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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Napoli alla via Ascanio n. 1 presso l'avv. Anna Boscaglia (CF: da cui è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per territorio alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
elettivamente domiciliata in Napoli al Rione Sirignano n. 10 presso l'avv. Nathalie Mensitieri (C.F.
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._3 Persona_1
del 18.12.2014.
[...]
APPELLATA
E
(CF: ) domiciliato in Napoli alla via Mastellone, is. 1, scala A. Controparte_2 CodiceFiscale_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 PER L'APPELLANTE: “Il sottoscritto procuratore avv. Anna Boscaglia, nell'interesse del sig. Parte_1
si riporta all'atto di appello ed alle risultanze di causa, nonché alla documentazione prodotta e
[...]
rassegna le conclusioni di cui all'atto introduttivo che devono intendersi, qui, per riportate e trascritte. Viste le
risultanze della c.t.u. depositata, si chiede che, in accoglimento dell'appello, venga condannata al risarcimento
dei danni in favore dell'appellante, la convenuta n.q. di impresa per la gestione del FGVS, Controparte_1
danni che si quantificano come segue: Tabella di riferimento 2023-2024; Età del danneggiato alla data del
sinistro 39 anni;
Percentuale di invalidità permanente 9%; Punto base danno permanente € 939,78; Giorni di
invalidità temporanea totale 33; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40; Giorni di invalidità
temporanea parziale al 50% 20; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20; Indennità giornaliera €
54,80. Calcolo del risarcimento: Danno biologico permanente € 16.632,70; Invalidità temporanea totale €
1.808,40; Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.644,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 548,00;
Invalidità temporanea parziale al 25% € 274,00. Totale danno biologico temporaneo € 4.274,40. Danno morale
(33,33%) € 6.968,34. Spese mediche € 1.397,77. Totale Generale: € 29.273,21 oltre interessi legali e
rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo sino all'effettivo risarcimento. Con vittoria di spese, ivi comprese
quelle della CTU, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e CPA, con attribuzione al
difensore costituito per averne fatto anticipo”.
PER L'APPELLATA: “L'avv. Nathalie Mensitieri per la nella qualità di impresa Controparte_3
designata per la gestione del F.G.V.S., si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito e conclude in via principale
per il rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, per la conferma
della sentenza del Tribunale di Napoli…n. 10396 pubblicata in data 29.11.2018. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda,
riconoscere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento dannoso e per l'effetto
ridurre il risarcimento allo stesso spettante”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 05 ed il 06.08.2019 ha riferito che alle ore 17:20 circa del Parte_1
giorno 16.09.2012, mentre percorreva via delle Repubbliche Marinare in Napoli alla guida del proprio motociclo
Aprilia Scarabeo targato CD 59201 e sprovvisto di assicurazione, veniva urtato e fatto rovinare al suolo dal veicolo Ape Piaggio targato DF 28061, di proprietà di ed a sua volta sprovvisto di copertura Controparte_2
pagina 2 di 13 assicurativa. Più in particolare, quanto alla dinamica del fatto, l'istante ha precisato che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo i due veicoli procedevano nella stessa direzione quando il conducente del veicolo Ape,
improvvisamente e senza alcuna segnalazione, si spostava repentinamente da destra vesto sinistra, investendo il motociclo Aprilia che transitava regolarmente sulla propria corsia di marcia.
Tanto premesso l'attore, deducendo di aver riportato nell'incidente un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con frattura dell'emi-piatto tibiale esterno, rottura del menisco laterale e lacerazione del legamento crociato anteriore, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli e la Controparte_2 [...]
, in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la loro condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda non essendovi prova del fatto storico e della scopertura assicurativa del veicolo Ape necessaria per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia. è invece rimasto contumace. Controparte_2
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni rifiutando l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore come pure la richiesta di c.t.u.
medico-legale e di acquisizione del rapporto redatto dalla Polizia Municipale in occasione del sinistro.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 29.11.2018 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
sulla scorta della seguente motivazione: “Va dichiarata la proponibilità della domanda Controparte_1
atteso che l'attore ha inviato una specifica e dettagliata messa in mora alla compagnia assicuratrice e alla
Consap nel maggio 2014 prima di introdurre il giudizio con atto notificato nell'agosto 2016.
La titolarità dello non è contestata e comprovata dal certificato di proprietà del motociclo Pt_1
Aprilia Scarabeo nonché dai certificati medici.
Prima di passare all'esame della titolarità passiva dei convenuti, ritiene questo giudice assorbente la
questione relativa alla sussistenza del diritto risarcitorio in capo allo il quale ha dichiarato, nell'atto Pt_1
di citazione, di aver subito il sinistro nel mentre era alla guida del suo motociclo privo di copertura
assicurativa. Sul punto ritiene questo giudice, così mutando il proprio precedente convincimento e consapevole
del contrasto giurisprudenziale sul punto, che in realtà la domanda risarcitoria proposta non sia meritevole di
pagina 3 di 13 accoglimento tenuto conto che lo stesso attore sin dall'atto costitutivo ha ammesso di essere stato coinvolto nel
sinistro mentre conduceva il suo motociclo privo di copertura assicurativa.
Va evidenziato che in tema di tutela risarcitoria del proprietario e/o conducente di un veicolo che
circola sprovvisto di copertura assicurativa, la giurisprudenza di merito non è concorde ritenendo alcuni giudici
che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del
veicolo privo di copertura assicurativa in quanto così motivano:
“Gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del Codice Civile non prescrivono che il danneggiato da
un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a., non possa richiedere il
risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua compagnia di assicurazione. La violazione commessa
dall'attore di aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa non rappresenta
un reato perseguibile d'ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada cui si applica una sanzione
amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo”.
Sennonché, premesso che l'art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni
extracontrattuali, giusto il richiamo dell'art. 2056 cc., ritiene questo giudice che l'aver posto in circolazione e/o
condotto un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., non poteva assolutamente
circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per
potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento; non può accordarsi il
risarcimento ad un bene quando il bene è in una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui
ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile, nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta
atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto, il che concausi il danno subito con un Pt_1
comportamento, porsi alla guida del veicolo privo di copertura, posto contro le leggi dello Stato.
Del resto, sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai
sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è volontariamente violata.
L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza patrimoniale e non
patrimoniale negativa provocata da una altrui condotta quando sia lesiva di interessi non meritevoli di tutela e
cioè quando il soggetto leso ponga in essere comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e
questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di
comportamento.
pagina 4 di 13 Per tutti questi motivi le domande risarcitorie vanno rigettate e ogni altra questione resta assorbita”.
§§§§§§
Con atto notificato il 27-28.05.19 ed iscritto a ruolo il 06.06.19 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente dichiarando Controparte_2
esclusivo responsabile del sinistro e condannandolo in solido con l'impresa designata al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 56.914,56 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate in prime cure.
Anche in sede di gravame si è costituita soltanto l'impresa designata la quale ha chiesto in via principale il rigetto dell'appello ed in subordine di dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro,
per aver posto in circolazione un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguente riduzione dell'ammontare del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c.
Il collegio, acquisito il fascicolo di primo grado, ha ravvisato la necessità di dare ingresso alla prova testimoniale non ammessa in primo grado, apparendo la stessa rilevante in funzione della decisione da assumere,
e di acquisire copia del rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Napoli 3° - sez. infortunistica stradale in occasione del sinistro, abilitando il difensore dell'attore a farne richiesta, con riserva di valutare all'esito di tali attività se ammettere anche la richiesta c.t.u.
Depositato il verbale della P.M. ed assunta la deposizione testimoniale di si è quindi Testimone_1
disposta c.t.u. medico-legale in persona di In data 10.12.2024 è stato poi depositato Parte_1
l'elaborato tecnico con cui il c.t.u. nominato, dr.ssa si è così espressa: Persona_2
ebbe a riportare per l'infortunio di cui è causa: trauma contusivo rachide lombo- Parte_1
sacrale più trauma contusivo escoriato ginocchio sx e trauma contusivo escoriato caviglia sx e gomito dx,
escoriazione mano dx.
La natura della lesione è traumatica per cui è rispettato il nesso di causalità temporale e topografico
con l'evento lesivo. Il signor veniva pertanto ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria di Loreto Pt_1
Nuovo dove veniva sottoposto a disinfezione della ferita ed…immobilizzazione del ginocchio sx con bendaggio
elasto-compressivo. Veniva dimesso con prognosi di gg. 10 con prescrizione di terapia medica F.K.T., visita
ortopedica e R.M. ginocchio.
Sottoposto ad indagini strumentali successive si evidenziava una frattura composta dell'emi-piatto
pagina 5 di 13 tibiale esterno, rottura del menisco laterale, lacerazione del legamento crociato anteriore…In data 17.06.13
veniva ricoverato presso la dove veniva in data 18.06.13 sottoposto a intervento Controparte_4
chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e meniscectomia esterna.
Ai fini della durata totale della malattia abbiamo un periodo di inabilità temporanea totale pari a gg. 33
(30 in cui ebbe a portare la ginocchiera con prescrizione di divieto di carico e ulteriori gg. 3 per il ricovero per
la ricostruzione del legamento crociato anteriore). Il periodo di inabilità temporanea parziale per il recupero
funzionale è stato di 40 giorni al 75%, ulteriori 20 gg. al 50% e 20 gg. al 35%. I postumi anatomo-funzionali
attuali, consistenti in danni anatomici e funzionali a carico del ginocchio sx, nonché estetici per gli esiti
cicatriziali visibili ictu oculi, condizionano un danno biologico valutabile nella misura del 9%.
Sono state utilizzate le tabelle delle lesioni micropermanenti che alla voce limitazione del movimento di
flessione con escursione articolare possibile oltre 90° considera il danno biologico fino al 9%...
Le spese mediche sostenute ammontano a € 1.397,77 e sono congrue. Allo stato il ricorrente non
presenta dolore nocicettivo;
il piccolo esito cicatriziale presente al ginocchio sx non comporta menomazione
rilevabile costantemente agli occhi di terzi. Non sono precluse le attività quotidiane, mentre sicuramente è
presente una maggiore stancabilità dopo deambulazione protratta”.
La causa è stata a questo punto rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello lamenta l'erronea valutazione della normativa vigente e Parte_1
l'adesione del giudice di primo grado ad un orientamento giurisprudenziale minoritario che nega la risarcibilità
del danno derivante dalla circolazione stradale qualora a chiedere il risarcimento sia una persona che era alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a.
L'appellante, muovendo dal principio generale del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c., in base al quale chiunque procura ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, evidenzia invece come la dottrina maggioritaria e la prevalente giurisprudenza di merito, in casi simili a quello in esame, abbia sancito l'opposto principio secondo il quale chi si pone alla guida di un veicolo non assicurato e subisce un danno - ma è esente da pagina 6 di 13 responsabilità - ha diritto al risarcimento.
Ciò in quanto guidare senza l'assicurazione per la r.c.a. non costituisce reato ma integra solo un illecito amministrativo sanzionato dall'art.193 del Codice della Strada. Naturalmente, prosegue l'appellante, l'onere di provare la propria assenza di colpa grava sul danneggiato ma questi deve essere messo nelle condizioni di poter dimostrare le sue ragioni attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie. Anche qualora dalle risultanze istruttorie dovesse emergere una corresponsabilità del soggetto leso nella causazione dell'evento, il danneggiato,
benché non assicurato, avrebbe poi diritto al risarcimento in misura ridotta e su base concorsuale.
Non sarebbe pertanto vero che chi guida senza assicurazione non può essere risarcito in caso di incidente, dovendosi negare il risarcimento soltanto chi risulta essere l'esclusivo responsabile del sinistro.
Viceversa, se il conducente di veicolo non assicurato prova di aver tenuto una condotta di guida corretta, egli avrebbe diritto di essere risarcito a prescindere dalla copertura assicurativa del suo veicolo.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. La questione della risarcibilità del danno subito da soggetto postosi alla guida di veicolo non assicurato, nelle more del presente giudizio, è stata infatti affrontata e decisa in senso affermativo dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 1179 del 17.01.2022, ha aderito alla tesi dell'attuale appellante spendendo delle argomentazioni che questo collegio ritiene senz'altro di poter condividere per la loro coerenza e linearità.
In quella sede il giudice di appello autore della sentenza cassata con rinvio, dato atto che l'impugnazione della sentenza di primo grado era fondata sull'erronea interpretazione degli articoli 122 e 144 del Codice delle
Assicurazioni e sul rilievo secondo cui nessuna delle norme contenute in tale testo normativo “restringerebbe
l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe
una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 C.d.A. dal
proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa”, aveva invero sostenuto che “da
un'interpretazione letterale e logica del codice delle assicurazioni, nonché dalla collocazione sistematica delle
norme in esame, si evince la tassatività di tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'esperibilità dell'azione
nel caso in cui l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo
aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie” e che sarebbe certamente infondato prospettare una violazione dell'art. 24 Cost. “in quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le
pagina 7 di 13 proprie aspettative risarcitorie, citando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c., il soggetto che con il suo
comportamento colposo abbia cagionato il danno”.
Di tutt'altro avviso è stata invece la Suprema Corte la quale, procedendo ad una piana ricostruzione normativa, ha ricordato come l'art. 122 C.d.A. - concernente l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore -
stabilisca al primo comma che, se esso non è adempiuto, tali mezzi “non possono essere posti in circolazione su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” per poi soggiungere, al comma successivo, che tale assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
effettuato il trasporto”. E' stato inoltre ricordato che l'art. 144 C.d.A. - intitolato “Azione diretta del
danneggiato” - per quanto in questa sede interessa stabilisce che “il danneggiato per sinistro causato dalla
circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”, con previsione di un litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto evidente che l'articolo 122 non va ad incidere in nessun modo sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. Esso, infatti, si limita a sancire un obbligo relativo alla messa in circolazione dei veicoli a motore senza che ciò in alcun modo implichi che il soggetto danneggiato durante la circolazione di un mezzo assoggettato a obbligo assicurativo, rimasto inadempiuto, trovi l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 144 “sbarrata” dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi.
Il legislatore, qualora avesse inteso privare il danneggiato della fruizione dell'azione ex articolo 144
perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il fatto e/o di cui era il proprietario non era assicurato, avrebbe infatti dovuto prevedere expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla “certezza economica del risarcimento” che è all'origine stessa dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
Ciò a maggior ragione se si considera che l'art. 129 C.d.A., dal titolo “Soggetti esclusi
dall'assicurazione”, fornisce un elenco delle persone non ammesse a fruire di tale beneficio (di fatto limitato ai soli responsabili del sinistro) senza menzionare in alcun modo i danneggiati alla guida o trasportati su un veicolo non assicurato. E se per il trasportato “occasionale”, cioè privo di qualunque rapporto con la proprietà o con pagina 8 di 13 l'uso del mezzo, una tale esclusione risulterebbe contraria ad ogni principio di uguale tutela, per il proprietario ed il conducente del veicolo comunque si tratterebbe di una deminutio di tale portata da rendere necessaria una scelta espressa da parte del legislatore poiché l'inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo inerente all'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile esclusivo,
senza nessun concorso di colpa di colui che non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144 con un'assoluta illogicità
nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative.
