Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8937 del 2024, proposto da
Consorzio Marche Polizia Locale e Servizi, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministero dell’Interno dell’11 aprile 2024, recante " Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285/1992 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, nella parte in cui consente di affidare a soggetti terzi privati l’attività di imbustamento dei verbali relativi alle violazioni accertate dai soggetti di cui all’art. 12 del Codice della Strada,
ovvero dichiarare illegittimo,
- l’allegato B, punto 1.3.3. lettera c) limitatamente alle parole “ e relativo imbustamento ” del Decreto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente notificato il Consorzio Marche Polizia Locale e Servizi (ora innanzi anche solo “Consorzio”) – quale Ente pubblico deputato, inter alia , alla gestione centralizzata delle notificazioni dei verbali del Codice della strada per una pluralità di enti pubblici territoriali e non -ha chiesto l'annullamento del Decreto dell’11 aprile 2024 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno, nella parte in cui consente di affidare a soggetti terzi – privati compresi - l'attività di “imbustamento” dei verbali relativi alle violazioni del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1.1 - Il Consorzio ricorrente reputa che l’attività di “imbustamento” di un verbale di contestazione per violazione di norme del C.d.S. attenga al nucleo essenziale del procedimento di notificazione previsto dall’art. 3 della legge 20 novembre 1983, n. 890 (recante “ Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti ”) e che debba, pertanto, essere svolta unicamente dall’ufficiale giudiziario (cui è assimilabile l’operatore di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.) per garantire certezza in ordine al contenuto della busta consegnata al destinatario quando la contestazione della violazione non possa avvenire contestualmente al relativo accertamento ex art. 200 C.d.S.
Rappresentando attività tipica del processo di notificazione e non meramente strumentale allo stesso, essa non sarebbe delegabile a terzi come, invece, ammesso dal Decreto impugnato – sulla scorta di quanto già previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 – e riconosciuto da consolidato orientamento della Corte di cassazione che, secondo il ricorrente, andrebbe sul punto rimeditato.
1.2 - Indi, secondo le conclusioni del Consorzio ricorrente, l’allegato B, punto 1.3.3., lett. c), del Decreto impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 3 della L. 890/1982 nella parte in cui consente di delegare a terzi (anche soggetti privati) l’”imbustamento” dei verbali relativi alle violazioni accertate del Codice della strada.
2 – Le Amministrazioni resistenti, costituitesi formalmente in data 28 agosto 2024, con successiva memoria del 14 novembre 2025 hanno eccepito l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso avversario per carenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento dell'atto impugnato; nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3 – Con memoria di replica depositata in data 25 novembre 2025 il Consorzio ricorrente ha ribadito i propri assunti nonché il proprio interesse a ricorrere in quanto, per effetto del Decreto impugnato, vedrebbe sicuramente ed immediatamente ridotta la possibilità di svolgere la funzione cui è deputato (in particolare gestione associate e centralizzata del procedimento di notificazione a favore di più Enti pubblici), per via dell’ingresso competitivo di soggetti privati espressamente abilitati a svolgere le medesime attività.
4 – Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5 – Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5.1 – Va premesso, quanto ai rilievi preliminari sollevati dalla parte pubblica, che il Consorzio ricorrente agisce nella presente sede per la tutela di un interesse individuale e differenziato che assume leso da una parte del Decreto impugnato per contrasto con norma primaria. E non vi è dubbio che l’atto generale impugnato determini, per effetto della disposizione in contestazione, l’immediata riduzione per il Consorzio della possibilità di svolgere l’attività di notificazione in favore di più Enti pubblici, essendo ora abilitati a svolgere le medesime funzioni, prima riservate alla sfera pubblicistica, anche soggetti privati. Appare allora evidente l’interesse a ricorrere sussistente in capo al Consorzio ed il vantaggio, concreto ed attuale, che otterrebbe dalla caducazione in parte qua del Decreto impugnato, ovverosia l’eliminazione di una molteplicità di nuovi concorrenti nello svolgimento di una delle proprie attività di elezione, con la conseguenza che il ricorso proposto risulta pienamente ammissibile.
6 – Tanto chiarito in via preliminare, nel merito l’unico complesso motivo di ricorso appare infondato.
Invero la questione posta all’attenzione del Collegio ruota tutta intorno alla possibilità di configurare l’attività di “imbustamento” dei verbali relativi alle violazioni del Codice della Strada come attività meramente materiale e di rango strumentale rispetto al procedimento di notificazione a mezzo del servizio postale, perciò stesso non riservata ai pubblici ufficiali ma delegabile a terzi (compresi i soggetti privati) come oggi previsto dal Decreto impugnato.
