Sentenza breve 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 13/11/2023, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02542/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2023, proposto da
AN ES, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Amalfi n. 14135 di data 18 luglio 2023, col quale è stata denegata la richiesta di rilascio del permesso di costruire avanzata dalla ricorrente il 25 marzo 2021, prot. n. 4004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Comune di Amalfi n. 14135 di data 18 luglio 2023, col quale è stata denegata la richiesta di rilascio del permesso di costruire avanzata dalla ricorrente il 25 marzo 2021, prot. n. 4004.
Deduce la parte di aver presentato in data 9 aprile 2014 una prima richiesta di rilascio del titolo abilitativo per eseguire lavori di recupero abitativo del sottotetto esistente nell’immobile di proprietà, sito nel centro storico di Amalfi.
Rappresenta che tale richiesta fu denegata in quanto il Comune era all’epoca sprovvisto di strumentazione urbanistica (PRG, PUC, RUEC) e delle relative norme tecniche di attuazione e in quanto l’insieme delle opere previste, oltre a determinare una modifica dei prospetti, determinava secondo l’Amministrazione la realizzazione di un’altra unità abitativa con accesso autonomo e non collegata internamente con altra consistenza immobiliare sita nel medesimo corpo di fabbrica.
Rileva di aver proposto ricorso avverso il predetto diniego (poi definito con sentenza che lo ha dichiarato improcedibile) e di aver, nelle more del giudizio, provveduto a presentare una nuova richiesta per un progetto minore (prevedente l’esecuzione di lavori di manutenzione al detto sottotetto, con recupero abitativo, quali sostituzione della pavimentazione, spicconatura intonaci, realizzazione nuove tramezzature interne, rifacimento della copertura del tetto, senza però realizzare un’unità abitativa autonoma), essendo stato approvato il Piano Urbanistico Comunale con delibera consiliare n. 25 del 19 agosto 2020, il 25 marzo 2021, prot. n. 4004.
Deduce che però anche tale progetto è stato ritenuto inammissibile e denegato con il gravato provvedimento, avendo il Comune ritenuto che il recupero abitativo del sottotetto va qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia ( ex art. 5 L.R. n. 15/2000), mentre le N.T.A. del PUC consentono nell’area in questione unicamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Si eccepisce che il provvedimento è affetto da eccesso di potere per difetto e/o erroneità di motivazione, illogicità e contraddittorietà, affermando che quanto indicato in motivazione è irrilevante rispetto all’utilizzazione abitativa del sottotetto, da eseguire senza incremento di superficie e volume.
Si ribadisce che l’intervento è conforme all’art. 65 delle N.T.A., trattandosi di sottotetto che non costituisce autonoma abitazione ma forma un’unica unità immobiliare con l’alloggio del piano sottostante, ed è soggetto a permesso di costruire, non alla previa esistenza di un PUA, sicché non rileverebbe nel caso di specie quanto statuito dalla Corte Cost. con la sentenza 11/2016, perché non si è in presenza di intervento in deroga al PUC, ma in conformità allo stesso.
Si aggiunge che l’intervento a farsi è escluso da quelli necessitanti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come si evince dall’art. 2, comma 1, del D. P. R. 31/2017 e dal punto A.2 della tabella A (o 1) ad esso allegata.
Si eccepisce, infine, la violazione delle garanzie partecipative, non avendo il Comune preso in considerazione le controdeduzioni di parte.
Il Comune di Amalfi, pur regolarmente intimato, non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 7 novembre 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere definito con sentenza in forma semplificata.
La sentenza n. 11/2016 della Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
Ebbene, come rilevato da parte ricorrente, il terzo comma dell’art. 65 delle N.T.A. del PUC vigente stabilisce: “ È ammessa la destinazione residenziale dei sottotetti che non costituiscano autonome abitazioni ma formino un’unica unità immobiliare con l’alloggio del piano sottostante ”.
Nel caso di specie, nella relazione tecnica depositata in atti si legge che: “ il sottotetto non costituirà autonoma abitazione, ma bensì un’unica unità immobiliare con l’alloggio principale, di cui già è pertinenza ”.
Pertanto, si è in presenza di un intervento non richiesto in deroga ad una prescrizione paesaggistica (tale, in ogni caso, essendo l’obbligo di PUA previsto dall’art. 30 PUC per gli interventi di ristrutturazione, trattandosi di norma a contenuto urbanistico, derogata dall’art. 6 citato) e consentito dalle N.T.A.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Amalfi n. 14135 di data 18 luglio 2023.
La particolarità della vicenda, sulla quale si innesta una pronuncia del giudice costituzionale, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Amalfi n. 14135 di data 18 luglio 2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO