Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26401/ 2023 promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to F. SCHILLACI Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. P. TORTATO CP_1
Resistente
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 7.8.2023 e regolarmente notificato, , premesso Parte_1
di essere stata dipendente di Alitalia SAI spa in di essere stata posta in Per_1 CP_2
cigs a zero ore da ottobre 2021, di usufruire del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo ad integrazione del trattamento base di cigs per il raggiungimento dell'80% della retribuzione, lamentava che gli importi erano stato corrisposti in misura inferiore;
deduceva
CP_ in diritto;
puntualizzava che non sono esatti i dati lavorativi forniti all' da Alitalia utilizzati per effettuare il relativo conteggio e in particolare quelli relativi ai periodi di mancata prestazione , che invece devono essere sterilizzati ossia non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento;
presentava una tabella con i conteggi;
concludeva nel modo che segue: “- condannare l in persona del legale rapp.te p.t. (quale CP_1
gestore del F.S.T.A.) a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 7.851,79 a titolo di differenza sulle integrazioni FSTA percepite mensilmente Gennaio 2020 a Dicembre
2022, come da conteggi allegati che fanno parte integrante del presente ricorso e che si
1
- accertare e dichiarare che l'integrazione FSTA spettante ogni mese alla ricorrente è pari ad euro 2.266,57, con conseguente condanna dell' , in persona del leg. rapp.te p.t., a CP_1
pagare ogni mese in favore del ricorrente detto importo -o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa a tale titolo- per i mesi dal Gennaio 2023 in poi (o le relative differenze rispetto agli importi percepiti a tale titolo) sino alla scadenza naturale della integrazione FSTA.
Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio
(comprensive di spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva la decadenza, la violazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, l'infondatezza della domanda;
contestava i conteggi di controparte ed esponeva i propri;
chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza.
Sul punto va richiamato quanto già affermato nella sentenza emessa nel proc. RG
28396/2022 (Giudice Orru'), nota alle parti in quanto versata in atti, riguardante fattispecie in parte sovrapponibile a quella in oggetto e fondata su principi giurisprudenziali consolidati:
“L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021 che il Giudicante ritiene di condividere e fare proprio. "...15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale,
2 ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del
09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del
1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma
3 del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre,
Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25.
Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.. 26.
L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo
4 significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale" (conforme sentenza della Cassazione n. 123/2022 che ha fissato il seguente principio: "In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n.
111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale").
Va ricordato che per la prestazione in oggetto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, stabilisce:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (comma
2); "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte" (u.c. inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111)”.
L'oggetto del presente giudizio riguarda una prestazione riconosciuta in modo parziale in quanto deve ritenersi che ricorra una ipotesi di riconoscimento della "prestazione (...) in modo parziale" di cui all'art. 47, comma 6, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con modif. nella L. n. 111 del 2011, quando "la prima liquidazione
5 non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni, incidenti sulla integrale liquidazione"
(Cass. n. 21319 del 2016).
Nel caso in esame il riconoscimento parziale della prestazione è avvenuto con il pagamento della cigs nel mese di ottobre 2021, pertanto ai sensi del predetto art. 47, comma 6, il termine di decadenza decorre " dal pagamento della sorte" e, dunque, dal pagamento dei singoli ratei.
Va, quindi, conclusivamente osservato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal citato art. 47, comma 2, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di pagamenti rateali, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce "riconoscimento parziale della prestazione”.
Poiché il ricorso, nel caso di specie, è stato depositato il 7.8.2023 , la decadenza, alla luce dei principi sopra riportati, è maturata per i pagamenti intervenuti fino al mese di luglio
2022.
Per ciò che concerne la integrazione del contraddittorio, l'eccezione è infondata;
la
Cassazione ha infatti stabilito che “ in tema di cassa integrazione guadagni, l è parte CP_1
del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad
CP_ anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall' il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che CP_
“l' è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale” (Cass. n. 2760 del 2003)” (Cass. sez. lav. ordin. n. 3076 del
1.2.2022).
Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente fa parte del personale navigante Alitalia SAI inA.S., destinataria di procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria da maggio 2017.Per il personale navigante è previsto il Fondo di solidarietà del trasporto aereo (FSTA) il quale, secondo le previsioni dell'art. 2 lett. b decreto interministeriale n. 95269 del 6 Aprile 2016,“assicura la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la
6 sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale”.
