Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/11/2024, n. 30148
CASS
Ordinanza 22 novembre 2024

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Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione. (Nella specie, la S.C, ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dall'esercente del punto di raccolta scommesse che invocava la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, della norma che sanziona la mancanza di licenza di pubblica sicurezza, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova che tale mancanza era dovuta al fatto che l'operatore estero, al quale era affiliata, non aveva ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di un'illegittima esclusione dalle gare, o di un comportamento discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale).

Commentario1

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/11/2024, n. 30148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30148
Data del deposito : 22 novembre 2024

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