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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6578/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to CAROTENUTO GIOVANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 12/12/2023 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 22/01/2000, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 2, Parte II, serie A, anno 2000). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, oggi maggiorenni, (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato ad [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Per_3 intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 1386/2024, pubblicata in data 02.05.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 2223/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
La separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili con l'accoglimento delle condizioni già omologate in sede di separazione e che di seguito si riportano testualmente: “ a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) La casa coniugale sita in Acerra (NA) al Corso Italia, 127, di proprietà della sig.ra Parte_2
e completamente ristrutturata dal sig. con l'accensione di due finanziamenti, unitamente
[...] Parte_1 ai mobili, arredi e pertinenze sarà abitata dallo stesso sino alla data del 31.10.2032;
c) che i figli abiteranno con il padre nella casa coniugale il quale provvederà al loro sostentamento ed in ogni caso fino
a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza;
d) La sig.ra stabilirà la propria residenza altrove con l'obbligo di comunicazione della Parte_2 residenza scelta;
e) Che la casa sita a Scalea (CS) al Corso Mediterraneo n. 525, int. B, piano terra resterà in comproprietà ai sigg.ri
– ed in merito alla quale i coniugi stabiliscono quanto segue: il sig. si obbliga a Parte_1 Pt_2 Parte_1 provvedere a tutte le spese ordinarie e straordinarie afferenti tale immobile;
la sig.ra sarà libera di recarsi Pt_2 presso tale abitazione durante la stagione estiva per un periodo consecutivo di massimo trenta giorni alternando i mesi di anno in anno ed all'uopo comunicherà a mezzo pec o A.R. entro il 31 maggio il periodo scelto;
f) Entrambi i coniugi si adopereranno affinché i figli non abbiano a subire turbamenti dalla loro separazione, i quali continueranno a risiedere nell'abitazione familiare sita in Acerra (NA) al Corso Italia, 127;
g) In considerazione della autonomia economica delle parti, entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia diritto al contributo alimenti e/o mantenimento;
h) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e di non possederne altri, che possano formare oggetto di reciproche successive pretese;
i) Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso”.
Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza in quanto conformi alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Vanno, dunque, disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
1.12.1980 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: ✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio ad
[...]
Acerra (NA) il 22/01/2000 (atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 2000);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3/11/2000
n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell' 01/12/1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.;
✓ compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6578/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to CAROTENUTO GIOVANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 12/12/2023 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 22/01/2000, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 2, Parte II, serie A, anno 2000). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, oggi maggiorenni, (nato ad [...] il [...]), (nato ad [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato ad [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Per_3 intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi
(sentenza n. 1386/2024, pubblicata in data 02.05.2024). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della l. n. 898/1970 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre
1970 n. 898. Ed infatti, con la sentenza n. 2223/2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
La separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett b), secondo capoverso della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili con l'accoglimento delle condizioni già omologate in sede di separazione e che di seguito si riportano testualmente: “ a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) La casa coniugale sita in Acerra (NA) al Corso Italia, 127, di proprietà della sig.ra Parte_2
e completamente ristrutturata dal sig. con l'accensione di due finanziamenti, unitamente
[...] Parte_1 ai mobili, arredi e pertinenze sarà abitata dallo stesso sino alla data del 31.10.2032;
c) che i figli abiteranno con il padre nella casa coniugale il quale provvederà al loro sostentamento ed in ogni caso fino
a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza;
d) La sig.ra stabilirà la propria residenza altrove con l'obbligo di comunicazione della Parte_2 residenza scelta;
e) Che la casa sita a Scalea (CS) al Corso Mediterraneo n. 525, int. B, piano terra resterà in comproprietà ai sigg.ri
– ed in merito alla quale i coniugi stabiliscono quanto segue: il sig. si obbliga a Parte_1 Pt_2 Parte_1 provvedere a tutte le spese ordinarie e straordinarie afferenti tale immobile;
la sig.ra sarà libera di recarsi Pt_2 presso tale abitazione durante la stagione estiva per un periodo consecutivo di massimo trenta giorni alternando i mesi di anno in anno ed all'uopo comunicherà a mezzo pec o A.R. entro il 31 maggio il periodo scelto;
f) Entrambi i coniugi si adopereranno affinché i figli non abbiano a subire turbamenti dalla loro separazione, i quali continueranno a risiedere nell'abitazione familiare sita in Acerra (NA) al Corso Italia, 127;
g) In considerazione della autonomia economica delle parti, entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia diritto al contributo alimenti e/o mantenimento;
h) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e di non possederne altri, che possano formare oggetto di reciproche successive pretese;
i) Le parti concordano che le pattuizioni di cui alla presente convenzione di separazione abbiano effetto dalla data di sottoscrizione del presente ricorso”.
Il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza in quanto conformi alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Vanno, dunque, disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
1.12.1980 n. 898.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: ✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio ad
[...]
Acerra (NA) il 22/01/2000 (atto n. 2, Parte II, Serie A, anno 2000);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3/11/2000
n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell' 01/12/1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.;
✓ compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca