Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05272/2025REG.PROV.COLL.
N. 03575/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15888/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Marco Martinelli e Giovanni Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha prestato servizio in qualità di funzionario di ruolo presso l’AGCM a far data da luglio 2005.
Con domanda del 3/2/2022 ha richiesto, ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di essere collocato in aspettativa senza assegni per un periodo di 5 anni, al fine di ricoprire l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Unità Organizzativa “Affari Istituzionali dell’Unione Europea ed Internazionali” presso Ferrovie dello Stato S.p.A. (“FS”), con assegnazione alla sede di Bruxelles (prima richiesta); in subordine, l’appellante ha chiesto la concessione dell’aspettativa per motivi personali per la durata del periodo di prova presso FS, senza diritto a retribuzione e senza decorso di anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, per un periodo di tre mesi; in estremo subordine, ha chiesto di valutare l’istanza quale atto di dimissioni volontarie con decorrenza dal 14/3/2022.
2 - Con Delibera adottata in esito all’Adunanza del 22/2/2022, l’AGCM ha respinto la prima richiesta, respinto la seconda richiesta e accettato le dimissioni volontarie (primo diniego).
2.1 – L’appellante ha impugnato tale delibera avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza 5/10/2022 n. 12635, ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato il rigetto della cd. prima richiesta.
3 - L’Autorità, al dichiarato intento di provvedere, in ottemperanza alla citata sentenza e in conformità alle indicazioni ivi contenute, al riesame dell’istanza, ha nuovamente negato il collocamento in aspettativa dell’appellante (secondo diniego).
3.1 - L’appellante ha impugnato tale delibera avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza non definitiva n. 7547 del 3/5/2023, ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità, convertendo il rito camerale in ordinario “ al fine di esaminare le censure di legittimità esposte dal ricorrente nei riguardi della seconda delibera” .
Quindi, con la sentenza 26/10/2023 n. 15888, il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo “ del tutto legittimo e coerente il ragionamento con cui l’Autorità ha denegato l’aspettativa, in linea con il disposto normativo ” ed esaustiva “ la motivazione dell’atto gravato, nella quale…sono compiutamente indicate le ragioni del diniego ”.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso quest’ultima pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui aveva eccepito che la seconda delibera avrebbe violato il divieto, derivante dalla nuova formulazione dell’art. 10-bis della l. 241/90, di ottemperare all’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento di diniego, mediante l’allegazione per la prima volta di ragioni ostative deducibili o, comunque, percepibili in quanto già emergenti dall’istruttoria.
Il Tar ha ritenuto infondato il motivo sul rilievo che la seconda delibera “ sostanzi non già un provvedimento amministrativo puro, bensì un atto, pur funzionalizzato, di gestione del rapporto che l’Autorità ha assunto quale datore di lavoro del ricorrente, al quale non si applica, stricto iure, lo statuto della legge n. 241/1990 ” ; inoltre, ha concordato con l’Autorità nel ritenere che la mancanza del preavviso di rigetto prima dell’emissione della prima delibera non ha comportato alcun pregiudizio per l’istante.
Per l’appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, si applica al caso di specie la l. n. 241/90. Aggiunge che, nei procedimenti ad istanza di parte, come quello in esame, il legislatore avrebbe posto un preciso vincolo legale in capo all’amministrazione, una volta intervenuto l’annullamento giurisdizionale di un precedente diniego, di non rigettare in sede di riesercizio del potere l’istanza per ragioni ostative già evincibili dalla precedente istruttoria, ma di cui non si è dato conto nel primo provvedimento di diniego annullato.
Applicando il suddetto vincolo al caso di specie, per l’appellante, deve ritenersi che in vista della riedizione del potere in sede di ottemperanza alla sentenza, AGCM non poteva allegare motivi ostativi fondati su circostanze di fatto o di diritto già esistenti o, comunque, percepibili al momento della originaria istruttoria e non esplicitati nella prima delibera.
L’appellante sostiene che in capo all’AGCM gravava l’obbligo giuridico di procedere alla previa comunicazione del preavviso di rigetto e che sarebbe privo di pregio quanto affermato dal Tar secondo cui “ anche la prima delibera non era stata preceduta dal preavviso di rigetto e tale mancanza non ha evidentemente prodotto alcun pregiudizio per l’istante, che ha direttamente impugnato l’atto, senza dedurre alcuna violazione procedimentale ”.
4.2 - La censura è infondata.
In via preliminare, va rilevato che, con la sentenza non definitiva del 3 maggio 2023, n. 7547, il Tar ha escluso “ la dedotta violazione o elusione del giudicato ”, dichiarando “ inammissibile la domanda di esecuzione e di accertamento della nullità dell’atto ”.
Nello specifico, l’Autorità, con la seconda delibera dell’11 ottobre 2022, ha più compiutamente illustrato le ragioni del rigetto della richiesta di collocamento in aspettativa, in linea con quanto richiesto dagli effetti conformativi della prima decisione del Tar, che aveva annullato il primo atto a causa della motivazione insufficiente.
Con l’atto impugnato nel presene giudizio, l’Autorità ha invece ben spiegato, mediante un adeguato sviluppo logico del ragionamento sotteso, perché l’accoglimento della domanda di aspettativa fosse impedito dal disposto dell’articolo 23 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna previa comunicazione di ragioni ostative (art. 10 bis l. 241/90) neppure in riferimento alla prima delibera di diniego poi annullata in sede giurisdizionale.
Alla luce del contesto nel quale è maturato l’atto impugnato, in primo luogo, avuto riguardo alla circostanza da ultimo evidenziata, si deve osservare come non possa trovare applicazione – per il secondo diniego oggetto del presente giudizio - la disposizione invocata da parte appellante, dal momento lo stesso art. 10 bis chiarisce che esso trova applicazione solo in caso di annullamento in giudizio di un provvedimento adottato previa comunicazione dei motivi ostativi (“ In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato ”).
Inoltre, avuto riguardo al fatto che la sentenza n. 12635/2022 ha annullato la prima delibera del 22 febbraio 2022 per carenza di motivazione, “ rimettendosi ogni altra valutazione all’Autorità intimata nei limiti conformativi alla Sentenza ”, deve osservarsi come l’Autorità, in sede di riedizione del potere, si sia limitata ad illustrare le ragioni del rigetto in piena aderenza all’ordine imposto dalla sentenza.
4.3 – Più in generale, il Tar ha già rilevato che, nel caso di specie, viene in rilievo “ non già un provvedimento amministrativo puro, bensì un atto, pur funzionalizzato, di gestione del rapporto che l’Autorità ha assunto quale datore di lavoro del ricorrente ”, per cui non è strettamente applicabile la l. n. 241/1990.
Al riguardo, va ricordato che la l. n. 241/1990 non è immediatamente applicabile agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che sono adottati nell’esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dalla supremazia gerarchica, ma privi dell’efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28 luglio 2003, n. 11589).
Per le ragioni esposte la censura non può trovare accoglimento.
5 – Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure formulate nei riguardi della ragione posta a fondamento del rigetto della domanda di aspettativa.
Secondo il Tar non è configurabile un “ diritto soggettivo assoluto alla chiesta aspettativa che, per converso, dipende dall’esercizio di una facoltà discrezionale del datore di lavoro ”. Il TAR ha richiamato a sostegno di tale assunto l’art. 23 bis, c. 5, del d.lgs. 165/01, per poi concludere che “ La concessione del beneficio dipende dunque da una valutazione dell’amministrazione, da condursi alla stregua delle primarie esigenze e dei poziori interessi declinati dalla norma, all’esito di un giudizio discrezionale ”.
L’appellante sostiene che nel sistema delineato dall’art. 23 bis del d.lgs. n. 165/2011 la concessione dell’aspettativa rappresenterebbe la regola, mentre il diniego un epilogo eventuale o eccezionale. Richiama nel dettaglio il comma 5 dell’art. 23 bis, che tipizza le ipotesi preclusive alla concedibilità dell’aspettativa. In particolare, nel caso di specie il diniego all’aspettativa è stato ancorato alla lett. b) della disposizione, in base alla quale la mobilità non può essere disposta verso organismi e/o imprese private ove la natura o l’attività di questi ultimi, “in relazione alle funzioni precedentemente esercitate” dal richiedente possa nuocere all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
Ad avviso dell’appellante, il Giudice di prime cure avrebbe recepito le argomentazioni dell’Autorità senza verificarle in concreto. Il Tar riferisce che “ L’Autorità ha spiegato che il ricorrente è stato un proprio funzionario di ruolo dal 2005 al 2022 e che dal 2018 sino al 2022 è stato responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali della Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali dell’Autorità ”. A fronte di tale circostanza, il Tar ha ritenuto condivisibile il ragionamento dell’Autorità per cui “ l'esponente, assumendo il nuovo incarico presso Ferrovie dello Stato spa, possa potenzialmente continuare ad occuparsi delle medesime questioni anche per conto del nuovo datore di lavoro, quale Responsabile dell'Unità Organizzativa Affari Istituzionali dell’Unione Europea e Internazionali, potendo rappresentare gli interessi dell'impresa ferroviaria nell'ambito di consultazioni pubbliche oppure esercitare attività di lobbying presso gli uffici della Commissione e, nel far ciò, utilizzare contatti e informazioni acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni presso l’Antitrust ”.
Per l’appellante, l’Autorità non avrebbe rappresentato correttamente le attività svolte nell’ambito delle sue funzioni di Responsabile degli Affari Internazionali dell’AGCM e nell’ambito della Direzione per i Rapporti Comunitari e Internazionali (“DRACI”).
La responsabilità dei due Uffici (Affari Internazionali e Affari Comunitari) nel periodo richiamato dalla seconda Delibera, ovvero dal primo settembre 2018 fino al 13 marzo 2022, sarebbe sempre stata attribuita distintamente, attraverso apposite procedure di selezione. L’appellante sarebbe stato responsabile solamente dell’ufficio Affari internazionali, la responsabilità dell’ufficio Affari Comunitari sarebbe stata attribuita ad altro funzionario dell’Autorità.
Le attività dei due Uffici sarebbero, ad avviso dell’appellante, complementari: l’Ufficio Affari Comunitari dovrebbe essere responsabile di tutto ciò che concerne i rapporti dell’Autorità con l’Unione Europea.
L’appellante afferma che dalla relazione sulla Performance di differenti anni emerge che la responsabilità dell’Ufficio Affari Comunitari è quella di “potenziare la cooperazione con l’Unione europea” nonché di “assicurare l’analisi e l’approfondimento della giurisprudenza europea”. Al contrario, l’Ufficio Affari Internazionali prende direttamente parte all’attività dell’Autorità in ambito internazionale in relazione ai rapporti con le autorità di concorrenza a livello internazionale e ad alcuni organismi multilaterali (a titolo esemplificativo, ICN, OCSE, UNCTAD e ICPEN), che nulla hanno a che fare con l’Unione Europea.
Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto asserito dall’AGCM, l’Ufficio Affari Internazionali prenderebbe direttamente parte all’attività dell’Autorità in ambito internazionale e non anche alle diverse attività indicate nella seconda Delibera, che rientrano nella responsabilità del diverso Ufficio Affari Comunitari. Di conseguenza, non sussiste il rischio configurato dall’Autorità, secondo cui il Dott.-OMISSIS- potrebbe continuare ad occuparsi di questioni simili presso FS, potendo ad esempio rappresentare gli interessi dell’impresa ferroviaria nell’ambito di consultazioni pubbliche della Commissione Europea; oppure esercitare una, lecita, attività di lobbying, utilizzando, anche in parte, contatti acquisiti nell’esercizio delle sue funzioni presso l’Autorità.
L’attività attualmente svolta dall’appellante presso FS include certamente la possibilità di rappresentare gli interessi dell’impresa ferroviaria nell’ambito di consultazioni pubbliche della Commissione Europea, così come l’attività di lobbying presso gli Uffici della Commissione Europea. Tuttavia, l’appellante afferma di non comprendere quale sarebbe il concreto rischio che possa derivare dalla pregressa attività svolta nell’esercizio della funzione di Responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali dell’AGCM.
Per l’appellante, sarebbe erroneo anche il passaggio della delibera in cui l’Autorità, con riferimento all’attività svolta dall’appellante negli anni 2014-2018, fa riferimento a quattro segnalazioni effettuate dall’AGCM nel settore ferroviario (nello specifico, AS1309, AS1305, AS1375, AS1467), che definisce “intensa attività di advocacy” e in relazione alla quale sostiene che lo stesso “potrebbe aver fornito consulenze anche con riferimento al settore ferroviario”.
L’Autorità non avrebbe dimostrato in concreto che l’appellante si sia occupato di tali questioni e di conseguenza il Tar avrebbe compiuto una forzatura nell’affermare che l’appellante abbia fornito consulenza in molteplici settori, fra cui proprio quello ferroviario.
L’appellante rispetto all’osservazione dell’Autorità, laddove sostiene che “ ha avuto accesso agli archivi e alla documentazione, anche confidenziale, relativa al gruppo Ferrovie dello Stato, impresa che è stata oggetto di diverse attività di enforcement da parte dell'Antitrust, sia in materia di concorrenza che in materia di pratiche scorrette e di tutela consumeristica ”, evidenzia che tutti i dipendenti hanno avuto accesso a tali informazioni e che tale circostanza non proverebbe nulla.
Secondo l’appellante, accedere all’impostazione dell’AGCM significherebbe negare qualsiasi richiesta di aspettativa, dal momento che l’AGCM esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle dinamiche di concorrenza e tutela del consumatore non limitate a singoli settori. Ragionare nei predetti termini comporterebbe, a danno dei dipendenti dell’AGCM, un impedimento tout court di svolgere una qualsivoglia altra attività presso organismi e imprese private; né, per l’appellante, gioverebbe il richiamo alla Direttiva ECN+, la quale, imponendo un presidio di indipendenza da ingerenze politiche o altre influenze esterne, ha portata generale e universale e non troverebbe alcuna relazione e implicazione in concreto con il caso di specie.
L’appellante, nel censurare sotto un ulteriore profilo la pronuncia di primo grado, sostiene che non sarebbe dato comprendere quale sarebbe la relazione tra le funzioni precedentemente esercitate e quelle attualmente svolte presso FS che possa cagionare nocumento all’immagine e al prestigio dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità, come invero richiesto espressamente dall’art. 23 bis, c. 5, lett. b).
6 – La censura è infondata.
L’articolo 23 bis citato prevede che: “ L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità .”
A fronte delle doglianze dall’appellante va rilevato che, in riferimento a quest’ultima ipotesi, è sufficiente che sia riscontrato un mero rischio di “ cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità” ; invece, non deve essere affatto dimostrato che ciò si verifichi in concreto, evenienza per altro difficilmente riscontrabile a priori.
6.1 - Il diniego impugnato non appare affatto genericamente motivato, ma si giustifica anche sulla base del raffronto tra le attività già svolte dall’appellante presso l’Autorità e le nuove mansioni presso FS, tenuto conto che l’appellante:
- dal 2018 e sino alla cessazione del servizio nel 2022 è stato Responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali, della Direzione Rapporti comunitari e Internazionali dell’Autorità, che prende direttamente parte alle attività dell’Autorità in ambito internazionale, quali: la cooperazione con la missione e le autorità di concorrenza degli altri Stati membri nei casi di applicazione decentrata della normativa comunitaria; la partecipazione a iniziative legislative della Commissione Europea nella fase ascendente (anche attraverso invio di contributi a consultazioni effettuate a livello UE), nella fase discendente (consultazioni a livello nazionale in relazione alla fase di recepimento), nonché a gruppi di lavoro della rete europea e internazionale dell’Autorità della concorrenza, in cui sono discusse proposte di modifica normativa anche di natura settoriale. Vi è per l’Autorità “ il concreto rischio che il dottor-OMISSIS- possa continuare ad occuparsi di questioni simili per conto di FS, quale responsabile dell'Unità Organizzativa Affari Istituzionali dell'Unione Europea ed Internazionali, potendo, ad esempio, rappresentare gli interessi dell’impresa ferroviaria nell’ambito di consultazioni pubbliche della Commissione Europea oppure esercitare una lecita attività di lobbying presso gli uffici della Commissione, utilizzando anche, in parte, contatti acquisiti nell’esercizio delle sue funzioni presso l’Autorità ”;
- in precedenza, ha svolto la funzione di Consigliere economico e di Responsabile del coordinamento dello staff di un componente del collegio, rispettivamente dal 2014 al 2017 e dal 2017 al 2018, e potrebbe aver fornito consulenza anche con riferimento al settore ferroviario, che è stato, tra l’altro, oggetto di intensa attività di advocacy nel periodo in questione (cfr. AS1309- Trasporto regionale; AS1305-ART; AS1375-Regione Lazio; AS1467- Regione autonoma Valle d’Aosta). Tale attività è idonea a impattare su specifici interessi di FS, non necessariamente in linea con le policy dell’Autorità, e di cui il dottor-OMISSIS- potrebbe doversi occupare per conto dell’incumbent ferroviario;
- dal 2005 al 2022, ossia per tutto il periodo in cui è stato funzionario AGCM, ha potuto accedere agli archivi e alla documentazione, anche di natura confidenziale, relativa al gruppo FS. Tale impresa, nel periodo in questione, è stata oggetto di diverse attività di enforcement dell’Autorità, sia in materia di concorrenza che di tutela del consumatore, concluse anche con l’irrogazione di sanzioni; tale documentazione potrebbe rilevare anche ai fini delle nuove mansioni dell’istante presso FS;
- considerato, inoltre, che l’Autorità potrebbe intervenire nel periodo di aspettativa dell’istante per accertare possibili violazioni poste in essere da FS o da società facenti parte del gruppo, sia in materia di concorrenza che di tutela del consumatore, e che l’Autorità è altresì attiva a livello internazionale e gli interessi da essa rappresentati e quelli da FS potrebbero non coincidere; “ vi è dunque il concreto rischio che il dottor-OMISSIS- si venga a trovare in una posizione di conflitto o comunque di non assoluta imparzialità rispetto a questioni che interessano FS e che possono essere di interesse anche per l’Autorità ”.
L’Autorità conclude che è, pertanto, da ritenersi che “ l’eventuale svolgimento, da parte dell’istante — funzionario di ruolo dell’Autorità, attualmente collocato in aspettativa dopo essere stato Responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali, della Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali dell’Autorità— del ruolo di Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa “Affari Istituzionali dell’Unione Europea ed Internazionali”, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso una società holding di un gruppo primario a rilievo internazionale operante in settori strategici e sottoposta al controllo e alla vigilanza dell’Autorità, sia idoneo a pregiudicare l’immagine, la reputazione e il prestigio di un’istituzione che esercita le proprie funzioni in piena autonomia di giudizio e valutazione, o comunque a comprometterne il normale funzionamento e l’imparzialità, anche in considerazione delle attività già svolte dall’istante presso l’Autorità e delle nuove mansioni assunte presso FS; che non rileva, dunque, che il dottor-OMISSIS- non abbia lavorato in un ufficio della Direzione “specificamente dedicato anche al settore del trasporto, e in particolare di quello ferroviario e stradale”, né l’impegno che questi si assumerebbe circa l’eventuale collocazione al rientro presso l’Autorità, non essendo comunque eliminato il rischio di un nocumento all’immagine e all’imparzialità dell’Autorità stessa ”. Ritiene pertanto che non sussistono i presupposti per la concessione dell’aspettative richiesta, tenuto conto delle suddette attività svolte dall’istante presso l’Autorità, raffrontate con le nuove mansioni presso FS.
6.2 - La giustificazione resa dall’amministrazione appare rispettosa del dettato regolamentare innanzi ricordato ed intrinsecamente logica e ragionevole.
Al riguardo, del tutto condivisibilmente, il Giudice di primo grado ha già osservato che la concessione del beneficio dipende da una valutazione dell’amministrazione, da condursi alla stregua delle primarie esigenze e dei poziori interessi declinati dalla norma, all’esito di un giudizio discrezionale (che deve essere logico ed immune da travisamenti), soggetto ad uno scrutinio di ragionevolezza da parte del giudice amministrativo, analogo a quello che si conduce sui provvedimenti di cui si contesti il vizio di eccesso di potere (si ribadisce, nella logica del cd. “interesse legittimo di diritto privato”).
6.3 - Contrariamente agli assunti di parte appellante deve infatti escludersi che, al fine di pervenire ad una decisione di rigetto, l’Autorità fosse tenuta a dimostrare l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto di interessi; né che l’interessato avrebbe utilizzo le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolta presso l’Autorità.
Come detto, l’Autorità ha plausibilmente – nell’ambito della discrezionalità che le è propria ed alla quale non può sostituirsi quella del Giudicante – messo in luce una situazione di sconvenienza, che appare suscettibile di sfociare in una vera e propria lesione dell’immagine dell’istituzione derivante dall’eventuale rientro effettivo dell’appellante dopo il periodo svolto a favore di una primaria società, già interessata in precedenza da procedimenti dell’Autorità.
7 – Con il terzo motivo l’appellante contesta che la sentenza impugnata si porrebbe in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso con cui l’appellante aveva dedotto la violazione della prassi da parte dell’AGCM.
L’appellante ha rappresentato che l’Autorità avrebbe concesso più volte (almeno tre) ad un dirigente l’aspettativa ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 165/01 e/o dell’art. 18 della L. 183/2010 per l’esercizio di attività nel settore dell’editoria.
La fattispecie richiamata a raffronto sarebbe analoga e sovrapponibile alla presente, ad avviso dell’appellante, dal momento che l’Autorità esercita attività di controllo e vigilanza sulle dinamiche di concorrenza e tutela del consumatore tanto nel settore dei trasporti quanto in quello dell’editoria e della comunicazione.
Sarebbe proprio l’identità delle situazioni sottoposte all’attenzione dell’Autorità che avrebbe imposto di trattare la presente questione in maniera omogenea, nella medesima ottica valutativa, ossia dando un’uniforme applicazione dell’art. 23 bis del d.lgs. 165/01.
7.1 – La censura è infondata.
Non appare alla radice configurabile alcuna prassi come parrebbe addurre l’appellante, dal momento che gli esigui precedenti citati non appaiono idonei a rappresentare una vera e propria prassi.
Inoltre, nel caso di specie, non vengono affatto in rilievo situazioni “identiche” – solo rispetto alle quali è prospettabile un’ipotetica disparità di trattamento – posto che il precedente riguardava attività editoriali e culturali svolte attraverso un sito di informazione e un’associazione non profit, ovvero una situazione ben diversa da quella oggetto del presente giudizio.
8 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Ad una valutazione complessiva della vicenda le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.