Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 365/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Maria Buttari ed elettivamente domiciliati in Pisa Via Malgoli 12, presso lo studio del legale, per mandato in atti.
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Michele Uggè, ed elettiva- CP_1
mente domiciliato presso lo studio del legale in Lodi Via Colle Eghezzone 1, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.185/2021 emessa dal Tribu- nale Civile di Massa Giudice Dott.Maurizio Ermellini nell'ambito del giudizio N.R.G.
2650/2017 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE:
▪ACCERTARE e DICHIARARE che il operando in modo arbitrario e vio- CP_1
lando i principi di correttezza e buona fede, gli obblighi di legge di trasparenza di cui all'art 117 TUB nonché per violazione dell'art. 118 TUB (illegittima applicazione dello
1/14
▪▪ ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325,
1346 e 1418 c.c., delle annotazioni effettuate dalla banca per la Commissione di Pt_3
, per l'importo totale di € 738,98 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per
[...]
la Commissione di Istruttoria veloce, per un totale di € 6.716,65 o nella diversa misura ritenuta di giustizia nonché per la Commissione Disponibilità Fondi, per un totale di €
561,04 o nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
▪▪ ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della clausola anatocistica per € 8.534,97 nonché della clausola anatocistica (anatocismo post 2014) per € 71,57 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪▪ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia della clausola di capitalizza- zione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, nonché per la mancanza di trasparenza bancaria sui tassi effettivi applicati, per l'importo di € 14.312,29 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪▪ ACCERTARE E DICHIARARE previa determinazione del Tasso Effettivo Globale
(T.E.G.) dell' indicato rapporto bancario, il carattere usurario degli addebiti effettuati dalla banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96 e art. 644 c.p.
e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla banca convenuta a titolo di interessi, commissioni e spese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1815 e 1418, per quanto riguarda l'ipotesi di usura oggettiva per effetto dell'incidenza delle spese e commissioni trimestrali sul tasso d'interesse ( TEG Formula Banca d'Italia+ cms+spese) per un totale di € 12.685,71 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero ( TEG Formula Banca
d'Italia +spese) per € 10.483,67 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪e per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra,
▪CONDANNARE la Banca convenuta al ricalcolo del saldo dare /avere per la somma di
€ 9.132,52 (come accertato dal CTU) ricalcolando il saldo in e 9.130,77 a credito dell'ap- pellante, oltre spese di CTP, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria ed a seguito dell'accoglimento anche parziale dei motivi analiticamente esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
▪IN VIA ISTRUTTORIA:
2/14 ▪Disporre CTU contabile affinchè il consulente sia chiamato a rispondere su quesiti che la presente difesa ha già richiesto con memoria n.2 ovvero: “Esaminati gli atti di causa, ve- rifichi il CTU, quale sia l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, in applicazione dei seguenti principi: - Verifichi la presenza del contratto di conto corrente e di affidamento, la data di sottoscrizione, le clausole contrattuali, l'indicazione esatta delle condizioni eco- nomiche applicate, l'effettiva durata del rapporto e dell'affidamento: - se NON vi è valido contratto sottoscritto inter partes o nel caso non siano pattuite le condizioni applicate, proceda al ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all' entrata in vigore dell' art. 117 TUB, dall'inizio del rapporto senza capitalizzazione alcuna, depurando i saldi da ogni commissione, onere e spesa applicati.
