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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2479/2024
Il Giudice dr. Agostino Abate,
tra NESSI DOTT. FRANCESCO
Avv. LINGERI ANTONIO
Contro
ROVAGNATI LI
Avv. FERRARI CHIARA
ROVAGNATI GIULIO
Intervenuti :
COMUNE DI CARUGO
RADAELLI MARIELLA
Avv. GORETTI PATRIZIA OMBRETTA SAMANTHA
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il reclamo è avverso la liquidazione ai sensi dell'art. 379 cc dell'indennità per l'attività di
Amministratore di sostegno, ritenendo la somma stabilita del tutto insoddisfacente alla luce del patrimonio dell'amministrata e delle attività svolte.
Le parti costituite e intervenute chiedono la conferma di quanto stabilito dal Giudice
Tutelare reclamato.
Parte reclamante motiva assegnando all'indennità in esame sostanzialmente un carattere retributivo che dovrebbe altresì tenere conto della natura professionale dell'amministratore,
Pagina 1 con la possibilità che ai fini della liquidazione si applichino i criteri previsti dalle specifiche tabelle.
A sostegno richiama tabelle valutative frutto di esperienze di altre sedi giudiziarie, e in conclusione chiede una rideterminazione dell'indennità in euro 140.786,80.
Il reclamo è infondato e va respinto.
La natura assegnata dal reclamante alla figura dell'amministratore di sostegno è in totale contrasto con quella descritta e voluta dalla normativa vigente.
Essa è una necessità sociale, in applicazione del generale concetto di solidarietà, per garantire a chi non può provvedervi autonomamente una sana e opportuna gestione del proprio patrimonio, se esistente, e soprattutto l'aiuto nelle scelte di vita dal punto di vista abitativo e assistenziale.
La nostra Società riconosce tale necessità al punto da permetterne l'invocazione direttamente da chiunque ne abbia interesse, senza l'assistenza di un difensore e/o di particolari formalità, e in assenza assegnando alla Procura della Repubblica il ruolo di ultimo garante.
La nomina ad amministratore di sostegno è un dovere sociale al quale non è possibile sottrarsi, se non nei casi espressamene previsti.
La circostanza della presenza di parenti diretti incompatibili ad assumere tale ruolo non modifica la natura della figura, perché il terzo estraneo nominato non è incaricato di fungere da arbitro tra i primi, ma esclusivamente di tutelare l'amministrato sostenendole nelle sue necessità, indipendentemente dalla sua collocazione in un ambiente familiare favorevole, la cui assenza è un ulteriore elemento di sua fragilità.
Tutto ciò impone che non sia previsto compenso, essendo un dovere.
La natura solidale dell'incarico presuppone l'impegno posto nell'operare, prevedendo solo un ristoro di oneri sostenuti.
Lo scrivente non reputa conforme allo spirito delle norme l'adozione di parametri professionali e meno che mai il riferimento all'entità del patrimonio amministrato, e non
Pagina 2 condivide le scelte interpretative che a detto del reclamante portano a diverse conclusioni in altri sedi giudiziarie.
In tal modo si traviserebbe la natura dell'indennità e si pretenderebbe un compenso come se si trattasse di un'attività lavorativa da liquidare in relazione al valore del patrimonio.
Non è ammissibile tale rideterminazione, in contrasto con la regola generale della gratuità e della natura dell'eccezione esclusivamente quale indennità.
Chiarito che si tratta quindi di un rimborso non proporzionato al patrimonio, e solo per eccesso di argomentazione, si osserva che manca qualsiasi dato per non ritenere equa la liquidazione effettuata.
È ben chiarito dalle tesi resistenti che a monte delle attività del reclamante vi è sempre stato un lavoro tecnico fatto da terzi, che ha permesso all'amministratore di limitare il proprio intervento alla partecipazione a riunioni e alle sue successive decisioni.
Infine la somma liquidata, al netto degli oneri di legge, non è certamente risibile in assoluto e risulta essere degno ristoro economico per costi non documentati, oltre il riconoscimento di aver ben svolto l'incarico solidale affidatogli.
In considerazione della natura di diritto della questione, il ricorso al reclamo appare giustificato e ciò determina la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Rigetta il reclamo, confermando l'impugnato provvedimento del Giudice Tutelare;
compensa interamente le spese di lite.
Como, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
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