'importo di 48.000€ oggetto di accordo transattivo tra il datore di lavoro-responsabile civile e l' CP_2 risulta pienamente dovuto e quindi l'Assicurazione convenuta è tenuta a rendere indenne la società attrice assicurata di tutto quanto versato a causa della sua responsabilità e quindi anche delle somme di cui al suddetto accordo transattivo con l' . CP_2
Inoltre, “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento;
tuttavia, nei confronti dell' , è obbligato nei CP_2 limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico (artt.1221, 2056 cod.civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell , senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari ai CP_2 fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientra o meno nel predetto limite” (Cass. n. 24627/2019 in richiamo a Cass. 17960/2006). pagina 5 di 7 Di conseguenza, se il datore di lavoro è estraneo al rapporto di assicurazione pubblica e risponde nei limiti del danno civilistico, anche la sua assicurazione privata risulta estranea al rapporto di assicurazione pubblica e ne risponderà di conseguenza e non può contestare il fondamento della liquidazione effettuata.
In ogni caso, la sentenza n. 1854/2020 della Corte d'appello di Milano, passata in giudicato, richiamando la CTU medico legale svolta in primo grado, ha accertato e quantificato il danno non patrimoniale subito dall'infortunato CP_ così condannando la al pagamento del danno differenziale rispetto a quanto già anticipato dall Pt_1
“Applicando quindi al caso concreto le note Tabelle milanesi e muovendo da un punto base di valore intermedio, pari ad euro 100,00 si determina:
- invalidità temporanea al 100% per 17 giorni (euro 1.700,00);
- invalidità temporanea al 75% per giorni 150 (euro 11.250,00);
- invalidità temporanea al 50% per giorni 150 (euro 7.500,00);
- invalidità temporanea al 25% per 210 giorni (euro 5.250,00),
per complessivi euro 25.700,00
Quanto al danno biologico,
- 16,5 % (anni 46 all'epoca del fatto), per euro 48.213,50.
Si reputa quindi di poter accogliere la domanda di personalizzazione del danno, essendone stati provati in causa i presupposti, con conseguente incremento, in misura del 20%, dell'entità del danno biologico accertato. Si determina così l'importo di euro 9.642,70 da aggiungere ad euro 48.213,50 per totali 57.856,20 che, sommati agli importi riconosciuti spettanti a titolo di invalidità temporanea, determinano un credito in favore del ricorrente pari ad euro 83.556,20. A titolo di danno non patrimoniale, vi è prova dell'esborso di euro 259,00, come accertato in sede di CTU oltre ad ulteriori euro 366,00 per le competenze spettanti al CTP, dott. giusta ricevuta Per_2 prodotta dalla difesa del ricorrente all'udienza del 25 maggio 2017 e non contestata.
Alla luce di quanto esposto, risultano quindi in favore del ricorrente seguenti crediti:
- euro 83.556,20 a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 625,00 a titolo di danno patrimoniale”.
Il danno differenziale sarebbe pari a € 83.556,20 - € 8.405,34 = € 75.150,86.
Anche solo considerando la percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio per il danno biologico, ossia 16,5 % (anni 46 all'epoca del fatto), l'importo per cui l avrebbe potuto agire in regresso sarebbe ammontato CP_2 ad euro 48.213,50.
Ammontando l'accordo transattivo ad euro 48.000€, esso non supera quanto dovuto all' . CP_2
Conseguentemente, risulta congrua e contenuta nei limiti sopra individuati, la somma di € 48.000,00 negozialmente dovuta dall'attrice ad a titolo di regresso ex art. 11 D.P.R. n. 1124/1965 in quanto la CP_2 [...]
la sua assicurazione- è tenuta al pagamento dell'intero debito derivante dalla responsabilità civile da CP_5 CP_ infortunio sul lavoro manlevando l' che ne ha anticipato delle poste. Il regresso de quo rientra appieno tra gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, e per esso l'assicurazione privata, per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
La convenuta deve pertanto essere condannata a manlevare l'attrice dal pagamento della suddetta somma. Avendo quest'ultima concordato con , in data 20.09.23 un pagamento rateale di 36 rate mensili -che risulta perciò CP_2 tutt'ora in corso- alla medesima deve essere riconosciuta la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei già
pagina 6 di 7 corrisposti;
la rivalutazione opera anno per anno fino alla data odierna e sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna manlevare la società al pagamento dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 48.000,00 da quest'ultima dovuto ad , oltre rivalutazione annuale dei ratei già corrisposti fino alla data CP_2 odierna ed interessi legali sulle singole rate rivalutate dal pagamento fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali fino al saldo;
-condanna rimborsare alla società e spese di giudizio, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano nell'importo di euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, c.p.a. ed iva.
Milano, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale n. 38475/2024, promossa
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via E. Besana n. Parte_1 P.IVA_1
9, presso lo studio dell'Avv. CARTILLONE BIAGIO
ATTRICE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata Milano, via Altino n. 4, presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio dell'Avv. SCALTRITI LUCA
CONVENUTA
Conclusioni delle parti.
Parte attrice precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiararsi che la convenuta si è resa gravemente inadempiente alla polizza di assicurazione conclusa tra le parti;
- dichiararsi che la società istante ha concluso con l' l'accordo per l'azione di regresso CP_2 impegnandosi a corrispondere al predetto Istituto la somma di euro 48.000,00;
- dichiararsi che la compagnia di assicurazione in esecuzione della polizza assicurativa ha l'obbligo di corrispondere o di mallevare la società attrice per l'importo sopra indicato;
- per l'effetto condannarsi la società convenuta per il dedotto titolo a corrispondere alla società attrice, la somma di euro 48.000,00 o il diverso importo che sarà ritenuto di legge.
In ogni caso
pagina 1 di 7 Nell'eventualità in cui sia ritenuto certo il diritto su una delle domande ma non sia possibile determinare la somma dovuta, si chiede la liquidazione di detta domanda con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 cpc.
Su tutte le domande di contenuto economico sopra riportate, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data, con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al saldo, ai sensi dell'art 1283 cc e dell'art. 429 ultimo comma cpc.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Parte convenuta precisa come segue:
Nel merito:
Rigettare la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_3 nel presente giudizio in quanto infondata in fatto e Controparte_1 diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.10.24, la società a convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia chiedendone la condanna alla manleva dal pagamento dell'importo di € Controparte_1
48.000,00, dovuto ad , in forza del regresso esercitato dall'istituto previdenziale per tutte le somme erogate CP_2 in esito all'infortunio occorso al lavoratore sig. Persona_1
Ha esposto:
-di essere stata assicurata, all'epoca dell'infortunio sul lavoro occorso in data 19.05.14 al proprio dipendente sig.
con la compagnia oggi Persona_1 Controparte_4 Controparte_1
-che con sentenza n. 2493/17 il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha ascritto la responsabilità civile del suddetto infortunio alla società e condannato la compagnia a garantire e manlevare la datrice di Pt_1 Controparte_4 lavoro da quanto dalla stessa dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno, calcolato sulla base della CTU medico-legale che ha riconosciuto al lavoratore un'inabilità temporanea di 17 gg al 100%, di 150 gg al 75%, di
150 gg al 50% e di 210 gg al 25%, con sofferenza morale pari a 4/5, oltre ad una invalidità permanente nella misura del 16,5% con sofferenza morale pari a 1/5;
-che con sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1854/2020, passata in giudicato, è stata riformata in punto quantum la sentenza di primo grado ed il danno differenziale dovuto al lavoratore, al netto dell'importo di €
8.405,34 già corrisposto da a titolo di invalidità permanente, è stato rideterminato in € 75.150,86; CP_2
-che l' , dopo aver corrisposto al lavoratore tutte le indennità previste dalla tutela assicurativa obbligatoria, CP_2 ha esercitato l'azione di regresso di cui all'art. 11, D.P.R. n. 1124/1965, chiedendo alla società l pagamento Pt_1 di quanto corrisposto a titolo di inabilità temporanea e permanente;
-di avere chiesto alla compagnia assicurativa convenuta di intervenire al fine di tenerla indenne dalla domanda avanzata da , ma di non aver ricevuto alcun riscontro neppure all'esito del procedimento di mediazione CP_2 instaurato, a cui la convenuta non ha aderito;
-di avere pertanto definito in data 20.09.23 con , in via stragiudiziale ed al fine di evitare i maggiori oneri, CP_2
l'ammontare dell'azione di regresso, concordando con l'istituto previdenziale il pagamento dell'importo pagina 2 di 7 onnicomprensivo di € 48.000,00, da corrispondersi in 36 rate di cui la prima di euro 6.000,00 e le successive di euro 1.200,00 ciascuna.
