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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2024, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2423/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 11.12.2023, al n. 2423 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/06/2023 RG, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, promossa da
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Miceli (c.f. Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Monica Nocentini (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3 nze, Via A. Tavanti, 18, risulta ta, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._4
e dall'Avv. Elisabetta Uliva (c.f. C.F._5
, presso il cui studio, sito in Firenze, Via G. Campani n. 18, risulta C.F._6 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte appellata-
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “in riforma alla sentenza n. 1773/2023 pubblicata in data 12.06.23 emessa dal Tribunale di Firenze: - dichiari l'addebito della separazione al signor per CP_1 tutti i motivi dedotti al punto 1 del presente atto, con conseguente rico ore della SI a titolo di contributo al mantenimento della somma di € 500,00= Parte_1 mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare annualmente in CP_1 base agli indici Istat;
- nella denegata ipotesi di mancata riconoscimento dell'addebito della separazione al signor disponga, per tutti i motivi dedotti al punto 2 del presente atto, CP_1 a favore della SI , a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad € Parte_1 500,00= mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare CP_1 annualmente in base agli indici Istat;
In via istruttoria, si insiste affinché venga ritenuta l'ammissibilità e rilevanza di tutti i documenti prodotti, compresi i file audio, per i quali si chiede di essere autorizzati al deposito mediante supporto “chiavetta”, e che venga ammessa la prova per testi nella persona della dottoressa […]”; Testimone_1
per l'appellato: “chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via definitiva 1) Respingere le domande formulate con il ricorso in appello della SI Parte_1 e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa. 2) Accertata e dichiarata la non fondatezza di tutte le domande avversarie, condannare la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” che si quantificano in euro 10.000/00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa;
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori In via subordinata Nella denegata ipotesi che le domande avversarie vengano ritenute fondate, Voglia la Corte di Appello, contenere nel minimo il contributo al mantenimento alla SI e comunque disporre ogni Pt_1 decisione dopo aver provveduto in via istruttoria ex art. 210 cpc a disporre l'ordine di esibizione alla Sig.ra dell'ultima dichiarazione dei redditi, nonché delle buste paga, Pt_1 nonchè di tutti i conti nti di cui la medesima è titolare sia presso Istituti bancari sia presso Poste spa, Coop Intesa San Paolo o istituti assicurativi relativi agli ultimi dieci anni ed infine l'esibizione del contratto di vendita della casa devoluta in successione, come già chiesto in primo grado ed previsto per legge. Si insiste affinchè vengano disposti gli accertamenti di polizia Tributaria sui redditi, sui conti correnti, sulle azioni e sui titoli intestati e/o cointestati alla SI a far data dal 2014. Con vittoria di spese e competenze oltre Pt_1 accessori. Sempre in via Istruttoria a) Ci si oppone alla produzione documentale di controparte per le ragioni espresse in narrativa e si chiede di dichiarare inammissibile e inutilizzabile la produzione del doc. 39 e dei files audio. b) Si chiede che il Giudice voglia disporre prova per testi con i testi e sui seguenti capitoli, già Tes_2 Testimone_3 richieste in primo grado e non ammesse […]”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 07/06/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rigettando le domande di Parte_1 CP_1 addebito formulate da entrambe le parti, nonché la richiesta di riconoscimento di un assegno separativo a carico dell'ex coniuge avanzata da . Parte_1
II. impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
1. Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con conseguente mancato CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado desunto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza dalle reciproche accuse di comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e non unicamente dalle condotte del Così ricostruivala storia matrimoniale: le parti CP_1 avevano contratto matrimonio a Firenze il 21.05.1983, con rito civile e regime di comunione dei beni;
l'unione si era protratta per un lungo periodo, ma la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era poi venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori e violenti posti reiteratamente in essere dal contro la moglie;
CP_1 nonostante gli sforzi compiuti negli anni dall'appellante per accudire i figli e per contribuire con il proprio lavoro sotto il profilo economico, aveva ricevuto dal marito disprezzo e svilimento del suo apporto alla conduzione della famiglia;
aveva subito più volte percosse dal che le avevano procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in CP_1 altre parti del corpo, a tal punto da dover chiedere aiuto all'associazione Artemisia e sporgere denuncia davanti alle autorità competenti.
L'appellante affermava di essere stata privata dei mezzi di sussistenza tramite il blocco della carta bancomat che l'aveva costretta ad elemosinare piccole somme di denaro per l'acquisto di alimenti ulteriori o diversi rispetto alla spesa settimanale imposta dal CP_1
Sosteneva la ricorrente che, a causa delle aggressioni verbali del marito soffriva da anni di attacchi di panico, apnee notturne, sensazione di mancanza di respiro, episodi di balbuzie.
L'insieme di tali condotte, e non solo l'aggressione risalente al 2007 ( quando le aveva sferrato un pugno alla nuca), avevano reso la vita matrimoniale intollerabile determinando una rottura non sanabile del rapporto, che necessariamente avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'addebito della separazione.
Censurava il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale dalla prosecuzione della relazione, per oltre un decennio, a decorrere dal 2007, era desumibile l'assenza di un nesso di causalità tra l'episodio di violenza e la richiesta di separazione: l'appellante, infatti, aveva protratto il rapporto senza prendere iniziative separative solo per timore della reazione del coniuge.
