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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 6379/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6379/2022 R.G.
promossa da
costituito dalla costituito dalla società (P.Iva ) con sede Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 legale in Trento (TN), alla via Adriano Olivetti n. 7 e dalla società (P.Iva CP_1
), con sede legale in Padova (PD), alla via F.lli Cervi n. 6, in qualità di concessionario P.IVA_2 per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di
Riscossione pro tempore; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, dall'avv. Alessandro Santoro (C.F.: ; P.E.C.: CodiceFiscale_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Email_1 via Francesco Conforti, n. 11;
ATTORE – APPELLANTE
contro
C.F. , residente in [...] al Parco CP_2 C.F._2
Trento nr. 39;
CONVENUTO – APPELLATO- CONTUMACE
nonché
, c.f. ; Controparte_3 PartitaIVA_3
CONVENUTA – APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2548/2022 del
3.1.2022, depositata in cancelleria in data 9.5.2022; Conclusioni delle parti:
PER la R.T.I. costituita da : Parte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, e in riforma della impugnata sentenza n. 2548/2022 (R.G. 3759/2021) del Giudice di Pace di Torre Annunziata, Avv.
Tommaso Pentangelo, depositata in Cancelleria in data 9 maggio 2022,
1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37
c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, nel merito, dichiarare non maturato il termine prescrizione invocato ex adverso, confermando, per l'effetto, l'atto opposto e tutti gli atti ad esso preordinati;
3) Condannare Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.2.2021, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_4 al Giudice di Pace di Torre Annunziata, , e la Parte_2 CP_1 Controparte_3 impugnando il preavviso di fermo n. 20200002038820514322989, relativo alle ingiunzioni di pagamento n. 334015000109, n. 334087914908, n. 334115595068, n. 334167370436 e n.
334175144176, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €
1.478,66, per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2013. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, tra l'anno di riferimento del tributo e il primo atto interruttivo, il relativo termine triennale. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'estinzione del credito, per prescrizione, e, per l'effetto, l'annullamento del preavviso di fermo nr. 20200002038820514322989; chiedeva, altresì, la condanna degli opposti alle spese di lite, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio il R.T.I, composto da e , eccependo: in primo Parte_2 CP_1 luogo, la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di pace, attesa la natura tributaria del credito azionato e, in subordine, la mancata prescrizione del credito, attesa la regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, in primo luogo, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di
Pace, in subordine, dichiarare inammissibile e improponibile la domanda spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione in giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 2548/2022, depositata il 09/05/2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione e della legittimazione passiva dell'Ente
Riscossore, accoglieva nel merito la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato.
Annullava, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo nr. 20200002038820514322989, condannando la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore Controparte_3 del procuratore antistatario di parte attrice. 5. Avverso detta sentenza, presentava appello il R.T.I formato da e con Parte_2 CP_1 atto di citazione notificato in data 2.12.2022, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito nonché il mancato decorso del termine prescrizionale della pretesa creditoria.
Chiedeva quindi, in via preliminare, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni Tributarie e, nella denegata ipotesi di conferma della giurisdizione in capo al Giudice di prime cure, dichiararsi, nel merito, il decorso del termine prescrizionale, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
6. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_4
7. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 07.07.2023, il Giudice, rilevata la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 e 332 c.p.c., nei confronti della CP_3 citata in primo grado e non in secondo grado, rimetteva la causa sul ruolo, ordinando
[...]
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
8. All'udienza del 30.4.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto dal R.T.I. formato da e contro la sentenza del di Parte_2 CP_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2548/2022 del 3/1/2022, depositata in cancelleria in data
9/5/2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Va trattato, in primo luogo, il preliminare motivo di impugnazione, con il quale è stato eccepito il difetto di giurisdizione, sollevato dall'appellante sia in primo grado che nel presente grado di appello, in considerazione del fatto che il credito sotteso al preavviso di fermo amministrativo opposto ha ad oggetto pretese tributarie (tassa automobilistica relativa all'anno 2013).
9.1 Al riguardo, si evidenzia che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del
2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
9.2. La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_5 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
9.3 Applicando tali principi al caso in esame, si evidenzia che, poiché il , nell'atto di citazione CP_4 presentato innanzi al giudice di prime cure, ha espressamente contestato la prescrizione maturata tra l'anno di riferimento del tributo, ossia il 2013, e la notifica dell'atto opposto – cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado, dove si legge: “Pertanto, non essendo mai stato notificata l'ingiunzione di pagamento e ne nessun atto successivo dal 2013 all'attualità sono trascorsi gli oltre 3 anni previsti dalla Legge per l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione” – non può che concludersi che la giurisdizione su tale domanda spetta al giudice tributario, rientrando, il caso in esame, nell'ipotesi sub a), sopra citata. Ne consegue che l'appello, sul punto, va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritenere assorbita qualsiasi ulteriore eccezione.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi alla questione sulla), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 2548/2022 del 3.1.2022, depositata in cancelleria in data 9.5.2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 05/10/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anita Carughi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 6379/2022 R.G.
promossa da
costituito dalla costituito dalla società (P.Iva ) con sede Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 legale in Trento (TN), alla via Adriano Olivetti n. 7 e dalla società (P.Iva CP_1
), con sede legale in Padova (PD), alla via F.lli Cervi n. 6, in qualità di concessionario P.IVA_2 per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di
Riscossione pro tempore; rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, dall'avv. Alessandro Santoro (C.F.: ; P.E.C.: CodiceFiscale_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Email_1 via Francesco Conforti, n. 11;
ATTORE – APPELLANTE
contro
C.F. , residente in [...] al Parco CP_2 C.F._2
Trento nr. 39;
CONVENUTO – APPELLATO- CONTUMACE
nonché
, c.f. ; Controparte_3 PartitaIVA_3
CONVENUTA – APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2548/2022 del
3.1.2022, depositata in cancelleria in data 9.5.2022; Conclusioni delle parti:
PER la R.T.I. costituita da : Parte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, e in riforma della impugnata sentenza n. 2548/2022 (R.G. 3759/2021) del Giudice di Pace di Torre Annunziata, Avv.
Tommaso Pentangelo, depositata in Cancelleria in data 9 maggio 2022,
1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37
c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, nel merito, dichiarare non maturato il termine prescrizione invocato ex adverso, confermando, per l'effetto, l'atto opposto e tutti gli atti ad esso preordinati;
3) Condannare Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.2.2021, conveniva in giudizio, innanzi Controparte_4 al Giudice di Pace di Torre Annunziata, , e la Parte_2 CP_1 Controparte_3 impugnando il preavviso di fermo n. 20200002038820514322989, relativo alle ingiunzioni di pagamento n. 334015000109, n. 334087914908, n. 334115595068, n. 334167370436 e n.
334175144176, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di €
1.478,66, per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2013. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, tra l'anno di riferimento del tributo e il primo atto interruttivo, il relativo termine triennale. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'estinzione del credito, per prescrizione, e, per l'effetto, l'annullamento del preavviso di fermo nr. 20200002038820514322989; chiedeva, altresì, la condanna degli opposti alle spese di lite, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio il R.T.I, composto da e , eccependo: in primo Parte_2 CP_1 luogo, la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di pace, attesa la natura tributaria del credito azionato e, in subordine, la mancata prescrizione del credito, attesa la regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, in primo luogo, di dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di
Pace, in subordine, dichiarare inammissibile e improponibile la domanda spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione in giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 2548/2022, depositata il 09/05/2022, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione e della legittimazione passiva dell'Ente
Riscossore, accoglieva nel merito la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato.
Annullava, pertanto, il preavviso di fermo amministrativo nr. 20200002038820514322989, condannando la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore Controparte_3 del procuratore antistatario di parte attrice. 5. Avverso detta sentenza, presentava appello il R.T.I formato da e con Parte_2 CP_1 atto di citazione notificato in data 2.12.2022, eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito nonché il mancato decorso del termine prescrizionale della pretesa creditoria.
Chiedeva quindi, in via preliminare, in riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore delle Commissioni Tributarie e, nella denegata ipotesi di conferma della giurisdizione in capo al Giudice di prime cure, dichiararsi, nel merito, il decorso del termine prescrizionale, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
6. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_4
7. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 07.07.2023, il Giudice, rilevata la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 e 332 c.p.c., nei confronti della CP_3 citata in primo grado e non in secondo grado, rimetteva la causa sul ruolo, ordinando
[...]
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
8. All'udienza del 30.4.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto dal R.T.I. formato da e contro la sentenza del di Parte_2 CP_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2548/2022 del 3/1/2022, depositata in cancelleria in data
9/5/2022, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Va trattato, in primo luogo, il preliminare motivo di impugnazione, con il quale è stato eccepito il difetto di giurisdizione, sollevato dall'appellante sia in primo grado che nel presente grado di appello, in considerazione del fatto che il credito sotteso al preavviso di fermo amministrativo opposto ha ad oggetto pretese tributarie (tassa automobilistica relativa all'anno 2013).
9.1 Al riguardo, si evidenzia che il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del
2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
9.2. La questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, è stata oggetto di numerose pronunce.
Rilevano, a tal proposito, due principi complementari: per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...). Il processo tributario è annoverabile tra i processi di
«impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula pur sempre l'esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio e da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992), che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere fatti estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva dell'ente creditore. Neppure si potrebbe individuare l'atto da impugnare nell'estratto di ruolo rilasciato dal della riscossione su richiesta del CP_5 contribuente, la cui impugnazione è stata ammessa per consentire a quest'ultimo di impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avuto conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifica (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822 che, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la sussistenza della cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata. A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 50 DPR n. 602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia, che
“esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite dianzi richiamate hanno così delineato il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
9.3 Applicando tali principi al caso in esame, si evidenzia che, poiché il , nell'atto di citazione CP_4 presentato innanzi al giudice di prime cure, ha espressamente contestato la prescrizione maturata tra l'anno di riferimento del tributo, ossia il 2013, e la notifica dell'atto opposto – cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado, dove si legge: “Pertanto, non essendo mai stato notificata l'ingiunzione di pagamento e ne nessun atto successivo dal 2013 all'attualità sono trascorsi gli oltre 3 anni previsti dalla Legge per l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione” – non può che concludersi che la giurisdizione su tale domanda spetta al giudice tributario, rientrando, il caso in esame, nell'ipotesi sub a), sopra citata. Ne consegue che l'appello, sul punto, va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del giudice tributario, potendosi ritenere assorbita qualsiasi ulteriore eccezione.
10. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali
(relativi alla questione sulla), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 2548/2022 del 3.1.2022, depositata in cancelleria in data 9.5.2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 05/10/2024.
Il Giudice
Anita Carughi