Ha dedotto che la convenuta è obbligata, ai sensi delle condizioni di polizza, a tenere indenne l'assicurata da quanto la medesima sia tenuta a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile, ed ha chiesto pertanto la condanna della compagnia assicurativa a corrisponderle o comunque a manlevarla dal pagamento dell'importo di € 48.000,00 dovuto ad . CP_2
Si è costituita già contestando integralmente quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_4 dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Ha dedotto l'inoperatività della copertura in quanto l'attrice ha omesso di eccepire nei confronti di la CP_2 prescrizione triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, decorrente -secondo i principi di diritto affermati da Cass. SS.UU. n. 5160/2015 e ribaditi da Cass. n. 32280/24, per le ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia stato iniziato alcun procedimento penale- dal momento in cui è liquidato l'indennizzo al danneggiato, evento certamente antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado promosso dal lavoratore nel 2015, perciò ampiamente maturata al momento dell'accordo raggiunto nel 2023.
Ha contestato l'ammontare dell'obbligazione assunta dall'attrice nei confronti di in quanto superiore a CP_2 quanto astrattamente dovuto al medesimo in forza dei principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui il diritto di regresso dell'istituto è limitato al danno civilistico ex artt. 1221 e 2056 c.c., dovendo il giudice di merito non considerare l'indennizzo previdenziale, ma stabilire se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite. Ha perciò dedotto che la compagnia potrà al più essere tenuta al pagamento della sola somma di € 8.405,34, importo corrisposto al lavoratore, da , a titolo di invalidità permanente. CP_2
Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice, al fine di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione da parte dell'istituto previdenziale, ha depositato le comunicazioni di messa in mora ricevute da ed ha replicato alle CP_2 contestazioni avverse.
Alla prima udienza, verificata l'impossibilità di conciliare la lite, la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione ed è stata pertanto rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda promossa dalla società è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
Sussiste il diritto dell'attrice di essere garantita dalla compagnia per tutte le somme dovute ad CP_1 CP_2 in esito all'infortunio occorso al proprio dipendente sig. in data 19.05.14; la polizza stipulata tra le Persona_1 parti (doc. 11 fascicolo attoreo) prevede, infatti, nella sezione relativa alla garanzia R.C.O. per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (art. 4.3), che la compagnia sia obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del
D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124.
La convenuta, che astrattamente non ha contestato la copertura, ne ha eccepito tuttavia la concreta inoperatività in forza dell'asserito inadempimento da parte della società assicurata al generale obbligo di salvataggio posto a suo carico;
in particolare, l'assicurazione deduce che l'attrice abbia omesso di eccepire la prescrizione triennale nei confronti di ed abbia inoltre assunto un'obbligazione di pagamento maggiore rispetto a quanto CP_2 effettivamente dovuto.
Le motivazioni addotte per rifiutare il pagamento della copertura assicurativa sono infondate e pertanto il rifiuto di manlevare l'assicurata risulta illegittimo.
pagina 3 di 7 Per quanto concerne la violazione dell'obbligo di salvataggio, risulta invero che la compagnia assicurativa, più volte sollecitata dall'assicurata, abbia del tutto omesso di assumere la gestione della lite, trascurando di attivarsi con la diligenza da essa esigibile ex art. 1176, c. 2, c.c. e configurandosi perciò, nel caso di specie, un'ipotesi di c.d. mala gestio propria: “L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, anche a prescindere da qualsiasi espressa previsione in tal senso contenuta nella polizza, è comunque tenuto, in virtù del dovere di uberrima bona fides che scaturisce dalla comunanza di interessi tra lui e l'assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella trattazione del sinistro, quegli resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato” (ex multis, Cass.
28811/2019).