Posto che l'esistenza delle suddette condotte era stata documentata (cfr. doc. ti n. 4a –n. 9 giudizio di primo grado) e che la loro incidenza sul benessere psichico della e, dunque, Pt_1 sulla crisi del rapporto era desumibile, oltre che dalla perizia della dott.ssa Per_1
(allegata quale doc. n. 39 all'appello), anche dalla prova testimoniale e dai file audio erroneamente non ammessi dal Tribunale di Firenze, parte appellante rinnovava le richieste istruttorie di primo grado e chiedeva che venisse dichiarata l'addebitabilità della separazione al con conseguente attribuzione a favore della di un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento nella misura di 500,00 euro mensili.
2. Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Affermava l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della in base ad una inesatta Pt_1 valutazione della situazione economica dei coniugi.
Deduceva infatti che:
- i coniugi erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale;
- la percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00= (cfr. doc. 29) che Pt_1 spendeva per le necessità proprie e della famiglia in spese normali e correnti, come risultava dagli estratti conto prodotti docc. n. 19-26 e doc. 32;
- la non aveva risparmi: il conto corrente al 03.03.23 presentava un saldo di Pt_1 euro 1.625,68, al 31.12.22 di euro 2.826,47 (perché era stata percepita la tredicesima), ed una giacenza media riferita al 2022 di euro 1.341,40= (cfr. doc. nn.
33-34);
- le somme giacenti presso Coop e Poste italiane (cfr. doc. n 35-36) non erano risparmi ma ricavato della vendita di un bene ereditario (cfr. doc. n. 15) e perciò non erano indicative di una capacità reddituale;
- il aveva un reddito da pensione di oltre euro 2.000,00 mensili;
CP_1
- oltre ad essere proprietario del 50% della casa coniugale, era comproprietario, unitamente ai fratelli nella misura del 25%, di un immobile posto in Cupramontana
(AN) che aveva recentemente ristrutturato e dove lo stesso trascorreva molto tempo, avendone la gratuita e libera disponibilità;
- l'appellato aveva goduto del TFR per un importo di euro 73.000,00 e di un incentivo al pensionamento di euro 47.352,00, somme, quest'ultime, che rientravano nella comunione de residuo (art. 177 c.c. lett. c), ma che il non aveva condiviso CP_1 con la moglie.
Il Giudice di primo grado aveva, dunque, errato nella valutazione della situazione patrimoniale dei coniugi sotto un duplice profilo: da un lato considerandola similare, quando, invece, il oltre ad avere una situazione economica oggettivamente CP_1 migliore rispetto a quella della moglie, avevatrattenuto somme di spettanza della stessa
(TFR + incentivo al pensionamento), dall'altro, riconducendo i redditi mensili di entrambi i coniugi al trattamento pensionistico, mentre il reddito mensile della derivava da Pt_1 lavoro e solo quello del derivava da pensione. CP_1
A tale ultimo proposito, l'appellante deduceva che la stessa, pur avendo 67 anni, doveva continuare a lavorare a lungo, essendo diventata titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo dal 2015; in ogni caso, in base ad una simulazione di pensione elaborata da un patronato, poteva arrivare a percepire al massimo € 668,00 al mese di pensione lavorando fino a 71 anni.
Poiché, dunque, la non aveva redditi adeguati necessari a mantenere il tenore di vita Pt_1 goduto in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 156 c.c., riteneva che solo un contributo al mantenimento poteva riequilibrare le condizioni reddituali delle parti e, pertanto, chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile di 500,00 euro in riforma della sentenza impugnata.
III. Si costituiva il quale, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'appello poiché non conforme ai precetti statuiti dal novellato art. 342 c.p.c.. In particolare, lamentava che l'appello si dilungava nella narrazione dei fatti, già esposta in primo grado, e presentava doglianze generiche, senza far riferimento né al capo della sentenza impugnato, né alle censure relative alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, né alle violazioni di legge denunciate né alla loro rilevanza ai fini processuali.
Nel merito, contestava integralmente la fondatezza del ricorso.
1. Sul primo motivo, rilevava che quanto affermato dall'appellante – ossia che il CP_1 aveva posto in essere continui atteggiamenti prevaricatori e aggressioni psicologiche - era del tutto generico, non circostanziato e non datato.
Sottolineava che, nonostante la avesse riferito di “aver subito più volte percosse dal Pt_1 marito che le hanno procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in altre parti del corpo”, non aveva prodotto i certificati di tutte quelle lesioni, non le aveva collocate nel tempo e nello spazio, né aveva dato prova di aver seguito conseguenti cure farmacologiche, introducendo nel giudizio di primo grado solo documentazione irrilevante o inutilizzabile.
Affermava parte appellata che non era veritiera la dichiarazione secondo cui l'appellante sarebbe stata privata del Bancomat, così da non avere mezzi necessari alla propria sussistenza: oltre a non essere stata fornita prova di ciò, la ricorrente aveva dichiarato di avere entrate proprie (nel 2010, già da 5 anni era assunta a tempo determinato e da oltre
15 anni dava ripetizioni private) con cui contribuiva anche alle spese di casa, così smentendo la lamentata condizione di mancanza di mezzi di sostentamento. Riteneva corretta la decisione del Giudice di prime cure di considerare che il lasso di tempo intercorso dal 2007 alla richiesta di separazione fosse “indice inequivoco della mancanza di un nesso di causalità fra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza oggi rappresentata e le aggressioni fisiche asseritamente subite fino al 2007”, nonché la mancata ammissione della prova testimoniale e dei files audio.
Deduceva invece la violazione del divieto ex art. 345, comma III, avendo l'appellante allegato, quale doc. 39, una relazione medica, redatta dalla Professoressa in data Per_1
6 marzo 2023 e riferita ad una visita del 21 febbraio 2023. Sottolineava che tale documento era stato formato quando ancora era pendente il giudizio di separazione, nel quale la Pt_1 seppur tardivamente, avrebbe potuto produrlo, garantendo il contraddittorio al CP_1
Nel merito, sottolineava come il documento non avesse alcun valore.
A fronte di quanto esposto, parte appellata ribadiva l'infondatezza della domanda di addebito della separazione e della pretesa di ricevere euro 500 a titolo di contributo al mantenimento.
2. Sul secondo motivo deduceva che:
- la TT aveva capacità reddituale avendo uno stipendio medio- alto;
- l'art. 156 c.c. prevede il “diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” ed uno stipendio di 1.762,00 euro netti è un reddito proprio adeguato;
- la TT aveva sul conto circa 135.000,00 euro, ossia 25.000,00 euro in più rispetto a quanto aveva ottenuto per la vendita dell'immobile, e - molto probabilmente – ulteriori 51.768,50 euro, avendo pertanto notevoli risparmi;
- Sebbene il percepisse una pensione di circa 1.950,00 euro al mese CP_1
(aumentata di circa 80 euro nell'ultimo anno) (cfr. 730 del 2023 doc. A), al contrario della ricorrente, non aveva risparmi sul conto, avendoli tutti investiti per i figli, per la famiglia e per la casa familiare;
- gli estratti conto del dimostravano come fosse sempre stato il resistente a CP_1 pagare tutto: per luce, gas, acqua e condominio il nell'anno 2022, aveva CP_1 pagato euro 5.042,95; il 50% doveva essere ancora rimborsato dalla e, nel Pt_1 novembre 2022, per far fronte alla gestione e al mantenimento della casa, aveva dovuto accendere un finanziamento di euro 9.800,00.
Sulla scorta di ciò, sosteneva l'insussistenza dei presupposti della richiesta di mantenimento, non svolgendo l'assegno di mantenimento la funzione di integrare difficoltà future ed eventuali, rispondendo, piuttosto, ad una esigenza immediata. 3. Infine, parte appellata domandava la condanna per lite temeraria ex art. 96, III, comma c.p.c., evidenziando che la ricorrente, già in primo grado, aveva agito in giudizio in maniera temeraria, costringendo il a difendersi non solo da accuse non vere ed infondate CP_1 ma anche su domande che non avrebbero dovuto essere proposte;
sottolineava che la Pt_1 si era rifiutata di depositare la documentazione richiesta dal Giudice di prime cure, le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti conto con movimentazione completa, dunque di dare informazioni necessarie per una corretta ricostruzione della situazione patrimoniale, con lo scopo di ottenere un immeritato assegno di mantenimento.
Lamentava che parte appellante aveva reiterato in sede d'appello le domande che integravano la lite temeraria, adducendo argomentazioni infondate, affermando circostanze e fatti non veri, non provati e non documentati, oltre che offensivi e calunniosi nei confronti del marito.
Insisteva, pertanto, affinché venisse condannata per lite temeraria a pagare Parte_1
10.000,00 euro, tenuto conto del parametro dei valori medi per le spese legali in fase di appello, o alla diversa somma ritenuta equa.
IV. All'udienza del 09.02.2023 l'appellante si richiamava ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti, e la Corte tratteneva in causa la decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
In base a pacifica giurisprudenza di legittimità l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U. n. 27199,
16/11/2017, Rv. 645991; conf., ex multis, da ultimo, Cass. n. 13535/2018, n.
36481/2022, S.U. n. 36481/2022Rv. 648722). Va inoltre evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Civ. n. 1600/2024), non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessita di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che e previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, n. 7675, 19/03/2019, Rv.
653027).
L'appellante, nel caso di specie, ha evidenziato le motivate ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, impugnandola per il “Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con CP_1 conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ” Parte_1
e per l'“Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ”, così soddisfacendo la prescrizione di Parte_1 cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito l'appello è infondato.
Ai fini dell'addebito della separazione, in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 18074/2014; Cass. Civ., sent. n.
14042/2008; Cass. Civ., sent. n. 2740/2008; Cass. Civ., sent. n. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (ex multis: Cass. Civ., sent. n.
13592/2006; Cass. Civ., sent. n. 4367/2003; Cass. Civ., sent. n. 4837/1998).