▪- se vi è valido contratto sottoscritto inter partes in data successiva all'inizio dell'affida- mento, proceda al ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso ex art. 117 TUB dall'inizio del rapporto senza capitalizzazione alcuna, depurando i saldi da ogni commis- sione, onere e spesa, fino alla prima valida pattuizione sottoscritta dalle parti;
Sull'anato- cismo e la capitalizzazione trimestrale - Dica il CTU se dal 1° Gennaio 2014 sia stato applicato un interesse anatocistico, in violazione della legge 147/2013; se è stato applicato ricalcoli il saldo dare/avere depurandolo dalla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese e commissioni a qualsiasi titolo. Sulla CMS - dica il CTU se la CMS sia stata vali- damente pattuita nel contratto (ossia sia stata indicata la periodicità, la percentuale, la modalità e la base di calcolo); - se NON validamente pattuita, ricalcoli l'esatto rapporto dare/avere tra i contraenti senza tenerne conto e la riqualifichi ai fini del TEG come interesse (essendo nulla e perdendo la sua natura di onere); - verifichi se la CMS pattuita e applicata tempo per tempo sia stata calcolata sulla esposizione massima trimestrale alla stregua degli interessi debitori;
- se calcolata sulla massima esposizione trimestrale ride- termini l'esatto rapporto dare/avere tra i contraenti senza tenerne conto e la riqualifichi ai fini del TEG come interesse (essendo nulla e perdendo la sua natura di onere); - veri- fichi se la misura della CMS pattuita e applicata tempo per tempo sia superiore o meno alla CMS soglia prevista dai D.M.; - se usuraria la espunga dal ricalcolo del saldo dare/avere e la riqualifichi come interesse;
Sul Corrispettivo sull'accordato e sulla com- missione di sconfinamento (Indennità di Sconfinamento o Commissione Istruttoria Ve- loce) - Dica il CTU se la commissione sull'accordato e la commissione sullo sconfina- mento siano state pattuite inter partes o ritualmente comunicate;
se NON validamente pattuite o comunicate o applicate in maniera difforme alle pattuizioni, ricalcoli l'esatto
3/14 rapporto dare/avere tra le parti senza tenerne conto;
Sullo ius variandi in peius - Dica il
CTU se sia intervenuto jus variandi in senso peggiorativo e se le modifiche intervenute siano state sottoscritte dal cliente o vi sia prova della comunicazione e della ricezione da parte del cliente;
- se non validamente esercitato (prova di ricezione da parte del cliente della modifica peggiorativa e del giustificato motivo che ne è alla base) ricalcoli il saldo dare/avere secondo le ultime condizioni economiche validamente pattuite o comunque più favorevoli al correntista. Sugli interessi usurari - Verifichi il CTU se il contratto e le successive modifiche consensuali e unilaterali siano geneticamente usurarie, applicando la seguente formula matematica: Taeg = (interessi + oneri + spese + commissioni) x 36500
/ numeri debitori. - Verifichi se siano stati applicati interessi usurari in costanza di rap- porto, con determinazione del TEG nei seguenti modi: Teg = (interessi x 36.500 / numeri debitori) + (oneri su base annua x 100 / accordato) effettuando due ipotesi di calcolo separate: 1) inserendo la CMS tra gli interessi, in ipotesi di nullità per indeterminatezza, mancanza di causa o usuraria;
2) inserendo la CMS tra gli oneri, in ipotesi di valida pat- tuizione;
se il Teg come sopra determinato abbia superato, nei vari trimestri, il tasso so- glia, come individuato dai Decreti Ministeriali, ricalcoli il saldo dare/avere eliminando gli interessi passivi, le commissioni, gli oneri e le spese addebitati a qualsiasi titolo, relativa- mente ai trimestri di riferimento.
▪ Ordinare , in mancanza di volontà della Banca di fornire tutta la documentazione richiesta via pec (c.f.r. doc.3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 119,4 del D.Lgs.385/93 e degli artt.7 e 10 D.Lgs 675/96 e successive modifiche, nonché dalla deliberazione n.14 del 23 dicembre 2004 del Garante della Privacy(pubblicata in G.U n.55 del8.3.2005) e del prov- vedimento dell'autorità garante dei dati personali New Letter 190 del 3.11.2003 e delle sent. della Suprema Corte n.349/13 e n.18555/13; ex art. 210 c.p.c al Banca Regionale
Europea Spa. [anche alla luce della recente sentenza della Cassazione civ I^ sez sent.
