Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dr. SE NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa DI SO Giudice rel.
riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2102/2024 R.G.A.C. posta in decisione all'esito dell'uidenza del 3.4.2025, svoltasi in modalità cartolare,, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bagheria (PA) via B. Mattarella n. 20, nello studio e presso l'Avv.
Elisabetta Baiamonte, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo via Agostino Gallo n. 46, nello studio e presso l'Avv. Francesco
Paolo Rigano, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la modifica delle condizioni divorzio, depositato in cancelleria in data 08.10.2024 e regolarmente notificato, chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio, Parte_1 concordate con l'ex coniuge e recepite nella sentenza di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio n. 212/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, pubblicata in data
17.03.2022 e passata in giudicato, esponendo:
- che con il suddetto accordo le parti avevano concordato l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il [...], con domicilio prevalente presso la madre, il versamento da Per_1 parte del di un assegno di mantenimento per la figlia di € 350,00, la sua quota pari al 50% CP_1 dell'assegno unico in favore della figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie che avrebbero superato gli € 100,00 mensili;
-che dalla data della sentenza di divorzio ad oggi sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza, in quanto il SI.
risiede in Calabria, vede la minore solo due o tre volte all'anno e la sente in Controparte_1
videochiamata;
- che il non è puntuale nelle richieste di autorizzazione richieste dalla scuola o altri enti, CP_1 determinando difficoltà nella gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
- che la SI.ra , a causa del sopravvenire di problemi di salute, non ha più potuto svolgere attività Pt_1 lavorativa, subendo un peggioramento della propria condizione economica.
La ricorrente, chiedeva, quindi, al Tribunale adito di disporre l'affidamento esclusivo di Per_2
in favore della madre, con possibilità per il padre di esercitare il diritto di visita secondo
[...]
quanto ritenuto opportuno, e porre a carico del il versamento di un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico, nonché di un assegno divorzile pari ad € 200,00 in favore della SI.ra . Parte_1
Nelle more del procedimento la ricorrente addiveniva ad un accordo con il resistente e, in data
07.02.2025, i rispettivi procuratori depositavano atto congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo al Tribunale di voler disporre l'affidamento esclusivo di in Persona_2
favore della madre, con possibilità per il padre di vedere la figlia minore secondo quanto pattuito nella sentenza di divorzio n. 212/2022 del 17.03.2022, lasciando invariata ogni ulteriore statuizione già contenuta nella sentenza medesima.
Il Giudice delegato, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rinviava il procedimento all'udienza del 03.04.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito telematico di “note scritte”. Con note scritte di udienza le parti confermavano la propria volontà di modificare le condizioni di divorzio, in conformità all'accordo depositato, dichiarando di rinunciare espressamente a comparire personalmente all'udienza fissata. Quindi, con ordinanza del 04.04.2025, viste le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti in conformità all'accordo già depositato e l'implicita rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 cpc., il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 07.02.2025, riguardanti il solo regime di affidamento, in via esclusiva alla madre, della figlia minore.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative, né all'interesse della prole, essendo giustificate dalla lontananza geografica del padre, che dimora nel comune di Reggio Calabria, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dispone, a parziale modifica delle condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 212/2022, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, pubblicata in data 17.03.2022
e passata in giudicato, l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, Persona_2
con conferma di ogni ulteriore statuizione già contenuta nella sentenza medesima.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Termini Imerese del 15.4.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
DI SO SE NI