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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Marisa Ruvolo presso il cui studio in Ribera (Ag), via T. Cappello n. 13, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura in Controparte_1
atti, dall'Avv. Giuseppe Scorsone presso il cui studio in Sciacca (Ag) via Asmara n. 9 è elettivamente domiciliata;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso all'udienza del 05 novembre 2024 come da pagina 1 di 6 verbale a cui si rinvia.
Il PM ha concluso in data esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 novembre 2021, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 15 settembre 2010, unione dalla quale sono nati tre figli , Controparte_1 Persona_1 CP_2
e e di essersi separato dalla stessa giusta sentenza n. 356/2021 emessa dal
[...] CP_3
Tribunale di Sciacca, depositata in data 13.08.2021, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni emesse in sede di separazione dei coniugi.
Con memoria depositata in data 29 marzo 2022, si è costituita in giudizio la resistente P_
, la quale ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
formulata dal ricorrente chiedendo, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli e l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi nella misura di € 450,00.
All'udienza del 21.4.2022 il Presidente dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambe le parti e, con ordinanza resa fuori udienza, confermava i provvedimenti assunti nella fase di separazione giudiziale con sentenza n. 356/2021 (R.G. 417/2017) e fissava udienza innanzi al giudice istruttore per il giudizio di merito.
Con memoria integrativa depositata il 26 maggio 2022 il ricorrente, oltre ad insistere nelle domande di cui al ricorso introduttivo, chiedeva “la revoca/riduzione dell'importo dell'assegno di
mantenimento in favore della prole”.
Con memoria difensiva depositata il 14 giugno 2022 la resistente, in aggiunta alle domande già formulate, chiedeva di “ordinare all'Inps di Agrigento di versare direttamente alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo dovuto al a titolo di reddito di cittadinanza”. Pt_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con termini 190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro pagina 2 di 6 accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sciacca nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalle parti, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Ribera (AG), in data 15.9.2010, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 7, parte I, dell'anno 2010 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando alle richieste relative all'affidamento dei figli, va rilevato che nel corso del giudizio di separazione gli stessi sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre.
A modifica di dette condizioni, la resistente chiede l'affidamento esclusivo dei figli;
mentre, dal canto suo, quest'ultimo chiede che venga confermato il precedente regime dell'affidamento condiviso.
In particolare, la sig.ra a sostegno della propria richiesta, deduce il ricorrere di talune P_
circostanze, quali il totale disinteresse del padre e le difficoltà legate alla gestione quotidiana della prole rappresentando che il osteggia in ogni modo la coniuge, rifiutandosi di apporre la propria firma ai Pt_1
fini del rilascio della carta d'identità e/o di fornire il proprio consenso per la vaccinazione dei figli;
ha lamentato, altresì, l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in favore dei figli.
Tuttavia, non ha indicato né, tantomeno, concretamente provato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni tali da ritenere l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei minori.
Dagli atti di causa, infatti, non sono emersi elementi da cui poter desumere l'esistenza di un sopraggiunto pericolo di pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei figli che potrebbe scaturire dal mantenimento dell'attuale regime dell'affidamento condiviso stabilito in sede di separazione, né è emersa una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre tale da far ritenere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
La circostanza dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in favore pagina 3 di 6 delle figlie non può, di per sé, comportare la perdita dell'affido condiviso.
Le circostanze rappresentate dalla resistente, pertanto, non sono idonee a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso in assenza della prova dei presupposti legittimanti l'adozione dell'affido esclusivo che, nel caso di specie, per le ragioni già espresse, non si ravvisano.
Alla luce di ciò, in considerazione del fatto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (cosiddetto diritto alla bigenitorialità), deve essere confermato il regime dell'affidamento condiviso di cui alla sentenza di separazione n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca, con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di visita e/o frequentazione alle medesime condizioni ivi previste.
3. Venendo, poi, alle domande di contenuto economico relative alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli occorre rilevare che, nel caso di specie, il Tribunale con la sentenza n. 356/2021, aveva statuito che corrispondesse in favore dei figli minorenni, un Parte_1
assegno di mantenimento di € 375,00 complessivi.
A modifica di dette condizioni, il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli seppur in misura non precisata, sul presupposto della percezione da parte della della misura del reddito di cittadinanza;
la resistente chiede invece disporsi l'aumento P_
dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 450,00.
Tuttavia, quanto al ricorrente, va evidenziato che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente prescinde dal fatto che tra le parti vi sia una condizione di sperequazione reddituale essendo invece necessario che il quantum sia proporzionato alla capacità contributiva di ciascun genitore;
inoltre, l'obbligo in questione permane anche nel caso in cui il genitore abbia perso l'occupazione lavorativa.
Va quindi rigettata la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore della prole minorenne.
Quanto alla richiesta di riduzione, la stessa va parimenti rigettata dovendosi considerare, da un lato, l'assenza di prova del peggioramento della situazione economica dello stesso e, dall'altro, il fatto pagina 4 di 6 che già in sede di separazione l'importo è stato determinato in misura minima essendo stato previsto il versamento di 375,00 euro mensili complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio).