La parte che promuove la relativa domanda è onerata dalla prova tanto della condotta contraria ai doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale. E' indiscutibile che nella valutazione del nesso causale le violenze fisiche costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantesi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore della violenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 5171/2024).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha escluso l'incidenza causale delle violenze riferite dalla sul fallimento del matrimonio in considerazione del successivo protrarsi Pt_1 della convivenza per oltre un decennio dall'ultimo episodio. La decisione è così motivata dal Tribunale: “A parere di questo collegio la scelta della ricorrente di continuare la convivenza matrimoniale per oltre un decennio con CP_1 insieme ai due figli di cui la minore all'epoca aveva solo dodici anni, è indice Tes_3 inequivoco della mancanza di un nesso di causalità fra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza oggi rappresentata e le aggressioni fisiche asseritamente subite fino al
2007 (cfr. Cass. sez. I, n. 11142 del 30.5.2016). Non risultano dedotti, infatti, neanche con la memoria integrativa ulteriori episodi specifici di violenza o circostanze che comprovino che la comunione spirituale e materiale dei coniugi fosse venuta meno sin dal 2007. Mentre risulta del tutto generica la deduzione contenuta a pag. 11 della memoria integrativa che recita “Come sono rilevanti e probanti: …i file audio contenenti registrazioni di frasi rivolte dal sig. alla moglie che si chiede di poter depositare” senza che si fosse in CP_1 precedenza dedotto quali frasi avrebbe rivolto alla TT. Solo dopo, nella prima CP_1 memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., risulta menzionata come contenuta nelle registrazioni
l'affermazione asseritamente sarcastica del non datata, “del tuo stipendio sono CP_1 invidioso”, che risulta non concludente;
e una imprecazione con epiteti assai poco edificanti all'indirizzo della coniuge, datata dalla stessa ricorrente al 26.12.20, ossia ben due mesi dopo il deposito del ricorso per separazione. Sicché i file audio non sono stati acquisiti”.
Il Tribunale ha ritenuto che gli episodi denunciati dalla supportati dalla allegazione Pt_1 dei referti di Pronto Soccorso e dalla querela sporta in data 02/10/2007, fossero da ritenersi superati dalla prolungata prosecuzione della convivenza dei coniugi, sintomatica di una intervenuta riappacificazione fra coniugi. La Corte ritiene di condividere tale valutazione poiché conforme all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, favorevole a ravvisare nella riconciliazione dei coniugi il presupposto del venir meno della rilevanza dei fatti anteriori determinanti la crisi coniugale rimanendo invece utilizzabili, ai fini della valutazione dell'addebito, soltanto i fatti successivi all'evento riconciliativo. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “La riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza. Ne deriva che tale "riconciliazione" successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.” (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ord., 08/03/2023, n. 6889).
Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di addebito della separazione al in assenza di sufficienti elementi idonei a CP_1 comprovare il nesso causale fra il comportamento del ed il fallimento del rapporto CP_1 coniugale proseguito ben oltre gli episodi di violenza denunciati.
Anche la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( cfr. ex multis, Cass. Civ. sent. n. 34728/2023).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emerso che il percepisce una pensione di circa 2.000,00 CP_1 euro mensili (cfr. cedolini 2020 in atti) mentre la percepisce circa 1.700,00 euro Pt_1 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, nonchè cedolino gennaio 2023);
l'appellato nonostante abbia goduto del TFR per un importo di euro 73.000,00 e di un incentivo al pensionamento di euro 47.352,00, nel 2020 ha utilizzato euro 38.000,00 per aiutare la figlia ad acquistare la macchina e la casa (cfr. estratto conto del 2020) Tes_3 ed ha investito circa 50.000,00 euro presso in favore del figlio Controparte_2
(cfr. estratti contro 2019 e 2020 in atti); l'appellante, invece, possiede risparmi Tes_2 per 110.000,00 euro circa, derivati dalla vendita della casa materna ereditata;
le parti sono comproprietarie al 50% della casa coniugale, mentre il è comproprietario, CP_1 unitamente ai fratelli nella misura del 25%, di un immobile posto in Cupramontana.
Nel quadro delineato le maggiori entrate del marito appaiono nel complesso bilanciate dai maggiori risparmi della moglie, tanto da potersi considerare le rispettive risorse economiche pressoché equivalenti;
va altresì considerato che non è stata fornita la prova che i coniugi durante il matrimonio godessero di un tenore di vita particolarmente elevato venuto meno a seguito della separazione. Tenuto altresì conto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, la appare avere redditi sufficienti a garantire la Pt_1 conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Va dunque confermata sul punto la sentenza impugnata.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria avanzata dall'appellato non appare fondata. A tal proposito, si sottolinea che in primo grado erano state rigettate le domande di addebito reciprocamente proposte, con conseguente soccombenza reciproca delle parti.
Neppure sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. in relazione alla condotta processuale tenuta in sede di appello, non ravvisandosi in essa i requisiti delle pretestuosità e mala fede che giustificano la sanzione prevista dalla norma.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per metà fra le parti con condanna di parte appellante, soccombente in via prevalente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano per l'intero in euro 3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €.
1.735,00 per fase decisionale) sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, secondo i parametri minimi corrispondenti allo scaglione relativo a procedimenti di valore indeterminato a complessità bassa.