9.4.13 / depositata il 02.08.2013 n. 18541 che ha stabilito che a banca, in sede di conte- stazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se ven- gano superati i dieci anni di durata del medesimo] di esibire e produrre in giudizio dei seguenti documenti: 1) copia degli e/c, comprensivi degli scalari trimestrali dalla data di apertura del conto al 31 marzo 2008, dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 e dal 30 settembre 2016 al 30 settembre 2017. 2) copia delle modifiche unilaterali firmate dal
4/14 cliente 3) copia delle cartoline di ricevimento che provino la ricezione da parte del cor- rentista delle comunicazioni inerenti le suddette modifiche. e che in ogni caso si riserva di articolare, volti ad accertare l'incidenza concreta delle denunciate pratiche illegittime dell'istituto bancario sui rapporti bancari in questione, e conseguentemente ridetermi- nare il corretto saldo dare/avere del conto corrente de quo
▪IN OGNI CASO, con vittoria di spese di primo e secondo grado ( ivi comprese, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dalla ), diritti ed onorari CP_2
della presente procedura, per cui il sottoscritto difensore Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali.”
- Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed ecce- zione, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria del caso, così giudicare:
In via preliminare
A. Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso in quanto redatto in violazione dell'art. 342 comma I, nn. 1 e 2 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sen- tenza impugnata.
B. Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto ex adverso per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza im- pugnata.
In via principale
C. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giu- ridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata
D. Accogliere comunque le conclusioni formulate in primo grado dal CP_3 ora come precisate in atti. Controparte_1
In via istruttoria
E. Respingersi le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudi- zio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o ecce- zioni nuove che venissero formulate da controparte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
5/14 Con atto di citazione ritualmente notificato all'istituto bancario, la Parte_2
ed il sig. lamentavano illegittimi addebiti operati sul conto cor-
[...] Parte_1 rente 0022 intrattenuto con il Banco Popolare soc. coop, ora e ri- CP_1
chiedevano nelle conclusioni precisate agli atti:
“Voglia l'adito Tribunale di MASSA rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, ed in accoglimento della presente domanda, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare: dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario per mancata sottoscrizione e di conseguenza dichiarare la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che spese e commissioni).
ACCERTARE e DICHIARARE che i operando in modo arbitrario e vio- CP_1 lando i principi di correttezza e buona fede, gli obblighi di legge di trasparenza di cui all'art 117 TUB nonché per violazione dell'art. 118 TUB (illegittima applicazione dello
Jus variandi) così come meglio esposto nella narrativa dell'atto di citazione, ha tenuto una condotta illegittima e dannosa nei confronti della società attrice, che si è sostanziata nella applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge e, più in gene- rale, in applicazioni bancarie illegittime, quali interessi a debito a tassi ultralegali, capita- lizzazione trimestrale degli interessi a debito, variazione unilaterale dei tassi di interesse e applicazione di commissioni va- riamente denominate;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325,
1346 e 1418 c.c, delle annotazioni effettuate dalla banca per la Commissione di MA
SC, per l'importo totale di € 738,98 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per la Commissione di Istruttoria veloce, per un totale di € 6.716,65 o nella diversa misura ritenuta di giustizia nonché per la Commissione Disponibilità Fondi, per un totale di €
561,04 o nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della clausola anatocistica per € 8.534,97 non- ché della clausola anatocistica (anatocismo post 2014) per € 71,57 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia della clausola di capitalizza- zione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, nonché per la mancanza di trasparenza bancaria sui tassi effettivi applicati, per l'importo di € 14.312,29 o nella di- versa misura ritenuta di giustizia;
6/14 ACCERTARE E DICHIARARE previa determinazione del Tasso Effettivo Globale
(T.E.G.) dell' indicato rapporto bancario, il carattere usurario degli addebiti effettuati dalla banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96 e art. 644 c.p.
e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla banca convenuta a titolo di interessi, commissioni e spese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1815 e 1418, per quanto riguarda l'ipotesi di usura oggettiva per effetto dell'incidenza delle spese e commissioni trimestrali sul tasso d'interesse ( TEG Formula Banca d'Italia+ cms+spese) per un totale di € 12.685,71 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero ( TEG Formula Banca
d'Italia +spese) per € 10.483,67 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra,
CONDANNARE la Banca convenuta al ricalcolo del saldo dare /avere della somma di
€.14.312,29 ,oltre spese di CTP, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria ed a seguito dell'accoglimento anche parziale dei mo- tivi analiticamente esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.”
