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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 46360 / 2023
TRA
rappresento e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1
AS CHIARAMARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Grottaglie (TA), Via A. De Gasperi n.8;
- Opponente-
E
rappresento e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
NI TE elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cola
di Rienzo n. 180;
- Opposto
–
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a D I – spese condominiali
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, ritualmente notificato,
convocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- preliminarmente, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile e privo dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c. e di motivazione il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni in narrativa;
- dichiarare non provate, incerte, non dovute e non esigibili dal sig. le somme pretese da parte opposta come portate Parte_1
dal decreto ingiuntivo per quanto dedotto in narrativa;
- in subordine, stante la disponibilità dichiarata da parte del sig. di pagare quanto effettivamente Parte_1
dovuto al sig. , accertare e dichiarare le somme effettivamente dovute a titolo CP_1
di spese ed oneri condominiali maturate sino al settembre 2022, solo a seguito di idonea documentazione condominiale attestante analiticamente le voci di spesa approvate ed i periodi di riferimento;
- in ogni caso, vinte le spese del giudizio.”. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di controparte in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni indicate in premessa: − In via preliminare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 7 13276/23 r.g.n. 33437/23 del Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità della opposizione promossa dal Sig. per mancato rispetto dei termini di Parte_1
impugnazione di cui all'art. 641 c.p.c., con ogni conseguenza di legge dichiarando altresì
esecutivo il medesimo decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In via subordinata, sempre previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disporsi il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 426 c.p.c. e rigettare le domande tutte formulate dal Sig. , con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso Parte_1
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13276/23 r.g.n. 33437/23 In ogni caso condannare il Sig. al pagamento dei compensi, spese ed accessori Parte_1
come per legge del presente procedimento. Chiede acquisirsi il fascicolo telematico del procedimento monitorio r.g.n. 33437/23.” La causa veniva istruita, venivano depositate le note ex art 171 ter e la documentazione, alla prima udienza non riusciva il tentativo di conciliazione ed il giudice invitava la parte opposta ad instaurare il procedimento di conciliazione obbligatoria, tale procedimento aveva esisto negativo, la causa veniva rinviata al 17/06/2025 per la remissione della stessa in decisione con termini per le parti ex art 189 cpc. Il Giudice tratteneva la causa in decisione e decideva la causa con la presente sentenza emanata nei termini di legge. L'opposizione de quo è tempestiva in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo del servizio postale durante il periodo di interruzione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, così come confermato dalla decisione del 15 marzo 2007 n. 6016 della Suprema Corte di Cassazione. L'opposizione pagina 3 di 7 a decreto ingiuntivo deve però essere respinta. Deve rigettarsi l'eccezione di per difetto dei requisiti di cui all'art.633 seguenti cpc e difetto di motivazione in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente motivato con richiamo ai documenti depositati in atti dalla parte ricorrente, non necessitando di motivazione ulteriore rispetto ai riferimenti normativi e documentali a disposizione del giudice. Il , come Parte_1
indicato dallo stesso, si trova comunque ad essere garante dell'immobile locato a
[...]
. Inoltre, come già indicato nella sentenza n.860/23, successivamente Controparte_1
al provvedimento di separazione coniugale, entrambe i coniugi, e Parte_1
, hanno stipulato, dichiarandosi ambedue conduttori, nel contratto con CP_2 [...]