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PER QUESTI MOTIVI
–
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data
12/06/2023, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite fra le parti nella misura di un mezzo, con condanna dell'appellante, soccombente in via prevalente, al pagamento in favore di parte appellata della residua metà delle spese che liquida, per l'intero, in euro 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott. Leonardo Scionti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 11.12.2023, al n. 2423 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/06/2023 RG, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, promossa da
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Miceli (c.f. Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Monica Nocentini (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3 nze, Via A. Tavanti, 18, risulta ta, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._4
e dall'Avv. Elisabetta Uliva (c.f. C.F._5
, presso il cui studio, sito in Firenze, Via G. Campani n. 18, risulta C.F._6 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte appellata-
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “in riforma alla sentenza n. 1773/2023 pubblicata in data 12.06.23 emessa dal Tribunale di Firenze: - dichiari l'addebito della separazione al signor per CP_1 tutti i motivi dedotti al punto 1 del presente atto, con conseguente rico ore della SI a titolo di contributo al mantenimento della somma di € 500,00= Parte_1 mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare annualmente in CP_1 base agli indici Istat;
- nella denegata ipotesi di mancata riconoscimento dell'addebito della separazione al signor disponga, per tutti i motivi dedotti al punto 2 del presente atto, CP_1 a favore della SI , a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad € Parte_1 500,00= mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare CP_1 annualmente in base agli indici Istat;
In via istruttoria, si insiste affinché venga ritenuta l'ammissibilità e rilevanza di tutti i documenti prodotti, compresi i file audio, per i quali si chiede di essere autorizzati al deposito mediante supporto “chiavetta”, e che venga ammessa la prova per testi nella persona della dottoressa […]”; Testimone_1
per l'appellato: “chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via definitiva 1) Respingere le domande formulate con il ricorso in appello della SI Parte_1 e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa. 2) Accertata e dichiarata la non fondatezza di tutte le domande avversarie, condannare la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” che si quantificano in euro 10.000/00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa;
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori In via subordinata Nella denegata ipotesi che le domande avversarie vengano ritenute fondate, Voglia la Corte di Appello, contenere nel minimo il contributo al mantenimento alla SI e comunque disporre ogni Pt_1 decisione dopo aver provveduto in via istruttoria ex art. 210 cpc a disporre l'ordine di esibizione alla Sig.ra dell'ultima dichiarazione dei redditi, nonché delle buste paga, Pt_1 nonchè di tutti i conti nti di cui la medesima è titolare sia presso Istituti bancari sia presso Poste spa, Coop Intesa San Paolo o istituti assicurativi relativi agli ultimi dieci anni ed infine l'esibizione del contratto di vendita della casa devoluta in successione, come già chiesto in primo grado ed previsto per legge. Si insiste affinchè vengano disposti gli accertamenti di polizia Tributaria sui redditi, sui conti correnti, sulle azioni e sui titoli intestati e/o cointestati alla SI a far data dal 2014. Con vittoria di spese e competenze oltre Pt_1 accessori. Sempre in via Istruttoria a) Ci si oppone alla produzione documentale di controparte per le ragioni espresse in narrativa e si chiede di dichiarare inammissibile e inutilizzabile la produzione del doc. 39 e dei files audio. b) Si chiede che il Giudice voglia disporre prova per testi con i testi e sui seguenti capitoli, già Tes_2 Testimone_3 richieste in primo grado e non ammesse […]”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 07/06/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rigettando le domande di Parte_1 CP_1 addebito formulate da entrambe le parti, nonché la richiesta di riconoscimento di un assegno separativo a carico dell'ex coniuge avanzata da . Parte_1
II. impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
1. Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con conseguente mancato CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado desunto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza dalle reciproche accuse di comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e non unicamente dalle condotte del Così ricostruivala storia matrimoniale: le parti CP_1 avevano contratto matrimonio a Firenze il 21.05.1983, con rito civile e regime di comunione dei beni;
l'unione si era protratta per un lungo periodo, ma la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era poi venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori e violenti posti reiteratamente in essere dal contro la moglie;
CP_1 nonostante gli sforzi compiuti negli anni dall'appellante per accudire i figli e per contribuire con il proprio lavoro sotto il profilo economico, aveva ricevuto dal marito disprezzo e svilimento del suo apporto alla conduzione della famiglia;
aveva subito più volte percosse dal che le avevano procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in CP_1 altre parti del corpo, a tal punto da dover chiedere aiuto all'associazione Artemisia e sporgere denuncia davanti alle autorità competenti.
L'appellante affermava di essere stata privata dei mezzi di sussistenza tramite il blocco della carta bancomat che l'aveva costretta ad elemosinare piccole somme di denaro per l'acquisto di alimenti ulteriori o diversi rispetto alla spesa settimanale imposta dal CP_1
Sosteneva la ricorrente che, a causa delle aggressioni verbali del marito soffriva da anni di attacchi di panico, apnee notturne, sensazione di mancanza di respiro, episodi di balbuzie.
L'insieme di tali condotte, e non solo l'aggressione risalente al 2007 ( quando le aveva sferrato un pugno alla nuca), avevano reso la vita matrimoniale intollerabile determinando una rottura non sanabile del rapporto, che necessariamente avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'addebito della separazione.
Censurava il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale dalla prosecuzione della relazione, per oltre un decennio, a decorrere dal 2007, era desumibile l'assenza di un nesso di causalità tra l'episodio di violenza e la richiesta di separazione: l'appellante, infatti, aveva protratto il rapporto senza prendere iniziative separative solo per timore della reazione del coniuge.
