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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATINO DOMENICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI SABATINO DOMENICO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IEZZI ROMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA GARIBALDI 68 64025 PINETOpresso il difensore avv. IEZZI ROMINA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 212 del 2019 il giudice di Pace di Teramo ha confermato il CP_ Co decreto ingiuntivo concesso a contro la società per la vendita di un carrello CP_1 elevatore non pagata. Si era opposta la società affermando che le parti si erano accordate quanto al pagamento per la compensazione con un contro credito della ingiunta;
il giudice di pace ha ritenuto non liquido il contro credito portato in compensazione legale. Interpone appello la società soccombente producendo la sentenza con cui il suo contro credito era stato affermato, ed invoca la violazione del principio del giudicato. Doveva il primo giudice ritenere operante la compensazione legale. Non ha nemmeno ben valutato il primo giudice le prove per interrogatorio e testi svolte dinanzi a lui, con deficienza del criterio logico con cui era giunto a respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha omesso pure di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna appellante.La ditta si costituisce definendo l'eccezione di regiudicata farneticazione giuridica CP_1 senza senso e prendendo posizione sui motivi di appello, chiedendone il rigetto. Sono state subito fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Sostiene parte appellata che, vista respinta la propria opposizione basata sulla compensazione del contro credito rappresentato dalla fattura qui azionata monitoriamente, onorò la sentenza del giudice di Pace 1682\15. Tale affermazione non è contenuta in comparsa, ma nella prima memoria. Come è noto, Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055, Rv. 646016 - 01). Con sentenza 18958/24 la Cassazione precisa che La contestazione dei fatti, ai fini dell'esclusione della cosiddetta "non contestazione", deve essere proposta tempestivamente, in modo che la controparte sia posta nelle condizioni di valutare la necessità della prova. Orbene, a fronte della memoria con note conclusive per la discussione, poi più volte rinviata, ove il a pagina 2, ha espressamente dichiarato “ all'esito del giudizio precedente a questo ha CP_1 pagato il residuo di quanto dovuto in forza della fattura azionata dalla a mezzo dell'ingiunzione Pt_1 di pagamento”. Come ha affermato il Consiglio di Stato con decisione 10960/22, L'estinzione del debito mediante pagamento costituisce una mera difesa;
il pagamento rileva sul piano oggettivo, ed estingue l'obbligazione, anche se effettuato anteriormente alla sentenza che dispone la condanna al pagamento della somma. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza, per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva, e dunque se il diritto incorporato nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione sia attualmente esistente, deve comunque tenere conto del pagamento effettuato dal debitore anteriormente al decreto ingiuntivo non opposto.
Al creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna e ne chieda l'esecuzione, senza tenere conto dell'adempimento già effettuato in precedenza, il debitore può opporre dinanzi al giudice dell'ottemperanza l'avvenuto pagamento, sostanzialmente con una exceptio doli, atteso che il pagamento estingue ipso iure l'obbligazione, la condotta del creditore risulta connotata da mala fede e scorrettezza, e l'ordinamento non giustifica mai una indebita locupletazione.
Per cui, a fronte della specifica allegazione di aver comunque estinto la obbligazione oggetto della domanda riconvenzionale, formulata in sede di conclusionali prima della discussione ma comunque tempestiva trattandosi di mera difesa, l'appellante avrebbe dovuto tempestivamente ( quindi, anche tenendo conto della sospensione di fatto avuta da questo processo, anche nella odierna memoria di partecipazione ) contestare tale affermazione;
ciò non ha fatto, in quanto nella memoria di partecipazione si legge:
pagina 2 di 3 Il procuratore della precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di CP_2 CP_4 citazione in appello e nelle note conclusive depositate telematicamente in data 8 giugno 2021 chiedendone integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito. Circa l'importanza della contestazione, che deve essere specifica e non generica e di stile, si cita Cassazione 12879/25: In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Quindi, essendo l'eccezione di estinzione del credito ( nel caso di specie quello portato in riconvenzionale) esperibile in qualsiasi momento in quanto mera difesa, la palese non specifica contestazione dell'affermazione contenuta nei primi scritti conclusionali ove si legge di aver onorato già il debito portato in compensazione e riconosciuto da una precedente sentenza del Giudice di Pace, ove non specificamente contestata, è idonea a risolvere l'appello in favore dell'appellata, non avendo contestato l'appellante di aver già ricevuto separatamente soddisfazione per il credito portato in compensazione. Per questo motivo l'appello va respinto;
essendo motivo che elide tutti i motivi di appello, che presuppongono un credito ancora da riscuotere per parte appellante. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 2552 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo 22 novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATINO DOMENICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI SABATINO DOMENICO
