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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4837 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del
4.7.2025, vertente
TRA
con l'avv. Enrico Cilli Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: divorzio contenzioso
1 FATTO E DIRITTO
1. ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in data 29.3.2001 in Guidonia Montecelio (RM), deducendo: che
[...]
le parti si sono separate consensualmente con condizioni omologate giusta decreto del Tribunale di Tivoli del 17.9.2010; che dal matrimonio non sono nati figli.
2. Parte ricorrente ha dunque domandato “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni già sancite in
sede di separazione consensuale ed in particolare: a) i coniugi sono
economicamente autosufficienti e pertanto non sussiste alcun reciproco obbligo di
mantenimento; b) la casa familiare di proprietà esclusiva del marito, sita in
Guidonia Montecelio, Via del Borgo n. 67, resta nella sua disponibilità.”.
3. , benché evocata in giudizio, non si è costituita e Controparte_1
deve essere dichiarata contumace.
4. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ.
5. Ciò posto, la domanda scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, concluso con il decreto suindicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. In assenza di domande accessorie, non devono essere assunte ulteriori statuizioni.
7. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29.3.2001 in Guidonia Montecelio (RM); Controparte_1
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Guidonia Montecelio
di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, numero 12, parte 1) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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