Posto che l'esistenza delle suddette condotte era stata documentata (cfr. doc. ti n. 4a –n. 9 giudizio di primo grado) e che la loro incidenza sul benessere psichico della e, dunque, Pt_1 sulla crisi del rapporto era desumibile, oltre che dalla perizia della dott.ssa Per_1
(allegata quale doc. n. 39 all'appello), anche dalla prova testimoniale e dai file audio erroneamente non ammessi dal Tribunale di Firenze, parte appellante rinnovava le richieste istruttorie di primo grado e chiedeva che venisse dichiarata l'addebitabilità della separazione al con conseguente attribuzione a favore della di un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento nella misura di 500,00 euro mensili.
2. Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Affermava l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della in base ad una inesatta Pt_1 valutazione della situazione economica dei coniugi.
Deduceva infatti che:
- i coniugi erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale;
- la percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00= (cfr. doc. 29) che Pt_1 spendeva per le necessità proprie e della famiglia in spese normali e correnti, come risultava dagli estratti conto prodotti docc. n. 19-26 e doc. 32;
- la non aveva risparmi: il conto corrente al 03.03.23 presentava un saldo di Pt_1 euro 1.625,68, al 31.12.22 di euro 2.826,47 (perché era stata percepita la tredicesima), ed una giacenza media riferita al 2022 di euro 1.341,40= (cfr. doc. nn.
33-34);
- le somme giacenti presso Coop e Poste italiane (cfr. doc. n 35-36) non erano risparmi ma ricavato della vendita di un bene ereditario (cfr. doc. n. 15) e perciò non erano indicative di una capacità reddituale;
- il aveva un reddito da pensione di oltre euro 2.000,00 mensili;
CP_1
- oltre ad essere proprietario del 50% della casa coniugale, era comproprietario, unitamente ai fratelli nella misura del 25%, di un immobile posto in Cupramontana
(AN) che aveva recentemente ristrutturato e dove lo stesso trascorreva molto tempo, avendone la gratuita e libera disponibilità;
- l'appellato aveva goduto del TFR per un importo di euro 73.000,00 e di un incentivo al pensionamento di euro 47.352,00, somme, quest'ultime, che rientravano nella comunione de residuo (art. 177 c.c. lett. c), ma che il non aveva condiviso CP_1 con la moglie.
Il Giudice di primo grado aveva, dunque, errato nella valutazione della situazione patrimoniale dei coniugi sotto un duplice profilo: da un lato considerandola similare, quando, invece, il oltre ad avere una situazione economica oggettivamente CP_1 migliore rispetto a quella della moglie, avevatrattenuto somme di spettanza della stessa
(TFR + incentivo al pensionamento), dall'altro, riconducendo i redditi mensili di entrambi i coniugi al trattamento pensionistico, mentre il reddito mensile della derivava da Pt_1 lavoro e solo quello del derivava da pensione. CP_1
A tale ultimo proposito, l'appellante deduceva che la stessa, pur avendo 67 anni, doveva continuare a lavorare a lungo, essendo diventata titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo dal 2015; in ogni caso, in base ad una simulazione di pensione elaborata da un patronato, poteva arrivare a percepire al massimo € 668,00 al mese di pensione lavorando fino a 71 anni.
Poiché, dunque, la non aveva redditi adeguati necessari a mantenere il tenore di vita Pt_1 goduto in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 156 c.c., riteneva che solo un contributo al mantenimento poteva riequilibrare le condizioni reddituali delle parti e, pertanto, chiedeva il riconoscimento di un assegno mensile di 500,00 euro in riforma della sentenza impugnata.
III. Si costituiva il quale, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità CP_1 dell'appello poiché non conforme ai precetti statuiti dal novellato art. 342 c.p.c.. In particolare, lamentava che l'appello si dilungava nella narrazione dei fatti, già esposta in primo grado, e presentava doglianze generiche, senza far riferimento né al capo della sentenza impugnato, né alle censure relative alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, né alle violazioni di legge denunciate né alla loro rilevanza ai fini processuali.
Nel merito, contestava integralmente la fondatezza del ricorso.
1. Sul primo motivo, rilevava che quanto affermato dall'appellante – ossia che il CP_1 aveva posto in essere continui atteggiamenti prevaricatori e aggressioni psicologiche - era del tutto generico, non circostanziato e non datato.
Sottolineava che, nonostante la avesse riferito di “aver subito più volte percosse dal Pt_1 marito che le hanno procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in altre parti del corpo”, non aveva prodotto i certificati di tutte quelle lesioni, non le aveva collocate nel tempo e nello spazio, né aveva dato prova di aver seguito conseguenti cure farmacologiche, introducendo nel giudizio di primo grado solo documentazione irrilevante o inutilizzabile.
Affermava parte appellata che non era veritiera la dichiarazione secondo cui l'appellante sarebbe stata privata del Bancomat, così da non avere mezzi necessari alla propria sussistenza: oltre a non essere stata fornita prova di ciò, la ricorrente aveva dichiarato di avere entrate proprie (nel 2010, già da 5 anni era assunta a tempo determinato e da oltre
15 anni dava ripetizioni private) con cui contribuiva anche alle spese di casa, così smentendo la lamentata condizione di mancanza di mezzi di sostentamento. Riteneva corretta la decisione del Giudice di prime cure di considerare che il lasso di tempo intercorso dal 2007 alla richiesta di separazione fosse “indice inequivoco della mancanza di un nesso di causalità fra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza oggi rappresentata e le aggressioni fisiche asseritamente subite fino al 2007”, nonché la mancata ammissione della prova testimoniale e dei files audio.