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IEZZI ROMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIA GARIBALDI 68 64025 PINETOpresso il difensore avv. IEZZI ROMINA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 212 del 2019 il giudice di Pace di Teramo ha confermato il CP_ Co decreto ingiuntivo concesso a contro la società per la vendita di un carrello CP_1 elevatore non pagata. Si era opposta la società affermando che le parti si erano accordate quanto al pagamento per la compensazione con un contro credito della ingiunta;
il giudice di pace ha ritenuto non liquido il contro credito portato in compensazione legale. Interpone appello la società soccombente producendo la sentenza con cui il suo contro credito era stato affermato, ed invoca la violazione del principio del giudicato. Doveva il primo giudice ritenere operante la compensazione legale. Non ha nemmeno ben valutato il primo giudice le prove per interrogatorio e testi svolte dinanzi a lui, con deficienza del criterio logico con cui era giunto a respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha omesso pure di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna appellante.La ditta si costituisce definendo l'eccezione di regiudicata farneticazione giuridica CP_1 senza senso e prendendo posizione sui motivi di appello, chiedendone il rigetto. Sono state subito fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Sostiene parte appellata che, vista respinta la propria opposizione basata sulla compensazione del contro credito rappresentato dalla fattura qui azionata monitoriamente, onorò la sentenza del giudice di Pace 1682\15. Tale affermazione non è contenuta in comparsa, ma nella prima memoria. Come è noto, Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055, Rv. 646016 - 01). Con sentenza 18958/24 la Cassazione precisa che La contestazione dei fatti, ai fini dell'esclusione della cosiddetta "non contestazione", deve essere proposta tempestivamente, in modo che la controparte sia posta nelle condizioni di valutare la necessità della prova. Orbene, a fronte della memoria con note conclusive per la discussione, poi più volte rinviata, ove il a pagina 2, ha espressamente dichiarato “ all'esito del giudizio precedente a questo ha CP_1 pagato il residuo di quanto dovuto in forza della fattura azionata dalla a mezzo dell'ingiunzione Pt_1 di pagamento”. Come ha affermato il Consiglio di Stato con decisione 10960/22, L'estinzione del debito mediante pagamento costituisce una mera difesa;
il pagamento rileva sul piano oggettivo, ed estingue l'obbligazione, anche se effettuato anteriormente alla sentenza che dispone la condanna al pagamento della somma. Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza, per valutare se sussiste il diritto di agire in via esecutiva, e dunque se il diritto incorporato nel decreto ingiuntivo portato in esecuzione sia attualmente esistente, deve comunque tenere conto del pagamento effettuato dal debitore anteriormente al decreto ingiuntivo non opposto.
Al creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna e ne chieda l'esecuzione, senza tenere conto dell'adempimento già effettuato in precedenza, il debitore può opporre dinanzi al giudice dell'ottemperanza l'avvenuto pagamento, sostanzialmente con una exceptio doli, atteso che il pagamento estingue ipso iure l'obbligazione, la condotta del creditore risulta connotata da mala fede e scorrettezza, e l'ordinamento non giustifica mai una indebita locupletazione.
Per cui, a fronte della specifica allegazione di aver comunque estinto la obbligazione oggetto della domanda riconvenzionale, formulata in sede di conclusionali prima della discussione ma comunque tempestiva trattandosi di mera difesa, l'appellante avrebbe dovuto tempestivamente ( quindi, anche tenendo conto della sospensione di fatto avuta da questo processo, anche nella odierna memoria di partecipazione ) contestare tale affermazione;
ciò non ha fatto, in quanto nella memoria di partecipazione si legge:
pagina 2 di 3 Il procuratore della precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di CP_2 CP_4 citazione in appello e nelle note conclusive depositate telematicamente in data 8 giugno 2021 chiedendone integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito. Circa l'importanza della contestazione, che deve essere specifica e non generica e di stile, si cita Cassazione 12879/25: In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Quindi, essendo l'eccezione di estinzione del credito ( nel caso di specie quello portato in riconvenzionale) esperibile in qualsiasi momento in quanto mera difesa, la palese non specifica contestazione dell'affermazione contenuta nei primi scritti conclusionali ove si legge di aver onorato già il debito portato in compensazione e riconosciuto da una precedente sentenza del Giudice di Pace, ove non specificamente contestata, è idonea a risolvere l'appello in favore dell'appellata, non avendo contestato l'appellante di aver già ricevuto separatamente soddisfazione per il credito portato in compensazione. Per questo motivo l'appello va respinto;
essendo motivo che elide tutti i motivi di appello, che presuppongono un credito ancora da riscuotere per parte appellante. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 2552 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo 22 novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3