- L'istituto bancario si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande.
- Il Tribunale di Massa, emetteva la sentenza n. 185/2021 in data 17/3/21, con la quale, in via pregiudiziale, rilevava d'ufficio il difetto delle condizioni dell' azione in capo all' attore motivando “che infatti nulla risulta da questi allegato in ordine all' interesse Parte_1 ad agire quanto alla ripetizione di indebiti conseguenti alla nullità parziale di contratti dei quali è parte sostanziale una società di capitali, o anche solamente all' accertamento delle dedotte fattispecie invalidanti sotto l' eventuale profilo di rapporti negoziali intercorsi con le parti di detti contratti ad esempio aventi ad oggetto la garanzia per l' adempimento delle relative obbligazioni” ( v. sentenza);
- nel merito, il primo giudice riteneva che la domanda fosse infondata, affermando in mo- tivazione che “nella prospettiva dell' allegata obbligazione restitutoria, era preciso onere di parte attrice fornire la prova dello scioglimento dei contratti bancari per cui è causa…che infatti, pur in presenza della prova della genesi dei rapporti di cui trattasi, difetta comunque agli atti sia la tempestiva allegazione che il riscontro probatorio di qual- sivoglia fattispecie estintiva degli stessi ex artt. 1823, 1855 cod. civ. con conseguente ine- sigibilità dei crediti da questi generati e quindi anche degli eventuali indebiti sui relativi pagamenti….che, esclusi i requisiti sostanziali dell' actio indebiti, non sembra ipotizzabile l' autonoma iniziativa del giudicante in ordine all' eventuale mero accertamento della nullità delle obbligazioni assunte da parte attrice mediante i titoli negoziali dedotti e non
7/14 ancora eseguite in favore della convenuta senza incorrere nel divieto di cui all' art. 112
c.p.c.; … quand' anche si volesse ritenere che le conclusioni di cui all' atto di citazione si riferiscano anche in via autonoma all' azione di mero accertamento, come sopra deli- neata, la mancata specificazione delle singole clausole impugnate di nullità, comporte- rebbe comunque la reiezione della domanda di invalidazione parziale dei contratti;
che in proposito nulla risulta agli atti al di là della mera generica affermazione dell' esistenza di un' apertura di credito su un c/c di corrispondenza con i saldi indicati dall' attrice durante lo svolgimento del rapporto senza alcuna altra allegazione specifica circa l' indi- viduazione delle clausole di cui ai prodotti contratti ed ipotesi affette da nullità…”.
- Il Tribunale di Massa decideva come segue: “ Definitivamente provvedendo sulle do- mande proposte dagli attor nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta s.p.a dichiara il difetto di interesse ad agire nei confronti Controparte_1 del primo attore e respinge quelle della seconda per il titolo dedotto;
condanna gli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta liquidate in E. 3.800,00 oltre ad oneri di legge.”
- Con atto di citazione ritualmente notificato ed il sig. Parte_2 [...]
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. Parte_4
185/2021 emessa in data 17/3/2021, svolgendo quattro motivi di gravame.
1. SULLA CARENZA D'INTERESSE AD AGIRE DEL SIG. MICHELUCCI VIT-
TORIO
Con il primo motivo, l'appellante contesta la motivazione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il sig. privo d'interesse ad agire, errore determi- Parte_1 nato dalla qualificazione giuridica della causa come ripetizione dell'indebito e non di ac- certamento negativo del credito. Il sig. in qualità di garante/fideiussore della Parte_1
società avrebbe fondato interesse all'accertamento dell'effettivo de- Parte_2
bito della società, essendo lo stesso obbligato solidale.