Difatti l’allegato B del Decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno l’11 aprile 2024 (in forza dell’art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “ Disposizioni in materia di sicurezza stradale ”) disciplina, per quel che qui particolarmente interessa, le modalità di uso dei dispositivi e lo svolgimento delle attività complementari al relativo controllo, prevedendo che le attività tipiche riservate agli organi di polizia stradale non possano essere delegate a terzi. Tra queste rientrano, in particolare, le operazioni di gestione dei dispositivi in fase di funzionamento, di elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi, di convalida delle immagini prodotte dai dispositivi e di sottoscrizione di verbali di accertamento, ed ogni altra operazione che concorra alla formazione degli atti di accertamento delle violazioni, come previsto dall’art. 11 del Codice della strada, che riserva agli organi di polizia stradale 1a funzione di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (paragg. 1.1 ss. Allegato B cit., doc. 01 ricorso). Anche la successiva elaborazione dell'attività connessa alla notificazione dei verbali delle violazioni accertate, ove vi sia impossibilità di contestazione immediata, rientra tra i compiti specifici riservati agli organi di polizia stradale, in linea con l'art. 385 del regolamento di esecuzione del Codice della strada ed in tale ambito è consentito dall’Allegato B affidare a terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, solo attività meramente manuali e complementari al procedimento di notificazione, quali ad esempio: “ a) operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica; b) elaborazione informatica dei dati delle violazioni, senza alcun potere decisionale in ordine alla validazione e all’accertamento che rimane di esclusiva competenza dei soggetti di cui all’art. 12 del Nuovo codice della strada; c) stampa dei verbali relativi alle violazioni accertate dai soggetti di cui al punto precedente e relativo imbustamento ” (cfr. in part. punto 1.3.3. lettera c), Allegato B cit. doc. 01 ricorso).
Ci si muove, invero, nel campo delle contestazioni differite il cui verbale, a mente dell’art. 201, comma 3, C.d.S. deve essere notificato “ con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta ”. L’uso del servizio postale, in particolare, prevede la consegna del plico raccomandato all'ufficio postale per la successiva consegna al destinatario secondo le disposizioni contenute nella legge 890/1982 cit. Orbene, l'art. 3 della nominata legge impone, per quel che qui interessa, che l’ufficiale giudiziario scriva la relazione di notificazione (attività non delegabile a terzi) sull’originale e sulla copia dell’atto che deve essere notificato (nel caso di specie il verbale che accerta la violazione del Codice della strada), ma non si esprime in merito all’attività specifica dell’”imbustamento” (che consiste nell’inserimento del verbale e della relata nel plico da consegnare all’ufficio postale).
Pertanto la norma di rango primario, la cui violazione è stata invocata nel ricorso, non sembra qualificare l’”imbustamento” come segmento sostanziale dell’attività di notificazione da riservarsi all’ufficiale giudiziario, rappresentando essa una mera fase strumentale ed accessoria rispetto all’attività specifica di notificazione.
Ne consegue, allora, che il Decreto oggi impugnato non si pone in contrasto con la normativa primaria descritta proprio perché consente di delegare a terzi esclusivamente attività materiali e complementari di supporto al processo di notificazione (come ad es. risultano essere, oltre all’imbustamento, l’attività di stampa della documentazione fotografica o dei verbali di accertamento sopra cit.), senza che da tali adempimenti lo stesso possa risultarne inciso nel suo complesso.
Del resto il Collegio reputa di condividere l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione che, in numerose pronunce, ha ritenuto conforme al quadro normativo di riferimento la possibilità di delegare a terzi l’espletamento di attività intermedie di natura materiale o preparatoria meramente esecutive, del tipo descritto, rispetto al procedimento di notificazione, non reputandole, correttamente, attinenti al nucleo sostanziale di tale attività (tra le tante, cfr. Cass. 29001/2022 citata dal ricorrente secondo la quale, “ ai fini della validità del verbale e della notifica, possono essere affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale, relative alla stampa, imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale. All'esito, la notifica era avvenuta a mezzo posta e non direttamente a cura del soggetto terzo incaricato delle attività prodromiche meramente esecutive (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22167 del 05/09/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 3842 del 08/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24969 del 10/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22588 del 25/09/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 22001 del 11/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 462 del 11/01/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 12160 del 14/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 7177 del 10/05/2012 )”.
7 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
8 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Consorzio ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | EN AN |
IL SEGRETARIO