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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1 9 5 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 195 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 e vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. GABRIELLA FREZZA C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio alla via di Torre Bianca n.22, giusta procura in atti
Appellanti
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA
PELLEGRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Diaz
n.11, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Gorizia pronunciata il 1/7/2021.
CONCLUSIONI:
Per parti appellanti:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via principale, nel merito, accogliere
l'appello per i motivi dedotti in narrativa nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Gorizia, pronunciata in data 01/07/2021 nel procedimento civile sub RG 98/2020, depositata in cancelleria in data 24/07/21 accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e di seguito riportate da intendersi rivolte al Giudice d'Appello: “accogliere le domande tutte degli attori e dichiarare nulla la delibera 21/5/2019 nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo all'1/12/2018 ed il preventivo sulla parte relativa al consumo di combustibile, energia elettrica della caldaia e costi di contabilizzazione del calore, ovvero annullarla stante il voto contrario degli attori, condannando il convenuto in persona dell'amministratore pro tempore a ripetere quanto gli CP_1 attori hanno medio tempore pagato a titolo di contributo per l'esecuzione della delibera stessa e di quelle pregresse che si sono fondate sullo stesso principio e parametro, ovvero della sola delibera annullata;
2) in via alternativa, condannare il convenuto a restituire a titolo di indebito arricchimento ex art CP_1
2041 cc i costi per il consumo addebitati all'ente attoreo anche per gli anni ed i bilanci precedenti, ossia il
2016 e 2017; in ogni caso, oltre ad interessi dal pagamento al saldo ovvero dalla domanda di mediazione al saldo. 3) In riforma della decisione appellata Voglia altresì: condannare il convenuto a CP_1 rifondere le spese legali ivi compresa la fase di mediazione obbligatoria e di CTU;
in via subordinata, anche in caso di rigetto, totale o parziale condannare il convenuto alle spese come sostenute e CP_1 documentate per l'organismo di mediazione in uno con i compensi del difensore ex art 92 1 co cpc in relazione all'art 88 cpc oltre a quelle di lite;
alternativamente, quantomeno a quelle per la fase istruttoria con la redazione della memoria ex art 320 cpc e delle note conclusive e del CTU;
da ultimo, in estremo subordine, compensandole in tutto o in parte.”
Si richiede di disporre la rinnovazione della CTU ovvero, in via alternativa, chiamare il CTU a chiarimenti non avendo il consulente fornito adeguate, complete e logiche risposte al quesito in relazione alle osservazioni del CTP attoreo.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: si chiede di sentire quale teste il titolare della ditta Idrotermoelettrica ZI di ZI IO TR e
Roberto snc di Gorizia, Via S. Attems 17, sulle seguenti circostanze:
A) Vero che per l'impianto di riscaldamento a servizio del Condominio di a CP_1
Gorizia la ditta di cui è titolare è intervenuta per manutenzione ordinaria annuale e sostituzione pezzi usurati?
B) Vero che i lavori di realizzazione dell'impianto autonomo di riscaldamento dell'ente
Seculin Leghissa di vai Colobini 9 a Gorizia attuati nel 2002 ha imposto la chiusura del circolo dell'acqua e lo svuotamento dell'impianto comune del Condominio?
Si richiede altresì il rigetto dell'appello incidentale di cui alla comparsa in costituzione del convenuto dd. 12/07/2022.” CP_1
Per parte appellata:
“contestato integralmente, in fatto ed in diritto, quanto esposto da controparte in tutti gli atti depositati ed eccepita l'inammissibilità di ogni domanda o eccezione nuova sulla quale viene rifiutato il contraddittorio in via preliminare: contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, dichiarare l'inammissibilità della documentazione e delle istanze istruttorie di cui alla memoria dd. 27/5/2020 degli attori.
Nel merito, in via principale:
a) contrariis reiectis, a parziale conferma della sentenza n. 153/2021 dd. 1/7/2021 del
Giudice di Pace di Gorizia, accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda giudiziale dei signori e , rigettare l'appello Parte_3 Controparte_2 proposto dai signori e e respingere la proposta Parte_3 Controparte_2 impugnazione della delibera condominiale dd. 21/5/2019 e ogni altra domanda avanzata dagli attori;
b) contrariis reiectis, in accoglimento dei fondati motivi di gravame esposti in atti che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
153/2021 dd. 1/7/2021 del Giudice di Pace di Gorizia, condannare i signori e Parte_3
all'integrale rifusione delle spese di giudizio relative al procedimento Controparte_2 innanzi il Giudice di Pace di Gorizia sub R.G. 98/2020, quantificate in Euro 4.027,23 (pari ad
Euro 1.840,00 per spese di lite del giudizio di primo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 %, come da art. 2 decreto 10/3/2014 n. 55, ad IVA e CNPAF e ad Euro 967,30 per compensi del CTU, oltre accessori di legge e Euro 162,34 per spese), ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
Il si oppone alla richiesta rinnovazione della CTU e alla Controparte_1 richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti, nonchè si oppone alla produzione documentale e alle istanze di prova proposte dagli attori perché inammissibili, in quanto tardive, e irrilevanti.
Esclusivamente nella denegata ipotesi di rigetto di tale eccezione, ferma e non rinunciata la stessa, in caso di ammissione di documentazione e di eventuali capitoli di prova di parte avversa, si chiede un termine per replicare alla documentazione prodotta da controparte e per indicare testimoni e capitoli a controprova.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e danti Parte_3 Controparte_2
causa delle odierne appellanti e , proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 153/2021 emessa in data 1.7.2021 del Giudice di Pace di Gorizia, con la quale quest'ultimo respingeva la domanda attorea da loro proposta, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea del del 21.05.2019, Controparte_1
con compensazione delle spese di lite. In particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver offerto un inquadramento normativo della vicenda, riteneva corretta la ripartizione delle spese condominiali in materia energetica per consumo involontario sulla scorta del calcolo operato da uno specialista incaricato dal Condominio medesimo.
Ciò detto le appellanti, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2021 del Giudice di
Pace di Gorizia, pronunciata in data 01/07/2021 nel procedimento civile sub RG 98/2020, depositata in cancelleria in data 24/07/21 accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e di seguito riportate da intendersi rivolte al Giudice d'Appello: “Voglia l'ecc.mo Giudice di Pace di
Gorizia, accogliere le domande tutte degli attori e dichiarare nulla la delibera 21/5/2019 nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo all'1/12/2018 ed il preventivo sulla parte relativa al consumo di combustibile, energia elettrica della caldaia e costi di contabilizzazione del calore, ovvero annullarla stante il voto contrario degli attori, condannando il convenuto in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore a ripetere quanto gli attori hanno medio tempore pagato a titolo di contributo per l'esecuzione della delibera stessa e di quelle pregresse che si sono fondate sullo stesso principio e parametro, ovvero della sola delibera annullata;
2) in via alternativa, condannare il convenuto a restituire a titolo di indebito arricchimento ex art 2041 cc i costi per il CP_1 consumo addebitati all'ente attoreo anche per gli anni ed i bilanci precedenti, ossia il 2016 e 2017; in ogni caso, oltre ad interessi dal pagamento al saldo ovvero dalla domanda di mediazione al saldo.
3) In riforma della decisione appellata Voglia altresì: condannare il convenuto a CP_1 rifondere le spese legali ivi compresa la fase di mediazione obbligatoria e di CTU;
in via subordinata, anche in caso di rigetto, totale o parziale condannare il convenuto alle spese come CP_1 sostenute e documentate per l'organismo di mediazione in uno con i compensi del difensore ex art
92 1 co cpc in relazione all'art 88 cpc oltre a quelle di lite;
alternativamente, quantomeno a quelle per la fase istruttoria con la redazione della memoria ex art 320 cpc e delle note conclusive e del
CTU; da ultimo, in estremo subordine, compensandole in tutto o in parte.”.