2. SULL'ESATTA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE E RELATIVO ONERE
PROBATORIO
Con il secondo motivo, gli appellanti rilevano che il Giudice di Prime avrebbe er- Pt_5
rato nel qualificare l'azione proposta dall'attore come azione di ripetizione;
si tratterebbe di azione di accertamento negativo poiché gli odierni appellanti richiedono non la ripeti- zione delle somme ma l'accertamento del saldo dei conti oggetto di causa.
8/14 Sull'onere probatorio, gli odierni appellanti ritengono di aver ampiamente fornito prova degli elementi costitutivi del loro diritti attraverso la produzione degli estratti conto com- prensivi degli scalari trimestrali e specifica perizia di parte, mentre, per quanto riguarda il contratto di conto corrente e affidamento, in data 23.10.2017, era stata inoltrata appo- sita richiesta ex art. 119 e 117 TUB.
3. SULL'ESATTA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE E RELATIVO ONERE
PROBATORIO
Con il terzo motivo gli appellanti reiterano le argomentazioni a sostegno della qualifica- zione dell'azione di accertamento negativo richiamando testualmente le conclusioni as- sunte in primo grado e contestano la decisione del Tribunale che avrebbe incomprensi- bilmente, a loro parere, affermato la genericità delle domande;
ribadiscono che la cita- zione si baserebbe sulla verifica della validità del contratto di conto corrente impugnato e delle pattuizioni in esso contenute, relative alle Commissioni di MA SC e delle altre commissioni variamente denominate, dell'anatocismo, nonché della capitaliz- zazione trimestrale e dell'usurarietà dei tassi applicati. Gli appellanti sostengono che in primo grado avrebbero assolto all'onere probatorio con la produzione di tutti gli estratti conto e gli scalari trimestrali, nonché di corposa perizia econometrica, e con la richiesta di consegna della documentazione contrattuale effettuata prima dell'inizio della causa a mezzo pec, nonché con la richiesta di ordine d'esibizione effettuata in via istruttoria già con l'atto di citazione;
il Tribunale, dunque, avrebbe potuto accertate le nullità eccepite in citazione e nei successivi scritti difensivi.
3. NULLITA' CONTRATTUALI CONFERMATE DAL DEPOSITO DEI CON-
TRATTI DA PARTE DELLA BANCA
Gli appellanti affermano che dall'analisi della documentazione contrattuale depositata dall'istituto bancario risulterebbe provata l'usurarietà sia del contratto di apertura sia delle successive pattuizioni e/o modifiche e che la CMS, per tutto il periodo d'indagine, risul- terebbe nulla perchè indeterminata e indeterminabile, oltre che nulla per mancanza di causa.
4 SPESE
Gli appellanti contestano la soccombenza e richiedono la condanna alle spese di primo e secondo grado a carico di parte appellata, da distrarsi a favore dell'Avv. Maila Buttari che si dichiara procuratore antistatario .
9/14 La parte appellata si costituiva in giudizio nel presente grado;
chie- CP_1
deva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 16/9/2021 la Corte ordinava al la produzione della CP_1
copia degli estratti di c/c, delle modifiche unilaterali e delle cartoline di ricevimento e rinviava la causa all'udienza del 17/2/2022; all'udienza del 17/2/2022 la Corte respingeva le richieste di inammissibilità dell'appello e rinviava la causa al 5/10/2023 per la precisa- zione delle conclusioni.
All'udienza del 5/10/2023 la causa veniva trattenuta a decisione;
con ordinanza del
10/1/2024 la Corte rimetteva la causa in istruttoria, disponeva CTU tecnica e nominava consulente il dott. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al Persona_1
13/6/2024, rinviata al 27/6/2024.