In aggiunta all'evidente irrazionalità ed alla totale carenza di sostegno normativo all'interpretazione del
Codice delle Assicurazioni propugnata dal giudice d'appello, la Suprema Corte ha infine richiamato la direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.09.2009 il cui art. 18 sancisce che “gli Stati membri
provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi
dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la
responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”. Tanto in un'ottica di perseguimento della massima misura di tutela della vittima, confermata anche dagli articoli 2 e 24 Cost., che da tempo impronta la giurisprudenza di legittimità (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli,
con particolare riguardo alla posizione del danneggiato, cfr. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738
e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).
Tali considerazioni, mutatis mutandis, sono evidentemente destinate a valere anche nelle ipotesi in cui il danno, a norma dell'art. 283 Cod. Ass., debba essere risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
attraverso l'impresa designata, proprio in considerazione del fatto che il veicolo danneggiante, benché
assoggettato a obbligo assicurativo, non risulta coperto da assicurazione o sia rimasto non identificato o sia assicurato presso una compagnia successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. In conclusione,
risultano dunque prive di ogni fondamento le considerazioni che hanno indotto il giudice di primo grado a decidere la controversia nel senso dell'inammissibilità dell'azione di cui all'articolo 283 Cod. Ass. esercitata dall'attuale appellante.
Detta azione risulta inoltre essere fondata. La sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 283 co. 1
lett. b) D. lgs. n. 209 del 2005 per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada risulta infatti dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Napoli che,
pagina 9 di 13 intervenuta sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione, riscontrava l'assenza di copertura assicurativa di entrambi i veicoli venuti in collisione perciò contravvenzionando sia che Controparte_2 Parte_1
ai sensi dell'art. 193 del Codice Stradale che recita: “I veicoli a motore senza guida di rotaie,
[...]
compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola
senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 866 a Euro 3.464…”.
La responsabilità del sinistro, alla stregua di quanto emerso dall'espletata istruttoria, è inoltre da ascrivere in via esclusiva a proprietario e conducente del triciclo Piaggio targato DF 28061. Controparte_2
Si legge infatti nel rapporto della Polizia Municipale che Via delle Repubbliche Marinare è una strada a doppia carreggiata ubicata nel centro abitato e che ogni sua carreggiata è dotata di due corsie di marcia, separate da linea di mezzeria longitudinale discontinua, in modo tale da consentite la circolazione dei veicoli per file parallele. Si legge ancora nel predetto verbale che il motociclo dell'appellante veniva rinvenuto nella corsia sinistra della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli con direttrice di marcia da San Giorgio a Cremano
verso Napoli, riverso sul fianco sinistro, e che il veicolo Piaggio Ape, rinvenuto a sua volta in detta carreggiata,
presentava la rottura dello specchietto anteriore sinistro unitamente a varie ammaccature e decorticature.
Quanto poi alla dinamica dell'incidente, essa è stata così descritta dal teste : “Non ho Testimone_1
rapporti di parentela con le parti in causa ed ho assistito del tutto casualmente all'incidente per cui è lite. Era il
mese di settembre del 2012, di pomeriggio, ed io mi trovavo a bordo della mia auto in via delle Repubbliche
Marinare. Mi precedeva nella marcia un triciclo Ape. Ricordo che un motociclo di tipo Scarabeo iniziò manovra
di sorpasso sulla sinistra dell'Ape. Quest'ultimo, senza azionare l'indicatore direzionale, si spostò di improvviso
sulla corsia sinistra ed attinse alla parte laterale destra il motociclo facendolo rovinare a terra sul lato sinistro.
Sul motociclo c'era il conducente ed un bambino come trasportato. Cadendo il bambino si fece male alla gamba
sinistra mentre il conducente del motociclo subì lesioni alla gamba ed al braccio sinistro. Il traffico si fermò. Lo
stesso conducente del motociclo chiamò l'ambulanza ed i vigili. Lo stesso mi chiese il numero di telefono per
un'eventuale testimonianza in quanto avevo assistito al fatto. Non ricordo se quando arrivarono ambulanza e
vigili ero ancora presente o mi ero già allontanato. Entrambi gli occupanti del motociclo avevano il casco. Ho
già reso testimonianza in altro giudizio relativo al medesimo sinistro svoltosi innanzi al Giudice di Pace”.
