TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Maria Assunta Miglietta, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/04/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in ZZ (Le) l'1/12/2007;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 31/01/2009; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza dell'11/11/2024, le parti hanno precisato e integrato le rispettive conclusioni in merito al collocamento prevalente della figlia minore e all'assegnazione della casa coniugale.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status,
n. 491/2024, depositata il 30/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 4/07/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZZ
(LE) il 01/12/2007 tra e (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2007), alle stesse condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – alla quale è stata assegnata la casa coniugale in virtù della minore età della figlia – sino al mese di giugno 2027, data in cui la Sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale al legittimo Pt_2 proprietario Sig. una volta che la casa coniugale sarà nella disponibilità Parte_1 del padre, la figlia, nel frattempo maggiorenne, rimarrà collocata presso di lui, salvo che non intenda spostarsi per frequentare l'università o scegliere liberamente un diverso collocamento;
c) la casa coniugale sarà provvisoriamente assegnata alla madre, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia momento in cui l'abitazione rientrerà nel possesso del Sig. la Sig.ra si impegna sin da ora Parte_1 Pt_2
a rilasciare l'abitazione de quo entro il mese di giugno 2027 e, nella medesima circostanza, si provvederà alla divisione degli arredi.
PIANO GENITORIALE PER I FI OR
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e alla luce della circostanza che il padre attualmente svolge attività stagionale in Emilia Romagna, nel periodo in cui lo stesso sarà fuori sede, la minore rimarrà con la madre e qualora quest' ultima sia impegnata potrà avvalersi dell'ausilio dei propri familiari;
e) nei periodi in cui il padre è a ZZ, in via esemplificativa si stabilisce il seguente calendario di visita: la minore trascorrerà metà settimana con il padre e metà con la madre, a giorni e weekend alterni, secondo le esigenze, gli impegni e la volontà della figlia;
f) i genitori potranno concordemente modificare il calendario di visita, che
3 dovrà sempre e comunque tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
g) anche per le vacanze natalizie si seguirà il criterio dell' alternanza;
pertanto se il padre un anno terrà con sé la figlia dal 23 al 29 dicembre e la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, l' anno successivo i giorni verranno invertiti;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
h) il padre potrà nell' esercizio del proprio diritto di visita accedere all'abitazione coniugale e trascorrere con la figlia il tempo a ciò necessario, senza limite alcuno;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i) il Sig. erserà un assegno mensile di euro 200,00 (€ duecento,00) Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e disporrà in favore della sig.ra Parte_2
il 50% dell'assegno unico;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato
[...] annualmente secondo l'indice ISTAT;
j) a far data dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il contributo al mantenimento verrà corrisposto direttamente alla stessa entro il 20 di ogni mese, cessando l'obbligazione nei confronti della ricorrente;
k) ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, contribuirà al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate;
l) il mutuo ipotecario intestato al sig. nonché le spese condominiali Parte_1 relative all' abitazione coniugale di sua proprietà rimarranno a carico del ricorrente;
m) la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze fino a Parte_2
Per_ quando la stessa rimarrà nell' abitazione coniugale (luce, gas, telefonia e;
n) i coniugi manterranno la residenza in via Sicilia n. 1 e si impegnano a collaborare per l'elaborazione del modello Isee;
successivamente quando la ricorrente lascerà l'abitazione provvederà contestualmente a modificare la propria residenza;
4 o) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
p) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Maria Assunta Miglietta, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Per l'udienza del 4/07/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/04/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in ZZ (Le) l'1/12/2007;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 31/01/2009; Per_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza dell'11/11/2024, le parti hanno precisato e integrato le rispettive conclusioni in merito al collocamento prevalente della figlia minore e all'assegnazione della casa coniugale.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status,
n. 491/2024, depositata il 30/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 4/07/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, risulta passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZZ
(LE) il 01/12/2007 tra e (trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2007), alle stesse condizioni concordate in sede di separazione ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre – alla quale è stata assegnata la casa coniugale in virtù della minore età della figlia – sino al mese di giugno 2027, data in cui la Sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale al legittimo Pt_2 proprietario Sig. una volta che la casa coniugale sarà nella disponibilità Parte_1 del padre, la figlia, nel frattempo maggiorenne, rimarrà collocata presso di lui, salvo che non intenda spostarsi per frequentare l'università o scegliere liberamente un diverso collocamento;
c) la casa coniugale sarà provvisoriamente assegnata alla madre, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia momento in cui l'abitazione rientrerà nel possesso del Sig. la Sig.ra si impegna sin da ora Parte_1 Pt_2
a rilasciare l'abitazione de quo entro il mese di giugno 2027 e, nella medesima circostanza, si provvederà alla divisione degli arredi.
PIANO GENITORIALE PER I FI OR
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e alla luce della circostanza che il padre attualmente svolge attività stagionale in Emilia Romagna, nel periodo in cui lo stesso sarà fuori sede, la minore rimarrà con la madre e qualora quest' ultima sia impegnata potrà avvalersi dell'ausilio dei propri familiari;
e) nei periodi in cui il padre è a ZZ, in via esemplificativa si stabilisce il seguente calendario di visita: la minore trascorrerà metà settimana con il padre e metà con la madre, a giorni e weekend alterni, secondo le esigenze, gli impegni e la volontà della figlia;
f) i genitori potranno concordemente modificare il calendario di visita, che
3 dovrà sempre e comunque tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
g) anche per le vacanze natalizie si seguirà il criterio dell' alternanza;
pertanto se il padre un anno terrà con sé la figlia dal 23 al 29 dicembre e la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, l' anno successivo i giorni verranno invertiti;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
h) il padre potrà nell' esercizio del proprio diritto di visita accedere all'abitazione coniugale e trascorrere con la figlia il tempo a ciò necessario, senza limite alcuno;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i) il Sig. erserà un assegno mensile di euro 200,00 (€ duecento,00) Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e disporrà in favore della sig.ra Parte_2
il 50% dell'assegno unico;
l'assegno di mantenimento verrà rivalutato
[...] annualmente secondo l'indice ISTAT;
j) a far data dal compimento del diciottesimo anno di età della figlia il contributo al mantenimento verrà corrisposto direttamente alla stessa entro il 20 di ogni mese, cessando l'obbligazione nei confronti della ricorrente;
k) ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, contribuirà al pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia purché previamente concordate e debitamente documentate;
l) il mutuo ipotecario intestato al sig. nonché le spese condominiali Parte_1 relative all' abitazione coniugale di sua proprietà rimarranno a carico del ricorrente;
m) la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze fino a Parte_2
Per_ quando la stessa rimarrà nell' abitazione coniugale (luce, gas, telefonia e;
n) i coniugi manterranno la residenza in via Sicilia n. 1 e si impegnano a collaborare per l'elaborazione del modello Isee;
successivamente quando la ricorrente lascerà l'abitazione provvederà contestualmente a modificare la propria residenza;
4 o) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
p) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 08/09/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
5