Deduceva invece la violazione del divieto ex art. 345, comma III, avendo l'appellante allegato, quale doc. 39, una relazione medica, redatta dalla Professoressa in data Per_1
6 marzo 2023 e riferita ad una visita del 21 febbraio 2023. Sottolineava che tale documento era stato formato quando ancora era pendente il giudizio di separazione, nel quale la Pt_1 seppur tardivamente, avrebbe potuto produrlo, garantendo il contraddittorio al CP_1
Nel merito, sottolineava come il documento non avesse alcun valore.
A fronte di quanto esposto, parte appellata ribadiva l'infondatezza della domanda di addebito della separazione e della pretesa di ricevere euro 500 a titolo di contributo al mantenimento.
2. Sul secondo motivo deduceva che:
- la TT aveva capacità reddituale avendo uno stipendio medio- alto;
- l'art. 156 c.c. prevede il “diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” ed uno stipendio di 1.762,00 euro netti è un reddito proprio adeguato;
- la TT aveva sul conto circa 135.000,00 euro, ossia 25.000,00 euro in più rispetto a quanto aveva ottenuto per la vendita dell'immobile, e - molto probabilmente – ulteriori 51.768,50 euro, avendo pertanto notevoli risparmi;
- Sebbene il percepisse una pensione di circa 1.950,00 euro al mese CP_1
(aumentata di circa 80 euro nell'ultimo anno) (cfr. 730 del 2023 doc. A), al contrario della ricorrente, non aveva risparmi sul conto, avendoli tutti investiti per i figli, per la famiglia e per la casa familiare;
- gli estratti conto del dimostravano come fosse sempre stato il resistente a CP_1 pagare tutto: per luce, gas, acqua e condominio il nell'anno 2022, aveva CP_1 pagato euro 5.042,95; il 50% doveva essere ancora rimborsato dalla e, nel Pt_1 novembre 2022, per far fronte alla gestione e al mantenimento della casa, aveva dovuto accendere un finanziamento di euro 9.800,00.
Sulla scorta di ciò, sosteneva l'insussistenza dei presupposti della richiesta di mantenimento, non svolgendo l'assegno di mantenimento la funzione di integrare difficoltà future ed eventuali, rispondendo, piuttosto, ad una esigenza immediata. 3. Infine, parte appellata domandava la condanna per lite temeraria ex art. 96, III, comma c.p.c., evidenziando che la ricorrente, già in primo grado, aveva agito in giudizio in maniera temeraria, costringendo il a difendersi non solo da accuse non vere ed infondate CP_1 ma anche su domande che non avrebbero dovuto essere proposte;
sottolineava che la Pt_1 si era rifiutata di depositare la documentazione richiesta dal Giudice di prime cure, le dichiarazioni dei redditi aggiornate e gli estratti conto con movimentazione completa, dunque di dare informazioni necessarie per una corretta ricostruzione della situazione patrimoniale, con lo scopo di ottenere un immeritato assegno di mantenimento.
Lamentava che parte appellante aveva reiterato in sede d'appello le domande che integravano la lite temeraria, adducendo argomentazioni infondate, affermando circostanze e fatti non veri, non provati e non documentati, oltre che offensivi e calunniosi nei confronti del marito.
Insisteva, pertanto, affinché venisse condannata per lite temeraria a pagare Parte_1
10.000,00 euro, tenuto conto del parametro dei valori medi per le spese legali in fase di appello, o alla diversa somma ritenuta equa.
IV. All'udienza del 09.02.2023 l'appellante si richiamava ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti, e la Corte tratteneva in causa la decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
In base a pacifica giurisprudenza di legittimità l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U. n. 27199,
16/11/2017, Rv. 645991; conf., ex multis, da ultimo, Cass. n. 13535/2018, n.
36481/2022, S.U. n. 36481/2022Rv. 648722). Va inoltre evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Civ. n. 1600/2024), non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessita di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che e previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, n. 7675, 19/03/2019, Rv.
653027).
L'appellante, nel caso di specie, ha evidenziato le motivate ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, impugnandola per il “Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con CP_1 conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ” Parte_1
e per l'“Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ”, così soddisfacendo la prescrizione di Parte_1 cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito l'appello è infondato.
Ai fini dell'addebito della separazione, in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non basta il riscontro di una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo l'accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una conseguenza di tale crisi (ex multis: Cass. Civ., sent. n. 18074/2014; Cass. Civ., sent. n.
14042/2008; Cass. Civ., sent. n. 2740/2008; Cass. Civ., sent. n. 5283/2005), nel senso che abbia contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole (ex multis: Cass. Civ., sent. n.
13592/2006; Cass. Civ., sent. n. 4367/2003; Cass. Civ., sent. n. 4837/1998).
