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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DELLI ANTONI NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.447 bis cpc nei confronti di Parte_1 [...] deducendo: CP_1
-di aver stipulato, con la - in ragione del proprio oggetto sociale afferente la Controparte_2 promozione di attività a favore dell'accoglienza, assistenza ed integrazione di cittadini extra comunitari, profughi e rifugiati - una convenzione per l'affidamento di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, da ospitare presso singole unità abitative e stipulato con terzi proprietari contratti di locazione di immobili adatti ad accogliere persone inserite nel sistema di accoglienza;
- di aver in particolare stipulato dal 16.06.2017 contratto di locazione per l'unità immobiliare sita in
Besenzone (PC), Via IV Novembre 6 - censita al catasto fabbricati al Foglio 3, mapp. 425 sub 5 cat A/2 e sub 12 cat. C/6 -, al canone mensile di €.450,00 nella quale era stato collocato il resistente con il suo nucleo familiare;
-che in data 20.10.2023, la Prefettura di - avendo accertato la perdita dei requisiti necessari CP_2 per la permanenza nel Sistema di Accoglienza Richiedenti Asilo, aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del resistente, emettendo anche ingiunzione alla refusione dei costi sostenuti per le misure di cui aveva indebitamente usufruito nel periodo tra il momento in cui erano venuti meno i presupposti per l'accoglienza e la notifica del provvedimento;
- che, avendo ciò determinato anche il venir meno del titolo per occupare/permanere nell'abitazione di Besenzone, al resistente era stato richiesto il rilascio dell'immobile e che egli – malgrado la formale pagina 1 di 4 diffida e malgrado la cancellazione, sua e del suo nucleo familiare, dal registro di anagrafe di detto
Comune - non vi aveva provveduto ed aveva altresì rifiutato il collocamento presso differente struttura messa a disposizione dalle autorità competenti;
- che, al fine di rispettare gli impegni assunti con la , la ricorrente aveva continuato e CP_2 continuava a versare il canone di locazione dell'immobile e a sostenere gli esborsi per le utenze, senza tuttavia ricevere compensazione, non risultando il nucleo familiare più inserito nel sistema dell'accoglienza, con conseguente danno anche individuato nella impossibilità di collocare nell'immobile richiedenti asilo aventi i richiesti requisiti nonché di adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con la . CP_2 Ha quindi chiesto, previo accertamento dell'occupazione abusiva e/o illegittima attuata dal resistente, la sua condanna al rilascio dell'immobile nonché la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione
– con decorrenza dal momento della perdita dei requisiti assistenziali -, risarcimento parametrato al canone pattuito per la locazione e quantificato in ricorso in €.3.600,00.
Parte resistente, pur ritualmente convenuta, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In corso di causa parte ricorrente ha dato atto del rilascio dell'immobile nel luglio 2024 e, quindi rinunciato alla relativa domanda di condanna ed ha chiesto l'integrazione del quantum del risarcimento sino all'intervenuto rilascio, quindi integrando di €.450,00 la quantificazione di cui in ricorso. La causa – matura per la decisione allo stato degli atti - viene decisa in esito all'udienza del
06.03.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità riconosce al conduttore – nella fattispecie la società ricorrente -, in applicazione analogica dell'art.1585, 2° comma, c.c. giustificata dall'identità di ratio e dall'affinità delle situazioni di fatto - la legittimazione ad agire nelle vicende nelle quali – come nell'ipotesi specificamente normata - l'attuazione del rapporto di locazione è ugualmente impedita dal fatto illecito di un terzo, che, occupando abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione del rapporto contrattuale.
La fattispecie oggetto di causa rientra in tale paradigma atteso che la presenza del resistente nell'immobile di Besenzone, protratta oltre l'intervenuta revoca delle misure dell'accoglienza – comprendenti anche la collocazione in detto immobile, di cui la ricorrente aveva acquisito la disponibilità tramite stipula di contratto di locazione con il proprietario locatore – integra di fatto una occupazione non più sorretta dalle ragioni giustificatrici del collocamento ivi precedentemente attuato.