Chiedevano la riforma della ricostruzione di fatto posta a fondamento della sentenza nei seguenti termini: “dare atto che il distacco dell'ente attoreo avvenne e venne assentito per ragioni di malfunzionamento ed inidoneità dell'impianto condominiale a garantire adeguato calore all'ente sito al piano attico;
dare atto che alcuna parte della rete all'esito del distacco, CP_3 transita attraverso le pareti che costituiscono l'involucro dell'ente attoreo visto che le colonne di distribuzione si fermano in corrispondenza del piano inferiore;
dare atto che la struttura dell'impianto comune non è idoneo a consentire dispersioni termiche nell'unità abitativa attorea e nemmeno nelle parti comuni allocate nei pressi, essendo unico l'alloggio sito al piano attico;
dare atto che il distacco dell'unico ente al piano attico ha consentito un risparmio di spesa superiore al
30% agli altri condomini. All'esito che non può esserci un consumo involontario da attribuire all'ente attoreo e la delibera che lo ha deciso attribuendolo è nulla o annullabile.”
Si costituiva in giudizio il (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellato proponeva a sua volta appello incidentale con riferimento alla decisione del
Giudice di Pace in punto di compensazione delle spese di lite. Il chiedeva, CP_1 pertanto, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite oltre le spese di
Ctu, stante la totale soccombenza di e in primo grado. Parte_3 Controparte_2
Tanto premesso, in sede di prima udienza, a seguito della dichiarazione del procuratore degli appellanti della morte di e il processo veniva Parte_3 Controparte_2
interrotto, con successiva riassunzione da parte di e , eredi Parte_1 Parte_2
degli originari appellanti, le quali facevano proprie, riproponendole, le argomentazioni già esposte dai loro danti causa.
Con comparsa del 8.5.2023 si costituiva il richiamando le difese già svolte in CP_1 sede di costituzione, nonché la proposizione dell'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
A seguito di un rinvio per acquisire il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 352, comma 2 c.p.c., alla stregua del quale veniva disposto il solo scambio di comparse conclusionali, con fissazione di un'udienza di discussione, su richiesta di parti appellanti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In via preliminare deve evidenziarsi che dall'esame della normativa vigente al tempo della delibera impugnata (D.Lgs. 102/2014 e UNI 10200:2015) emerge che, anche in caso di distacco dall'impianto centralizzato, il condomino è tenuto a contribuire alle spese relative al consumo involontario. Tale consumo rappresenta la quota di energia termica che si disperde nell'ambiente condominiale e che va a beneficio anche delle unità immobiliari non allacciate all'impianto.
La giurisprudenza ha affermato che il distacco di un'unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato non comporta l'esonero dal pagamento della quota fissa, comprensiva del cosiddetto consumo involontario. Sul punto è intervenuta anche la
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 29838/2022 che in motivazione ha illustrato il seguente concetto: “il concetto di consumo involontario (ricavato dalla menzionata normativa tecnica - NDR: UNI 10200:2015 (D.Lgs. n. 102 del 2014-) prescinde dal grado di
"separatezza" materiale dell'immobile in questione rispetto alla (residua) ubicazione dell'impianto centralizzato.”
Tale principio si fonda su considerazioni tecniche e giuridiche che evidenziano come il calore prodotto dall'impianto si propaghi inevitabilmente attraverso le CP_3 tubazioni comuni e le strutture edilizie condivise, come muri perimetrali e solai, determinando una dispersione che beneficia anche gli immobili non direttamente allacciati. La dispersione termica, infine, è un fenomeno oggettivo e strutturale, insito nel funzionamento stesso dell'impianto e non eliminabile, che giustifica la ripartizione delle relative spese anche a carico dei condomini distaccati. In ragione di tali presupposti, il pagamento della quota fissa costituisce un obbligo inderogabile, sancito dalla normativa vigente e confermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio anche dalle Corti territoriali. Infatti, come chiarito anche dalla Corte d'Appello di
Napoli: “Il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve comunque continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto.
Inoltre, deve contribuire ai costi del c.d. consumo involontario, ossia il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa le condutture condominiali. (Corte appello Napoli sez. IV, 21/05/2025, n.2591, conforme ex multis Tribunale Roma sez. V, 08/04/2019, n.7568; Trib. Roma 14 gennaio
2020, n. 731; Tribunale Modena sez. I, 14/02/2022, n.146).
Deve inoltre evidenziarsi che nel caso di specie, le appellanti non hanno contestato le misurazioni tecniche né la correttezza delle tabelle redatte dal CTU e dal tecnico incaricato dal ma hanno contestato il presupposto dell'imputazione ritenendo la totale CP_1
illegittimità del pagamento da parte loro della quota di consumo involontario, in ragione della peculiarità della situazione caratterizzante il loro immobile.
Ebbene, non risultano quindi accoglibili le doglianze di parti appellanti in quanto, indipendentemente dalla natura consensuale o meno del distacco dell'impianto condominiale e delle ragioni dello stesso, grava su di loro l'obbligo di pagamento della quota di consumo involontario non potendosi le stesse sottrarre all'applicazione del criterio di imputazione imposto dalla legge.
Deve evidenziarsi altresì che bene ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere irrilevante la modifica introdotta dall'art. 9 d. lgs 73/2020, che ha modificato l'art. 9, comma 5, lettera d) del d.lgs 102/2014, non essedo la predetta normativa applicabile alla fattispecie in esame, antecedente all'entrata in vigore della stessa.
L'appello principale va quindi rigettato.
Va a questo punto esaminato l'appello incidentale tempestivamente proposto da parte del con il quale quest'ultimo ha contestato la statuizione del Giudice di Pace in CP_1
punto di spese e con cui ha disposto la compensazione integrale di quest'ultime, nonchè di quelle di CTU, motivandola con la “assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità”.
La motivazione adottata dal Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese di lite non risulta conforme all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale disposizione, nella sua formulazione attuale, consente la compensazione delle spese soltanto in caso di soccombenza reciproca tra le parti, l'assoluta novità della questione trattata, in caso di mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti e a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale, in caso di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso in esame, tuttavia, nessuna di queste condizioni ricorre. Non vi è stata soccombenza reciproca, poiché l'esito del giudizio è stato integralmente favorevole al
Inoltre, la questione oggetto di causa — relativa all'obbligo del condomino CP_1 distaccato di contribuire alle spese per il consumo involontario — non presenta profili di assoluta novità, essendo regolata da una normativa chiara e da una giurisprudenza costante. L'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 102/2014 e dalla norma tecnica
UNI 10200 è stata confermata da diverse pronunce, che hanno ribadito i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, anche nei confronti dei condomini distaccati.
Alla luce di quanto esposto l'appello incidentale va accolto.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, procedendo ad autonoma liquidazione, preso atto della nota spese depositata da parte del entro i medi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di CP_1
riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace), ivi compresa la fase della mediazione espletata in primo grado, oltre le spese di Ctu liquidate con decreto 31.3.2021 dal Giudice di prime cure, nella misura del 50%.
Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, preso atto della nota spese di parte appellante incidentale, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, per tutte le fasi del giudizio ad esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata (scaglione di valore tra euro € 1.101,00 a € 5.200,00, in applicazione dell'art. 10 c.p.c.), con aumento ex art. 4, c.
1-bis previsto al predetto decreto ministeriale nei limiti del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da E;
Parte_1 Parte_2
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal e per Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Parte_4
al pagamento in solido tra loro, in favore di
[...] Controparte_4
delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in euro
[...]
1.840,00 per compensi, ivi compresa la fase di mediazione, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e delle spese di Ctu, liquidate con decreto
31.3.2021 dal Giudice di Pace, nella misura del 50%;
3) condanna parti appellanti in solido al pagamento, in favore di Controparte_4 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
2.019,40, di cui euro 1.871,10 per compensi ed euro 148,30 per esborsi, oltre Iva se dovuta,
Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
4) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso Gorizia in data 28/10/2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Di Donato)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato, in funzione di giudice di appello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 195 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 e vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. GABRIELLA FREZZA C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio alla via di Torre Bianca n.22, giusta procura in atti
Appellanti
E
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA
PELLEGRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via Diaz
n.11, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Gorizia pronunciata il 1/7/2021.
CONCLUSIONI:
Per parti appellanti:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via principale, nel merito, accogliere
l'appello per i motivi dedotti in narrativa nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Gorizia, pronunciata in data 01/07/2021 nel procedimento civile sub RG 98/2020, depositata in cancelleria in data 24/07/21 accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e di seguito riportate da intendersi rivolte al Giudice d'Appello: “accogliere le domande tutte degli attori e dichiarare nulla la delibera 21/5/2019 nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo all'1/12/2018 ed il preventivo sulla parte relativa al consumo di combustibile, energia elettrica della caldaia e costi di contabilizzazione del calore, ovvero annullarla stante il voto contrario degli attori, condannando il convenuto in persona dell'amministratore pro tempore a ripetere quanto gli CP_1 attori hanno medio tempore pagato a titolo di contributo per l'esecuzione della delibera stessa e di quelle pregresse che si sono fondate sullo stesso principio e parametro, ovvero della sola delibera annullata;
2) in via alternativa, condannare il convenuto a restituire a titolo di indebito arricchimento ex art CP_1
2041 cc i costi per il consumo addebitati all'ente attoreo anche per gli anni ed i bilanci precedenti, ossia il
2016 e 2017; in ogni caso, oltre ad interessi dal pagamento al saldo ovvero dalla domanda di mediazione al saldo. 3) In riforma della decisione appellata Voglia altresì: condannare il convenuto a CP_1 rifondere le spese legali ivi compresa la fase di mediazione obbligatoria e di CTU;
in via subordinata, anche in caso di rigetto, totale o parziale condannare il convenuto alle spese come sostenute e CP_1 documentate per l'organismo di mediazione in uno con i compensi del difensore ex art 92 1 co cpc in relazione all'art 88 cpc oltre a quelle di lite;
alternativamente, quantomeno a quelle per la fase istruttoria con la redazione della memoria ex art 320 cpc e delle note conclusive e del CTU;
da ultimo, in estremo subordine, compensandole in tutto o in parte.”
Si richiede di disporre la rinnovazione della CTU ovvero, in via alternativa, chiamare il CTU a chiarimenti non avendo il consulente fornito adeguate, complete e logiche risposte al quesito in relazione alle osservazioni del CTP attoreo.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico: si chiede di sentire quale teste il titolare della ditta Idrotermoelettrica ZI di ZI IO TR e
Roberto snc di Gorizia, Via S. Attems 17, sulle seguenti circostanze:
A) Vero che per l'impianto di riscaldamento a servizio del Condominio di a CP_1
Gorizia la ditta di cui è titolare è intervenuta per manutenzione ordinaria annuale e sostituzione pezzi usurati?
B) Vero che i lavori di realizzazione dell'impianto autonomo di riscaldamento dell'ente
Seculin Leghissa di vai Colobini 9 a Gorizia attuati nel 2002 ha imposto la chiusura del circolo dell'acqua e lo svuotamento dell'impianto comune del Condominio?
Si richiede altresì il rigetto dell'appello incidentale di cui alla comparsa in costituzione del convenuto dd. 12/07/2022.” CP_1
Per parte appellata:
“contestato integralmente, in fatto ed in diritto, quanto esposto da controparte in tutti gli atti depositati ed eccepita l'inammissibilità di ogni domanda o eccezione nuova sulla quale viene rifiutato il contraddittorio in via preliminare: contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti, dichiarare l'inammissibilità della documentazione e delle istanze istruttorie di cui alla memoria dd. 27/5/2020 degli attori.
Nel merito, in via principale:
a) contrariis reiectis, a parziale conferma della sentenza n. 153/2021 dd. 1/7/2021 del
Giudice di Pace di Gorizia, accertata e dichiarata l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda giudiziale dei signori e , rigettare l'appello Parte_3 Controparte_2 proposto dai signori e e respingere la proposta Parte_3 Controparte_2 impugnazione della delibera condominiale dd. 21/5/2019 e ogni altra domanda avanzata dagli attori;
b) contrariis reiectis, in accoglimento dei fondati motivi di gravame esposti in atti che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
153/2021 dd. 1/7/2021 del Giudice di Pace di Gorizia, condannare i signori e Parte_3
all'integrale rifusione delle spese di giudizio relative al procedimento Controparte_2 innanzi il Giudice di Pace di Gorizia sub R.G. 98/2020, quantificate in Euro 4.027,23 (pari ad
Euro 1.840,00 per spese di lite del giudizio di primo grado, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 %, come da art. 2 decreto 10/3/2014 n. 55, ad IVA e CNPAF e ad Euro 967,30 per compensi del CTU, oltre accessori di legge e Euro 162,34 per spese), ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
Il si oppone alla richiesta rinnovazione della CTU e alla Controparte_1 richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti, nonchè si oppone alla produzione documentale e alle istanze di prova proposte dagli attori perché inammissibili, in quanto tardive, e irrilevanti.
Esclusivamente nella denegata ipotesi di rigetto di tale eccezione, ferma e non rinunciata la stessa, in caso di ammissione di documentazione e di eventuali capitoli di prova di parte avversa, si chiede un termine per replicare alla documentazione prodotta da controparte e per indicare testimoni e capitoli a controprova.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e danti Parte_3 Controparte_2
causa delle odierne appellanti e , proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 153/2021 emessa in data 1.7.2021 del Giudice di Pace di Gorizia, con la quale quest'ultimo respingeva la domanda attorea da loro proposta, avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'assemblea del del 21.05.2019, Controparte_1
con compensazione delle spese di lite. In particolare, il Giudice di primo grado, dopo aver offerto un inquadramento normativo della vicenda, riteneva corretta la ripartizione delle spese condominiali in materia energetica per consumo involontario sulla scorta del calcolo operato da uno specialista incaricato dal Condominio medesimo.
Ciò detto le appellanti, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 153/2021 del Giudice di
Pace di Gorizia, pronunciata in data 01/07/2021 nel procedimento civile sub RG 98/2020, depositata in cancelleria in data 24/07/21 accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e di seguito riportate da intendersi rivolte al Giudice d'Appello: “Voglia l'ecc.mo Giudice di Pace di
Gorizia, accogliere le domande tutte degli attori e dichiarare nulla la delibera 21/5/2019 nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo all'1/12/2018 ed il preventivo sulla parte relativa al consumo di combustibile, energia elettrica della caldaia e costi di contabilizzazione del calore, ovvero annullarla stante il voto contrario degli attori, condannando il convenuto in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore a ripetere quanto gli attori hanno medio tempore pagato a titolo di contributo per l'esecuzione della delibera stessa e di quelle pregresse che si sono fondate sullo stesso principio e parametro, ovvero della sola delibera annullata;
2) in via alternativa, condannare il convenuto a restituire a titolo di indebito arricchimento ex art 2041 cc i costi per il CP_1 consumo addebitati all'ente attoreo anche per gli anni ed i bilanci precedenti, ossia il 2016 e 2017; in ogni caso, oltre ad interessi dal pagamento al saldo ovvero dalla domanda di mediazione al saldo.
3) In riforma della decisione appellata Voglia altresì: condannare il convenuto a CP_1 rifondere le spese legali ivi compresa la fase di mediazione obbligatoria e di CTU;
in via subordinata, anche in caso di rigetto, totale o parziale condannare il convenuto alle spese come CP_1 sostenute e documentate per l'organismo di mediazione in uno con i compensi del difensore ex art
92 1 co cpc in relazione all'art 88 cpc oltre a quelle di lite;
alternativamente, quantomeno a quelle per la fase istruttoria con la redazione della memoria ex art 320 cpc e delle note conclusive e del
CTU; da ultimo, in estremo subordine, compensandole in tutto o in parte.”.
