Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5205/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5205/2023 R.G. riservata in decisione in data 15.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CORNA ALESSIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e con domicilio eletto in Pavia in Via Cavagna San Giuliani nr. 5,
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POMA CRISTINA e con domicilio CP_1 C.F._2 eletto in Pavia viale Libertà 23 A
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“si insiste nella richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale posta sui beni di proprietà del Sig. i sensi Pt_1 dell'articolo 2884 c.c..”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
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(doc.4) e, in quella sede, le parti avrebbero potuto raggiungere un accordo quantomeno sul mantenimento del minore. Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dell'ipoteca, in assenza di accordo in sede di negoziazione, il signor avrebbe, in seguito, potuto proporre la domanda davanti al Giudice Parte_1 competente senza dover quindi invocare il principio di economia processuale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che all'udienza davanti al Giudice delegato del 16.4.2024 le parti raggiungevano un accordo in merito alla misura del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore (nato a Per_1
Stradella il 19.07.2013), individuata in 300,00 euro mensili oltre che sulla revoca dell'obbligo di versare il Per_ mantenimento per l'altra figlia della coppia (nata il [...]), in quanto maggiorenne e divenuta nelle more economicamente indipendente (v. verbale di udienza). Accordo che viene recepito dal Collegio in quanto rispondente all'interesse della prole.
Tuttavia, il resistente anche nelle conclusioni definitive rassegnate, ha insistito sulla domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante sui beni di sua proprietà iscritta dalla resistente ex art. 2818 c.c. in forza della sentenza di divorzio resa tra le parti, domanda inammissibile nel presente giudizio, in quanto soggetta a rito diverso e non connotata da vincoli di connessione qualificata con la domanda principale, come già rilevato dal
Giudice delegato con ordinanza del 24.5.2024, cui si rimanda.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alla misura del mantenimento per il figlio minore e alla revoca dell'obbligo di mantenimento verso la figlia maggiorenne e la soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di lite e la condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione in favore della resistente della rimanente parte, che viene liquidata in dispositivo, tenuto conto della modesta attività difensiva in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
con ricorso depositato in data 11.12.2023, a parziale modifica delle condizioni contenute nella
[...] sentenza di divorzio del Tribunale di Pavia n. 494/2019 del 19 marzo 2019: Per_
- revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia (nata il [...]), in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore un assegno mensile di 300,00 euro, oltre Per_1 al rimborso del 50% delle spese extra assegno;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda del ricorrente di cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
- Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1
pagina 2 di 3 la restante quota che liquida in € 1.178,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e CP_1
C.P.A. se e come dovuti per legge, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 %.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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