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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sent.N.17/2025
Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 6 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.57 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allagata al Parte_1
ricorso d'appello, dall'avv.to Luigi Brancati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via Mazzini, n.97;
1
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace;
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso cui, ope legis, domicilia in Potenza al C.so XVIII Agosto, n.46;
APPELLATI OGGETTO: Assegno ad personam- Appello avverso la sentenza n. 212/2024 del 14
marzo 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a percepire la maggiorazione pari ad euro 188,20 mensili con conseguente declaratoria di nullità e/ o inefficacia del decreto di ricostruzione della sua carriera nella parte in cui non ha previsto espressamente la predetta provvidenza come acquisita e dovuta al ricorrente;
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento di addebito del 10 agosto 2022, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante a titolo di indebito;
con condanna dell'Amministrazione al ripristino in busta paga della predetta maggiorazione, oltre accessori, con vittoria delle spese del doppio grado, con attribuzione, nonché all'ulteriore risarcimento dei danni ex art.96
c.p.c.”
Per l'appellato “Voglia la Corte Controparte_2 Controparte_2
d'Appello adita respingere l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 settembre 2022, esponeva di aver Parte_1
svolto la funzione di Segretario Comunale in vari Comuni d'Italia quale dipendente del
Ministero dell'Interno e che, a seguito di regolare concorso, veniva assunto dal
, quale docente con immissione in ruolo nel Controparte_1
settembre 1993 e riconoscimento di un assegno ad personam, non rivalutabile e non assorbile, ma pensionabile, pari alla calcolata differenza retributiva tra quella maggiore in godimento come Segretario Comunale e quella spettante come docente di ruolo.
In data 17 maggio 2022 gli veniva comunicato dal MEF la soppressione dell'assegno ad personam dal mese di aprile 2022 e l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico per un recupero di crediti erariali, circostanza quest'ultima sfociata nel decreto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza del 10 agosto 2022,
notificato il successivo 18 agosto 2022 con cui si chiedeva la restituzione della somma complessiva di euro 50.122,42 a titolo di indebita percezione del predetto assegno ad persona con decorrenza dal 1° settembre 1995 al 31 maggio 2022.
Ritenuta la nullità ed inefficacia del provvedimento impugnato, chiedeva al giudice adito il ripristino dell'assegno ad personam nella misura di euro 188,20 mensili e che venisse accertata e dichiarata la non debenza della somma richiesta a titolo di indebito,
in quanto emolumenti percepiti in buona fede e tenuto conto, altresì, della prescrizione quinquennale o decennale.
3 Contro Ritualmente costituitosi il contraddittorio, sia il che il depositavano CP_4
separate memorie difensive in cui concludevano per il rigetto delle domande, come azionate, stante la loro infondatezza.
All'udienza di discussione del 14 marzo 2024, il giudice adito, dichiarato,
preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuta la
[...]
restituzione delle somme percepite in epoca precedente al mese di marzo 2012,
compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice, ritenuta la legittimazione passiva esclusivamente in capo al , nonché Controparte_1
applicabile il termine di prescrizione decennale, trattandosi di indebito oggettivo,
concludeva nel senso che non fosse dovuta la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno ad personam fino a febbraio 2012, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva farsi risalire al 21 marzo 2022.
Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti del Parte_1
e del , Controparte_1 Controparte_2
con ricorso depositato il 29 aprile 2024, insistendo sulla legittimazione passiva del
Contro e sulla fondatezza della domanda azionata e, quindi, sulla non condivisibilità
della sentenza, tenuto conto che il primo giudice aveva applicato retroattivamente la legge di stabilità 2013, abrogativa dell'assegno ad personam, entrata in vigore il 1°
gennaio 2014 , fermo restando, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso in esame della
4 norma in questione, trattandosi di un diritto, quello all'assegno ad personam, acquisito e, pertanto, divenuto intangibile.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato
, in persona del si costituiva Controparte_2 CP_6
tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello,
di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
Disposto che l'udienza del 6 febbraio 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del e del Controparte_1
merto, stante agli atti la prova dell'avvenuta notifica nei suoi confronti dell'atto di appello, notifica avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura
Distrettuale dello stato di Potenza in data 3 maggio 2024.
Non può essere accolto il primo motivo di gravame con cui l'odierno appellante insiste sulla legittimazione passiva del , in quanto, Controparte_2
come correttamente affermato dal primo giudice, la legittimazione passiva spetta
5 esclusivamente al datore di lavoro e non anche al MEF ordinatore secondario CP_2
di spesa, avendo, pertanto, agito in esecuzione di quanto disposto dal
[...]
, datore di lavoro dell'odierno appellante. Controparte_1
Quanto al merito della vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio, ribadito, in questa sede, che si verte in ipotesi di indebito oggettivo, occorre precisare, in termini generali, che esso presuppone la mancanza di un obbligo così come enunciato nell'art.2033 c.c.; quindi, l'obbligazione, di cui la norma presuppone la mancanza,
deve essere intesa in senso strettamente giuridico, con la conseguenza che integra l'indebito oggettivo il semplice fatto di un pagamento eseguito e correlativamente ricevuto senza causa.
L'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale,
come recentemente sancito dalla Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n.
23419 dell'1 agosto 2023, in cui ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'appello di applicare il termine di prescrizione decennale al diritto della pubblica amministrazione di ripetere le retribuzioni corrisposte indebitamente.