All'udienza del 27/6/2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte,
e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La Corte esamina congiuntamente i motivi di appello e li accoglie nei termini infra indicati.
L'azione proposta dalla e dal sig. deve qualificarsi di ac- Parte_2 Parte_1 certamento ( motivo secondo), come risulta dall'analisi della domanda dagli odierni appel- lanti proposta in primo grado, contenente le richieste di “ ACCERTARE e DICHIA-
RARE” esplicitate sin dall'atto di citazione ( si vedano le conclusioni), nonchè dalla finale richiesta di condanna a carico dell'istituto bancario non al pagamento di somme di danaro, ma al “ricalcolo” del saldo del conto corrente bancario (“CONDANNARE la Banca con- venuta al ricalcolo del saldo dare /avere della somma di €.14.312,29 , oltre spese di CTP,
o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria ed a seguito dell'accoglimento anche parziale dei motivi analiticamente esposti, oltre inte- ressi legali e rivalutazione monetaria.”).
Trattandosi di azione di accertamento, l'interesse ad agire del fideiussore trova giustifica- zione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere a seguito della depurazione del saldo dagli ad- debiti nulli, e per tale motivo deve ritenersi sussistente l'interesse del sig. Parte_4
in quanto l'azione è volta alla determinazione della somma garantita (motivo primo).
[...]
La Corte, con ordinanza 16/9/2021, ha ordinato al la produzione della CP_1
copia degli estratti di c/c, delle modifiche unilaterali e delle cartoline di ricevimento, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, anche recente ( Cassazione 14/2/24 n.
10/14 4064 ) secondo cui “ II potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documen- tazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017). Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, tra- sformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass., n. 24181/2020).
All'esito delle produzioni, questa Corte ha disposto CTU tecnico contabile al fine di ac- certare il saldo corretto del conto corrente 0022 intestato alla acceso Parte_2 presso il alla data del 31/10/2016, alla luce della normativa e della giuri- CP_1
sprudenza relativamente al tasso di mora, alla commissione di massimo scoperto, alla com- missione di istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi, all'anatocismo. Il Consu- lente nominato ha risposto al quesito posto con argomentazioni tecnicamente corrette e scevre da vizi logici , osservando il contraddittorio tra le parti e rispondendo alle osserva- zioni dei consulenti rispettivamente nominati: il CTU ha accertato il superamento del tasso di mora ed interessi moratori (capitolo 4 della CTU, pag. 48 “ Conclusioni”: “ In base alla disamina effettuata, è possibile concludere che i Tassi Effettivi Globali applicati, relativa- mente al rapporto in esame, sono risultati superiori rispetto ai relativi tassi soglia rilevati trimestralmente dai DD.MM. attuativi della legge n. 108 del 1996 a decorrere dal III tri- mestre 2011 sino al IV trimestre 2013. Tale circostanza è stata determinata dal fatto che gli oneri applicati dalla Banca, di seguito descritti in risposta ai singoli punti del quesito, hanno determinato il superamento del Tasso soglia, sia considerando il tasso soglia di cui alla categoria delle aperture di credito in conto corrente, tenuto conto dell'originaria pattuizione e di quanto risultante dagli atti causa sia considerando il tasso soglia in modo distinto per le operazioni di anticipo su crediti dalle altre operazioni di conto corrente, come il CTP del ricorrente ha richiesto di verificare nelle sue osservazioni, in considerazione dei succes- sivi accordi tra le Parti”). La commissione di massimo scoperto non risulta essere stata
11/14 oggetto di specifica pattuizione contrattuale, nei termini previsti dal citato DL 29/11/2008
n. 185 conv. con L. 2/2009; il CTU ha accertato ( capitolo 5 dell'Elaborato peritale, “
Conclusioni pag. 48) che “ A decorrere dal III trimestre 2009 e sino al III trimestre 2012 non è più stata addebitata la CMS ma sono stati contabilizzati oneri a titolo di “corrispettivo disponibilità creditizia” e “indennità di sconfinamento” non pattuite esplicitamente tra le
Parti, mentre la commissione di istruttoria veloce “ successivamente al 27/7/2012, è stata correttamente addebitata a fronte delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le Parti in tale data, fermo restando le risultanze esposte al paragrafo 4.2 inerenti al superamento del tasso soglia ( capitolo 5 CTU). Sulla commissione disponibilità fondi ( vedi capitolo 5 CTU pag.
49 “ Conclusioni”), il Consulente afferma che “Il corrispettivo di disponibilità creditizia, in data 27/7/2012, è stato correttamente pattuito tra le Parti. Tuttavia, nello stesso trimestre
(III - 2012) è stato addebitato anche un ulteriore onere (indennità di sconfinamento) non pattuito ed in violazione di quanto previsto dall'art. 117 bis TUB, come anche sopra indi- cato nella risposta al punto 2 al quesito. Questa circostanza non si è verificata per i trimestri successivi. Tale onere è stato addebitato sino al 30/9/2013”. Quanto all'anatocismo, si ri- chiama l'accertamento tecnico peritale ( capitolo 6 CTU, “ Conclusioni” ) che ha verificato che “ Il contratto in oggetto prevede, con clausola specificatamente approvata per iscritto, esplicitamente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Succes- sivamente all'1/1/2014 lo scrivente ha escluso l'anatocismo ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 147/2013.”
Il CTU ha accertato il saldo corretto del conto corrente in esame, indicandone i criteri
(eliminazione CSM, corrispettivo disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento sino al 3^ trimestre 2012, applicazione dell'usura sopravvenuta).
Sulla scorta dell'analisi effettuata in aderenza al quesito, il CTU ha quantificato il saldo corretto secondo la tabella che di seguito si riporta.
Descrizione Importo
Saldo del c/c risultante dagli estratti conto
-1,75
Saldo del c/c ricalcolato nella Tabella C 9.132,52
12/14 Differenza a credito correntista
9.130, 77
Ritiene la Corte di aderire alle conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, considerato che la con- sulenza è sorretta da adeguate motivazioni, in conformità con le norme e l'interpretazione giurispru- denziale in materia, come specificato nel quesito posto dalla Corte ( motivo terzo). Per tali motivi, la sentenza di primo grado deve essere riformata e deve essere accolta la domanda della parte appellante nei termini indicati dalla CTU esperita nel presente grado innanzi richiamata;
il saldo del conto cor- rente n. 0022 acceso presso il dalla correntista deve essere rideter- CP_1 Parte_2
minato alla data del 31/10/2016 nella somma di € 9.132,52 a favore della correntista.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed il deve essere con- CP_1
dannato a pagare alla parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
le spese si liquidano, con riferimento al valore di € 9.132,52 ( scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e, quanto al primo grado, in € 3.800,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa, secondo i parametri di legge già utilizzati dal primo giudice;
le spese del grado d'appello si liquidano secondo i parametri medi – minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale. E precisamente,
1.Fase di studio € 1.134,00
2. Fase introduttiva € 921,00 ;
3. Fase istruttoria/trattazione € 922,00;
3. Fase decisionale € 1.911,00;
Totale € 4.888,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Si dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario e che ne ha fatto richiesta.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
13/14 definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
⁃ Accoglie l'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Massa n. 185/2021 emessa in data 17/3/2021;
⁃ In riforma dell'appellata sentenza, accerta che alla data del 31/10/2016 il saldo del conto corrente n. 0022 intestato a acceso presso il ammonta ad € 9.132,52 a credito della Parte_2 CP_1 correntista;
⁃ Dichiara tenuta e condanna a pagare in favore della parte appellante spese di lite di CP_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 3.800,00, oltre rimb. Forf 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado in € 4.888,00 oltre rimborso forf. 15%, iva e cpa. Dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore del procuratore antistatario.
⁃ Pone le spese di CTU a carico dell'appellata.
Genova, 30/12/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
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