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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa AN OR all'udienza del 25/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10981/2025: tra con l'avv. MIANO ANTONIO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MOLFESE Controparte_1
A
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: Altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc Rilevato che con ricorso depositato il 26/03/2025 , -premesso Parte_1 di essere docente assunta a tempo determinato per gli 2015 al 2021 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma (RM) come dettagliatamente indicati in ricorso e di essere stata immessa in ruolo nel 2021, -dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente,
-richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver CP_1 riservato al solo personale docente assunto con cont mpo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato,
-dedotto di essere attualmente in servizio in ruolo.
-ha quindi concluso come in atti. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito contestando la domanda, in CP_1 subordine ha eccepito la prescri tiva quinquennale per le annualità precedenti al 2019.
-2- La causa viene decisa con la presente sentenza che, in quanto resa in un contenzioso seriale, ripercorre tutte le ipotesi normative previste, con richiamo ex art. 118 disp. Att. C.p.c. alla sentenza della Corte di Cassazione del 27/10/2023, (ud. 04/10/2023, dep. 27/10/2023), n.29961 alla cui motivazione si rinvia. 2.1. La Corte di Cassazione nella citata sentenza, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
-3-
3.1 Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, avendo egli dimostrato (v. stato matricolae ) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici dal 2015 al 2021 in forza di incarichi che si sono susseguiti sino al termine delle attività didattiche e per un periodo superiore ai 180 giorni nella stessa sede di servizio e per l'insegnamento della medesima materia. Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento nei limiti della eccepita pescrizione quinquennale per gli anni scolastici dal 16/09/2019 - 30/06/2020 e dal 30/09/2020 - 30/06/2021. Accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021 per l'importo di € 1.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3.2. Va quindi accerto, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli aa.s.s. 2019/2020, 2020/2021, alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1 liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso con dist
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il beneficio Controparte_2 economico tramite la car namento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 ricorrente, in vi €. 500,00, da distrarsi.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice
AN OR