Quanto alla richiesta di aumento dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli avanzata dalla resistente , la domanda non può essere accolta. Controparte_1
In materia, la suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione
ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento
delle c.d. "spese straordinarie", provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 11724 del 2023; Cass., n. 13664/2022).
Nel caso di specie l'assegno di mantenimento è già stato quantificato in aggiunta alle spese straordinarie e, sebbene non sia necessaria una specifica dimostrazione dell'aumento delle esigenze di vita dei figli al crescere degli stessi, parte resistente non ha allegato in cosa consistano queste accresciute esigenze che non vengano già soddisfatte dalla previsione dell'obbligo del padre di provvedere a corrispondere un contributo al mantenimento, unitamente al pagamento del 50% delle spese straordinarie, allegazione necessaria ai fini della valutazione circa la sopraggiunta inadeguatezza dell'attuale importo previsto rispetto alle esigenze di vita dei minori e della misura dell'aumento da operare.
Pertanto, tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente, della mancata allegazione di circostanze specifiche tali da determinare un mutamento della situazione economica e reddituale dell'obbligato e in mancanza di allegazione specifica circa le aumentate esigenze di vita dei figli, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con conseguente obbligo in capo a di corrispondere in favore dei figli un assegno di Parte_1
mantenimento di € 375,00 complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie documentate.
4. Quanto alla richiesta di pagamento diretto da parte di INPS alla s sig.ra di quanto P_
erogato al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, va evidenziato che detta misura è venuta meno nel pagina 5 di 6 2023 e a partire dal 1.1.2024 è stata sostituita dall'Assegno di Inclusione.
La ricorrente non ha provato che il resistente stia percependo l'assegno di inclusione, né ha prodotto documenti dai quali emerga che si sia attivata per chiedere tale informazione a INPS senza esito;
ne consegue il rigetto della domanda.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ribera in data 15.9.2010 tra e Parte_1 P_
, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 7, parte I, dell'anno 2010;
[...]
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- rigetta la domanda di affidamento esclusivo dei figli;
- conferma, quanto all'affidamento, collocamento, mantenimento e concorso alle spese straordinarie della prole minorenne, i provvedimenti assunti in sede di separazione;
- rigetta la richiesta di disporre il pagamento diretto degli importi dovuti da INPS a a titolo Parte_1
di reddito di cittadinanza;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice est. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Marisa Ruvolo presso il cui studio in Ribera (Ag), via T. Cappello n. 13, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per procura in Controparte_1
atti, dall'Avv. Giuseppe Scorsone presso il cui studio in Sciacca (Ag) via Asmara n. 9 è elettivamente domiciliata;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso all'udienza del 05 novembre 2024 come da pagina 1 di 6 verbale a cui si rinvia.
Il PM ha concluso in data esprimendo parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 novembre 2021, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 15 settembre 2010, unione dalla quale sono nati tre figli , Controparte_1 Persona_1 CP_2
e e di essersi separato dalla stessa giusta sentenza n. 356/2021 emessa dal
[...] CP_3
Tribunale di Sciacca, depositata in data 13.08.2021, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni emesse in sede di separazione dei coniugi.
Con memoria depositata in data 29 marzo 2022, si è costituita in giudizio la resistente P_
, la quale ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
formulata dal ricorrente chiedendo, altresì, l'affidamento esclusivo dei figli e l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi nella misura di € 450,00.
All'udienza del 21.4.2022 il Presidente dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambe le parti e, con ordinanza resa fuori udienza, confermava i provvedimenti assunti nella fase di separazione giudiziale con sentenza n. 356/2021 (R.G. 417/2017) e fissava udienza innanzi al giudice istruttore per il giudizio di merito.
Con memoria integrativa depositata il 26 maggio 2022 il ricorrente, oltre ad insistere nelle domande di cui al ricorso introduttivo, chiedeva “la revoca/riduzione dell'importo dell'assegno di
mantenimento in favore della prole”.
Con memoria difensiva depositata il 14 giugno 2022 la resistente, in aggiunta alle domande già formulate, chiedeva di “ordinare all'Inps di Agrigento di versare direttamente alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo dovuto al a titolo di reddito di cittadinanza”. Pt_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con termini 190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro pagina 2 di 6 accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sciacca nell'ambito del giudizio di separazione, senza che i coniugi da allora si siano riconciliati.
Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. 1° dicembre 1970, n. 898.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalle parti, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Ribera (AG), in data 15.9.2010, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 7, parte I, dell'anno 2010 e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
2. Passando alle richieste relative all'affidamento dei figli, va rilevato che nel corso del giudizio di separazione gli stessi sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre.
A modifica di dette condizioni, la resistente chiede l'affidamento esclusivo dei figli;
mentre, dal canto suo, quest'ultimo chiede che venga confermato il precedente regime dell'affidamento condiviso.
In particolare, la sig.ra a sostegno della propria richiesta, deduce il ricorrere di talune P_
circostanze, quali il totale disinteresse del padre e le difficoltà legate alla gestione quotidiana della prole rappresentando che il osteggia in ogni modo la coniuge, rifiutandosi di apporre la propria firma ai Pt_1
fini del rilascio della carta d'identità e/o di fornire il proprio consenso per la vaccinazione dei figli;
ha lamentato, altresì, l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in favore dei figli.