Chiedevano la riforma della ricostruzione di fatto posta a fondamento della sentenza nei seguenti termini: “dare atto che il distacco dell'ente attoreo avvenne e venne assentito per ragioni di malfunzionamento ed inidoneità dell'impianto condominiale a garantire adeguato calore all'ente sito al piano attico;
dare atto che alcuna parte della rete all'esito del distacco, CP_3 transita attraverso le pareti che costituiscono l'involucro dell'ente attoreo visto che le colonne di distribuzione si fermano in corrispondenza del piano inferiore;
dare atto che la struttura dell'impianto comune non è idoneo a consentire dispersioni termiche nell'unità abitativa attorea e nemmeno nelle parti comuni allocate nei pressi, essendo unico l'alloggio sito al piano attico;
dare atto che il distacco dell'unico ente al piano attico ha consentito un risparmio di spesa superiore al
30% agli altri condomini. All'esito che non può esserci un consumo involontario da attribuire all'ente attoreo e la delibera che lo ha deciso attribuendolo è nulla o annullabile.”
Si costituiva in giudizio il (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellato proponeva a sua volta appello incidentale con riferimento alla decisione del
Giudice di Pace in punto di compensazione delle spese di lite. Il chiedeva, CP_1 pertanto, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite oltre le spese di
Ctu, stante la totale soccombenza di e in primo grado. Parte_3 Controparte_2
Tanto premesso, in sede di prima udienza, a seguito della dichiarazione del procuratore degli appellanti della morte di e il processo veniva Parte_3 Controparte_2
interrotto, con successiva riassunzione da parte di e , eredi Parte_1 Parte_2
degli originari appellanti, le quali facevano proprie, riproponendole, le argomentazioni già esposte dai loro danti causa.
Con comparsa del 8.5.2023 si costituiva il richiamando le difese già svolte in CP_1 sede di costituzione, nonché la proposizione dell'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado.
A seguito di un rinvio per acquisire il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la decisione ex art 352, comma 2 c.p.c., alla stregua del quale veniva disposto il solo scambio di comparse conclusionali, con fissazione di un'udienza di discussione, su richiesta di parti appellanti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In via preliminare deve evidenziarsi che dall'esame della normativa vigente al tempo della delibera impugnata (D.Lgs. 102/2014 e UNI 10200:2015) emerge che, anche in caso di distacco dall'impianto centralizzato, il condomino è tenuto a contribuire alle spese relative al consumo involontario. Tale consumo rappresenta la quota di energia termica che si disperde nell'ambiente condominiale e che va a beneficio anche delle unità immobiliari non allacciate all'impianto.
La giurisprudenza ha affermato che il distacco di un'unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato non comporta l'esonero dal pagamento della quota fissa, comprensiva del cosiddetto consumo involontario. Sul punto è intervenuta anche la
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 29838/2022 che in motivazione ha illustrato il seguente concetto: “il concetto di consumo involontario (ricavato dalla menzionata normativa tecnica - NDR: UNI 10200:2015 (D.Lgs. n. 102 del 2014-) prescinde dal grado di
"separatezza" materiale dell'immobile in questione rispetto alla (residua) ubicazione dell'impianto centralizzato.”
Tale principio si fonda su considerazioni tecniche e giuridiche che evidenziano come il calore prodotto dall'impianto si propaghi inevitabilmente attraverso le CP_3 tubazioni comuni e le strutture edilizie condivise, come muri perimetrali e solai, determinando una dispersione che beneficia anche gli immobili non direttamente allacciati. La dispersione termica, infine, è un fenomeno oggettivo e strutturale, insito nel funzionamento stesso dell'impianto e non eliminabile, che giustifica la ripartizione delle relative spese anche a carico dei condomini distaccati. In ragione di tali presupposti, il pagamento della quota fissa costituisce un obbligo inderogabile, sancito dalla normativa vigente e confermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio anche dalle Corti territoriali. Infatti, come chiarito anche dalla Corte d'Appello di
Napoli: “Il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato deve comunque continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto.
Inoltre, deve contribuire ai costi del c.d. consumo involontario, ossia il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa le condutture condominiali. (Corte appello Napoli sez. IV, 21/05/2025, n.2591, conforme ex multis Tribunale Roma sez. V, 08/04/2019, n.7568; Trib. Roma 14 gennaio
2020, n. 731; Tribunale Modena sez. I, 14/02/2022, n.146).