La parte che promuove la relativa domanda è onerata dalla prova tanto della condotta contraria ai doveri matrimoniali quanto del nesso causale con il fallimento del rapporto coniugale. E' indiscutibile che nella valutazione del nesso causale le violenze fisiche costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantesi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore della violenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 5171/2024).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha escluso l'incidenza causale delle violenze riferite dalla sul fallimento del matrimonio in considerazione del successivo protrarsi Pt_1 della convivenza per oltre un decennio dall'ultimo episodio. La decisione è così motivata dal Tribunale: “A parere di questo collegio la scelta della ricorrente di continuare la convivenza matrimoniale per oltre un decennio con CP_1 insieme ai due figli di cui la minore all'epoca aveva solo dodici anni, è indice Tes_3 inequivoco della mancanza di un nesso di causalità fra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza oggi rappresentata e le aggressioni fisiche asseritamente subite fino al
2007 (cfr. Cass. sez. I, n. 11142 del 30.5.2016). Non risultano dedotti, infatti, neanche con la memoria integrativa ulteriori episodi specifici di violenza o circostanze che comprovino che la comunione spirituale e materiale dei coniugi fosse venuta meno sin dal 2007. Mentre risulta del tutto generica la deduzione contenuta a pag. 11 della memoria integrativa che recita “Come sono rilevanti e probanti: …i file audio contenenti registrazioni di frasi rivolte dal sig. alla moglie che si chiede di poter depositare” senza che si fosse in CP_1 precedenza dedotto quali frasi avrebbe rivolto alla TT. Solo dopo, nella prima CP_1 memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., risulta menzionata come contenuta nelle registrazioni
l'affermazione asseritamente sarcastica del non datata, “del tuo stipendio sono CP_1 invidioso”, che risulta non concludente;
e una imprecazione con epiteti assai poco edificanti all'indirizzo della coniuge, datata dalla stessa ricorrente al 26.12.20, ossia ben due mesi dopo il deposito del ricorso per separazione. Sicché i file audio non sono stati acquisiti”.
Il Tribunale ha ritenuto che gli episodi denunciati dalla supportati dalla allegazione Pt_1 dei referti di Pronto Soccorso e dalla querela sporta in data 02/10/2007, fossero da ritenersi superati dalla prolungata prosecuzione della convivenza dei coniugi, sintomatica di una intervenuta riappacificazione fra coniugi. La Corte ritiene di condividere tale valutazione poiché conforme all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, favorevole a ravvisare nella riconciliazione dei coniugi il presupposto del venir meno della rilevanza dei fatti anteriori determinanti la crisi coniugale rimanendo invece utilizzabili, ai fini della valutazione dell'addebito, soltanto i fatti successivi all'evento riconciliativo. In una recente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “La riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza. Ne deriva che tale "riconciliazione" successiva al divorzio non può non avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell'assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali.” (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ord., 08/03/2023, n. 6889).
Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata in punto di rigetto della richiesta di addebito della separazione al in assenza di sufficienti elementi idonei a CP_1 comprovare il nesso causale fra il comportamento del ed il fallimento del rapporto CP_1 coniugale proseguito ben oltre gli episodi di violenza denunciati.
Anche la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( cfr. ex multis, Cass. Civ. sent. n. 34728/2023).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emerso che il percepisce una pensione di circa 2.000,00 CP_1 euro mensili (cfr. cedolini 2020 in atti) mentre la percepisce circa 1.700,00 euro Pt_1 mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019, nonchè cedolino gennaio 2023);
l'appellato nonostante abbia goduto del TFR per un importo di euro 73.000,00 e di un incentivo al pensionamento di euro 47.352,00, nel 2020 ha utilizzato euro 38.000,00 per aiutare la figlia ad acquistare la macchina e la casa (cfr. estratto conto del 2020) Tes_3 ed ha investito circa 50.000,00 euro presso in favore del figlio Controparte_2
(cfr. estratti contro 2019 e 2020 in atti); l'appellante, invece, possiede risparmi Tes_2 per 110.000,00 euro circa, derivati dalla vendita della casa materna ereditata;
le parti sono comproprietarie al 50% della casa coniugale, mentre il è comproprietario, CP_1 unitamente ai fratelli nella misura del 25%, di un immobile posto in Cupramontana.
Nel quadro delineato le maggiori entrate del marito appaiono nel complesso bilanciate dai maggiori risparmi della moglie, tanto da potersi considerare le rispettive risorse economiche pressoché equivalenti;
va altresì considerato che non è stata fornita la prova che i coniugi durante il matrimonio godessero di un tenore di vita particolarmente elevato venuto meno a seguito della separazione. Tenuto altresì conto che i figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, la appare avere redditi sufficienti a garantire la Pt_1 conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Va dunque confermata sul punto la sentenza impugnata.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria avanzata dall'appellato non appare fondata. A tal proposito, si sottolinea che in primo grado erano state rigettate le domande di addebito reciprocamente proposte, con conseguente soccombenza reciproca delle parti.
Neppure sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. in relazione alla condotta processuale tenuta in sede di appello, non ravvisandosi in essa i requisiti delle pretestuosità e mala fede che giustificano la sanzione prevista dalla norma.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate per metà fra le parti con condanna di parte appellante, soccombente in via prevalente al pagamento della residua metà delle spese che si liquidano per l'intero in euro 3.473,00 (di cui €. 1029,00 per fase di studio della controversia, €. 709,00 per fase introduttiva del giudizio, €.
1.735,00 per fase decisionale) sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, secondo i parametri minimi corrispondenti allo scaglione relativo a procedimenti di valore indeterminato a complessità bassa.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data
12/06/2023, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite fra le parti nella misura di un mezzo, con condanna dell'appellante, soccombente in via prevalente, al pagamento in favore di parte appellata della residua metà delle spese che liquida, per l'intero, in euro 3.473,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Laura D'Amelio Dott. Leonardo Scionti