Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/11/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA GENOVA,22/B PREGNANA MILANESE (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. Maria Elena Marchetto come da procura in atti;
parte ricorrente nei confronti di
CP_1
Nata a MILANO (MI) il 17/11/1977
Residente VIA DI RUDINI',16 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. Francesco L. Bellman come da procura in atti;
parte resistente pagina 1 di 13
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione Giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa De Luca, Voglia provvedere, a liberalizzare gli incontri padre- figlio essendo pregiudizievole dell'interesse di entrambi questa privazione della libertà di frequentazione del minore, e che accolga le seguenti conclusioni:
1)stante l'assenza di elementi pregiudizievoli nel rapporto padre- figlio, stabilisca che il padre possa tenere con sé il figlio ogni week end dal sabato mattina alle 10.00 quando lo preleverà a casa della casa della madre e lo riaccompagnerà la domenica successiva alle ore 18.00. In via subordinata ove mai il Tribunale dovesse ritenere non congrua la proposta precedente si chiede che il sig. Pt_1
possa vedere e tenere con sé a week end alternati dal sabato mattina alle 10.00 quando lo Per_1
preleverà a casa della madre e lo riaccompagnerà la domenica successiva alle ore 18.00.
Nella settimana con il week end di spettanza, il padre potrà tenere il piccolo un giorno alla settimana preferibilmente il mercoledì per almeno tre ore prelevandolo a casa della madre alle 18 ed ivi riaccompagnandolo alle 21.00 dopo averlo fatto cenare. Nella settimana senza il week end di spettanza il padre potrà tenere il piccolo dal pomeriggio alle ore 18.00 del mercoledi prelevandolo a casa della madre e lo riaccompagnerà il giorno successivo alla scuola.
2)Disponga la modifica del provvedimento emesso in data 28.03.2023 nel procedimento RGN
43793/2022 nella parte relativa alla quantificazione del contributo al mantenimento di Per_1 stabilendo che il medesimo venga rifissato nell'importo di Euro 250,00 per i motivi sopra riportati;
3)stabilire che l'assegno unico quantificato in Euro 300,00 venga equamente percepito dai coniugi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Conclusioni precisate nell'interesse di parte resistente
A)In via principale e nel merito
Pronunciare la separazione personale dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
Disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore , con collocazione prevalente Persona_2
presso la madre, Sig.ra CP_1
pagina 2 di 13 Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Di Rudinì n. 16, in ragione del collocamento prevalente del minore;
Incaricare i Servizi Sociali di Milano, in concerto con i Servizi Sociali di Pregnana Milanese del monitoraggio del nucleo familiare, adottando ogni presidio ritenuto più opportuno per i genitori e
, con espresso mandato di articolare un calendario progressivo dei tempi di cura paterni, Per_1
previo esperimento di un ADM presso la casa paterna, tenuto conto di quanto emerso nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti, nonché della futura restituzione da parte dell'educatore domiciliare;
C) In ogni caso
Porre a carico del padre un contributo al mantenimento per il minore nella misura Persona_2
di Euro 600,00 da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese, e da rivalutarsi in base all'ISTAT come per Legge, ferma la base al mese dell'udienza presidenziale;
Porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dalle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale di Milano Ed.
Novembre 2017;
Disporre l'attribuzione integrale alla madre dell'Assegno Unico per il figlio minore;
Persona_2
Autorizzare il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore e per i genitori;
Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e Spese Generali 15% come per Legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 19/06/2021, Parte_1 CP_1
in regime di comunione legale dei beni, iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo
(Anno 2021, R. 05, N. 0157, Parte I).
Dalla loro unione sentimentale, prima del matrimonio, è nato il figlio (in data Persona_2
09/10/2020), riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato in data 21/11/2022 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente Pt_1
ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli
[...]
a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, e Per_1
regolamentazione della frequentazione padre-figlio come in atti indicato;
in punto economico, di porre pagina 3 di 13 a proprio carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 250,00, da versarsi alla madre, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da linee
Guida della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017 e con attribuzione dell'AU integralmente a favore della resistente.
Il Presidente f.f., con decreto dell'1/12/2022, ha fissato l'udienza del 28/03/2023 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 02/03/2023 si è costituita la resistente aderendo alla pronuncia sullo status;
ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore , Per_1
con collocamento del medesimo presso la propria abitazione. Ha, inoltre, domandato di disporre in suo favore l'assegnazione della casa familiare e di regolamentare la frequentazione paterna del minore, previo incarico ai Servizi Sociali o approfondimento a mezzo CTU delle competenze genitoriali paterne;
di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di Euro 600,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70 % delle spese straordinarie;
AU integralmente a suo favore.