Ben avrebbe potuto la compagnia, pertanto, assumere la gestione della vertenza ed opporre direttamente ad CP_2 ogni circostanza modificativa o estintiva della domanda di regresso avanzata dall'istituto.
Dette contestazioni, tardivamente avanzate soltanto in questa sede, risultano in ogni caso infondate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si rileva che l'attrice, sin dalla prima difesa utile, ha provveduto a depositare tutte le comunicazioni ricevute da sin dal 02.11.2017 -reiterate negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e CP_2
2023- con cui l'istituto ha chiesto il rimborso di quanto pagato al lavoratore sino al 17.11.2016 (pag. 11 del documento prodotto dall'attrice con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), indicandone la misura, alla data del 09.02.22, in € 76.054,96 (pag. 15, pec del 09.02.22). Nessuna prescrizione può pertanto ritenersi maturata alla data del 20.09.2023, momento in cui ha accettato la proposta dell'attrice di definire la vertenza con il pagamento CP_2 della somma onnicomprensiva di € 48.000,00.
Né è accoglibile l'ulteriore contestazione secondo cui l'accordo liberatorio supererebbe l'entità del danno riconosciuto per la sola invalidità permanente dall' pari a 8.405,34€ nei cui limiti, secondo la assicurazione, CP_2 CP_ sarebbe ammesso il regresso dell'
Al contrario, l'Art. 10 Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che: “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione
o sorveglianza del lavoro, se di fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39”.
E l'art. 11 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 sull'Assicurazione Obbligatoria dispone che “L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. pagina 4 di 7 La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente”.
In tal senso, “L'azione di regresso dell' è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. CP_2
10529/2008, 16141/2007) che compete all iure proprio nel confronti delle persone civilmente responsabili CP_2 ed è regolata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965. In base alle stesse norme risulta anzitutto che il datore di lavoro, soggetto obbligato all'assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/1965, sia esonerato dalla responsabilità civile (art. 10, 1° comma;
"l'assicurazione a norma dei presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sui lavoro"). A seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale sul regime della responsabilità datoriale prevista dal t.u. sull'assicurazione per Infortuni e malattie professionali (v.
Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), il datore di lavoro rimane comunque responsabile nei confronti del lavoratore per il c.d. danno differenziale e nei confronti dell che agisca in CP_2 regresso, quando esista l'illiceità penale del fatto (accertabile anche Incidentalmente in sede civile) e si tratti di CP_ lesioni perseguibili d'ufficio (Ca SS.2138/2005, 11988/2010, 10950/2000). L' può esercitare il regresso soltanto in relazione alle "indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti" (art.10, cui rinvia pure l'art.
11 dpr 1124/65)”. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13061.
L'art. 66 del medesimo dpr dispone che “Articolo 66 Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per
l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Per tali voci risulta provato che abbia erogato prestazioni in misura superiore all'importo successivamente CP_2 concordato a titolo di regresso tra lo stesso istituto e l'attrice; nella specie, l'ammontare delle prestazioni erogate è provato con l'attestazione del direttore della sede di ZA (allegata alla comunicazione del 05.03.2020 CP_2
-pagg. 10-13 del medesimo doc. prodotto da , con cui l'istituto ha dichiarato di aver corrisposto al lavoratore Pt_1
l'importo totale di € 48.789,24; tale somma è superiore a 48.000€ che è l'importo dell'accordo conciliativo tra l' e Wimar. CP_2
A riguardo, è noto che “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore CP_2 della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento” (Cass. n. 1841/2015).
Nessuna contestazione risulta dedotta dalle parti.
Pertanto, l'importo di 48.000€ oggetto di accordo transattivo tra il datore di lavoro-responsabile civile e l' CP_2 risulta pienamente dovuto e quindi l'Assicurazione convenuta è tenuta a rendere indenne la società attrice assicurata di tutto quanto versato a causa della sua responsabilità e quindi anche delle somme di cui al suddetto accordo transattivo con l' . CP_2
Inoltre, “In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento;
tuttavia, nei confronti dell' , è obbligato nei CP_2 limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico (artt.1221, 2056 cod.civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell , senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari ai CP_2 fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientra o meno nel predetto limite” (Cass. n. 24627/2019 in richiamo a Cass. 17960/2006). pagina 5 di 7 Di conseguenza, se il datore di lavoro è estraneo al rapporto di assicurazione pubblica e risponde nei limiti del danno civilistico, anche la sua assicurazione privata risulta estranea al rapporto di assicurazione pubblica e ne risponderà di conseguenza e non può contestare il fondamento della liquidazione effettuata.
