Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5485 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FILIPPO CIAMPOLINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ERICA TERZUOLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
24/12/2024): il ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c., nonché alla memoria 183 comma VI n.3
c.p.c.:
“Voglia l'Intestato Tribunale Adito:
1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND (FI) in data 13.06.1982, trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di ND all'anno 1982, parte
II, serie A, atto n.60, tra il IG. e la IG.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) revocare le disposizioni alimentari in favore della IG.ra CP_1
Con vittoria di diritti spese ed onorari”; la resistente ha richiamato le conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta:
“dichiarare ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND (FI) in data 13.06.1982, trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di ND all'anno 1982, parte II, serie A, atto n. 60 tra e , rigettare la domanda di parte Parte_1 Controparte_1 ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento in favore della in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'obbligo di mantenimento in favore della a carico di Controparte_1 obbligando il medesimo al versamento di € 500,00 mensili in favore della Parte_1
IG.ra confermare la residenza della IG.ra nella Controparte_1 Controparte_1
residenza familiare sita in Montespertoli (FI) Loc. Anselmo, Via Virginio 508, oltre a disporre a carico del l'obbligo di versare alla una Pt_1 Controparte_1 percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal alla cessazione Parte_1
del rapporto di lavoro in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 12 bis della Legge
n. 898/1970.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1
costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 228/12 pubblicata il 25/01/2012.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(13/05/2022), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tredici anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 2.
Considerato che
i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti, e che già in sede di udienza presidenziale sono stati revocati l'obbligo posto a carico del padre di versare un contributo per il mantenimento della prole e l'assegnazione della casa coniugale in favore della resta da statuire soltanto sulla domanda di assegno CP_1
divorzile formulata dalla convenuta.
Al riguardo, occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Orbene, si deve rilevare che la percepisce soltanto l'assegno di mantenimento CP_1 del coniuge stabilito in separazione nella misura di € 300,00 mensili, ed abita nell'appartamento in comproprietà tra le parti al 50% ciascuno.
è pensionato, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito netto da pensione Parte_1 di circa € 31.000,00; egli abita in un immobile condotto in locazione al canone di €
680,00 mensili.
4 Risulta dunque una disparità delle condizioni delle parti, che deriva verosimilmente anche dalla scelta della convenuta di svolgere unicamente compiti domestici durante la vita coniugale;
non è infatti contestato che ella, in costanza di matrimonio, si fosse completamente dedicata alla crescita e all'educazione dei figli.
D'altra parte, si può ritenere che per la verosimilmente sia difficile trovare CP_1 un'occupazione, avendo la stessa compiuto sessantasette anni, e considerati altresì i problemi di salute alla schiena e al ginocchio sinistro dai quali è affetta, documentati dai certificati prodotti in data 5/8/2022.
Vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, sia la funzione assistenziale, sia la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutato anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dal 1982 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2012.
Ritiene dunque il Tribunale che abbia il diritto di percepire da Controparte_1 Pt_1
un assegno divorzile, che, alla luce dei criteri appena indicati e delle condizioni
[...]
delle parti, valutato altresì che al momento la convenuta è rimasta ad abitare nella casa coniugale (in comproprietà con il marito), risulta congruo stabilire nella misura richiesta di € 500,00 mensili, importo che il ricorrente dovrà versarle a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
3. Non è invece possibile accogliere, se non in via generica, la domanda di CP_1
avente ad oggetto il pagamento della quota del trattamento di fine rapporto del
[...] ai sensi dell'art. 12 bis della legge sul divorzio. Pt_2
Secondo la norma citata, “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato
a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Nel caso di specie, in assenza di elementi in merito alla durata dell'attività lavorativa del ricorrente e al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è coincisa con la durata del matrimonio con la ci si può limitare soltanto ad accertare il diritto della CP_1
5 convenuta a ricevere la quota di TFR spettante al nella misura del 40% Pt_1 dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale.
4. Da ultimo, si deve rilevare che non può essere accolta la richiesta della convenuta di confermarne la residenza nella casa coniugale, atteso che – a prescindere dal fatto che nel caso di specie non può disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1 avendo i figli raggiunto l'indipendenza economica – si tratta di questione che esula dal presente giudizio di divorzio.
5. Le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND (FI) in data 13/06/1982 da , n. a PASSIGNANO SUL TRASIMENO Parte_1
(PG) il 31/03/1958, e , n. a SCANDICCI (FI) l'01/01/1958, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SCANDICCI al n. 60, parte 2, serie A, anno 1982;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- pone a carico di , con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato della Parte_1
presente sentenza, l'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile Controparte_1 di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- accerta il diritto di a ricevere la quota di t.f.r. spettante a Controparte_1 Pt_1
nella misura del 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di
[...]
lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale;
6 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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