All'udienza del 28 marzo 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentite le parti, il Presidente f.f. ha così provveduto:
“ …
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dispone che nelle more degli accertamenti di seguito delegati, il minore rimanga collocato presso la madre e che la frequentazione padre-figlio avvenga alla presenza della madre e/o di persona di sua fiducia previo accordo tra i genitori;
3) Dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano effettuino un'accurata indagine psico sociale sul nucleo familiare in oggetto, fornendo al Tribunale ogni elemento utile alla valutazione delle competenze genitoriali delle parti e della qualità della relazione intrattenuta dal figlio minore con ciascun genitore;
ciò al fine dell'adozione dei provvedimenti maggiormente tutelanti e rispondenti all'interesse del figlio minore in punto affidamento, collocamento e regolamentazione degli spazi e tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario prevalenete ed il figlio minore;
4) Dispone la presa in carico di da parte dei Servizi Parte_1 Controparte_2
territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dello stesso al fine di effettuare tutti gli accertamenti in merito al lamentato uso/abuso di sostanze stupafecenti, con eventuale avvio degli interventi di recupero;
5) Sull'accordo delle parti, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità della pagina 4 di 13 somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
6) dà atto dell'impegno del ricorrente a continuare a pagare fino alla naturale scadenza il 50% della rata del finanziamento acceso dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie;
assegno unico interamente a favore della moglie;
7) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano ed i Servizi Specialistici SERD trasmettano al
Tribunale le relazioni sugli accertamenti delegati entro il 30 giugno 2023”;
Rinvia all'udienza presidenziale del 11 luglio 2023 ore 12.45”.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici del e del Controparte_3 [...]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 19/03/2024, il Controparte_4
Presidente f.f. ha così provveduto:
“letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
richiamata l'ordinanza del con il il Presidente f.f. ha così provveduto:
“1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dispone che nelle more degli accertamenti di seguito delegati, il minore rimanga collocato presso la madre e che la frequentazione padre-figlio avvenga alla presenza della madre e/o di persona di sua fiducia previo accordo tra i genitori;
3) Dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano effettuino un'accurata indagine psico sociale sul nucleo familiare in oggetto, fornendo al Tribunale ogni elemento utile alla valutazione delle competenze genitoriali delle parti e della qualità della relazione intrattenuta dal figlio minore con ciascun genitore;
ciò al fine dell'adozione dei provvedimenti maggiormente tutelanti e rispondenti all'interesse del figlio minore in punto affidamento, collocamento e regolamentazione degli spazi e tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario prevalenete ed il figlio minore;
4) Dispone la presa in carico di da parte dei Servizi Specialistici Parte_1 CP_2
territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dello stesso al fine di effettuare tutti gli accertamenti in merito al lamentato uso/abuso di sostanze stupefacenti, con eventuale avvio degli interventi di recupero;
5) Sull'accordo delle parti, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità della somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
pagina 5 di 13 6) dà atto dell'impegno del ricorrente a continuare a pagare fino alla naturale scadenza il 50% della rata del finanziamento acceso dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie;
assegno unico interamente a favore della moglie;
7) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano ed i Servizi Specialistici SERD trasmettano al
Tribunale le relazioni sugli accertamenti delegati entro il 30 giugno 2023;
Rinvia all'udienza presidenziale del 11 luglio 2023 ore 12.45.
Manda, altresì, alla Cancelleria di comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191 comma II c.c. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO”; esaminate le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Milano e di Pregnana Milanese e dai Servizi Specialistici -SERT in data 23/2/24 e 26/2/24; rilevato che gli esami cui è stato sottoposto il hanno escluso l'uso di sostanze stupefacenti;
Pt_1
rilevato che non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore tali da derogare al regime della bigenitorialità che necessita di essere sostenuta con delega ai Servizi Sociali di avviare interventi a sostegno della genitorialità delle parti soprattutto con riferimento alla capacità degli stessi di comunicare in maniera funzionale agli interessi de figlio minore;
ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti solo con riferimento alla regolamentazione della frequentazione padre-figlio; rilevato che non sono stati riscontrati elementi di pregiudizio nella relazione padre-figlio che va, pertanto, sostenuta e regolamentata senza la presenza della madre, come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
1) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], con limitazione della Per_1
responsabilità genitoriale delle parti con riferimento alla regolamentazione della frequentazione padre-figlio;
2) conferma il collocamento prevalente del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano, via di Rudinì n. 16;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Pregnana Milanese, attuino l'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere del minore, della qualità delle relazioni tra i genitori e tra il minore e ciascuno di essi;
pagina 6 di 13 4) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Pregnana Milanese, provvedano a regolamentare la frequentazione padre-figlio con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti al prioritario interesse di , senza la presenza della Per_1
madre, nel rispetto delle esigenze anche di gradualità del minore, considerata la sua tenera età, inizialmente alla presenza di un educatore, con l'obiettivo del progressivo ampliamento e liberalizzazione;
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Pregnana Milanese, avviino i seguenti interventi di sostegno al nucleo:
-intervento di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
-intervento di ADM in contesto paterno e materno;
-intervento di sostegno di psicomotricità per il minore;
6) conferma il contributo paterno al mantenimento del figlio minore come da ordinanza sopra riportata resa sull'accordo delle parti;
7) assegna ai Servizi Sociali del Comune di Milano e di Pregnana Milanese termine fino al 30/6/24 per trasmettere al Tribunale relazioni di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare e sull'andamento degli interventi delegati;
Nomina Giudice istruttore sé stesso.
Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 17/9/24 che sostituisce con note scritte di trattazione con le osservazioni alla relazione dei Servizi e con le istanze e conclusioni da depositarsi entro le ore
9.00 del 16/9/24;
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 10/7/24 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;
Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2
c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e167 c.p.c. e che oltre lo stesso temine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.”.
I difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno depositato la memoria integrativa e la comparsa di costituzione e risposta rispettivamente in data 10/07/2024 ed in data 06/09/2024.
pagina 7 di 13 Acquisite le periodiche relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici delegati, il Giudice istruttore ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/09/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte da depositarsi entro il 16/12/2024.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni.
All'udienza del 17/12/2024 il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Premesso in diritto
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) in Parte_1 CP_1
data 19.06.2021, in regime di comunione legale dei beni, (atto iscritto presso i Registri dello Stato
Civile del Comune medesimo, anno 2021, R. 05, N. 0157, Parte I).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese da entrambe le parti, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
La responsabilità genitoriale
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento del medesimo presso l'abitazione materna. Per_1
Parte resistente ha, invece, insistito nella domanda di affidamento esclusivo a sé di . Per_1
Dalle periodiche relazioni dei Servizi Sociali e Specialisti delegati, attesa l'accertata esclusione di abuso di sostanze stupefacenti da parte di , non è emerso alcun elemento di pregiudizio Parte_1
per il minore, né profili di inadeguatezza della figura genitoriale paterna.
Non sussistono, dunque, i presupposti per l'affido monogenitoriale del minore alla madre.
Va, pertanto, confermato l'affido condiviso del minore con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti con riferimento ai tempi e modalità della frequentazione paterna, attesa l'incapacità dei genitori di serenamente rapportarsi sul tema.
La madre non si è mostrata in grado di garantire al minore il libero accesso alla figura genitoriale paterna.
La relazione padre-figlio necessita di essere sostenuta, con progressivo ampliamento della frequentazione, tenuto conto delle esigenze, anche di gradualità, del minore.
pagina 8 di 13 Va, quindi, mantenuto il monitoraggio dei Servizi Sociali e Specialistici, con tutti gli interventi già delegati.
Si provvede come in dispositivo
L'assegnazione della casa familiare
Nulla si dispone in ordine alla domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente considerato che l'immobile sito a Milano, via di Rudinì n.16, è oggetto di contratto di locazione intestato alla medesima.
Il ricorrente ha già da tempo, prima dell'instaurazione del giudizio, lasciato la casa familiare e non ha avanzato alcuna richiesta sul punto.
Il contributo al mantenimento del figlio
Il ricorrente all'udienza del 28/03/2023 ha offerto, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/2017.
La resistente ha accettato la proposta.
Il Presidente f.f. nell'ordinanza sopra riportata ha provveduto in conformità.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente, asserendo una riduzione del proprio reddito e depositando un nuovo contratto di lavoro con decorrenza dall' 1/09/2024, ha chiesto di porre a proprio carico, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La resistente ha chiesto, invece, la somma mensile di Euro 600,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Osserva il Tribunale quanto segue.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di Euro
2.200,00.
Ha allegato una busta paga relativa al mese di settembre 2022 che indica una retribuzione mensile netta di Euro 2.241,00.
Il reddito documentato del triennio antecedente all'instaurazione del giudizio è notevolmente inferiore: dalle CU 2020-2021-2022, risulta un reddito annuo lordo di Euro 12.762,65 per l'anno d'imposta 2019, un reddito annuo lordo di Euro 11.783,29 per l'anno d'imposta 2020 ed un reddito annuo lordo di Euro
12.914,11 per l'anno d'imposta 2021.
pagina 9 di 13 Lo stesso ha poi depositato CU 2023 e CU 2024 con retribuzione lorda in linea con quella relativa agli anni precedenti: reddito annuo lordo di Euro 10.340,17 per l'anno d'imposta 2022 e reddito annuo lordo di Euro 12.742,11 per l'anno d'imposta 2023.
Dal contratto di lavoro decorrente dal 1/09/2024 risulta una retribuzione mensile lorda di Euro 1771,70, notevolmente superiore rispetto a quella percepita negli anni precedenti di cui alle Certificazioni
Uniche sopra menzionate.
Quanto alla resistente, dal 730/2024 risulta che nel 2023 la stessa ha percepito un reddito annuale lordo di Euro 7.774,00.
In ragione di quanto esposto, considerate le esigenze di vita e di formazione del minore, rapportate all'età del medesimo, considerato, altresì, i tempi di permanenza del minore presso il padre, con i conseguenti ridotti oneri di mantenimento diretto e le prevalenti funzioni di cura della madre, si reputa equo e congruo confermare il contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di Euro
500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14 novembre 2017 che si richiamano integralmente.
Assegno Unico integralmente a favore della madre, in quanto genitore che si occupa in via prevalente della cura e della gestione del minore.
Le spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerato che la resistente è soccombente con riferimento alla domanda di responsabilità genitoriale e che entrambi sono soccombenti sulla quantificazione del contributo al mantenimento per il figlio minore, condanna la parte resistente a pagare al ricorrente un 1/3 delle spese lite liquidate per tale quota in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva, con compensazione dei restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e ex art. 151 c. 1 c.p.c.; Parte_1 CP_1
2) Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore nato il [...] ad [...] i Per_1
genitori;
3) Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione della frequentazione padre-figlio;
pagina 10 di 13 4) Conferma il collocamento prevalente del minore , anche ai fini della residenza anagrafica, Per_1
presso la madre in Milano, via di Rudinì n. 16;
5) delega i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di
Pregnana Milanese ed i Servizi Specialistici territorialmente competenti, di progressivamente ampliare la frequentazione paterna- oggi un giorno a settimana- con la previsione di spazi di frequentazione infrasettimanali e we alternati con l'introduzione, sussistendone le condizioni di serenità emotiva del minore, del pernottamento;
vacanze estive ed infra anno scolastico, con suddivisione paritaria dei periodi ed applicazione del principio dell'alternanza.
6) Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con quelli di Pregnana Milanese e con i Servizi Specialistici dell'ASST, che provvederanno ad attentamente monitorare la situazione del nucleo familiare, la qualità della relazione tra i genitori e tra gli stessi ed il figlio;
7) Conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Pregnana Milanese ed i Servizi Specialistici dell'ASST, di avviare/proseguire tutti gli interventi di sostegno psicologico, alla genitorialità ed educativi già disposti con l'ordinanza del
19/03/2024:
-intervento di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
-intervento di ADM in contesto paterno e materno;
-intervento di sostegno di psicomotricità per il minore;
8) Invita i genitori a collaborare, nell'interesse del figlio, con i Servizi Sociali e ad attenersi alle indicazioni dagli stessi fornite, avvertendoli che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per il minore, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
9) Conferma a carico del padre l'obbligo di provvedere al versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2023, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di
Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2024), oltre al 50 % delle spese straordinarie oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 11 di 13 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) Assegno Unico interamente a favore dalla madre;
pagina 12 di 13 11) Condanna la resistente a rifondere al ricorrente 1/3 delle spese lite liquidate per tale quota in Euro
2400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva, con compensazione dei restanti
2/3;
12) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di Milano ed ai Servizi Sociali del Comune di Pregnana Milanese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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