Art. 5.
L' articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentita la vendita al dattaglio di riso sfuso, purche' siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.
Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varieta' e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza".
L' articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentita la vendita al dattaglio di riso sfuso, purche' siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.
Il riso in vendita al dettaglio deve essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varieta' e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di "Riso sottotipo" e della percentuale di rottura. Tali indicazioni devono essere riportate in caratteri ben leggibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza".