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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1662 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Valentina Ponte e Davide Ponte
- RICORRENTE -
contro
, nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Savona (SV), Piazza Guido Rossa n. 6/2
(codice fiscale ), pec , P.IVA_1 Email_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nell'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 9.7.25, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentir accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel II livello retributivo dopo 9 mesi di lavoro e accertato il mancato pagamento di tutte le voci retributive, maggiorazioni, ratei, spettanze di fine rapporto con conseguente condanna al pagamento di euro 2.160,85 (di cui euro 190,25 a titolo di TFR) e vittoria di spese.
La parte ricorrente a sostegno ha dedotto:
1 - di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta in data 11.5.2022, con un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022, poi prorogato fino al 30.9.2022, in qualità di operaia, addetta ai servizi di pulizia, 1° livello retributivo a norma del CCNL
Imprese di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi, part-time al 18,75%, con orario di lavoro dalle 17.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, presso il Comune di Pedrengo (BG), luogo dove è sorto il rapporto di lavoro e dove la ricorrente ha lavorato,
- che il rapporto è stato trasformato in tempo indeterminato in data 1.10.22,
- di essere stata inquadrata al II livello solo dal maggio 2023,
- che dal giugno 2023 l'orario contrattuale è aumentato al 37,50%,
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.12.24.
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto che avrebbe avuto diritto al superiore inquadramento a decorrere dal febbraio 2023 anziché da maggio 2023.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente è stato assunta quale addetta ai servizi di pulizia, la disciplina collettiva è chiara:
- si possono inquadrare al I livello i lavoratori di prima assunzioni per mansioni ricomprese nel II livello “Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”,
- le mansioni della ricorrente di addetta ai servizi di pulizia sono enumerate tra quelle del
II livello tra le quali “gli addetti ai servizi di pulizia”.
***
La ricorrente ha lamentato che
- le retribuzioni corrisposte non tengono conto dell'integrativo provinciale, riconosciuto dalla resistente solo da novembre 2023,
- le ore retribuite in busta paga di lavoro supplementare da corrispondersi con la maggiorazione del 28%,
- non ha percepito il rateo di 14a mensilità 2024, i ratei di ferie e permessi,
- ha percepito solo parzialmente il TFR. 2 ***
L'art. 33 del CCNL applicato prevede “Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 81/2015 dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra e coerente con quanto previsto all'articolo 6 del D.lgs. 81/2015.”.
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al II livello del Imprese di Pulizia e
Servizi Integrati / Multiservizi dal febbraio 2023,
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 2.160,85 (di cui euro
190,25 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
3 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
1.030,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 23 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Valentina Ponte e Davide Ponte
- RICORRENTE -
contro
, nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Savona (SV), Piazza Guido Rossa n. 6/2
(codice fiscale ), pec , P.IVA_1 Email_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nell'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 9.7.25, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentir accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel II livello retributivo dopo 9 mesi di lavoro e accertato il mancato pagamento di tutte le voci retributive, maggiorazioni, ratei, spettanze di fine rapporto con conseguente condanna al pagamento di euro 2.160,85 (di cui euro 190,25 a titolo di TFR) e vittoria di spese.
La parte ricorrente a sostegno ha dedotto:
1 - di essere stata assunta alle dipendenze della società convenuta in data 11.5.2022, con un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022, poi prorogato fino al 30.9.2022, in qualità di operaia, addetta ai servizi di pulizia, 1° livello retributivo a norma del CCNL
Imprese di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi, part-time al 18,75%, con orario di lavoro dalle 17.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, presso il Comune di Pedrengo (BG), luogo dove è sorto il rapporto di lavoro e dove la ricorrente ha lavorato,
- che il rapporto è stato trasformato in tempo indeterminato in data 1.10.22,
- di essere stata inquadrata al II livello solo dal maggio 2023,
- che dal giugno 2023 l'orario contrattuale è aumentato al 37,50%,
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.12.24.
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto che avrebbe avuto diritto al superiore inquadramento a decorrere dal febbraio 2023 anziché da maggio 2023.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente è stato assunta quale addetta ai servizi di pulizia, la disciplina collettiva è chiara:
- si possono inquadrare al I livello i lavoratori di prima assunzioni per mansioni ricomprese nel II livello “Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”,
- le mansioni della ricorrente di addetta ai servizi di pulizia sono enumerate tra quelle del
II livello tra le quali “gli addetti ai servizi di pulizia”.
***
La ricorrente ha lamentato che
- le retribuzioni corrisposte non tengono conto dell'integrativo provinciale, riconosciuto dalla resistente solo da novembre 2023,
- le ore retribuite in busta paga di lavoro supplementare da corrispondersi con la maggiorazione del 28%,
- non ha percepito il rateo di 14a mensilità 2024, i ratei di ferie e permessi,
- ha percepito solo parzialmente il TFR. 2 ***
L'art. 33 del CCNL applicato prevede “Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 81/2015 dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra e coerente con quanto previsto all'articolo 6 del D.lgs. 81/2015.”.
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al II livello del Imprese di Pulizia e
Servizi Integrati / Multiservizi dal febbraio 2023,
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 2.160,85 (di cui euro
190,25 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
3 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
1.030,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 23 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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