L'imprescrittibilità dei diritti indisponibili sancita dell'art. 2934, c. 2, c.c. si traduce infatti nell'impossibilità della perdita totale del diritto in ragione del suo mancato esercizio, mentre resta soggetto alla prescrizione ordinaria il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo. L'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., è stata già esclusa dalla Cassazione (Cass., 5
novembre 2019, n. 28436), giacché l'unica fattispecie regolata dall'art. 2948 c.c., n. 4
è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo
6 dell'obbligazione. Aggiungono, inoltre, i giudici della Suprema Corte che il momento di decorrenza del termine decennale di prescrizione, coincide, nel caso di specie, con il momento stesso del pagamento, ab origine soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo (per la nullità degli atti di costituzione del fondo). Altro profilo messo in luce dalla pronuncia in commento è la natura dell'azione della pubblica amministrazione in caso recupero di somme indebitamente erogate. La vicenda è stata vagliata anche dalla
Corte costituzionale in ordine alla presunta illegittimità dell'art. 2033 c.c. (casistica in cui rientra la fattispecie in esame), per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo 1 Cedu.
In particolare, in riferimento al caso di specie, con ordinanza del 14 dicembre 2021 la
Corte di cassazione, Sezione lavoro aveva posto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2033 c.c., “nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”. Successivamente con la pronuncia n. 8/2023, senza voler ripercorrere i diversi profili analizzati, la Consulta
ha ritenuto legittima la ripetizione dell'indebito retributivo anche nel caso in cui le somme siano state percepite dal dipendente pubblico in buona fede, ingenerando nello stesso un legittimo affidamento circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, con il solo limite che la richiesta di restituzione deve avvenire con modalità conformi alla buona fede oggettiva. Perdipiù l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se
7 adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale del citato art. 2033 c.c..
Il problema, quindi, riproposto in questa sede riguarda l'applicazione retroattiva della legge di stabilità 2013 abrogativa della legge n.537/1993 ed entrata in vigore il 1°
gennaio 2014.
L'art.1 commi 458 e 459 così stabiliscono: L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi
57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Quindi, la revoca dell'assegno ad personam, corrisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 3, comma 57, della l. n. 537 del
1993, anche per il caso di passaggio tra diverse amministrazioni, si pone quale atto di natura doverosa, discendente direttamente dall'art. 1, comma 458 della l. n. 147 del Si è posto, quindi, il problema di accertare se le somme corrisposte a titolo di assegno ad personam, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l'assegno, nel caso in cui si sia formato un legittimo affidamento, siano o meno automaticamente irripetibili, essendo necessario valutare nel singolo caso concreto la proporzionalità dell'interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'aver abrogato l'assegno ad personam, prevedendo la corresponsione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, trovasse ragionevole giustificazione, oltre che nella già
rilevata esigenza di contenimento della spesa pubblica, anche in quella di “non creare sperequazioni retributive, a parità di funzioni esercitate”.
La stessa Ad. plen. n. 10 del 2022 aveva rilevato che, attraverso le disposizioni in questione, “sono eliminate ragioni di differenziazione dei trattamenti economici all'interno della stessa amministrazione”, ritenendo che l'affermazione della , Pt_2
benché espressa con riguardo alla particolare vicenda del rientro in ruolo del professore universitario, prima eletto componente del potesse estendersi anche a quella Pt_3
del dipendente che sia assunto presso una nuova amministrazione a seguito di passaggio da una precedente.
Occorre, quindi, affrontare la diversa e autonoma questione, cioè quella relativa alla legittimità del provvedimento nella parte in cui dispone la ripetizione delle somme corrisposte negli anni precedenti, a decorrere, quindi, da epoca precedente alla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l'assegno ad personam.
9 Non ritiene il Collegio di condividere l'assunto del primo giudice, dovendosi ritenere,
in ossequio al principio di cui all'art.11 delle Preleggi e, quindi, di non retroattività
della legge abrogativa in esame, che l'Amministrazione è sì legittimata a recuperare le somme erogate dopo l'entrata in vigore della stessa legge abrogativa e, quindi, alla luce del comma 459, dal febbraio 2014 e nei limiti della prescrizione decennale, con la conseguenza che nel caso in esame non è dovuta la restituzione delle somme percepite dall'appellante a titolo di assegno ad personam e non fino al febbraio 2012,
come affermato dal primo giudice, bensì fino al gennaio 2014.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che va confermata bel resto, ribadita la legittimità del provvedimento di restituzione, deve precisarsi che esso deve riguardare le somme erogate all'appellante a titolo di assegno ad personam a decorrere dal febbraio 2014 al marzo 2022 e, quindi, non dovute le somme legittimamente percepite fino al gennaio
2014.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto, da una parte del parziale accoglimento della domanda reiterata in questa sede dal pubblico dipendente e della oggettiva complessità e controvertibilità della materia in esame relativa alla ripetizione di somme ricevute a titolo di retribuzione nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “in tema di spese legali, la compensazione per
"gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla
10 l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale,
restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata” (Cass.
n.15495/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 57 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Ministro p.t., e del Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro p.t., avverso la sentenza n. Controparte_2
212/2024 del 14 marzo 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara non dovuta la restituzione delle somme percepite dall'appellante a titolo di assegno ad personam fino alla mensilità di gennaio 2014;
11 2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Potenza, 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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