Inoltre e in particolare, in tema di diritti personali di godimento, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il creditore-detentore di una cosa (locatario, comodatario, concessionario, ecc.) ha azione per il risarcimento dei danni nei confronti del terzo che con il proprio comportamento illecito gli abbia arrecato danno nell'uso o nel godimento della res, pervenendo a tale conclusione o in base ai principi della responsabilità aquiliana o rinvenendo il fondamento della tutela nell'art.1585, 2° comma , c.c., norma considerata espressione dell'ordinaria responsabilità per fatto illecito e perciò ritenuto analogicamente applicabile alle vicende suddette (cfr. Cass.Civ. n.7609/1987, n.2313/1979).
In siffatte ipotesi, quindi, il conduttore può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno e la circostanza che l'art.1585, 2° comma c.c. sia ritenuto espressione dello stesso principio di tutela del locatario contro l'illecito aquiliano determina il riconoscimento a favore di colui che non consegue il bene per fatto esclusivo del terzo, una uguale tutela diretta del diritto di godimento, di carattere petitorio. (cfr. Cass. Civ. ord. 1036/2019, Cass. Civ. sent. n.1411/1996)
In conseguenza di tali conclusioni, l'azione della ricorrente risulta fondata atteso che, da un lato, le evi-
pagina 2 di 4 denze documentali di causa provano in capo alla medesima la qualità di conduttrice del contratto di locazione stipulato per l'immobile di Besenzone e quindi la messa a disposizione di tale unità abitativa, in conformità alle previsioni della convenzione intervenuta fra la medesima ricorrente e la CP_2
convenzione che individua anche tale immobile fra quelli destinati all'attività di accoglienza
[...]
(docc. nn.3 e 2 ricorr.)
Le produzioni della ricorrente comprovano poi il collocamento e quindi la presenza del resistente e del suo nucleo familiare nell'immobile oggetto di causa, ciò risultando dalla comunicazione in atti da cui si evince che il Comune di Besenzone in data 21.10.2023 - a séguito della declaratoria di decadenza del resistente dai benefici correlati all'accoglienza -.ha provveduto alla cancellazione del nucleo familiare
– già abitante in Via IV Novembre n.
6 - dall'anagrafica dell'Ente (docc. nn.7 e 4 ricorr.)
La circostanza della presenza del resistente nell'immobile sino al luglio 2024 deve ritenersi confermata dal fatto che la prima notifica degli atti di causa all'indirizzo di Besenzone eseguita in tale mese (27.07.2024) – benché inosservante del termine a comparire – ne dava ancora la presenza in loco risultando eseguito il previsto avviso a cui l'agente postale provvede in caso di assenza del destinatario il cui nominativo viene comunque rinvenuto all'indirizzo di consegna.
A ciò si aggiunga che a seguito della rinotifica degli atti – che risultano ritirati al nuovo indirizzo da componente del nucleo familiare in data 01.10.2024 – il resistente ha ritenuto di rimanere contumace e quindi di non opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dalla ricorrente.
D'altro lato – segnatamente sotto il profilo risarcitorio – per quanto sopra osservato, la natura della tutela riconosciuta in tali ipotesi al conduttore fa ritenere pertinente il richiamo al parametro di commisurazione del danno che, fatta salva la liquidazione equitativa del Giudice, viene individuato dalla sentenza Cass.Civ. SS.UU. n.33645/2022 nel valore locativo del bene.
Va infine osservato che le produzioni agli atti evidenziano che il provvedimento 20.10.2023 della di revoca dell'accoglienza contiene altresì ingiunzione al medesimo odierno Controparte_2 resistente di pagamento della somma di €.2.300,00 quale “rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro capite pro die) della convenzione in essere fra l'Ente gestore e questa e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del CP_2 superamento dell'assegno sociale e sino alla notifica del presente provvedimento di revoca”.