Deve inoltre evidenziarsi che nel caso di specie, le appellanti non hanno contestato le misurazioni tecniche né la correttezza delle tabelle redatte dal CTU e dal tecnico incaricato dal ma hanno contestato il presupposto dell'imputazione ritenendo la totale CP_1
illegittimità del pagamento da parte loro della quota di consumo involontario, in ragione della peculiarità della situazione caratterizzante il loro immobile.
Ebbene, non risultano quindi accoglibili le doglianze di parti appellanti in quanto, indipendentemente dalla natura consensuale o meno del distacco dell'impianto condominiale e delle ragioni dello stesso, grava su di loro l'obbligo di pagamento della quota di consumo involontario non potendosi le stesse sottrarre all'applicazione del criterio di imputazione imposto dalla legge.
Deve evidenziarsi altresì che bene ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere irrilevante la modifica introdotta dall'art. 9 d. lgs 73/2020, che ha modificato l'art. 9, comma 5, lettera d) del d.lgs 102/2014, non essedo la predetta normativa applicabile alla fattispecie in esame, antecedente all'entrata in vigore della stessa.
L'appello principale va quindi rigettato.
Va a questo punto esaminato l'appello incidentale tempestivamente proposto da parte del con il quale quest'ultimo ha contestato la statuizione del Giudice di Pace in CP_1
punto di spese e con cui ha disposto la compensazione integrale di quest'ultime, nonchè di quelle di CTU, motivandola con la “assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità”.
La motivazione adottata dal Giudice di Pace in ordine alla compensazione delle spese di lite non risulta conforme all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Tale disposizione, nella sua formulazione attuale, consente la compensazione delle spese soltanto in caso di soccombenza reciproca tra le parti, l'assoluta novità della questione trattata, in caso di mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti e a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale, in caso di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso in esame, tuttavia, nessuna di queste condizioni ricorre. Non vi è stata soccombenza reciproca, poiché l'esito del giudizio è stato integralmente favorevole al
Inoltre, la questione oggetto di causa — relativa all'obbligo del condomino CP_1 distaccato di contribuire alle spese per il consumo involontario — non presenta profili di assoluta novità, essendo regolata da una normativa chiara e da una giurisprudenza costante. L'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 102/2014 e dalla norma tecnica
UNI 10200 è stata confermata da diverse pronunce, che hanno ribadito i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, anche nei confronti dei condomini distaccati.
Alla luce di quanto esposto l'appello incidentale va accolto.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere riformata relativamente al capo sulle spese di lite, procedendo ad autonoma liquidazione, preso atto della nota spese depositata da parte del entro i medi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di CP_1
riferimento individuato in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00 previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace), ivi compresa la fase della mediazione espletata in primo grado, oltre le spese di Ctu liquidate con decreto 31.3.2021 dal Giudice di prime cure, nella misura del 50%.
Per quanto concerne le spese di lite del presente grado di giudizio, preso atto della nota spese di parte appellante incidentale, esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, per tutte le fasi del giudizio ad esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata (scaglione di valore tra euro € 1.101,00 a € 5.200,00, in applicazione dell'art. 10 c.p.c.), con aumento ex art. 4, c.
1-bis previsto al predetto decreto ministeriale nei limiti del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da E;
Parte_1 Parte_2
2) accoglie l'appello incidentale proposto dal e per Controparte_4
l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Parte_4
al pagamento in solido tra loro, in favore di
[...] Controparte_4
delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in euro
[...]
1.840,00 per compensi, ivi compresa la fase di mediazione, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) e delle spese di Ctu, liquidate con decreto
31.3.2021 dal Giudice di Pace, nella misura del 50%;
3) condanna parti appellanti in solido al pagamento, in favore di Controparte_4 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro
[...]
2.019,40, di cui euro 1.871,10 per compensi ed euro 148,30 per esborsi, oltre Iva se dovuta,
Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
4) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
Così deciso Gorizia in data 28/10/2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Di Donato)