Per raggiungere tale obiettivo il fondo eroga “ prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di e del trattamento di cassa integrazione guadagni CP_3 straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà” (art. 5 comma 1 decreto 95269/2016), tali da “garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario” (art. 5 comma 2 decreto 95269/2016). CP_ Con Messaggio n.1336/2021, si prevede che “attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, si precisa che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell'arco temporale ricompreso tra gennaio
2020 e la fine dell'emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020”; con messaggio n. 2545 del 08/07/2021, l ha fornito indicazioni operative sulla CP_1 CP_4 procedura amministrativa per la comunicazione e l'inserimento dei nuovi dati retributivi e che sulla base dei nuovi dati comunicati dall'azienda all' sono state riprocessate, CP_4
con i nuovi importi, tutte le prestazioni già erogate per ciascun periodo deliberato.
Alla luce delle note di udienza depositate dalla parti, emerge innanzitutto come sia pacifico che le retribuzioni prese a riferimento debbano essere esclusivamente quelle
CP_ dell'anno 2019, come riconosciuto dall' anche nella memoria di costituzione (la circostanza infatti non è contestata), con conseguente neutralizzazione del periodo emergenziale.
CP_ L' ha chiarito di avere utilizzato i nuovi dati retributivi trasmessi dalle aziende dopo il CP_ messaggio 1336/2021, contenente indicazioni operative più dettagliate, cosicchè sono state riprocessate tutte le prestazioni già erogate per ciascun periodo.
Nelle note per l'udienza del 12.2.2024, primo atto utile per contestare le deduzioni avversarie, parte ricorrente si è limitata a contrastare l'eccezione di decadenza e di mancata integrazione del contraddittorio, aderendo all'eccezione circa la riduzione al 60% della quota FSTA da gennaio 2023, e aggiungendo che “Si consideri che le norme di riferimento non sono in contestazione. Le modalità di calcolo dell'indennità del Fondo di
7 Solidarietà del Trasporto Aereo sono quelle indicate dall' e specificate nei documenti CP_1
allegati dalle parti processuali (es. doc. da n. 1 a n. 4 fascicolo ricorrente).
I dati reddituali sono certi, in quanto tutte le buste paga per i periodi richiesti e per la identificazione della base di calcolo dell'indennità FSTA, oltre la rendicontazione dei CP_1
pagamenti eseguiti, sono in atti, in quanto depositate dalla ricorrente (doc. da n. 6 a n. 11 fascicolo ricorrente)”.
Deve ricordarsi che “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”. (v. Cass .n. 3245 del 05/03/2003).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha depositato conteggi relativi alla somma richiesta nelle conclusioni, ma solo una tabella, a suo dire “esplicativa” delle modalità con le quali avrebbe calcolato le differenze richieste. CP_ In realtà, nella tabella non si specifica alcunchè e con essa non si mette l in grado di verificare la correttezza dei conteggi eseguiti.
Indicare la sola retribuzione annua- come fa parte ricorrente nella detta tabella- non è peraltro sufficiente in quanto, ad esempio, gli importi delle voci fisse e continuative e quelli delle voci variabili vanno trattati distintamente (v. deduzioni a pag.7 memoria di
CP_ costituzione dell' non contestate specificamente e conforme previsione di cui all'art.5
c.2 Decreto interministeriale n.95269/2016 riportato da parte ricorrente nel ricorso).
Né nel ricorso si rinvengono gli elementi di fatto in base ai quali dovrebbero essere considerate dovute le differenze richieste;
parte ricorrente si limita a richiamare le circolati
CP_ dell' e a specificare che “il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020” e che i "periodi di
8 mancata prestazione"… devono essere "sterilizzati", ossia non entrano nel "calcolo della retribuzione media di riferimento".
Anche nelle note conclusive, dopo avere contestato le eccezioni preliminari, parte ricorrente richiama le medesime deduzioni.
Quanto al primo punto, la circostanza del riferimento all'anno 2019, come detto, è pacifica;
CP_ quanto al secondo, ha precisato che “nell'ambito dell'anno 2019, sono stati esclusivamente considerati i periodi effettivamente lavorati da parte della ricorrente e non già anche i periodi di assenza per malattia o per servizio”.
L'ente peraltro ha esposto sia i criteri di calcolo sia il conteggio della quota FSTA, utilizzando i dati contenuti nella tabella di parte ricorrente.
All'esito di ciò, parte ricorrente non ha potuto che constatare la correttezza delle modalità CP_ di calcolo adottate dall' ed evidenziare “che le norme di riferimento non sono in contestazione” (v. note per il 12.2.2024 già richiamate).
Sebbene abbia continuato ad insistere nelle stesse conclusioni ( tranne per ciò che CP_ concerne la quota di TFSA indicata dall' per il 2023, ugualmente ritenuta corretta), parte ricorrente non ha indicato alcun motivo di dissenso specifico (e cioè argomentato) con riferimento ai criteri utilizzati ed ai calcoli effettuati dall' , con la conseguenza che CP_1 appare venuta meno ogni ragione di contrasto tale da richiedere l'intervento del giudice.
Stante la complessità della fattispecie, deve ritenersi sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Roma 5.1.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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