, specificando altresì che il non avrebbe abitato l'immobile, Controparte_1 Parte_1
proprio in forza della ordinanza presidenziale. La circostanza di non abitare nell'immobile non esclude la qualità di locatore del . Il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto è basato sulla documentazione allegata allo stesso, in particolare risulta in atti che ha versato al somme effettivamente dovute allo Controparte_1 CP_3
stesso, come risulta dai bonifici in atti. Il inoltre, più volte ha richiesto il CP_1
pagamento degli oneri condominiali ai conduttori che non hanno provveduto al pagamento degli stessi . Tali somme erano dovute come comprovato dalle numerose diffide in atti, dal decreto ingiuntivo 14667/2021 del Tribunale Civile di Roma
confermato dalla sentenza n.860/23 in atti, non impugnata, nonché da tutta la documentazione allegata al decreto opposto ed in atti e dalla successiva documentazione, ordinanza del 17.2.2025 e la sentenza n. 16879/24, validamente pagina 4 di 7 depositata dall'opposto in atti. Infatti, tali documenti si sono formati e sono stati conosciuti dall'opposto successivamente allo spirare del termine per il deposito dei documenti nel presente giudizio e sono stati depositati in data 17.4.2025, prima dell'udienza di remissione della causa in decisione e pertanto sono stati correttamente prodotti. Nella sentenza n.860/23 sono stati analiticamente indicati tutti gli oneri condominiali dovuti al 2021, con indicazione di tutte le delibere, ed è indicato che detti bilanci e piani di riparto sono poi applicati in prorogatio per l'anno successivo stante l'emergenza Covid-19 in cui non si sono potute svolgere altre assemblee. Inoltre,
l'opponente, conduttore, non ha depositato in atti alcuna quietanza dell'amministratore del condominio o del locatore, atta a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma ingiunta relativa ad oneri condominiali. In particolare, soprattutto, nonostante le richieste del locatore di pagamento delle somme oggi ingiunte, richieste anche a mezzo
Pec del 2021 e del 28/09/2022, non risulta che il conduttore opponente abbia contestato gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali nei termini di due mesi previsti dalla legge. Infatti, la disposizione della legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che,
non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli pagina 5 di 7 oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
(Cass. civ. Sez. III, 15/09/2008, n. 23673). L'art. 9, comma 3, della L. 27 luglio 1978, n.
392, la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi;
ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore nei termini di legge, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione. (Trib. Monza, 10/07/2007).
Pertanto, il conduttore odierno opponente, non avendo posto in essere alcuna contestazione nei due mesi successivi alla richiesta da parte del locatore, nulla può
eccepire in questa sede. L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le
spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13276/23 - r.g.n. 33437/23
emesso dal Tribunale Ordinario di Roma. Condanna l'opponente a rifondere, in favore dell'opposto, le spese di lite del presente giudizio per un importo complessivo di €
2.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., oltre alle successive occorrende.
Così deciso in Roma, il 19/06/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 46360 / 2023
TRA
rappresento e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Parte_1
AS CHIARAMARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Grottaglie (TA), Via A. De Gasperi n.8;
- Opponente-
E
rappresento e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
NI TE elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cola
di Rienzo n. 180;
- Opposto
–
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a D I – spese condominiali
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, ritualmente notificato,
convocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- preliminarmente, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inammissibile e/o improcedibile e privo dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss c.p.c. e di motivazione il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni in narrativa;
- dichiarare non provate, incerte, non dovute e non esigibili dal sig. le somme pretese da parte opposta come portate Parte_1
dal decreto ingiuntivo per quanto dedotto in narrativa;
- in subordine, stante la disponibilità dichiarata da parte del sig. di pagare quanto effettivamente Parte_1
dovuto al sig. , accertare e dichiarare le somme effettivamente dovute a titolo CP_1
di spese ed oneri condominiali maturate sino al settembre 2022, solo a seguito di idonea documentazione condominiale attestante analiticamente le voci di spesa approvate ed i periodi di riferimento;
- in ogni caso, vinte le spese del giudizio.”. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di controparte in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni indicate in premessa: − In via preliminare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 7 13276/23 r.g.n. 33437/23 del Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità della opposizione promossa dal Sig. per mancato rispetto dei termini di Parte_1
impugnazione di cui all'art. 641 c.p.c., con ogni conseguenza di legge dichiarando altresì
esecutivo il medesimo decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In via subordinata, sempre previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disporsi il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 426 c.p.c. e rigettare le domande tutte formulate dal Sig. , con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso Parte_1
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13276/23 r.g.n. 33437/23 In ogni caso condannare il Sig. al pagamento dei compensi, spese ed accessori Parte_1
come per legge del presente procedimento. Chiede acquisirsi il fascicolo telematico del procedimento monitorio r.g.n. 33437/23.” La causa veniva istruita, venivano depositate le note ex art 171 ter e la documentazione, alla prima udienza non riusciva il tentativo di conciliazione ed il giudice invitava la parte opposta ad instaurare il procedimento di conciliazione obbligatoria, tale procedimento aveva esisto negativo, la causa veniva rinviata al 17/06/2025 per la remissione della stessa in decisione con termini per le parti ex art 189 cpc. Il Giudice tratteneva la causa in decisione e decideva la causa con la presente sentenza emanata nei termini di legge. L'opposizione de quo è tempestiva in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo del servizio postale durante il periodo di interruzione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, così come confermato dalla decisione del 15 marzo 2007 n. 6016 della Suprema Corte di Cassazione. L'opposizione pagina 3 di 7 a decreto ingiuntivo deve però essere respinta. Deve rigettarsi l'eccezione di per difetto dei requisiti di cui all'art.633 seguenti cpc e difetto di motivazione in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato correttamente motivato con richiamo ai documenti depositati in atti dalla parte ricorrente, non necessitando di motivazione ulteriore rispetto ai riferimenti normativi e documentali a disposizione del giudice. Il , come Parte_1
indicato dallo stesso, si trova comunque ad essere garante dell'immobile locato a
[...]
. Inoltre, come già indicato nella sentenza n.860/23, successivamente Controparte_1
al provvedimento di separazione coniugale, entrambe i coniugi, e Parte_1
, hanno stipulato, dichiarandosi ambedue conduttori, nel contratto con CP_2 [...]
, specificando altresì che il non avrebbe abitato l'immobile, Controparte_1 Parte_1
proprio in forza della ordinanza presidenziale. La circostanza di non abitare nell'immobile non esclude la qualità di locatore del . Il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto è basato sulla documentazione allegata allo stesso, in particolare risulta in atti che ha versato al somme effettivamente dovute allo Controparte_1 CP_3
stesso, come risulta dai bonifici in atti. Il inoltre, più volte ha richiesto il CP_1
pagamento degli oneri condominiali ai conduttori che non hanno provveduto al pagamento degli stessi . Tali somme erano dovute come comprovato dalle numerose diffide in atti, dal decreto ingiuntivo 14667/2021 del Tribunale Civile di Roma
confermato dalla sentenza n.860/23 in atti, non impugnata, nonché da tutta la documentazione allegata al decreto opposto ed in atti e dalla successiva documentazione, ordinanza del 17.2.2025 e la sentenza n. 16879/24, validamente pagina 4 di 7 depositata dall'opposto in atti. Infatti, tali documenti si sono formati e sono stati conosciuti dall'opposto successivamente allo spirare del termine per il deposito dei documenti nel presente giudizio e sono stati depositati in data 17.4.2025, prima dell'udienza di remissione della causa in decisione e pertanto sono stati correttamente prodotti. Nella sentenza n.860/23 sono stati analiticamente indicati tutti gli oneri condominiali dovuti al 2021, con indicazione di tutte le delibere, ed è indicato che detti bilanci e piani di riparto sono poi applicati in prorogatio per l'anno successivo stante l'emergenza Covid-19 in cui non si sono potute svolgere altre assemblee. Inoltre,
l'opponente, conduttore, non ha depositato in atti alcuna quietanza dell'amministratore del condominio o del locatore, atta a dimostrare l'avvenuto pagamento della somma ingiunta relativa ad oneri condominiali. In particolare, soprattutto, nonostante le richieste del locatore di pagamento delle somme oggi ingiunte, richieste anche a mezzo
Pec del 2021 e del 28/09/2022, non risulta che il conduttore opponente abbia contestato gli importi richiesti a titolo di oneri condominiali nei termini di due mesi previsti dalla legge. Infatti, la disposizione della legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 9, comma 3, fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di riparazione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che,
non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli pagina 5 di 7 oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, e non può quindi sospendere o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
(Cass. civ. Sez. III, 15/09/2008, n. 23673). L'art. 9, comma 3, della L. 27 luglio 1978, n.
392, la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi;
ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore nei termini di legge, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione. (Trib. Monza, 10/07/2007).
Pertanto, il conduttore odierno opponente, non avendo posto in essere alcuna contestazione nei due mesi successivi alla richiesta da parte del locatore, nulla può
eccepire in questa sede. L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le
spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 13276/23 - r.g.n. 33437/23
emesso dal Tribunale Ordinario di Roma. Condanna l'opponente a rifondere, in favore dell'opposto, le spese di lite del presente giudizio per un importo complessivo di €
2.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., oltre alle successive occorrende.
Così deciso in Roma, il 19/06/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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