In ogni caso, la sentenza n. 1854/2020 della Corte d'appello di Milano, passata in giudicato, richiamando la CTU medico legale svolta in primo grado, ha accertato e quantificato il danno non patrimoniale subito dall'infortunato CP_ così condannando la al pagamento del danno differenziale rispetto a quanto già anticipato dall Pt_1
“Applicando quindi al caso concreto le note Tabelle milanesi e muovendo da un punto base di valore intermedio, pari ad euro 100,00 si determina:
- invalidità temporanea al 100% per 17 giorni (euro 1.700,00);
- invalidità temporanea al 75% per giorni 150 (euro 11.250,00);
- invalidità temporanea al 50% per giorni 150 (euro 7.500,00);
- invalidità temporanea al 25% per 210 giorni (euro 5.250,00),
per complessivi euro 25.700,00
Quanto al danno biologico,
- 16,5 % (anni 46 all'epoca del fatto), per euro 48.213,50.
Si reputa quindi di poter accogliere la domanda di personalizzazione del danno, essendone stati provati in causa i presupposti, con conseguente incremento, in misura del 20%, dell'entità del danno biologico accertato. Si determina così l'importo di euro 9.642,70 da aggiungere ad euro 48.213,50 per totali 57.856,20 che, sommati agli importi riconosciuti spettanti a titolo di invalidità temporanea, determinano un credito in favore del ricorrente pari ad euro 83.556,20. A titolo di danno non patrimoniale, vi è prova dell'esborso di euro 259,00, come accertato in sede di CTU oltre ad ulteriori euro 366,00 per le competenze spettanti al CTP, dott. giusta ricevuta Per_2 prodotta dalla difesa del ricorrente all'udienza del 25 maggio 2017 e non contestata.
Alla luce di quanto esposto, risultano quindi in favore del ricorrente seguenti crediti:
- euro 83.556,20 a titolo di danno non patrimoniale;
- euro 625,00 a titolo di danno patrimoniale”.
Il danno differenziale sarebbe pari a € 83.556,20 - € 8.405,34 = € 75.150,86.
Anche solo considerando la percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio per il danno biologico, ossia 16,5 % (anni 46 all'epoca del fatto), l'importo per cui l avrebbe potuto agire in regresso sarebbe ammontato CP_2 ad euro 48.213,50.
Ammontando l'accordo transattivo ad euro 48.000€, esso non supera quanto dovuto all' . CP_2
Conseguentemente, risulta congrua e contenuta nei limiti sopra individuati, la somma di € 48.000,00 negozialmente dovuta dall'attrice ad a titolo di regresso ex art. 11 D.P.R. n. 1124/1965 in quanto la CP_2 [...]
la sua assicurazione- è tenuta al pagamento dell'intero debito derivante dalla responsabilità civile da CP_5 CP_ infortunio sul lavoro manlevando l' che ne ha anticipato delle poste. Il regresso de quo rientra appieno tra gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro, e per esso l'assicurazione privata, per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
La convenuta deve pertanto essere condannata a manlevare l'attrice dal pagamento della suddetta somma. Avendo quest'ultima concordato con , in data 20.09.23 un pagamento rateale di 36 rate mensili -che risulta perciò CP_2 tutt'ora in corso- alla medesima deve essere riconosciuta la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei già
pagina 6 di 7 corrisposti;
la rivalutazione opera anno per anno fino alla data odierna e sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata a Controparte_1 rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna manlevare la società al pagamento dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 48.000,00 da quest'ultima dovuto ad , oltre rivalutazione annuale dei ratei già corrisposti fino alla data CP_2 odierna ed interessi legali sulle singole rate rivalutate dal pagamento fino alla data odierna oltre ulteriori interessi legali fino al saldo;
-condanna rimborsare alla società e spese di giudizio, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano nell'importo di euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, c.p.a. ed iva.
Milano, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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