Posto che tale provvedimento – dell'ottobre 2023 - riferisce quindi di rimborso di costi già sostenuti nel periodo compreso fra la perdita dei requisiti ed il provvedimento stesso – il quantum risarcitorio richiesto dalla ricorrente va determinato con riferimento e decorrenza dal periodo successivo a detto provvedimento, quindi dal mese di novembre 2023 al luglio 2024.
Tenuto conto del valore locativo dell'immobile - documentato dal contratto di locazione in atti in
€.450,00 mensili - va pertanto riconosciuto a titolo di risarcimento a favore della ricorrente il complessivo importo di €.4.050,00 pari a n.9 mensilità di canone, dal novembre 2023 al luglio 2024.
Va dato atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di condanna al rilascio in ragione della verificata restituzione dell'immobile nel luglio 2024, circostanza che comporta la cessazione della materia del contendere al riguardo, senza incidenza, per tale capo di domanda, in punto a spese atteso che la notifica regolare degli atti al resistente è successiva a detto rilascio.
In relazione al capo della domanda meritevole di accoglimento, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 in relazione alla attività richiesta dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 dispone:
ACCERTATA E RITENUTA l'occupazione senza titolo da parte di Controparte_1 dell'immobile sito in Besenzone, Via IV Novembre n.6 (censita al catasto fabbricati al Foglio 3, mapp. 425 sub 5 cat A/2 e sub 12 cat. C/6) - per il periodo intercorso fra la revoca delle misure di tutela relative all'accoglienza (20.10.2023) ed il luglio 2024,
-DATO ATTO dell'intervenuto rilascio dell'immobile nel luglio 2024 e della rinuncia da parte della ricorrente al capo di domanda afferente la condanna al rilascio, DICHIARA la cessazione della materia del contendere sul punto
-LIQUIDA a favore della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e a carico di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti alla ritenuta occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa, la complessiva somma di €.4.050,00
- CONDANNA a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 155,76 per esborsi ed
€. 1.024,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% , cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 4 aprile 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DELLI ANTONI NICOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.447 bis cpc nei confronti di Parte_1 [...] deducendo: CP_1
-di aver stipulato, con la - in ragione del proprio oggetto sociale afferente la Controparte_2 promozione di attività a favore dell'accoglienza, assistenza ed integrazione di cittadini extra comunitari, profughi e rifugiati - una convenzione per l'affidamento di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, da ospitare presso singole unità abitative e stipulato con terzi proprietari contratti di locazione di immobili adatti ad accogliere persone inserite nel sistema di accoglienza;
- di aver in particolare stipulato dal 16.06.2017 contratto di locazione per l'unità immobiliare sita in
Besenzone (PC), Via IV Novembre 6 - censita al catasto fabbricati al Foglio 3, mapp. 425 sub 5 cat A/2 e sub 12 cat. C/6 -, al canone mensile di €.450,00 nella quale era stato collocato il resistente con il suo nucleo familiare;
-che in data 20.10.2023, la Prefettura di - avendo accertato la perdita dei requisiti necessari CP_2 per la permanenza nel Sistema di Accoglienza Richiedenti Asilo, aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del resistente, emettendo anche ingiunzione alla refusione dei costi sostenuti per le misure di cui aveva indebitamente usufruito nel periodo tra il momento in cui erano venuti meno i presupposti per l'accoglienza e la notifica del provvedimento;
- che, avendo ciò determinato anche il venir meno del titolo per occupare/permanere nell'abitazione di Besenzone, al resistente era stato richiesto il rilascio dell'immobile e che egli – malgrado la formale pagina 1 di 4 diffida e malgrado la cancellazione, sua e del suo nucleo familiare, dal registro di anagrafe di detto
Comune - non vi aveva provveduto ed aveva altresì rifiutato il collocamento presso differente struttura messa a disposizione dalle autorità competenti;
- che, al fine di rispettare gli impegni assunti con la , la ricorrente aveva continuato e CP_2 continuava a versare il canone di locazione dell'immobile e a sostenere gli esborsi per le utenze, senza tuttavia ricevere compensazione, non risultando il nucleo familiare più inserito nel sistema dell'accoglienza, con conseguente danno anche individuato nella impossibilità di collocare nell'immobile richiedenti asilo aventi i richiesti requisiti nonché di adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con la . CP_2 Ha quindi chiesto, previo accertamento dell'occupazione abusiva e/o illegittima attuata dal resistente, la sua condanna al rilascio dell'immobile nonché la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione
– con decorrenza dal momento della perdita dei requisiti assistenziali -, risarcimento parametrato al canone pattuito per la locazione e quantificato in ricorso in €.3.600,00.
Parte resistente, pur ritualmente convenuta, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In corso di causa parte ricorrente ha dato atto del rilascio dell'immobile nel luglio 2024 e, quindi rinunciato alla relativa domanda di condanna ed ha chiesto l'integrazione del quantum del risarcimento sino all'intervenuto rilascio, quindi integrando di €.450,00 la quantificazione di cui in ricorso. La causa – matura per la decisione allo stato degli atti - viene decisa in esito all'udienza del
06.03.2025 trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità riconosce al conduttore – nella fattispecie la società ricorrente -, in applicazione analogica dell'art.1585, 2° comma, c.c. giustificata dall'identità di ratio e dall'affinità delle situazioni di fatto - la legittimazione ad agire nelle vicende nelle quali – come nell'ipotesi specificamente normata - l'attuazione del rapporto di locazione è ugualmente impedita dal fatto illecito di un terzo, che, occupando abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione del rapporto contrattuale.
La fattispecie oggetto di causa rientra in tale paradigma atteso che la presenza del resistente nell'immobile di Besenzone, protratta oltre l'intervenuta revoca delle misure dell'accoglienza – comprendenti anche la collocazione in detto immobile, di cui la ricorrente aveva acquisito la disponibilità tramite stipula di contratto di locazione con il proprietario locatore – integra di fatto una occupazione non più sorretta dalle ragioni giustificatrici del collocamento ivi precedentemente attuato.
Inoltre e in particolare, in tema di diritti personali di godimento, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il creditore-detentore di una cosa (locatario, comodatario, concessionario, ecc.) ha azione per il risarcimento dei danni nei confronti del terzo che con il proprio comportamento illecito gli abbia arrecato danno nell'uso o nel godimento della res, pervenendo a tale conclusione o in base ai principi della responsabilità aquiliana o rinvenendo il fondamento della tutela nell'art.1585, 2° comma , c.c., norma considerata espressione dell'ordinaria responsabilità per fatto illecito e perciò ritenuto analogicamente applicabile alle vicende suddette (cfr. Cass.Civ. n.7609/1987, n.2313/1979).
In siffatte ipotesi, quindi, il conduttore può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno e la circostanza che l'art.1585, 2° comma c.c. sia ritenuto espressione dello stesso principio di tutela del locatario contro l'illecito aquiliano determina il riconoscimento a favore di colui che non consegue il bene per fatto esclusivo del terzo, una uguale tutela diretta del diritto di godimento, di carattere petitorio. (cfr. Cass. Civ. ord. 1036/2019, Cass. Civ. sent. n.1411/1996)
In conseguenza di tali conclusioni, l'azione della ricorrente risulta fondata atteso che, da un lato, le evi-
pagina 2 di 4 denze documentali di causa provano in capo alla medesima la qualità di conduttrice del contratto di locazione stipulato per l'immobile di Besenzone e quindi la messa a disposizione di tale unità abitativa, in conformità alle previsioni della convenzione intervenuta fra la medesima ricorrente e la CP_2
convenzione che individua anche tale immobile fra quelli destinati all'attività di accoglienza
[...]
(docc. nn.3 e 2 ricorr.)
Le produzioni della ricorrente comprovano poi il collocamento e quindi la presenza del resistente e del suo nucleo familiare nell'immobile oggetto di causa, ciò risultando dalla comunicazione in atti da cui si evince che il Comune di Besenzone in data 21.10.2023 - a séguito della declaratoria di decadenza del resistente dai benefici correlati all'accoglienza -.ha provveduto alla cancellazione del nucleo familiare
– già abitante in Via IV Novembre n.