pagina 10 di 13 Alla luce di tale deposizione è evidente come la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere a il quale ha violato l'art. 154 del Codice Stradale nella parte in cui recita: “I conducenti che Controparte_2
intendono eseguire una manovra per…cambiare…corsia…devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione
di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Le segnalazioni delle manovre devono essere
effettuate servendosi degli appositi dispositivi luminosi, indicatori di direzione. Tali segnalazioni devono
continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata”. Il CP_2
incurante di tali basilari regole di cautela, si è invece repentinamente spostato dalla corsia di destra a quella di sinistra senza tener conto del sopraggiungere su quest'ultima del motociclo condotto da il Parte_1
quale, non essendo stato preavvertito, tramite l'azionamento dell'indicatore direzionale, dell'intento del conducente del veicolo Ape Piaggio di cambiare corsia, nulla in concreto poté fare per evitare la collisione.
Contrariamente a quanto assume l'impresa designata è poi da escludere che abbia Parte_1
fornito un contributo causale alla verificazione dell'incidente ponendosi alla guida di un veicolo non assicurato.
Questo è infatti solo un antecedente temporale della verificazione del sinistro e non una sua causa.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito da il quale Parte_1
aveva trentanove anni all'epoca del sinistro che, come accertato dal c.t.u., gli ha provocato lesioni guarite con postumi permanenti del 9%.
Il danno biologico subito dall'appellante si risolve, pertanto, in una micropermanente da liquidare attenendosi ai parametri legali individuati dall'art. 139 D. lgs. n. 209/05 per le lesioni di lieve entità.
Avuto riguardo all'età dell'infortunato al momento del fatto, ed ai valori dei punti di invalidità permanente così come da ultimo aggiornati dal D.M. del 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 173 del
25.07.2024, il pregiudizio in parola va dunque monetizzato nella somma di € 16.765,79.
A titolo di danno biologico da invalidità temporanea, per il quale le citate disposizioni normative aggiornate riconoscono l'importo di € 55,24 per ogni giorno di inabilità assoluta e, in caso di invalidità inferiore al 100%, un importo ridotto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, risultano invece dovuti € 4.308,72.
Per quanto attiene poi al danno morale la sua misura, tenuto contro dell'entità della menomazione e delle sofferenze che ne sono verosimilmente scaturite, va determinata in misura pari al 20% di quanto liquidato a pagina 11 di 13 titolo di danno biologico con conseguente riconoscimento di € 4.214,90.
Sono state infine documentate spese sanitarie per complessivi € 1.397,77, che il c.t.u. ha stimato congrue e riconducibili dal punto di vista causale al sinistro, le quali, integrando un danno patrimoniale emergente, vanno attualizzate in € 1.701,09 tenuto conto dell'evoluzione del fenomeno inflattivo successiva alla loro erogazione.
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, complessivamente pari a € 26.990,50, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, qualora l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è suscettibile di ristoro tramite la corresponsione di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa,
può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale orientamento detti interessi non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo piuttosto rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie risultano quindi dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento così come devalutato in base agli indici Istat alla data del
16.09.2012 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del sinistro.
Dalla presente sentenza, la quale converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n 147 del 13.08.2022 e con distrazione della somma in favore dell'avv. Anna Boscaglia per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10396/2018 pubblicata il 29.11.2018, così
provvede:
pagina 12 di 13 1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2
in favore di della somma di € 26.990,50 oltre interessi legali da computare sulle somme, con Parte_1
la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna in solido la e al rimborso delle spese avversarie del Controparte_1 Controparte_2
giudizio di primo grado che si liquidano in € 560,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Anna Boscaglia.
3) Condanna in solido la e al rimborso delle spese avversarie del Controparte_1 Controparte_2
giudizio di appello che si liquidano in € 827,00 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Anna Boscaglia.
4) Pone la spesa liquidata per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della e di Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 13.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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