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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.334/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 10.01.2024, e vertente tra l (appellante) e (appellata), avente ad Parte_1 CP_1
oggetto: appello avverso la sentenza n°438/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 04.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta la domanda di tesa al CP_1
riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, CP_ mediante ammissione a riscatto (originariamente negato dall' del periodo del corso di laurea in
Pedagogia e dei periodi pre-ruolo, come da domanda di riesame dalla stessa presentata in data
CP_ 25.03.2022, in un primo momento accolta dall' che la ha però successivamente revocata in autotutela in data 21.04.2023, sul presupposto dell'operatività del termine di decadenza annuale di cui all'art.30 del D.P.R. n.1032/1073. CP_ Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione e violazione dell'art.30 del D.P.R. n.1032/1073, stante la natura decadenziale del termine
1 CP_ annuale posto da tale disposizione, applicabile sia nei confronti dell' che dei soggetti assicurati. Ha quindi chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese del doppio grado.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c.
(rectius art.434 c.p.c.), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012.
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
CP_ 2.- Nel merito, l' censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto CP_ dell'appellata al riscatto (originariamente negato dall' del periodo del corso di CP_1
laurea in Pedagogia e dei periodi pre-ruolo, come da domanda di riesame dalla stessa presentata in data CP_ 25.03.2022, in un primo momento accolta dall' che la ha però successivamente revocata in
2 autotutela in data 21.04.2023, sul presupposto dell'operatività del termine di decadenza annuale di cui all'art.30 del D.P.R. n.1032/1073
Il motivo non è fondato.
In punto di fatto, l'appellato deduce di aver presentato in data 25.03.2022 domanda di CP_1
riesame della mancata ammissione a riscatto del periodo del corso di laurea in Pedagogia (disposta
CP_ diversi anni addietro con Delibera n.124115 del 31.12.1996), lamentando che l' dopo aver accolto la domanda (come da determina in data 08.07.2022), ha successivamente revocato tale provvedimento con delibera in autotutela del 21.04.2023, sul presupposto (contestato) dell'operatività del termine di decadenza annuale di cui all'art.30 del D.P.R. n.1032/1073.
In punto di diritto, l'art.30 del D.P.R. n.1032/1973 prevede che “I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
[…]. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione […]”.
CP_ Sostiene l' che l'istanza di riesame presentata da in data 25.03.2022 sarebbe CP_1 colpita dalla decadenza annuale prevista dalla predetta disposizione, posto che l'originario provvedimento di mancata amissione a riscatto del periodo relativo al corso di laurea era datato
31.12.1996, con conseguente produzione dell'effetto decadenziale alla data del 31.12.1997.
CP_ La tesi dell' non ha fondamento, atteso che la fattispecie in esame non rientra nel campo di applicazione dell'art.30 del D.P.R. n.1032/1973, né sulla base del dato letterale, né avuto riguardo alla ratio della predetta disposizione, né sulla base di una interpretazione di ordine sistematico.
In primis, il tenore letterale dell'art.30 del D.P.R. n.1032/1973 è chiaro nel limitare l'operatività del termine di decadenza ai soli provvedimenti di revoca, modifica o rettifica adottati d'ufficio dall'Ente, mentre nella fattispecie in esame l'Istituto ha adottato il provvedimento di rigetto della domanda di riscatto del corso di laurea su specifica domanda dell'assicurata.
In secondo luogo, il termine di decadenza è posto evidentemente nell'interesse dei percipienti le somme, per esigenze di certezza e tutela di aspettative ingenerate dall'Amministrazione. Ne segue che, decorso il termine di un anno, l'Amministrazione decade dal potere di revocare, modificare o rettificare i provvedimenti di liquidazione e, conseguentemente, dal potere di recuperare le somme erroneamente liquidate a causa dell'errore commesso per fatto ad essa imputabile - non importa se colposamente o non.
La ratio è quindi quella di tutelare il legittimo affidamento del pubblico dipendente collocato a riposo a
3 possibili riduzioni del trattamento pensionistico disposte a distanza di tempo dalla sua liquidazione, in mancanza di altri redditi sui quali operare il recupero. E' quindi evidente che il termine di decadenza si riferisce all'ipotesi di pubblico dipendente già collocato a riposo, ponendo un termine di decadenza CP_ all' per emettere eventuali provvedimenti di revoca, modifica o rettifica del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico e di recupero dell'eventuale indebito. Nella fattispecie, invece, siamo in presenza di un pubblico dipendente ancora in servizio che ha presentato istanza di riesame della domanda di riscatto del corso di laurea prima del pensionamento, per cui nessun termine di decadenza è nella fattispecie operante, non ricorrendo una ipotesi di legittimo affidamento del pubblico dipendente su un trattamento pensionistico già liquidato.
CP_ In ultima analisi, ed a conferma ulteriore di quanto sopra, il provvedimento dell' appare illegittimo anche sotto il profilo sistematico, atteso che, ai sensi dell'art.24, secondo comma, dell'art.30 del D.P.R. n.1032/1973, la domanda di riscatto può essere presentata sino al momento della cessazione dal servizio, per cui l'odierna appellata, che è ancora in servizio, può tuttora presentare ex novo una domanda di riscatto del corso di laurea. Il che comporta, quale logico corollario, la possibilità di chiedere il risesame dei provvedimenti di diniego già adottati dall'amministrazione, qualora ritenuti errati e/o illegittimi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
4 - dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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