Tuttavia, non ha indicato né, tantomeno, concretamente provato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni tali da ritenere l'affidamento condiviso contrario all'interesse dei minori.
Dagli atti di causa, infatti, non sono emersi elementi da cui poter desumere l'esistenza di un sopraggiunto pericolo di pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei figli che potrebbe scaturire dal mantenimento dell'attuale regime dell'affidamento condiviso stabilito in sede di separazione, né è emersa una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre tale da far ritenere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
La circostanza dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in favore pagina 3 di 6 delle figlie non può, di per sé, comportare la perdita dell'affido condiviso.
Le circostanze rappresentate dalla resistente, pertanto, non sono idonee a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso in assenza della prova dei presupposti legittimanti l'adozione dell'affido esclusivo che, nel caso di specie, per le ragioni già espresse, non si ravvisano.
Alla luce di ciò, in considerazione del fatto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (cosiddetto diritto alla bigenitorialità), deve essere confermato il regime dell'affidamento condiviso di cui alla sentenza di separazione n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca, con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di visita e/o frequentazione alle medesime condizioni ivi previste.
3. Venendo, poi, alle domande di contenuto economico relative alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli occorre rilevare che, nel caso di specie, il Tribunale con la sentenza n. 356/2021, aveva statuito che corrispondesse in favore dei figli minorenni, un Parte_1
assegno di mantenimento di € 375,00 complessivi.
A modifica di dette condizioni, il ricorrente chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli seppur in misura non precisata, sul presupposto della percezione da parte della della misura del reddito di cittadinanza;
la resistente chiede invece disporsi l'aumento P_
dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 450,00.
Tuttavia, quanto al ricorrente, va evidenziato che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente prescinde dal fatto che tra le parti vi sia una condizione di sperequazione reddituale essendo invece necessario che il quantum sia proporzionato alla capacità contributiva di ciascun genitore;
inoltre, l'obbligo in questione permane anche nel caso in cui il genitore abbia perso l'occupazione lavorativa.
Va quindi rigettata la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto da in Parte_1
favore della prole minorenne.
Quanto alla richiesta di riduzione, la stessa va parimenti rigettata dovendosi considerare, da un lato, l'assenza di prova del peggioramento della situazione economica dello stesso e, dall'altro, il fatto pagina 4 di 6 che già in sede di separazione l'importo è stato determinato in misura minima essendo stato previsto il versamento di 375,00 euro mensili complessivi (€ 125,00 per ciascun figlio).
Quanto alla richiesta di aumento dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli avanzata dalla resistente , la domanda non può essere accolta. Controparte_1
In materia, la suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione
ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
comma 1, c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento
delle c.d. "spese straordinarie", provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 11724 del 2023; Cass., n. 13664/2022).
Nel caso di specie l'assegno di mantenimento è già stato quantificato in aggiunta alle spese straordinarie e, sebbene non sia necessaria una specifica dimostrazione dell'aumento delle esigenze di vita dei figli al crescere degli stessi, parte resistente non ha allegato in cosa consistano queste accresciute esigenze che non vengano già soddisfatte dalla previsione dell'obbligo del padre di provvedere a corrispondere un contributo al mantenimento, unitamente al pagamento del 50% delle spese straordinarie, allegazione necessaria ai fini della valutazione circa la sopraggiunta inadeguatezza dell'attuale importo previsto rispetto alle esigenze di vita dei minori e della misura dell'aumento da operare.
Pertanto, tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente, della mancata allegazione di circostanze specifiche tali da determinare un mutamento della situazione economica e reddituale dell'obbligato e in mancanza di allegazione specifica circa le aumentate esigenze di vita dei figli, appare equo confermare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con conseguente obbligo in capo a di corrispondere in favore dei figli un assegno di Parte_1
mantenimento di € 375,00 complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie documentate.
4. Quanto alla richiesta di pagamento diretto da parte di INPS alla s sig.ra di quanto P_
erogato al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza, va evidenziato che detta misura è venuta meno nel pagina 5 di 6 2023 e a partire dal 1.1.2024 è stata sostituita dall'Assegno di Inclusione.
La ricorrente non ha provato che il resistente stia percependo l'assegno di inclusione, né ha prodotto documenti dai quali emerga che si sia attivata per chiedere tale informazione a INPS senza esito;
ne consegue il rigetto della domanda.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Ribera in data 15.9.2010 tra e Parte_1 P_
, trascritto nei registri dello stato civile di tale comune al n. 7, parte I, dell'anno 2010;
[...]
- ordina al competente ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca di procedere alla annotazione della presente sentenza e delle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- rigetta la domanda di affidamento esclusivo dei figli;
- conferma, quanto all'affidamento, collocamento, mantenimento e concorso alle spese straordinarie della prole minorenne, i provvedimenti assunti in sede di separazione;
- rigetta la richiesta di disporre il pagamento diretto degli importi dovuti da INPS a a titolo Parte_1
di reddito di cittadinanza;
- dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice est. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6