Articolo 23 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
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23 aprile 1968
Art. 23. (Assunzione di idonei)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 832 , sono sostituiti dai seguenti:
"Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.
Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facolta' di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso".
Entrata in vigore il 23 aprile 1968