6 - dall'anagrafica dell'Ente (docc. nn.7 e 4 ricorr.)
La circostanza della presenza del resistente nell'immobile sino al luglio 2024 deve ritenersi confermata dal fatto che la prima notifica degli atti di causa all'indirizzo di Besenzone eseguita in tale mese (27.07.2024) – benché inosservante del termine a comparire – ne dava ancora la presenza in loco risultando eseguito il previsto avviso a cui l'agente postale provvede in caso di assenza del destinatario il cui nominativo viene comunque rinvenuto all'indirizzo di consegna.
A ciò si aggiunga che a seguito della rinotifica degli atti – che risultano ritirati al nuovo indirizzo da componente del nucleo familiare in data 01.10.2024 – il resistente ha ritenuto di rimanere contumace e quindi di non opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dalla ricorrente.
D'altro lato – segnatamente sotto il profilo risarcitorio – per quanto sopra osservato, la natura della tutela riconosciuta in tali ipotesi al conduttore fa ritenere pertinente il richiamo al parametro di commisurazione del danno che, fatta salva la liquidazione equitativa del Giudice, viene individuato dalla sentenza Cass.Civ. SS.UU. n.33645/2022 nel valore locativo del bene.
Va infine osservato che le produzioni agli atti evidenziano che il provvedimento 20.10.2023 della di revoca dell'accoglienza contiene altresì ingiunzione al medesimo odierno Controparte_2 resistente di pagamento della somma di €.2.300,00 quale “rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (sulla base del costo lordo pro capite pro die) della convenzione in essere fra l'Ente gestore e questa e successive rinegoziazioni) a partire dal momento del CP_2 superamento dell'assegno sociale e sino alla notifica del presente provvedimento di revoca”.
Posto che tale provvedimento – dell'ottobre 2023 - riferisce quindi di rimborso di costi già sostenuti nel periodo compreso fra la perdita dei requisiti ed il provvedimento stesso – il quantum risarcitorio richiesto dalla ricorrente va determinato con riferimento e decorrenza dal periodo successivo a detto provvedimento, quindi dal mese di novembre 2023 al luglio 2024.
Tenuto conto del valore locativo dell'immobile - documentato dal contratto di locazione in atti in
€.450,00 mensili - va pertanto riconosciuto a titolo di risarcimento a favore della ricorrente il complessivo importo di €.4.050,00 pari a n.9 mensilità di canone, dal novembre 2023 al luglio 2024.
Va dato atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di condanna al rilascio in ragione della verificata restituzione dell'immobile nel luglio 2024, circostanza che comporta la cessazione della materia del contendere al riguardo, senza incidenza, per tale capo di domanda, in punto a spese atteso che la notifica regolare degli atti al resistente è successiva a detto rilascio.
In relazione al capo della domanda meritevole di accoglimento, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ex d.m. 55/2014 in relazione alla attività richiesta dalla trattazione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 dispone:
ACCERTATA E RITENUTA l'occupazione senza titolo da parte di Controparte_1 dell'immobile sito in Besenzone, Via IV Novembre n.6 (censita al catasto fabbricati al Foglio 3, mapp. 425 sub 5 cat A/2 e sub 12 cat. C/6) - per il periodo intercorso fra la revoca delle misure di tutela relative all'accoglienza (20.10.2023) ed il luglio 2024,
-DATO ATTO dell'intervenuto rilascio dell'immobile nel luglio 2024 e della rinuncia da parte della ricorrente al capo di domanda afferente la condanna al rilascio, DICHIARA la cessazione della materia del contendere sul punto
-LIQUIDA a favore della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e a carico di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 conseguenti alla ritenuta occupazione senza titolo dell'immobile per cui è causa, la complessiva somma di €.4.050,00
- CONDANNA a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in €. 155,76 per esborsi ed
€. 1.024,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% , cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 4 aprile 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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